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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11746 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice in persona della dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 21088 /2024 promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti CARLUCCIO ALBERTO e DI GIROLAMO ELISABETTA RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv. D'ESPOSITO ELISA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che Parte_1
l' ha bandito una “ selezione pubblica, per titoli per la formazione di una CP_1 graduatoria per assunzione di n 100 apprendisti addetti alle attività di spazzamento con l'ausilio di veicoli raccolta e tutela del territorio;
che l'inoltro della domanda di partecipazione era fissato nel periodo dal 2.10.2023 al 16.10.2023 alle ore 17; che la procedura prevedeva la possibilità di inoltro della suddetta domanda tramite spid o previa semplice registrazione;
che in data 16.10.2023 si “loggava sulla piattaforma messa a disposizione di e compilava la domanda per le posizioni messe a CP_1 concorso, che risultava in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando;
che veniva escluso dalla procedura in quanto la sua candidatura non figurava nell'elenco degli ammessi, che in data 2.2.2024 in risposta alle sue richieste di chiarimenti l comunicava la sua esclusione per “ mancata allegazione
CP_1 della domanda di selezione firmata nella apposita sezione della piattaforma” ; che l' ha convocato per la sottoscrizione del contratto di assunzione sino alla
CP_1 posizione n 400; che a causa della sua illegittima esclusione non è stato assunto;
che è ancora inoccupato e reitera l'offerta delle prestazioni di lavoro;
ha convenuto in giudizio l per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ in via principale
CP_1 accertare il diritto del ricorrente all'assunzione alle dipendenze di nella
CP_1 posizione lavorativa di apprendista full time addetto spazzamento e raccolta di livello 2B del CCNL Utilitalia per la durata di 36 mesi ……..ritenere costituito il rapporto de quo dal 1.1.2024…..e per l'effetto condannare l' al pagamento
CP_1 delle retribuzioni e/o al risarcimento del danno da quantificarsi secondo le retribuzioni perse per la posizione di apprendista full time addetto spazzamento e raccolta di livello 2B del CCNL Utilitalia dal 1.1.2024 fino alla data di assunzione alò 31.5.2024 euro 8.085,11 ………..VIA SUBORDINATA:
4. accertare, nei confronti del ricorrente, la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e/o delle obbligazioni contrattuali assunti da nello svolgimento delle prove indette
CP_1 dalla stessa società per la procedura di cui in narrativa;
5. condannare
CP_1 al risarcimento del danno da quantificarsi secondo le retribuzioni perse per apprendista full time addetto spazzamento e raccolta di livello 2B del CCNL Utilitalia (ivi comprese tredicesima e quattordicesima mensilità) dal 1°.12.2023 e per trentasei mesi o per l'inferiore periodo di giustizia, interinalmente quantificate, a maggio 2024, in euro 8085,11………..; IN OGNI CASO:
6. condannare
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di rivalutazione ed interessi sulle somme accertate come dovute;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, con le dovute maggiorazioni in relazione alla predisposizione del presente atto con link ai documenti allegati, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.Con riserva di agire per altri profili risarcitori. Previe argomentazioni in diritto sull'illegittimità dell'esclusione; sul diritto all'inclusione in graduatoria con il relativo posizionamento concludeva come sopra .
Si costituiva in giudizio la società resistente contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto . Sosteneva che la domanda di partecipazione alla selezione pubblica di cui è causa doveva essere compilata telematicamente attraverso il link di accesso alla piattaforma denominata ioLavoroPubblico della società Adecco Italia spa al quale il candidato poteva collegarsi con spid o con apposita procedura di registrazione;
che in un primo momento il ricorrente aveva effettuato l'accesso al portale informatico tramite spid ma la procedura di registrazione non andava a buon fine;
che dalle informazioni acquisite dalla adecco spa risulta che il ricorrente abbia utilizzato le proprie credenziali per compilare la domanda omettendo tuttavia di stamparla firmarla e caricarla nuovamente a sistema;
che indipendentemente dalla modalità di accesso alla piattaforma ( spid o senza) al candidato veniva rilasciata dal sistema informatico una ricevuta che attestava la regolare presentazione della domanda come previsto dal Bando;
che il ricorrente non aveva ricevuto tale mail . Previe argomentazioni in diritto sull'inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione e carenza di prova concludeva chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso;
in via ulteriormente preliminare tener conto dell'eccepita presenza del litisconsorte necessario ovvero il candidato ultimo assunto Contro da in via principale e nel merito rigettare il ricorso in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione delle retribuzioni tener conto dell'aliunde perceptum… con vittoria di spese e competenze .
La causa, istruita con documenti e prova per testi, dopo il deposito delle note di trattazione scritta, è stata decisa con sentenza.
E' documentato che l' abbia bandito una Selezione Pubblica per titoli per la CP_1 formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di n. 100 operai con contratto di apprendistato e profilo professionale di “ Addetto Spazzamento e Raccolta” inquadrato nel livello 2^ posizione parametrica “ B” del CCNL Utilitalia.
L'avviso di selezione all'art 4 “ modalità di presentazione della candidatura” prevedeva espressamente che .. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata telematicamente tramite il link di accesso alla piattaforma di seguito indicato (per un uso ottimale della piattaformautilizzareGoogleChromeFirefox):ttps Email_1 php. Alla piattaforma denominata Email_2
IoLavoroNelPubblico (di seguito “Piattaforma”) della Controparte_2 si potrà accedere tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o attraverso apposita procedura di registrazione. ……… il candidato, una volta effettuato l'accesso in Piattaforma, dovrà aprire la sezione “candidatura”, compilare tutti i campi obbligatori ed allegare quanto richiesto pena l'impossibilità di inviare la candidatura………..Dopo aver sottoposto la propria candidatura si verrà indirizzati alla pagina “comunicazioni” dove il candidato troverà la domanda di partecipazione generata come documento pdf. La domanda di partecipazione andrà firmata ed allegata alla piattaforma tramite apposita sezione ai sensi e per gli ef fetti del DPR 445/2000 in ordine alla formalizzazione delle dichiarazioni in essa contenute. ……..Solo dopo aver concluso correttamente il processo di candidatura attraverso la sottoscrizione e il caricamento in piattaforma della domanda di partecipazione i candidati riceveranno una seconda e-mail di conferma da intendersi quale attestazione dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione. La corretta allegazione della domanda firmata nella apposita sezione della piattaforma (pulsante “Allega la tua domanda di selezione firmata”) è richiesta a pena di esclusione nel caso il candidato non abbia effettuato l'accesso tramite SPID.
Sostiene il ricorrete che pur avendo inoltrato, correttamente la domanda di partecipazione alla suddetta selezione e di possedere tutti i requisiti richiesti sia stato illegittimamente escluso dalla graduatoria per “ mancata allegazione della domanda di selezione firmata nell'apposita sezione della piattaforma ( pulsante “ Allega la tua domanda di selezione firmata).. ( cfr all 12 fascicolo ricorrente). Al riguardo , infatti, ritiene di aver inoltrato la domanda tramite SPID e di non essere, pertanto, tenuto ad allegare la domanda firmata come statuito dall'art 4 del Bando laddove, giova ribadire, specificava espressamente ….... La corretta allegazione della domanda firmata nella apposita sezione della piattaforma (pulsante “Allega la tua domanda di selezione firmata”) è richiesta a pena di esclusione nel caso il candidato non abbia effettuato l'accesso tramite SPID.
Ciò premesso non si può negare che il ricorrente si sia collegato al portale informatico tramite SPID il giorno 16 ottobre 2023 alle ore 16.11, tuttavia dalla documentazione prodotta in atti proprio dallo stesso, non si può non ritenere che, di fatto, la domanda di partecipazione alla Selezione di cui è causa sia stata inoltrata o comunque recepita dal sistema tramite l'apposita procedura di registrazione. Al riguardo, infatti, sono in atti due mail del 16 ottobre 2023, l'una di avvenuta registrazione delle 16.13 e l'altra delle 16.54 di avvenuta candidatura;
quest'ultima con espressa prescrizione di firmare la domanda di selezione. Si legge all'uopo in tale ultima mail “ per completare la candidatura accedi alla sezione comunicazioni : clicca sul pulsante “ Scarica la tua domanda di selezione “ e visualizza la tua domanda di ammissione che dovrai stampare , firmare ed allegare tramite il pulsante “ Allega la tua domanda di selezione firmata”. Ebbene , il candidato , indipendentemente dall'accesso tramite SPID, avrebbe dovuto comunque eseguire le istruzioni ricevute tramite mail oppure tuttalpiù, se convinto di aver presentato la domanda di selezione tramite SPID avrebbe comunque dovuto, inviare una Comunicazione o Richiesta almeno per comprendere il perché di quella prescrizione. Al Punto 2.3.2.della procedura di accesso “ Comunicazioni inviate”era, infatti, espressamente previsto ………quest'area contiene la lista di tutte le comunicazioni inviate dal candidato al team di supporto. In caso di difficoltà nella compilazione della domanda, qualora dopo aver consultato la guida Candidati e le FAQ non si è trovata risposta ai propri quesiti è possibile inviare una comunicazione cliccando sul pulsante “ invia comunicazione o Richiesta”.
Era dunque onere del ricorrente, qualora, giova ribadire, fosse stato convinto di aver inoltrato la domanda tramite SPID e, quindi di non essere tenuto a allegare la domanda firmata , capire il perché avesse ricevuto una mail di quel tenore. E' proprio, dunque, la mail ricevuta dal ricorrente e dallo stesso prodotta a rendere verosimile che la sua domanda di selezione sia stata inoltrata o comunque recepita dal sistema , tramite username e password senza SPID. Tale conclusione ha trovato conferma anche nelle risultanze istruttorie laddove la teste , della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, quale dipendente della Adecco, società addetta alla gestione della piattaforma di cui è causa, ha riferito che “ in entrambi i casi dopo la registrazione il candidato deve comunque compilare manualmente la domanda e in entrambi i casi i candidati ricevono la stessa identica mail cioè quella delle 16.54 l'unica differenza è che nell'avviso veniva riportato che se il candidato si fosse registrato con SPID non avrebbe dovuto stampare firmare la domanda e poi allegarla”.( cfr verbale di udienza del 20.3.2025 teste . Ma vi è di più Tes_1 perché come dedotto dalla difesa dell e non contestato, indipendentemente CP_1 dalla modalità di accesso alla piattaforma ( SPID o senza) al candidato veniva rilasciata dal sistema informatico una ricevuta che attestava l'avvenuta regolare presentazione della domanda, come stabilito dall'avviso di selezione all'art 3 laddove si legge “ …..a conferma della conclusione del processo di candidatura, il candidato riceve una comunicazione automatica via e.mail dall'indirizzo con oggetto Domanda di selezione firmata e inviata. Tale Email_3 mail non risulta prodotta in giudizio dal ricorrente.
Tale mail non risulta prodotta in giudizio dal ricorrente.
Occorre inoltre sottolineare come il bando di selezione , quale lex specialis, comporta l'assoluto rispetto di quanto in esso previsto con la conseguenza che il ricorrente avrebbe comunque, anche in ossequio a principio di auto responsabilità, dovuto rispettare le forme richieste dal Bando e nello specifico le prescrizione elencate nella mail delle 16.54. Alla luce di quanto sopra esposto non si può, pertanto, ritenere illegittima l'esclusione del ricorrente dal momento che non ha provveduto a concludere correttamente il processo di candidatura. Tale esclusione è resa obbligatoria in forza di quanto previsto dal Bando - art 4-. , che costituisce, com'è noto, lex specialis della selezione.
Né d'altro canto risulta possibile invocare il soccorso istruttorio dal momento che, com'è noto , tale procedura opera qualora dalla documentazione presentata dall'istante risulti un margine di incertezza facilmente superabile, diversamente dal caso di specie, dove il candidato non avendo completato la procedura di selezione ha messo in dubbio la sua volontà di partecipazione alla suddetta selezione . Del pari nessun rilievo può assumere l'assenza, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, di contestazione in ordine all' identità del ricorrente dal momento che, giova ribadire, ciò che è in contestazione, nella specie, è la scelta o comunque la effettiva volontà del ricorrente di partecipare o meno alla procedura di selezione.
Alla luce di quanto premesso il ricorso va rigettato.
Attesa la novità e la singolarità della controversia ricorrono motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate
Così deciso, Roma 18.11.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice in persona della dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 21088 /2024 promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti CARLUCCIO ALBERTO e DI GIROLAMO ELISABETTA RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv. D'ESPOSITO ELISA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che Parte_1
l' ha bandito una “ selezione pubblica, per titoli per la formazione di una CP_1 graduatoria per assunzione di n 100 apprendisti addetti alle attività di spazzamento con l'ausilio di veicoli raccolta e tutela del territorio;
che l'inoltro della domanda di partecipazione era fissato nel periodo dal 2.10.2023 al 16.10.2023 alle ore 17; che la procedura prevedeva la possibilità di inoltro della suddetta domanda tramite spid o previa semplice registrazione;
che in data 16.10.2023 si “loggava sulla piattaforma messa a disposizione di e compilava la domanda per le posizioni messe a CP_1 concorso, che risultava in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando;
che veniva escluso dalla procedura in quanto la sua candidatura non figurava nell'elenco degli ammessi, che in data 2.2.2024 in risposta alle sue richieste di chiarimenti l comunicava la sua esclusione per “ mancata allegazione
CP_1 della domanda di selezione firmata nella apposita sezione della piattaforma” ; che l' ha convocato per la sottoscrizione del contratto di assunzione sino alla
CP_1 posizione n 400; che a causa della sua illegittima esclusione non è stato assunto;
che è ancora inoccupato e reitera l'offerta delle prestazioni di lavoro;
ha convenuto in giudizio l per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ in via principale
CP_1 accertare il diritto del ricorrente all'assunzione alle dipendenze di nella
CP_1 posizione lavorativa di apprendista full time addetto spazzamento e raccolta di livello 2B del CCNL Utilitalia per la durata di 36 mesi ……..ritenere costituito il rapporto de quo dal 1.1.2024…..e per l'effetto condannare l' al pagamento
CP_1 delle retribuzioni e/o al risarcimento del danno da quantificarsi secondo le retribuzioni perse per la posizione di apprendista full time addetto spazzamento e raccolta di livello 2B del CCNL Utilitalia dal 1.1.2024 fino alla data di assunzione alò 31.5.2024 euro 8.085,11 ………..VIA SUBORDINATA:
4. accertare, nei confronti del ricorrente, la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e/o delle obbligazioni contrattuali assunti da nello svolgimento delle prove indette
CP_1 dalla stessa società per la procedura di cui in narrativa;
5. condannare
CP_1 al risarcimento del danno da quantificarsi secondo le retribuzioni perse per apprendista full time addetto spazzamento e raccolta di livello 2B del CCNL Utilitalia (ivi comprese tredicesima e quattordicesima mensilità) dal 1°.12.2023 e per trentasei mesi o per l'inferiore periodo di giustizia, interinalmente quantificate, a maggio 2024, in euro 8085,11………..; IN OGNI CASO:
6. condannare
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di rivalutazione ed interessi sulle somme accertate come dovute;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, con le dovute maggiorazioni in relazione alla predisposizione del presente atto con link ai documenti allegati, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.Con riserva di agire per altri profili risarcitori. Previe argomentazioni in diritto sull'illegittimità dell'esclusione; sul diritto all'inclusione in graduatoria con il relativo posizionamento concludeva come sopra .
Si costituiva in giudizio la società resistente contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto . Sosteneva che la domanda di partecipazione alla selezione pubblica di cui è causa doveva essere compilata telematicamente attraverso il link di accesso alla piattaforma denominata ioLavoroPubblico della società Adecco Italia spa al quale il candidato poteva collegarsi con spid o con apposita procedura di registrazione;
che in un primo momento il ricorrente aveva effettuato l'accesso al portale informatico tramite spid ma la procedura di registrazione non andava a buon fine;
che dalle informazioni acquisite dalla adecco spa risulta che il ricorrente abbia utilizzato le proprie credenziali per compilare la domanda omettendo tuttavia di stamparla firmarla e caricarla nuovamente a sistema;
che indipendentemente dalla modalità di accesso alla piattaforma ( spid o senza) al candidato veniva rilasciata dal sistema informatico una ricevuta che attestava la regolare presentazione della domanda come previsto dal Bando;
che il ricorrente non aveva ricevuto tale mail . Previe argomentazioni in diritto sull'inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione e carenza di prova concludeva chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso;
in via ulteriormente preliminare tener conto dell'eccepita presenza del litisconsorte necessario ovvero il candidato ultimo assunto Contro da in via principale e nel merito rigettare il ricorso in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione delle retribuzioni tener conto dell'aliunde perceptum… con vittoria di spese e competenze .
La causa, istruita con documenti e prova per testi, dopo il deposito delle note di trattazione scritta, è stata decisa con sentenza.
E' documentato che l' abbia bandito una Selezione Pubblica per titoli per la CP_1 formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di n. 100 operai con contratto di apprendistato e profilo professionale di “ Addetto Spazzamento e Raccolta” inquadrato nel livello 2^ posizione parametrica “ B” del CCNL Utilitalia.
L'avviso di selezione all'art 4 “ modalità di presentazione della candidatura” prevedeva espressamente che .. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata telematicamente tramite il link di accesso alla piattaforma di seguito indicato (per un uso ottimale della piattaformautilizzareGoogleChromeFirefox):ttps Email_1 php. Alla piattaforma denominata Email_2
IoLavoroNelPubblico (di seguito “Piattaforma”) della Controparte_2 si potrà accedere tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o attraverso apposita procedura di registrazione. ……… il candidato, una volta effettuato l'accesso in Piattaforma, dovrà aprire la sezione “candidatura”, compilare tutti i campi obbligatori ed allegare quanto richiesto pena l'impossibilità di inviare la candidatura………..Dopo aver sottoposto la propria candidatura si verrà indirizzati alla pagina “comunicazioni” dove il candidato troverà la domanda di partecipazione generata come documento pdf. La domanda di partecipazione andrà firmata ed allegata alla piattaforma tramite apposita sezione ai sensi e per gli ef fetti del DPR 445/2000 in ordine alla formalizzazione delle dichiarazioni in essa contenute. ……..Solo dopo aver concluso correttamente il processo di candidatura attraverso la sottoscrizione e il caricamento in piattaforma della domanda di partecipazione i candidati riceveranno una seconda e-mail di conferma da intendersi quale attestazione dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione. La corretta allegazione della domanda firmata nella apposita sezione della piattaforma (pulsante “Allega la tua domanda di selezione firmata”) è richiesta a pena di esclusione nel caso il candidato non abbia effettuato l'accesso tramite SPID.
Sostiene il ricorrete che pur avendo inoltrato, correttamente la domanda di partecipazione alla suddetta selezione e di possedere tutti i requisiti richiesti sia stato illegittimamente escluso dalla graduatoria per “ mancata allegazione della domanda di selezione firmata nell'apposita sezione della piattaforma ( pulsante “ Allega la tua domanda di selezione firmata).. ( cfr all 12 fascicolo ricorrente). Al riguardo , infatti, ritiene di aver inoltrato la domanda tramite SPID e di non essere, pertanto, tenuto ad allegare la domanda firmata come statuito dall'art 4 del Bando laddove, giova ribadire, specificava espressamente ….... La corretta allegazione della domanda firmata nella apposita sezione della piattaforma (pulsante “Allega la tua domanda di selezione firmata”) è richiesta a pena di esclusione nel caso il candidato non abbia effettuato l'accesso tramite SPID.
Ciò premesso non si può negare che il ricorrente si sia collegato al portale informatico tramite SPID il giorno 16 ottobre 2023 alle ore 16.11, tuttavia dalla documentazione prodotta in atti proprio dallo stesso, non si può non ritenere che, di fatto, la domanda di partecipazione alla Selezione di cui è causa sia stata inoltrata o comunque recepita dal sistema tramite l'apposita procedura di registrazione. Al riguardo, infatti, sono in atti due mail del 16 ottobre 2023, l'una di avvenuta registrazione delle 16.13 e l'altra delle 16.54 di avvenuta candidatura;
quest'ultima con espressa prescrizione di firmare la domanda di selezione. Si legge all'uopo in tale ultima mail “ per completare la candidatura accedi alla sezione comunicazioni : clicca sul pulsante “ Scarica la tua domanda di selezione “ e visualizza la tua domanda di ammissione che dovrai stampare , firmare ed allegare tramite il pulsante “ Allega la tua domanda di selezione firmata”. Ebbene , il candidato , indipendentemente dall'accesso tramite SPID, avrebbe dovuto comunque eseguire le istruzioni ricevute tramite mail oppure tuttalpiù, se convinto di aver presentato la domanda di selezione tramite SPID avrebbe comunque dovuto, inviare una Comunicazione o Richiesta almeno per comprendere il perché di quella prescrizione. Al Punto 2.3.2.della procedura di accesso “ Comunicazioni inviate”era, infatti, espressamente previsto ………quest'area contiene la lista di tutte le comunicazioni inviate dal candidato al team di supporto. In caso di difficoltà nella compilazione della domanda, qualora dopo aver consultato la guida Candidati e le FAQ non si è trovata risposta ai propri quesiti è possibile inviare una comunicazione cliccando sul pulsante “ invia comunicazione o Richiesta”.
Era dunque onere del ricorrente, qualora, giova ribadire, fosse stato convinto di aver inoltrato la domanda tramite SPID e, quindi di non essere tenuto a allegare la domanda firmata , capire il perché avesse ricevuto una mail di quel tenore. E' proprio, dunque, la mail ricevuta dal ricorrente e dallo stesso prodotta a rendere verosimile che la sua domanda di selezione sia stata inoltrata o comunque recepita dal sistema , tramite username e password senza SPID. Tale conclusione ha trovato conferma anche nelle risultanze istruttorie laddove la teste , della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, quale dipendente della Adecco, società addetta alla gestione della piattaforma di cui è causa, ha riferito che “ in entrambi i casi dopo la registrazione il candidato deve comunque compilare manualmente la domanda e in entrambi i casi i candidati ricevono la stessa identica mail cioè quella delle 16.54 l'unica differenza è che nell'avviso veniva riportato che se il candidato si fosse registrato con SPID non avrebbe dovuto stampare firmare la domanda e poi allegarla”.( cfr verbale di udienza del 20.3.2025 teste . Ma vi è di più Tes_1 perché come dedotto dalla difesa dell e non contestato, indipendentemente CP_1 dalla modalità di accesso alla piattaforma ( SPID o senza) al candidato veniva rilasciata dal sistema informatico una ricevuta che attestava l'avvenuta regolare presentazione della domanda, come stabilito dall'avviso di selezione all'art 3 laddove si legge “ …..a conferma della conclusione del processo di candidatura, il candidato riceve una comunicazione automatica via e.mail dall'indirizzo con oggetto Domanda di selezione firmata e inviata. Tale Email_3 mail non risulta prodotta in giudizio dal ricorrente.
Tale mail non risulta prodotta in giudizio dal ricorrente.
Occorre inoltre sottolineare come il bando di selezione , quale lex specialis, comporta l'assoluto rispetto di quanto in esso previsto con la conseguenza che il ricorrente avrebbe comunque, anche in ossequio a principio di auto responsabilità, dovuto rispettare le forme richieste dal Bando e nello specifico le prescrizione elencate nella mail delle 16.54. Alla luce di quanto sopra esposto non si può, pertanto, ritenere illegittima l'esclusione del ricorrente dal momento che non ha provveduto a concludere correttamente il processo di candidatura. Tale esclusione è resa obbligatoria in forza di quanto previsto dal Bando - art 4-. , che costituisce, com'è noto, lex specialis della selezione.
Né d'altro canto risulta possibile invocare il soccorso istruttorio dal momento che, com'è noto , tale procedura opera qualora dalla documentazione presentata dall'istante risulti un margine di incertezza facilmente superabile, diversamente dal caso di specie, dove il candidato non avendo completato la procedura di selezione ha messo in dubbio la sua volontà di partecipazione alla suddetta selezione . Del pari nessun rilievo può assumere l'assenza, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, di contestazione in ordine all' identità del ricorrente dal momento che, giova ribadire, ciò che è in contestazione, nella specie, è la scelta o comunque la effettiva volontà del ricorrente di partecipare o meno alla procedura di selezione.
Alla luce di quanto premesso il ricorso va rigettato.
Attesa la novità e la singolarità della controversia ricorrono motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate
Così deciso, Roma 18.11.2025
Il Giudice