Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
Integra il tentativo di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la tentata sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di capi di abbigliamento dotati di placche antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2009, n. 49640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49640 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/10/2009
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1726
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 16213/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto IL 17.3.2009 da:
Avv. Turrisi Antonio, difensore di EL AN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 febbraio 2009;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PO AN era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Palermo, del reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p., e art. 625 c.p.p, n. 7 per aver tentato di rubare, all'interno di un esercizio commerciale, n. 3 camicie, non riuscendo nell'intento a cagione della protezione degli stessi capi di abbigliamento mediante apposite placche antitaccheggio.
Con sentenza del 9 aprile 2008, il Tribunale dichiarava l'imputata colpevole del reato ascrittole e, per l'effetto, la condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputata, la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione impugnata dichiarava l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 equivalente alla contestata aggravante e, per l'effetto, riduceva la pena inflitta nei termini ritenuti di giustizia.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art.129 c.p.p., artt. 56 e 624 c.p.p., e art. 625 c.p.p., n. 7, sul rilievo dell'incompatibilità logica della contestata aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede con la presenza, all'interno dell'esercizio commerciale, di un sistema di antitaccheggio elettronico, che riveli, al momento del passaggio attraverso apposite barriere, la presenza addosso al cliente di beni non pagati. Ove fosse stata riconosciuta dal giudice di appello, l'insussistenza della contestata aggravante avrebbe dovuto comportare la declaratoria, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., di non luogo a procedere nei confronti dell'imputata, per difetto di querela, non essendo stata proposta querela da parte del titolare dell'esercizio commerciale.
2. - La ragione di doglianza pone in discussione la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, nella parte relativa all'esposizione della cosa sottratta a pubblica fede, con riferimento all'asportazione di merce, munita di placca antitaccheggio, presso i grandi magazzini. Si tratta, come è noto, di un dispositivo applicato ai singoli capi di abbigliamento, che produce un campo elettromagnetico o radiofrequenza capace di attivare una sirena ai varchi di uscita, ove la placca che lo contiene non sia stata rimossa o disinserita dalla cassiera. In caso di merce occultata al passaggio alle casse, il sensore non disinnestato attiva, dunque, un allarme sonoro al passaggio attraverso le barre di rilevazione esistenti all'uscita dei grandi magazzini. Parte ricorrente dubita della sussistenza dell'aggravante proprio in ragione del sistema elettronico di rilevazione, che consentirebbe al personale dell'esercizio commerciale il controllo della merce atto ad impedire la sottrazione.
La doglianza è destituita di fondamento.
Sulla questione oggi agitata, reputa questa Corte di dover dissentire dalla contraria opinione, favorevole all'odierna tesi difensiva, espressa di recente dalla Seconda Sezione di questa Corte regolatrice con sentenza del 25.9.2009, di cui all'informazione provvisoria del 29 settembre successivo. Nell'occasione, il Supremo Collegio ha ritenuto che l'aggravante non sia configurabile, in quanto il dispositivo in questione, consentendo la tracciatura della merce nei locali del supermercato, integra un sistema di controllo a distanza che impedisce di ritenere che la merce stessa sia esposta alla pubblica fede.
In primo luogo, in punto di fatto, non è condivisibile il rilievo secondo cui il sistema di che trattasi consentirebbe la tracciatura ed il controllo a distanza della merce.
Come si è detto, l'espediente di difesa del bene consiste solo nella rilevazione acustica della merce ove sia stata occultata al passaggio alle casse e, dunque, sottratta al pagamento. Il sistema di funzionamento, attivo solo in uscita, non consente, dunque, di monotorare il percorso della merce dal banco di esposizione sino alle casse e non presenta, pertanto, alcuna caratteristica che lo renda, oggettivamente o concettualmente, incompatibile con la ratio di previsione dell'aggravante in oggetto. Si consideri, d'altronde, che, in caso di strappo della placca o di indebita disattivazione, in qualsiasi modo, del suo funzionamento, il capo di abbigliamento può essere tranquillamente portato fuori dall'esercizio commerciale, sfuggendo in tal modo all'impianto di rilevazione.
Si tratta, allora, di un sistema di tutela del patrimonio che non esclude la configurabilità dell'aggravante, alla stessa stregua di un comune impianto di antifurto installato in autovetture, la cui presenza - agevolmente neutralizzabile da chi sia dotato di particolare perizia - non è, notoriamente, ostativa alla configurabilità della stessa aggravante.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009