Articolo 25 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 24Articolo 26
Versione
19 aprile 1958
Art. 25.
I propretari delle ville di cui all'art. 3 sono tenuti a notificare all'Ente delle Ville Venete la loro decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalita' del compratore.
Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficaci ad istanza dell'Ente o del Ministero della pubblica istruzione allorche' siano effetto della collisione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dall'art. 19. La si presume, senza possibilita' di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non dia sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge: l'alienante puo' in ogni momento far cessare l'azione di inefficacia costituendo idonea garanzia per gli obblighi dell'acquirente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958