Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
La clausola compromissoria dello statuto di una società che devolva al collegio dei probiviri la soluzione di determinate controversie tra società e soci, non è di per sè nulla, ma lo è solo ove sia dimostrata la concreta esistenza, in forza delle modalità di nomina, di una situazione incompatibile con il requisito dell'imparzialità che gli arbitri devono avere. L'accertamento di tale eventuale nullità implica indagini di fatto riservate al giudice di merito e non esperibili in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9114 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASEIFICIO SOCIALE S. ROCCO Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OTELLO GIANDOMENICI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TO IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso l'avvocato EMILIO ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESAVENTO ARTURO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 222/97 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 19/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il Pretore di Bassano del Grappa, su istanza di OL IU, il 3 agosto 1992 emise decreto ingiuntivo nei confronti del Caseificio sociale San Rocco, società cooperativa a r.l., per il pagamento di lire 3.745.507, oltre interessi e spese. Il OL, a fondamento della domanda, aveva dedotto di essere stato socio della cooperativa sino al 31 dicembre 1991 e di essere creditore della somma su detta per latte conferito alla cooperativa nel 1991, non avendogliela la società corrisposta in conseguenza di una delibera del consiglio di amministrazione, annullata dal collegio dei probiviri al quale aveva fatto ricorso, con la quale, pur essendo egli receduto dalla cooperativa dall'1 gennaio 1992, era stata stabilita nei suoi confronti la penalità di quindici litri di latte per ogni vaccina posseduta per ogni giorno di mancato conferimento del latte a partire dall'1 gennaio 1992. Il Caseificio sociale San Rocco propose opposizione, deducendo la inidoneità delle scritture contabili prodotte a legittimare l'emanazione del decreto;
che la domanda era comunque infondata, essendo stata la somma in questione trattenuta in seguito a delibera del consiglio di amministrazione non annullata dal collegio dei probiviri, che si era limitato ad esprimere al riguardo solo un parere. Il OL si costituì chiedendo la reiezione dell'opposizione. L'opponente successivamente chiese in via riconvezionale il rimborso della tassa CEE di lire 124.873, una ulteriore somma di lire 182.212 e formulò altre domande di rimborso. Il Pretore, con sentenza del 2 agosto 1994, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò illegittimo il recesso del OL e lo condannò a restituire le somme eventualmente incassate in conseguenza della provvisoria esecutività del decreto, nonché l'ulteriore somma di lire 307.085. Dichiarò precluse le altre domande riconvenzionali.
Il OL propose appello, al quale resistette il Caseificio sociale San Rocco. Il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza 19 giugno 1997, notificata al Caseificio il 15 settembre 1997, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettò l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, condannando il Caseificio sociale San Rocco al pagamento di metà delle spese di lite, affermando che il collegio dei probiviri, quale collegio arbitrale, aveva ritenuto legittimo il recesso e conseguentemente non erano dovute le penalità per i mancati conferimenti del latte ad esso successivi. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Caseificio sociale San Rocco, con atto notificato al OL il 14 novembre 1997, formulando un unico, articolato motivo di gravame. Il OL resiste con controricorso notificato il 18 dicembre 1997 ed ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 dello statuto sociale;
degli artt.1362 e segg. cod. civ.; dell'art. 22 dello statuto sociale con riferimento agli artt. 2523 e 2726 cod. civ., l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. A sostegno del motivo si deduce sotto un primo profilo che non vi era stata controversia fra le parti sulla natura di arbitrato libero della deliberazione del Collegio dei probiviri prevista dall'art. 40 dello statuto sociale, e che la società aveva eccepito la nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 41 perché a norma dell'art. 40 la nomina dei membri del Collegio è devoluta all'assemblea sociale, cioè alla società e quindi ad una delle parti dell'arbitrato, in contrasto con il principio di imparzialità degli arbitri. Tale questione, secondo la società ricorrente, aveva carattere preliminare rispetto alla proponibilità dinanzi all'autorità giudiziaria della questione relativa alla legittimità del recesso del OL, mentre il Tribunale avrebbe omesso di affrontarla.
Sotto un secondo profilo, la società ricorrente deduce che, essendo pacifico che qualora, per qualsiasi ragione, la procedura arbitrale non si compia, il giudice ordinario torna ad essere competente sulla controversia devoluta agli arbitri, nel caso di specie era necessario accertare se gli arbitri avessero deciso la controversia ad essi devoluta, o si fossero limitati ad enunciare su di essa un mero parere, e in tale ultimo senso aveva deciso il giudice di primo grado, sulla base di una loro comunicazione scritta e dalla prova orale espletata sul punto. Tale decisione, secondo la società ricorrente, era stata ribaltata immotivatamente dal Tribunale, che non aveva tenuto conto in proposito ne' della su detta comunicazione, nè dell'esito delle prove testimoniali.
Con il motivo si deducevano, infine, le ragioni per cui, a norma dello statuto sociale, il recesso doveva considerarsi illegittimo. 2 Quanto al primo aspetto del motivo, premesso che per un verso, va dichiarata inammissibile in questa sede la deduzione della violazione di norme statutarie, va rilevato che, per altro verso, con esso sostanzialmente si adduce la nullità della clausola compromissoria, sotto il profilo che, ai sensi dello statuto sociale, la nomina del collegio dei probiviri - ai quali era stato demandato l'arbitrato - era di competenza dell'assemblea sociale e, quindi, detto collegio era un organo sociale, come tale privo di imparzialità.
La parte resistente ha eccepito la novità del motivo e questa Corte, al fine di valutarne l'ammissibilità, è tenuta ad esaminare gli atti, dai quali risulta che effettivamente la questione non fu sollevata, nei termini ora posti, dalla società ricorrente ne' nel giudizio di primo grado ne' in quello di secondo grado, in cui si limitò soltanto, nell'atto di appello, a lamentare del tutto genericamente e immotivatamente che il giudice di primo grado non avesse ne' affrontato ne' risolto la questione della nullità della clausola compromissoria, senza precisare sotto alcun aspetto la ragione giuridica di tale nullità.
Tale essendo la situazione processuale, il motivo non può considerarsi formulato nel giudizio di merito sotto il profilo ora dedotto, e con la necessaria specificità, cosicché deve ritenersi nuovo e come tale precluso. Nè la prospettata nullità può essere presa in esame di ufficio, tenuto conto che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte la clausola compromissoria dello statuto di una società che devolva al collegio dei probiviri la soluzione di determinate controversie fra società e soci non è di per sè nulla, ma lo è solo ove sia dimostrata la concreta esistenza, in forza delle modalità di nomina, di una situazione incompatibile con il requisito della imparzialità, che gli arbitri devono avere (Cass. 22 luglio 1992, n. 8847; 6 agosto 1990, n. 7912), cosicché il suo accertamento implica accertamenti di fatto che andavano richiesti nel corso del giudizio di merito e non possono essere compiuti in sede di giudizio di legittimità (Cass.16 ottobre 1998, n. 10265; 12 novembre 1998, n. 11406; 20 ottobre
1994, n. 8576). 3 Quanto al secondo profilo del motivo, esso è parimenti inammissibile censurandosi, con esso, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un lodo irrituale nell'atto conclusivo dell'attività svolta dal collegio arbitrale, senza prospettare realmente vizi inerenti alla violazione delle regole sulla interpretazione dei contratti limitandosi, al riguardo, ad una generica allegazione, sostanzialmente lamentando l'erroneità, nel merito, di tale interpretazione, così richiedendo a questa Corte un riesame che esula dai suoi compiti e dai suoi poteri.
Estranei al giudizio di cassazione restano parimenti le deduzioni con le quali si illustrano le ragioni per le quali, secondo la società ricorrente, il recesso doveva ritenersi illegittimo.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Caseificio sociale S. Rocco, società cooperativa a r. l., al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di OL IU, nella misura di lire duecentomila per spese vive e lire due milioni per onorari.
Così deciso in Roma il 27 aprile 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.