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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8812 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
RI RO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28657/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: lesioni personali, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
IO ON 170, presso lo studio dell'avvocato Valerio La Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
E
(P.Iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88 presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHÈ
(CF. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso che in data 12.04.2017, alle Parte_1
ore 14:30 circa, in Napoli, alla via Arenaccia, mentre attraversava sulle strisce pedonali per protrarsi verso il marciapiede ove è ubicato il Supermercato Coop, è stato investito sul fianco destro da un'autovettura Jeep Cherokee tg. FC755AC, condotta da , veicolo assicurato da Controparte_2
Contr
presso che procedeva in direzione Piazza Ottocalli – ha convenuto in Controparte_4 giudizio la al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno Controparte_1
biologico patito.
L'attore ha altresì convenuto in giudizio il proprietario del motoveicolo investitore Controparte_2
che è rimasto contumace.
L'attore dopo l'investimento è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e condotta al PS dell'Ospedale “S.M. Loreto Nuovo” dove i sanitari gli hanno riscontrato “frattura ingranata del collo chirurgico del trochite omerale sinistro” (v. referto di Ps n.2017/15831) con prognosi di giorni 30.
In data 1 aprile 2022 si è costituita la eccependo: l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancata indicazione nella messa in mora stragiudiziale di tutti gli elementi previsti ex lege dagli artt. 143, 145, 148, 283 e 287, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2005; il disconoscimento di tutti i documenti esibiti in mera fotocopia;
l'infondatezza della domanda nel merito per mancato raggiungimento della prova in ordine al concreto realizzarsi del fatto storico, rilevando come il sig.
sarebbe stato prelevato in Corso Novara n. 3, luogo diverso da quello dell'incidente, due ore Pt_1
dopo il verificarsi dello stesso;
infine, chiede, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato.
La causa è stata istruita documentalmente, con l'assunzione di testimonianze e con l'esperimento di una CTU medico legale e presa in decisione il 27 maggio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 142, 143,145 e 148 del D.lgs 209/05, come modificati ed integrati dal DPR
254/06.
Tale eccezione è infondata, stante il contenuto delle messe in mora (depositate tra gli allegati all'atto di citazione) che indicano chiaramente tutti gli elementi richiesti dalla legge.
Nel merito, ci si deve soffermare sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria, infatti, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria.
In primo luogo, va detto che dagli atti può ritenersi provata, seppur contestata dalla
[...]
, la verificazione di suddetto sinistro e delle lesioni che da esso sono derivate, che Controparte_1
risultano provate per tabulas e confermate dalla CTU svolta in corso di giudizio.
La questione che si pone riguarda l'assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., per il quale l'attore vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale è tenuto a dare la prova, oltre che del verificarsi dell'investimento e della conseguenziale lesione al diritto alla salute (danno evento) e del danno conseguenza, anche della dinamica, funzionale a far emergere il nesso causale, dal quale deve potersi evincere la responsabilità del conducente del motoveicolo investitore.
Il fatto storico risulta provato nella dinamica così come ricostruita da parte attrice con esclusiva responsabilità del conducente il veicolo nella causazione del sinistro.
La prospettazione attorea - secondo cui il sig. in data 12 aprile 2017 verso le ore Parte_1
14:30 circa, mentre era intento all'attraversamento di via Arenaccia e mentre il semaforo segnava rosso per le autovetture e verde per i pedoni, all'altezza del supermercato Coop veniva urtato sul fianco destro con la parte anteriore laterale sinistra da un'autovettura Jeep Cherokee tg. FC755AC – ha trova integrale conferma nelle testimonianze, che risultano precise e provenienti da soggetti dhe si trovavano sul luogo del sinistro.
I testi e figlio dell'attore, hanno confermato in toto la Testimone_1 Testimone_2
prospettazione attorea della dinamica del sinistro riferendo in particolare: “l'incidente si è verificato intorno alle 14.30 dell'aprile del 2017. Io stavo attraversando la via Arenaccia, sulle strisce, il semaforo era rosso per le macchine e verde per i pedoni. Il signor era davanti a me e mentre Pt_1
attraversavamo questa macchina Jeep di colore scuro urtò il sig. sulla destra facendola Pt_1
cadere sul lato sinistro. Il sig. è caduto con il braccio sinistro sotto. La parte anteriore Pt_1 sinistra della macchina ha colpito il signor . L'auto che ha urtato il era sulla seconda Pt_1 Pt_1
corsia; infatti, quando attraversammo una prima colonna di auto era ferma rispettando il semaforo rosso, mentre l'auto investitrice era sulla seconda corsia. Il signor al momento dell'impatto Pt_1 aveva già attraversato metà carreggiata. Dopo l'urto non ho chiamato l'ambulanza perché il signor non ha voluto, affermando di temere per la sua incolumità. Poco più avanti c'era il Pt_1 bar “La Sfogliatella” dove lavora il figlio del signor e io l'ho accompagnato lì. Dopo Pt_1 avergli prestato il primo soccorso alla fine abbiamo chiamato l'ambulanza che è arrivata entro un'oretta quando io ero ancora sul posto. ADR il pedone attraversava andando verso il supermercato Coop…” il secondo teste ha altresì precisato: “ero con mio AD il Testimone_2
12 aprile del 2017, mi aveva accompagnato ad accompagnare degli indumenti sportivi a via
Arenaccia, quando verso le 14.30-15.00, allorquando io ero sotto il semaforo mio AD era difronte intento ad attraversare sulle strisce pedonali per raggiungermi quando è stato investito da una Jeep nera. Il semaforo era rosso e non c'era tanto traffico. La macchina voleva svoltare a destra nonostante il semaforo era rosso. Mio AD si trovava oltre metà della carreggiata, anzi era quasi arrivato, quando è stato urtato dal lato sinistro della macchina. Mio AD è caduto a terra con la spalla sinistra sotto... Non abbiamo chiamato immediatamente l'ambulanza perché mio AD ha la fobia di ambulanze ed ospedali quindi, con l'aiuto di un signore presente sul posto che ci ha aiutati, siamo andati a corso Novara dove c'è il bar dove lavora mio fratello quindi abbiamo portato mio AD lì con la macchina del signore per vedere se si sentiva meglio. Poi vedendo che stava male abbiamo necessariamente dovuto chiamare l'ambulanza che è venuto a prenderlo e l'ha condotto all'Ospedale Pellegrini. Infine, l'ambulanza è venuta a prenderlo circa un'ora dopo
l'incidente”.
Tali dichiarazioni testimoniali, seppur provenienti anche da un soggetto potenzialmente economicamente interessato dall'esito del giudizio in quanto figlio dell'attore, sono tra loro assolutamente conformi e non contradditorie.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio consentono di ritenere integralmente confermata la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore. Entrambi i testimoni hanno infatti riferito circostanze del tutto sovrapponibili in ordine al luogo, all'orario e alle modalità dell'investimento, descrivendo con precisione l'attraversamento del pedone sulle strisce pedonali, in corrispondenza del semaforo che proiettava luce rossa per i veicoli e verde per i pedoni, nonché l'urto subito dal sig. da parte di un'autovettura Jeep di colore scuro, che sopraggiungeva sulla seconda corsia, Pt_1
colpendolo con la parte anteriore sinistra del veicolo.
Le testimonianze, oltre a essere dettagliate, risultano perfettamente coerenti tra loro, prive di discrasie significative e riferite da soggetti la cui presenza sul luogo del sinistro appare attendibile.
Né può inficiarne l'attendibilità la circostanza che uno dei testimoni sia figlio dell'attore, atteso che le dichiarazioni di costui trovano piena rispondenza e conferma nelle dichiarazioni rese dal teste terzo , il quale, pur non avendo alcun interesse personale nella controversia, ha Testimone_1
fornito una ricostruzione del fatto del tutto coincidente.
L'ulteriore eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice, volta a mettere in discussione la veridicità del sinistro sulla base della circostanza che l'ambulanza del 118 avrebbe prelevato il sig.
in corso Novara, anziché sul luogo dell'investimento (via Arenaccia), non può essere Pt_1
condivisa.
Sul punto, le deposizioni testimoniali acquisite offrono una spiegazione chiara, logica e del tutto plausibile della sequenza degli accadimenti. Il teste ha, infatti, dichiarato che, Testimone_1 immediatamente dopo l'urto, l'attore rifiutò di essere soccorso da un'ambulanza per timore della propria incolumità e che, pertanto, egli lo accompagnò presso il bar “La Sfogliatella”, sito in corso
Novara, ove lavora il figlio della vittima, per consentirgli di ricevere un primo soccorso. Solo in un secondo momento, constatato il perdurare delle condizioni di malessere, fu chiamata l'ambulanza, la quale giunse sul posto circa un'ora dopo l'incidente.
Analoga ricostruzione è stata fornita dal teste , il quale ha confermato che il AD, a Testimone_2
causa della nota fobia di ospedali e ambulanze, rifiutò inizialmente di essere soccorso, e che, con l'ausilio di un passante, fu accompagnato in corso Novara presso il bar del figlio, per poi dover necessariamente richiedere l'intervento del 118, che lo prese in carico conducendolo all'Ospedale
Loreto Nuovo di Napoli.
Le due testimonianze, coerenti e convergenti, trovano, altresì, riscontro nella documentazione sanitaria depositata, ed in particolare nella scheda riassuntiva del 118, dalla quale emerge che la chiamata di soccorso fu effettuata intorno alle ore 15:00, ossia poco dopo l'orario dell'incidente
(14:30 circa), come concordemente indicato dai testi.
Pertanto, il diverso luogo di prelievo del ferito non costituisce elemento idoneo a infirmare la veridicità della dinamica occorsa, trovando anzi spiegazione logica nella scelta contingente, determinata dalle condizioni psicologiche dell'attore e dalla volontà di sottrarsi nell'immediato al trasporto ospedaliero. Ne consegue che l'eccezione dell'assicurazione deve essere ritenuta del tutto infondata, risultando superata dal complesso delle risultanze testimoniali e documentali, univoche e concordanti.
Deve essere parimenti disattesa l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice, relativa al rischio di sovrapposizione dei traumi riportati dall'attore e di conseguente duplicazione delle richieste risarcitorie, sul presupposto che il sig. risulterebbe già presente con ben 14 Pt_1
ricorrenze nella Banca Dati IVASS antecedenti al sinistro per cui è causa.
Sul punto, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio appaiono chiare ed esaurienti, nonché prive di elementi idonei a metterne in discussione l'attendibilità. Il CTU ha infatti affermato che “le lesioni sono per sede, tipologia traumatica, momento d'evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa, compatibili con le modalità di produzione dell'evento traumatico... essendo proprie di un pedone rovinato violentemente al suolo di seguito ad investimento da parte di un'autovettura”.
Tale valutazione, alla luce dell'assenza di elementi probatori contrari forniti dalla parte convenuta, deve ritenersi pienamente condivisibile e viene fatta propria dal giudicante. Ne consegue che non sussiste alcuna concreta possibilità di sovrapposizione con pregresse patologie o traumi, risultando le lesioni oggetto di causa direttamente riconducibili all'investimento per cui si procede.
Ulteriormente infondata appare la doglianza di parte convenuta, ove richiede che, in via gradata in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di rito e merito proposte, venga vagliata la possibilità di riconoscere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.. In tal caso, seppure la giurisprudenza sembri orientata a ritenere il primo comma del 1227 cc un'eccezione in senso lato, comunque rilevabile ex officio dal giudice, ciò non esclude comunque l'onere del danneggiante quantomeno di fornire elementi di fatto dai quali desumere un'effettiva incidenza eziologica del comportamento tenuto dal danneggiato nella verificazione del sinistro. Ebbene, nel caso di specie, agli atti non risultano elementi in tal senso. Al contrario, le dichiarazioni testimoniali assunte sono univoche nell'affermare che al momento dell'attraversamento il semaforo era rosso per i veicoli e verde per i pedoni, escludendo quindi qualsivoglia condotta colposa del idonea ad incidere Pt_1 eziologicamente nella verificazione dell'incidente. Inoltre, la violazione, invocata genericamente da parte convenuta, dell'art. 190 comma 2 del Codice della Strada - che stabilisce che… I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri” - non appare dirimente atteso che “non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso” (Cass. Civ. sez. III sent. n. 1295 del 19/01/2017). Invero, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emerge che il veicolo Jeep Cherokee, nonostante il semaforo proiettasse luce rossa per le autovetture, proseguiva la marcia sulla seconda corsia, urtando il pedone che stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali, con semaforo Pt_1
verde per i pedoni. Tale condotta, di per sé gravemente imprudente, non consente in alcun modo di ravvisare un'incidenza causale del comportamento del danneggiato, essendo lo stesso intento ad attraversare in conformità alle regole di circolazione.
Ancora, si deve rilevare che le dichiarazioni testimoniali hanno confermato in modo univoco come l'attore stesse attraversando sulle strisce pedonali e con il semaforo a lui favorevole, circostanza che esclude la possibilità di ipotizzare una condotta colposa del medesimo. In assenza di allegazioni o prove da parte della convenuta circa un comportamento imprudente del sig. – quali, ad Pt_1 esempio, l'attraversamento fuori dalle strisce o con semaforo rosso – non può che escludersi qualsivoglia concorso di colpa del pedone nella produzione del sinistro.
In conclusione, va ritenuto provato l'an della domanda, per cui si deve passare al calcolo del quantum debeatur, relativamente al quale si ritiene congrua e adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico scientifico la relazione del CTU, dott. che, ad esito dell'esame Persona_1
obiettivo effettuato in prima persona e dopo aver analizzato i referti medici prodotti, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “la valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, eseguiti nel corso di siffatta consulenza medico-legale, e lo studio della documentazione sanitaria agli atti ci consentono di affermare che il Sig. , di anni 47 all'epoca dei fatti, in Parte_1
seguito ad un sinistro stradale occorso in Napoli in data 12/4/17, riportò, in sostanza, una frattura scomposta della testa e del collo chirurgico dell'omero sinistro… Per ciò che riguarda il valore menomativo attribuibile agli esiti della frattura dell'omero prossimale, si ritiene doversi privilegiare un range intermedio tra i valori previsti dalle summenzionate voci tabellari per la limitazione del movimento di elevazione-abduzione della scapolo-omerale a cui deve aggiungersi la concorrenza menomativa data dalla perdita del movimento di retropulsione. Ad ogni modo, va considerata superiore rispetto a quanto previsto per la limitazione globale di circa la metà dei movimenti della scapolo-omerale… L'Invalidità Temporanea è stimabile in una Totale (ITT) di giorni 15 per gli attendibili periodi di ricovero ospedaliero per l'applicazione e successiva rimozione dei mezzi di sintesi ed in una Parziale (ITP) di giorni 15 al 75%, di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%, relativi al successivo periodo di malattia fino alla defervescenza dei fenomeni patologici acuti quale sintesi di un periodo più lungo a scalare.”
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd lesioni macropermanenti, il Tribunale ritiene di applicare i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, tenuto conto che non va riconosciuto il danno morale, in quanto il danno da sofferenza interiore abbisogna di prova specifica, non potendosi desumere dall'entità della lesione e consistendo in un qualcosa di differente dal danno causato dal cambiamento delle abitudini di vita, che rientra nel concetto del danno dinamico relazionale già considerato nell'ambito dell'unitaria liquidazione del danno non patrimoniale liquidato attraverso le tabelle di Milano.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età di all'epoca del sinistro (46 anni), il danno non patrimoniale può essere liquidato, per i Parte_1
riconosciuti postumi permanenti (20%) residuati all'esito della guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 80.310,00.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato, sempre all'attualità, in complessivi euro 8.193,75 (euro 1.725,00 per i 15 giorni di invalidità temporanea totale;
euro 1.293,75 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; euro 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e ulteriori euro 1.725,00 per i
60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%).
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a ZI NI (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di e ogni contraria Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accoglie la domanda proposta e condanna, in solido fra loro, e Controparte_2 [...]
, al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
88.503,75 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione dalla data del sinistro e interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) condanna e , in solido fra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_1
favore dell'attore delle spese di lite, liquidandole in euro 781,71 per spese ed euro 7.052,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4) pone definitivamente a carico di e di , in solido fra Controparte_2 Controparte_1
loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 06/10/2025.
Il giudice
dott. RI RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
RI RO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28657/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: lesioni personali, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
IO ON 170, presso lo studio dell'avvocato Valerio La Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
E
(P.Iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88 presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHÈ
(CF. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso che in data 12.04.2017, alle Parte_1
ore 14:30 circa, in Napoli, alla via Arenaccia, mentre attraversava sulle strisce pedonali per protrarsi verso il marciapiede ove è ubicato il Supermercato Coop, è stato investito sul fianco destro da un'autovettura Jeep Cherokee tg. FC755AC, condotta da , veicolo assicurato da Controparte_2
Contr
presso che procedeva in direzione Piazza Ottocalli – ha convenuto in Controparte_4 giudizio la al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno Controparte_1
biologico patito.
L'attore ha altresì convenuto in giudizio il proprietario del motoveicolo investitore Controparte_2
che è rimasto contumace.
L'attore dopo l'investimento è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e condotta al PS dell'Ospedale “S.M. Loreto Nuovo” dove i sanitari gli hanno riscontrato “frattura ingranata del collo chirurgico del trochite omerale sinistro” (v. referto di Ps n.2017/15831) con prognosi di giorni 30.
In data 1 aprile 2022 si è costituita la eccependo: l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancata indicazione nella messa in mora stragiudiziale di tutti gli elementi previsti ex lege dagli artt. 143, 145, 148, 283 e 287, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2005; il disconoscimento di tutti i documenti esibiti in mera fotocopia;
l'infondatezza della domanda nel merito per mancato raggiungimento della prova in ordine al concreto realizzarsi del fatto storico, rilevando come il sig.
sarebbe stato prelevato in Corso Novara n. 3, luogo diverso da quello dell'incidente, due ore Pt_1
dopo il verificarsi dello stesso;
infine, chiede, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato.
La causa è stata istruita documentalmente, con l'assunzione di testimonianze e con l'esperimento di una CTU medico legale e presa in decisione il 27 maggio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 142, 143,145 e 148 del D.lgs 209/05, come modificati ed integrati dal DPR
254/06.
Tale eccezione è infondata, stante il contenuto delle messe in mora (depositate tra gli allegati all'atto di citazione) che indicano chiaramente tutti gli elementi richiesti dalla legge.
Nel merito, ci si deve soffermare sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria, infatti, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria.
In primo luogo, va detto che dagli atti può ritenersi provata, seppur contestata dalla
[...]
, la verificazione di suddetto sinistro e delle lesioni che da esso sono derivate, che Controparte_1
risultano provate per tabulas e confermate dalla CTU svolta in corso di giudizio.
La questione che si pone riguarda l'assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., per il quale l'attore vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale è tenuto a dare la prova, oltre che del verificarsi dell'investimento e della conseguenziale lesione al diritto alla salute (danno evento) e del danno conseguenza, anche della dinamica, funzionale a far emergere il nesso causale, dal quale deve potersi evincere la responsabilità del conducente del motoveicolo investitore.
Il fatto storico risulta provato nella dinamica così come ricostruita da parte attrice con esclusiva responsabilità del conducente il veicolo nella causazione del sinistro.
La prospettazione attorea - secondo cui il sig. in data 12 aprile 2017 verso le ore Parte_1
14:30 circa, mentre era intento all'attraversamento di via Arenaccia e mentre il semaforo segnava rosso per le autovetture e verde per i pedoni, all'altezza del supermercato Coop veniva urtato sul fianco destro con la parte anteriore laterale sinistra da un'autovettura Jeep Cherokee tg. FC755AC – ha trova integrale conferma nelle testimonianze, che risultano precise e provenienti da soggetti dhe si trovavano sul luogo del sinistro.
I testi e figlio dell'attore, hanno confermato in toto la Testimone_1 Testimone_2
prospettazione attorea della dinamica del sinistro riferendo in particolare: “l'incidente si è verificato intorno alle 14.30 dell'aprile del 2017. Io stavo attraversando la via Arenaccia, sulle strisce, il semaforo era rosso per le macchine e verde per i pedoni. Il signor era davanti a me e mentre Pt_1
attraversavamo questa macchina Jeep di colore scuro urtò il sig. sulla destra facendola Pt_1
cadere sul lato sinistro. Il sig. è caduto con il braccio sinistro sotto. La parte anteriore Pt_1 sinistra della macchina ha colpito il signor . L'auto che ha urtato il era sulla seconda Pt_1 Pt_1
corsia; infatti, quando attraversammo una prima colonna di auto era ferma rispettando il semaforo rosso, mentre l'auto investitrice era sulla seconda corsia. Il signor al momento dell'impatto Pt_1 aveva già attraversato metà carreggiata. Dopo l'urto non ho chiamato l'ambulanza perché il signor non ha voluto, affermando di temere per la sua incolumità. Poco più avanti c'era il Pt_1 bar “La Sfogliatella” dove lavora il figlio del signor e io l'ho accompagnato lì. Dopo Pt_1 avergli prestato il primo soccorso alla fine abbiamo chiamato l'ambulanza che è arrivata entro un'oretta quando io ero ancora sul posto. ADR il pedone attraversava andando verso il supermercato Coop…” il secondo teste ha altresì precisato: “ero con mio AD il Testimone_2
12 aprile del 2017, mi aveva accompagnato ad accompagnare degli indumenti sportivi a via
Arenaccia, quando verso le 14.30-15.00, allorquando io ero sotto il semaforo mio AD era difronte intento ad attraversare sulle strisce pedonali per raggiungermi quando è stato investito da una Jeep nera. Il semaforo era rosso e non c'era tanto traffico. La macchina voleva svoltare a destra nonostante il semaforo era rosso. Mio AD si trovava oltre metà della carreggiata, anzi era quasi arrivato, quando è stato urtato dal lato sinistro della macchina. Mio AD è caduto a terra con la spalla sinistra sotto... Non abbiamo chiamato immediatamente l'ambulanza perché mio AD ha la fobia di ambulanze ed ospedali quindi, con l'aiuto di un signore presente sul posto che ci ha aiutati, siamo andati a corso Novara dove c'è il bar dove lavora mio fratello quindi abbiamo portato mio AD lì con la macchina del signore per vedere se si sentiva meglio. Poi vedendo che stava male abbiamo necessariamente dovuto chiamare l'ambulanza che è venuto a prenderlo e l'ha condotto all'Ospedale Pellegrini. Infine, l'ambulanza è venuta a prenderlo circa un'ora dopo
l'incidente”.
Tali dichiarazioni testimoniali, seppur provenienti anche da un soggetto potenzialmente economicamente interessato dall'esito del giudizio in quanto figlio dell'attore, sono tra loro assolutamente conformi e non contradditorie.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio consentono di ritenere integralmente confermata la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore. Entrambi i testimoni hanno infatti riferito circostanze del tutto sovrapponibili in ordine al luogo, all'orario e alle modalità dell'investimento, descrivendo con precisione l'attraversamento del pedone sulle strisce pedonali, in corrispondenza del semaforo che proiettava luce rossa per i veicoli e verde per i pedoni, nonché l'urto subito dal sig. da parte di un'autovettura Jeep di colore scuro, che sopraggiungeva sulla seconda corsia, Pt_1
colpendolo con la parte anteriore sinistra del veicolo.
Le testimonianze, oltre a essere dettagliate, risultano perfettamente coerenti tra loro, prive di discrasie significative e riferite da soggetti la cui presenza sul luogo del sinistro appare attendibile.
Né può inficiarne l'attendibilità la circostanza che uno dei testimoni sia figlio dell'attore, atteso che le dichiarazioni di costui trovano piena rispondenza e conferma nelle dichiarazioni rese dal teste terzo , il quale, pur non avendo alcun interesse personale nella controversia, ha Testimone_1
fornito una ricostruzione del fatto del tutto coincidente.
L'ulteriore eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice, volta a mettere in discussione la veridicità del sinistro sulla base della circostanza che l'ambulanza del 118 avrebbe prelevato il sig.
in corso Novara, anziché sul luogo dell'investimento (via Arenaccia), non può essere Pt_1
condivisa.
Sul punto, le deposizioni testimoniali acquisite offrono una spiegazione chiara, logica e del tutto plausibile della sequenza degli accadimenti. Il teste ha, infatti, dichiarato che, Testimone_1 immediatamente dopo l'urto, l'attore rifiutò di essere soccorso da un'ambulanza per timore della propria incolumità e che, pertanto, egli lo accompagnò presso il bar “La Sfogliatella”, sito in corso
Novara, ove lavora il figlio della vittima, per consentirgli di ricevere un primo soccorso. Solo in un secondo momento, constatato il perdurare delle condizioni di malessere, fu chiamata l'ambulanza, la quale giunse sul posto circa un'ora dopo l'incidente.
Analoga ricostruzione è stata fornita dal teste , il quale ha confermato che il AD, a Testimone_2
causa della nota fobia di ospedali e ambulanze, rifiutò inizialmente di essere soccorso, e che, con l'ausilio di un passante, fu accompagnato in corso Novara presso il bar del figlio, per poi dover necessariamente richiedere l'intervento del 118, che lo prese in carico conducendolo all'Ospedale
Loreto Nuovo di Napoli.
Le due testimonianze, coerenti e convergenti, trovano, altresì, riscontro nella documentazione sanitaria depositata, ed in particolare nella scheda riassuntiva del 118, dalla quale emerge che la chiamata di soccorso fu effettuata intorno alle ore 15:00, ossia poco dopo l'orario dell'incidente
(14:30 circa), come concordemente indicato dai testi.
Pertanto, il diverso luogo di prelievo del ferito non costituisce elemento idoneo a infirmare la veridicità della dinamica occorsa, trovando anzi spiegazione logica nella scelta contingente, determinata dalle condizioni psicologiche dell'attore e dalla volontà di sottrarsi nell'immediato al trasporto ospedaliero. Ne consegue che l'eccezione dell'assicurazione deve essere ritenuta del tutto infondata, risultando superata dal complesso delle risultanze testimoniali e documentali, univoche e concordanti.
Deve essere parimenti disattesa l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice, relativa al rischio di sovrapposizione dei traumi riportati dall'attore e di conseguente duplicazione delle richieste risarcitorie, sul presupposto che il sig. risulterebbe già presente con ben 14 Pt_1
ricorrenze nella Banca Dati IVASS antecedenti al sinistro per cui è causa.
Sul punto, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio appaiono chiare ed esaurienti, nonché prive di elementi idonei a metterne in discussione l'attendibilità. Il CTU ha infatti affermato che “le lesioni sono per sede, tipologia traumatica, momento d'evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa, compatibili con le modalità di produzione dell'evento traumatico... essendo proprie di un pedone rovinato violentemente al suolo di seguito ad investimento da parte di un'autovettura”.
Tale valutazione, alla luce dell'assenza di elementi probatori contrari forniti dalla parte convenuta, deve ritenersi pienamente condivisibile e viene fatta propria dal giudicante. Ne consegue che non sussiste alcuna concreta possibilità di sovrapposizione con pregresse patologie o traumi, risultando le lesioni oggetto di causa direttamente riconducibili all'investimento per cui si procede.
Ulteriormente infondata appare la doglianza di parte convenuta, ove richiede che, in via gradata in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di rito e merito proposte, venga vagliata la possibilità di riconoscere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.. In tal caso, seppure la giurisprudenza sembri orientata a ritenere il primo comma del 1227 cc un'eccezione in senso lato, comunque rilevabile ex officio dal giudice, ciò non esclude comunque l'onere del danneggiante quantomeno di fornire elementi di fatto dai quali desumere un'effettiva incidenza eziologica del comportamento tenuto dal danneggiato nella verificazione del sinistro. Ebbene, nel caso di specie, agli atti non risultano elementi in tal senso. Al contrario, le dichiarazioni testimoniali assunte sono univoche nell'affermare che al momento dell'attraversamento il semaforo era rosso per i veicoli e verde per i pedoni, escludendo quindi qualsivoglia condotta colposa del idonea ad incidere Pt_1 eziologicamente nella verificazione dell'incidente. Inoltre, la violazione, invocata genericamente da parte convenuta, dell'art. 190 comma 2 del Codice della Strada - che stabilisce che… I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri” - non appare dirimente atteso che “non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso” (Cass. Civ. sez. III sent. n. 1295 del 19/01/2017). Invero, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emerge che il veicolo Jeep Cherokee, nonostante il semaforo proiettasse luce rossa per le autovetture, proseguiva la marcia sulla seconda corsia, urtando il pedone che stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali, con semaforo Pt_1
verde per i pedoni. Tale condotta, di per sé gravemente imprudente, non consente in alcun modo di ravvisare un'incidenza causale del comportamento del danneggiato, essendo lo stesso intento ad attraversare in conformità alle regole di circolazione.
Ancora, si deve rilevare che le dichiarazioni testimoniali hanno confermato in modo univoco come l'attore stesse attraversando sulle strisce pedonali e con il semaforo a lui favorevole, circostanza che esclude la possibilità di ipotizzare una condotta colposa del medesimo. In assenza di allegazioni o prove da parte della convenuta circa un comportamento imprudente del sig. – quali, ad Pt_1 esempio, l'attraversamento fuori dalle strisce o con semaforo rosso – non può che escludersi qualsivoglia concorso di colpa del pedone nella produzione del sinistro.
In conclusione, va ritenuto provato l'an della domanda, per cui si deve passare al calcolo del quantum debeatur, relativamente al quale si ritiene congrua e adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico scientifico la relazione del CTU, dott. che, ad esito dell'esame Persona_1
obiettivo effettuato in prima persona e dopo aver analizzato i referti medici prodotti, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “la valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, eseguiti nel corso di siffatta consulenza medico-legale, e lo studio della documentazione sanitaria agli atti ci consentono di affermare che il Sig. , di anni 47 all'epoca dei fatti, in Parte_1
seguito ad un sinistro stradale occorso in Napoli in data 12/4/17, riportò, in sostanza, una frattura scomposta della testa e del collo chirurgico dell'omero sinistro… Per ciò che riguarda il valore menomativo attribuibile agli esiti della frattura dell'omero prossimale, si ritiene doversi privilegiare un range intermedio tra i valori previsti dalle summenzionate voci tabellari per la limitazione del movimento di elevazione-abduzione della scapolo-omerale a cui deve aggiungersi la concorrenza menomativa data dalla perdita del movimento di retropulsione. Ad ogni modo, va considerata superiore rispetto a quanto previsto per la limitazione globale di circa la metà dei movimenti della scapolo-omerale… L'Invalidità Temporanea è stimabile in una Totale (ITT) di giorni 15 per gli attendibili periodi di ricovero ospedaliero per l'applicazione e successiva rimozione dei mezzi di sintesi ed in una Parziale (ITP) di giorni 15 al 75%, di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%, relativi al successivo periodo di malattia fino alla defervescenza dei fenomeni patologici acuti quale sintesi di un periodo più lungo a scalare.”
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd lesioni macropermanenti, il Tribunale ritiene di applicare i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, tenuto conto che non va riconosciuto il danno morale, in quanto il danno da sofferenza interiore abbisogna di prova specifica, non potendosi desumere dall'entità della lesione e consistendo in un qualcosa di differente dal danno causato dal cambiamento delle abitudini di vita, che rientra nel concetto del danno dinamico relazionale già considerato nell'ambito dell'unitaria liquidazione del danno non patrimoniale liquidato attraverso le tabelle di Milano.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età di all'epoca del sinistro (46 anni), il danno non patrimoniale può essere liquidato, per i Parte_1
riconosciuti postumi permanenti (20%) residuati all'esito della guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 80.310,00.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato, sempre all'attualità, in complessivi euro 8.193,75 (euro 1.725,00 per i 15 giorni di invalidità temporanea totale;
euro 1.293,75 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; euro 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e ulteriori euro 1.725,00 per i
60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%).
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a ZI NI (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di e ogni contraria Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accoglie la domanda proposta e condanna, in solido fra loro, e Controparte_2 [...]
, al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
88.503,75 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione dalla data del sinistro e interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) condanna e , in solido fra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_1
favore dell'attore delle spese di lite, liquidandole in euro 781,71 per spese ed euro 7.052,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4) pone definitivamente a carico di e di , in solido fra Controparte_2 Controparte_1
loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 06/10/2025.
Il giudice
dott. RI RO