Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
In tema di falsità ideologica, configura il reato di cui all'art. 479 cod. pen. la falsa attestazione di aver prestato servizio compiuta dal dipendente di un'azienda sanitaria locale (nella fattispecie: tecnico di radiologia alle dipendenze dell'Azienda di Alta specializzazione della Regione Sicilia) sottoscrivendo il foglio di presenza e facendo timbrare il proprio cartellino da terzi, attesa la funzione pubblica esercitata dall'imputato (non esclusa dal rapporto privatistico di lavoro) e in ragione del carattere di atti pubblici di tali documenti finalizzati anche a consentire il controllo sulle modalità in cui si esplica l'assistenza sanitaria, funzione essenziale dello Stato e della Regione.
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- 1. Il cartellino marcatempo ha natura di atto pubblico (Cass. pen., n. 19299/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 6 giugno 2012
1. Premessa E' risaputo che, al di là di alcune oscillazioni nella giurisprudenza penale, specie con riferimento ai dipendenti di enti pubblici oramai privatizzati, l'orientamento decisamente prevalente è nel senso di riconoscere al foglio di presenza natura di atto pubblico, in quanto il dipendente che dichiara la sua presenza in ufficio assume il ruolo di pubblico ufficiale chiamato ad attestare un fatto rilevante non soltanto in funzione delle competenze retributive, ma anche di tutto ciò che possa inerire al regolare svolgimento del pubblico servizio (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. V, 15.10.2003, n. 39065). Se così è, non v'è dubbio che il momento perfezionativo dell'atto (rectius …
Leggi di più… - 2. SU Penali Cassazione: omessa timbratura del cartellino segnatempoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2004, n. 42245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42245 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUINTA SEZIONE PENALE 42245 /04 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/07/2004
SENTENZA
N. 1208/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PROVIDENTI FRANCESCO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. FERRUA GIULIANA
N. 002929/2004 2. Dott.SICA GIUSEPPE
" 3. Dott. ROTELLA MARIO
4. Dott.MARASCA GENNARO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 07/07/1950 1) RL ELEONORA
avverso SENTENZA del 01/04/2003
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva :
AN LE tecnico di radiologia dipendente dell'Azienda di rilievo "
nazionale e di Alta specializzazione della Regione Sicilia, veniva condannata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza del 18 aprile 2001, per i delitti di falso e truffa nonché per la violazione dell'articolo 611c.p. per avere attestato "
falsamente di avere prestato servizio in alcuni giorni del mese di maggio del
1997 sottoscrivendo il foglio di presenza e facendo timbrare il cartellino da colleghe, alcune costringendole .
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 1 aprile 2004, confermava l'affermazione di responsabilità ed in particolare rigettava l'assunto difensivo della AN, la quale aveva sostenuto che in quei giorni era in ferie, come aveva comunicato e quindi la attestazione non veritiera era frutto di ' " "
leggerezza e non di dolo e comunque il falso era innocuo.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione
LE AN, che, tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione :
1) Violazione degli articoli 479 e 640c.p..
2) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità della motivazione impugnata sotto il profilo del
2 travisamento del fatto per non avere la Corte di merito compiutamente valutato le risultanze processuali;
in particolare la ricorrente insisteva sul fatto che le giornate per le quali vi sarebbe stata la falsa attestazione erano di ferie, con la conseguenza che non era ravvisabile il dolo e che,
comunque, il falso sarebbe innocuo.
3) Violazione degli articoli 56 e 611c.p. perché la condanna per tale reato avrebbe costretto la Marchica a timbrare il cartellino - è fondata sulle sole dichiarazioni della parte lesa prive di riscontri.
La ricorrente chiedeva l'annullamento con o senza rinvio della decisione '
impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da LE AN non sono fondati.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha contestato che nei fatti a lei addebitati fosse ravvisabile il delitto di cui all'articolo 479c.p..
I motivi in proposito non sono molto sviluppati, tuttavia è vero che vi è stata sul problema delle false firme apposte sui fogli di presenza una oscillazione nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che una parte minoritaria della stessa ha sostenuto che le annotazioni sui fogli di presenza dei pubblici dipendenti e/o degli esercenti un servizio di pubblica necessità, essendo rilevanti soltanto ai fini contrattuali per la corresponsione della giusta retribuzione per il lavoro prestato non possono essere considerati atti che tendono a conseguire gli "
obiettivi dell'ente pubblico (vedi Cass. 31 gennaio 2001, Pizzimenti ed altri e
Cass. 9 ottobre 2002, Bua + 1).
3 La giurisprudenza nettamente maggioritaria ritiene, invece, che, agli effetti della tutela penale i fogli di presenza del personale pubblico pubblici
-
,
dipendenti e soggetti che esercitano una pubblica funzione anche se legati '
all'Ente pubblico da un rapporto convenzionale sono atti pubblici, in quanto consistono nella documentazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale volti alla produzione di effetti giuridici nell'ambito di situazioni soggettive di rilievo pubblicistico.
Donde la configurazione del delitto di falso ideologico di cui all'articolo 479c.p.
in presenza di false attestazioni compiute in tali atti, nei quali sono compresi i n. 8261,c.d. fogli di presenza ( ex plurimis Cass. Sez. V, 23 luglio 1992
Ceratti; Cass. Sez. II, 6 aprile 1991, n. 3891, Trentani;
Cass. Sez. V, 15
luglio 1991 n. 7606, Villa;
Cass. Sez. V 25 settembre 1989 n. 12879, "
Revilacana).
Va notato che anche dopo la trasformazione di alcune pubbliche amministrazioni in enti pubblici economici e di questi ultimi in società per azioni, si è affermato che permane in capo al dipendente la qualifica pubblicistica, così come persiste il carattere pubblico dell'attività svolta sotto forma di pubblico servizio o di pubblica funzione ( Cass. Sez. V 16 marzo 2000, n. 3288, Ferrara, Cass. Sez.
VI, 4 agosto 1999, n. 9929, Billè, entrambe riguardanti il servizio delle poste e telecomunicazioni ).
Con specifico riferimento alle firme sui fogli e cartellini di presenza cui sono tenuti gli esercenti di un servizio sanitario tale è certamente la Orlando che
prestava la sua opera per un ospedale , è stato deciso dalla Suprema Corte che esse hanno non solo lo scopo privato di stabilire il numero delle ore lavorate in relazione al calcolo della retribuzione spettante al dipendente, ma anche quello
4 pubblico che emerge dalla normativa in materia, e cioè di consentire il controllo della attività di assistenza sanitaria e di evitare disservizi nello svolgimento di quella che è una funzione essenziale dello Stato e della Regione ( Cass. Sez. V,
17 giugno 1992, Moretti ) .
Da quanto detto risulta quindi che la giurisprudenza maggioritaria della Suprema
Corte è decisamente orientata a riconoscere che anche il carattere privatistico del rapporto di lavoro non esclude quello pubblicistico degli atti posti in essere dai dipendenti di un ente pubblico economico.
Con specifico riferimento ai fogli di presenza, inoltre, è stato osservato opportuno ribadirlo che l'attestazione di un funzionario e/o di un sanitario circa la durata dell'attività di lavoro svolto da lui stesso, ha rilievo non solo ai fini della retribuzione finalità privatistica ma anche ai fini del corretto '
svolgimento del servizio - finalità pubblicistica - .
Infine nei motivi di ricorso non è stato indicato nessun argomento che non sia stato già disatteso dalla giurisprudenza richiamata, cosicché non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario,
che questo Collegio condivide.
Con il secondo motivo di impugnazione è stato dedotto il vizio di motivazione sul punto, oltre al travisamento di atti processuali.
Il motivo è ai limiti della ammissibilità perché la ricorrente in effetti ha riproposto alla Corte di Cassazione le testimonianze sul problema della richiesta di ferie della AN sollecitando una rivalutazione delle stesse cosa "
evidentemente impossibile , dal momento che le valutazioni di merito e la ricostruzione del fatto competono in via esclusiva ai giudici di merito, mentre
5 alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare se dette valutazioni siano o meno sorrette da una motivazione congrua e logica, requisiti che la motivazione impugnata possiede, come si dirà.
Anche il travisamento del fatto e/o degli atti processuali non è deducibile in sede di legittimità, a meno che non si traduca in un vizio della motivazione secondo lo schema delineato dalla sentenza SI ( SS.UU. 30 aprile 1997 ,
SI, in Cass. Pen. 1997, 3327), cosa che non si è verificata nel caso di specie.
Pur volendo prescindere dalle corrette considerazioni che precedono, va detto che le considerazioni della ricorrente sono infondate .
purLa Corte di merito con motivazione logica ha spiegato che la AN,
essendosi assentata dal lavoro nei giorni 17 23 e 30 maggio , risultava
, formalmente presente, perché il foglio di presenza risultava firmato ed il cartellino di presenza timbrato .
I giudici di merito hanno, inoltre, disatteso l'assunto difensivo notando che la richiesta di ferie regolarmente autorizzata era riferibile ad una sola giornata - 30
maggio e che la comunicazione di assenza apposta sul diafanoscopio, non
-
provata però per tutte le tre giornate, costituiva una mera comunicazione ai colleghi per avvisarli dell'assenza dal momento che l'unico documento che
faceva fede ai fini della determinazione della retribuzione era il cartellino della presenza, come risultato dalle dichiarazioni del teste OV, primario del reparto .
6 La motivazione è del tutto logica e le valutazioni di merito non sono censurabili in sede di legittimità .
Quanto alla pretesa insussistenza del dolo richiesto dall'articolo 479c.p. , è
sufficiente osservare che per tale reato per giurisprudenza consolidata è richiesto il dolo generico e che i giudici di merito, con valutazione logica non censurabile in sede di legittimità, hanno rilevato che la firma sui cartellini, anche a volere ammettere che sia stata apposta per tutte le giornate a fine mese non può essere "
ascritta a mera leggerezza, dal momento che la AN non avrebbe potuto dimenticare il 31 maggio di essersi assentata il giorno prima e pochi giorni prima
- il 30, il 17 ed il 23 dello stesso mese
Di merito e del tutto priva di logica è, infine, la considerazione della ricorrente che i cartellini rimanevano incustoditi in portineria e che, quindi, chiunque poteva disporne.
La Corte di merito ha logicamente rilevato che la tesi che il timbro avrebbe potuto essere apposto anche da soggetti estranei è del tutto inverosimile perché
una tale condotta sarebbe priva di qualsiasi plausibile spiegazione.
come hannoDa tutto quanto detto risulta evidente anche che il falso giustamente rilevato i giudici di merito non era innocuo dal momento che
proprio sulla base delle false attestazioni veniva determinata la retribuzione spettante ai dipendenti .
7 Il terzo motivo di impugnazione è infondato e molti rilievi costituiscono censure di merito inammissibili in sede di legittimità.
E' del tutto pacifico in giurisprudenza che la condanna possa essere fondata anche sulle sole dichiarazioni della parte offesa, a condizione che le stesse siano valutate con particolare rigore ed attenzione, dal momento che vi può essere un interesse del testimone - parte lesa all'esito della causa .
Nel caso di specie i giudici di merito hanno valutato con particolare attenzione e rigore le dichiarazioni della parte lesa Marchica ed hanno posto in evidenza la linearità , logicità e completezza delle stesse nonché la spontaneità della '
testimone .
Sul punto non è, quindi, possibile nessuna censura di legittimità.
Manifestamente infondata è la tesi che le dichiarazioni della parte lesa dovrebbero essere confortate da riscontri esterni.
La parte lesa è infatti un testimone a tutti gli effetti che presta rituale ' "
giuramento ed alle sue dichiarazioni non è applicabile il comma III dell'articolo
192c.p.p. riferibile soltanto alle dichiarazioni delle persone di cui all'articolo
210c.p.p..
In ogni caso per dare maggiore forza al suo ragionamento la Corte di merito ha posto in evidenza che le dichiarazioni della Marchica, sufficienti di per sé sole per pervenire alla affermazione di responsabilità dell'imputata, avevano pure trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da altri testimoni assolutamente indifferenti, quali ET AL e RI.
Il ricorrente ha, infine, proposto una rivalutazione delle dichiarazioni di questi ultimi testi per dimostrare che esse non costituivano riscontro ma ciò non è
8 consentito in sede di legittimità, dal momento che la valutazione delle prove compete esclusivamente ai giudici di merito, mentre alla Corte di Cassazione
spetta soltanto di verificare se dette valutazioni siano o meno sorrette da una motivazione logica e congrua.
Nel caso di specie la motivazione possiede tali requisiti perché le valutazioni date dai giudici di merito sulle dichiarazioni rese dai due testi citati appaiono del tutto logiche né le osservazioni del ricorrente mettono in evidenza manifeste illogicità che sole consentirebbero censure della motivazione.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 7 luglio 2004
IL PRESIDENTE
f Il Consigliere extensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì £28 01.2004
IL CANCELLIERE C1 9 Carmela Lanzuise