Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
I D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A L T T 5 , R O . A B A ' S N I L E D L P 3 E S 7 A I - D T N 0 I S UBBLICA ITALIANA EL POPOLO FALL01 29 0 /03 - S G O 1 O N P 1 E M A S I E D I IN NON A G E A , D G O O E E R T T L T Oggetto T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I S N I R E A I G S L conversione E E D L R E O contratto SEZIONE TERZA CIVILE D colonia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 6578/01 Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. NI LIMONGELLI Cron.2862 Consigliere Dott. Italo PURCARO FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 19/11/02 ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: ON NI, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 1, presso l'avv. Giovanni Pesce (studio Ughi-Nunziante), difeso dall'avv. Carlo Caniglia, giu- sta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AGRICOLA VESUVIO S.r.1., in persona dell'amministratore dott. Giulio Murri, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Supre- ma di Cassazione. difeso dall' avv. Vito Notarnicola, giusta delega in atti;
controricorrente 2244 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, se- zione specializzata agraria, n. 588/2000 del 16 ottobre 12 dicembre 2000 (R.G. 406/1999). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Vito Notarnicola, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La AGRICOLA VESUVIO s.r.l., proprietaria di un va- sto comprensorio di terreni siti in agro di Mesagne, diviso in piccoli lotti concessi in tempi remoti a Co- lonia a vari conduttori, tra cui ON NI, ha chiesto alla sezione specializzata agraria presso il tribunale di Brindisi, che quest'ultima, in contraddit- torio con il ON, dichiarasse cessato il rapporto associativo inter partes alla data del 10 novembre 1993 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, lett. b), 1. 3 maggio 1982, n. 203 con condanna del colono - al rilascio del fondo. Costituitosi in giudizio il ON resisteva alle avverse pretese deducendone la infondatezza e svolgen- do, in via riconvenzionale, domanda diretta al ricono- 2 scimento della avvenuta trasformazione dell'originario contratto di colonia in affitto. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza non definitiva -9 30 giugno 1999, per quanto ancora rilevante al fine del decidere, ha riget- tata la domanda riconvenzionale, dichiarando cessato il rapporto di colonia tra le parti al 10 novembre 1993. Gravata tale pronunzia dal soccombente ON la corte di appello di Lecce, sezione specializzata agra- ria, con sentenza 16 ottobre - 12 dicembre 2000 ha ri- gettato l'appello, compensate tra le parti le spese del grado. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 27 dicembre 2000, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con atto 24 febbraio 2001 ON NI. Resiste, con controricorso illustrato da memoria la AGRICOLA VESUVIO s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. -Con sentenza non definitiva 9 30 giugno 1999 il tribunale di Brindisi, sezione specializzata agra- ria, per quanto rilevante al fine del decidere, ha ri- gettate la domanda di conversione in affitto del con- tratto di colonia inter partes proposta da ON Anto- nio contro la AGRICOLA VESUVIO s.r.l. 3 Hanno osservato quei giudici, in buona sostanza, che «l'automaticità della conversione [in affitto dei contratti associativi] prevista dall'art. 26 1. n. 203 del 1982 e dall'art. 1, 1. n. 29 del 1990, è necessa- riamente condizionata alla sussistenza dei presupposti essenziali richiesti dalla legge, che vanno in concreto ravvisati non solo nella presenza di un contratto agra- rio rientrante nei tipi contemplati dall'art. 25 1. n. 203 del 1982 e nell'invio di apposita e idonea comuni - cazione, ma anche nell'oggettiva attitudine del fondo a costituire una unità produttiva sufficiente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 31 1. n. 203 del 1982», at- titudine del fondo carente nella specie. Gravata tale pronunzia dal soccombente ON, la corte di appello di Lecce, sezione specializzata agra- - 12 dicembre 2000 ha ri- ria, con sentenza 16 ottobre gettato il gravame sul rilievo, assorbente, che nel ca- so concreto faceva difetto, in atti, qualsiasi prova che il colono abbia mai richiesto, in relazione all'appezzamento di terreno da lui condotto, la conver- sione del contratto associativo in affitto, né con in- né in forma associata con dividuale comunicazione altri coloni>>>.
2. Il ricorrente censura tale riassunta pronunzia un unico motivo con il quale denunzia, in partico- con 4 lare violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. (ai sensi dell'art. 360 n. 3)». - assume il ricorren- La Corte di appello di Lecce sostiene nella impugnata sentenza che non vi è te - prova del fatto che il colono abbia mai richiesto la conversione del contratto associativo in affitto Di tanto non si comprende come la Corte abbia avuto cogni- zione, visto che la circostanza della avvenuta richie- sta di conversione non è stata mai impugnata da
contro
- parte e sul punto non è mai sorto contrasto tra le par- ti. In ogni caso, non essendo stato proposto alcun mo- tivo di gravame circa quanto asserito dalla parte ed affermato nella sentenza di primo grado, il Giudice di appello ha violato l'art. 342 c.p.c.».
3. Il motivo non può trovare accoglimento. Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi, da un lato, che il giudice ha il potere - dovere di rilevare, indipendentemente dalla iniziativa della par- te interessata e in attuazione dell'obbligo inerente - la mancanza degli all'esatta applicazione della legge elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva ° estintiva di una data pretesa (Cass. 20 novembre 2000 n. 14968), dall'altro, che ― comunque - è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del giudi- 5 zio, salvo l'operare delle preclusioni che possono de- terminarsi nel processo, la mancanza degli elementi co- stitutivi del diritto azionato (Cass. 24 dicembre 1999 n. 14535). Pacifico quanto precede e non controverso che la domanda di conversione, rigettata dal giudice di primo grado, era stata riproposta con l'appello dalla parte soccombente, e di questa, appunto, era stata investita la corte di appello di Lecce, è palese, in limine, che sul punto non si era formato alcun giudicato, per cui a detti giudici non era in alcun modo precluso verifica- anche d'ufficio, se in concreto sussistevano tuttire, gli elementi costitutivi della pretesa azionata. Rientrando la richiesta di conversione, portata а conoscenza della controparte nelle forme e nei termini 203, tra i di cui all'art. 25, 1. 3 maggio 1982, n. detti elementi costitutivi, è palese che non vi è stata -da parte del giudice di appello alcuna violazione dell'art. 342 [recte: 112] c.p.c. Né, al riguardo, per giungere a una diversa conclu- sione, è rilevante che né la controparte né il primo giudice avessero mai eccepito l'assenza del detto ele- mento, essendo - come sopra osservato potere dovere del giudice del merito compiere la verifica in esame a prescindere da qualsiasi iniziativa delle parti (Cass. 6 23 febbraio 1998 n. 1940) e dall'atteggiamento del pri- mo giudice (cfr. Cass. 10 aprile 1997 n. 3100).
4. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giu- dizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 7,00/01- tre €. 1000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 19 novembre 2002. il Consigliere relatore est. lege's then il Presidente Сребало Баш ил IL CANCELLERE C1 OC BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi_ 29 GEN. 2003 IL CANCEL MERE C1 OC BA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA 633 7