Sentenza 17 marzo 2001
Massime • 2
L'efficacia probatoria privilegiata propria dell'atto pubblico previsto dall'art. 328 cod. nav. per la stipulazione dei contratti di lavoro marittimo, ha riguardo soltanto al contenuto estrinseco delle dichiarazioni delle parti e non fa venir meno il potere - dovere del giudice di verificare se tale contenuto corrisponda a quello prescritto dall'art. 332 cod. nav. come requisito di validità del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi o a tempo determinato; infatti, tale norma prescrive che il contratto deve contenere, oltre la data di inizio della prestazione, anche il viaggio o i viaggi da compiere o la durata del rapporto e, in difetto, si applicano le norme sul contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, applicabile anche al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10 legge citata (sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987), il licenziamento deve rivestire la forma scritta; pur non essendo necessarie formule sacramentali, trattandosi di negozio giuridico unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve risultare chiara e univoca, in modo da rendere conoscibile al destinatario, senza dubbi e incertezze, l'intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso integrare il requisito della forma scritta del licenziamento l'annotazione della risoluzione di singoli rapporti di arruolamento sul libretto di navigazione unita alla contestuale consegna al lavoratore di un foglio di liquidazione delle spettanze contenente la voce "t.f.r.").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
B Aula 'B' M REPUBBLICA ITALIANA 03869 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16374/99 Dott. Vincenzo TREZZA Cron.8300 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SANTONI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar CARLO IACCARINO di NAPOLI del 17 aprile 2000; ricorrente
contro
NO NT, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO DI TUORO, CORTE CASSAZIONE CANCELLERIA, giusta 2000 4596 delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 417/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/01/99 R.G.N. 45344/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo e rigetto degli altri motivi del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 26 gennaio 1999 il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto dalla società AR Compagnia Regionale Marittima - s.p.a. - avverso la decisione in data 5 agosto 1996 del locale Pretore, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento dalla stessa intimato in data 9 novembre 1995 al marittimo RR NT, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la AR al risarcimento del danno liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate dal lavoratore dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra. Il Tribunale ha ritenuto violata dalla società appellante la normativa contenuta nel codice della navigazione e nel contratto collettivo di settore, come pure infondata la tesi circa la sussistenza di “contratti a viaggio" risoltisi automaticamente alla scadenza del termine, osservando che il rapporto di lavoro doveva qualificarsi a tempo indeterminato (e soggetto alla relativa disciplina ) vuoi in base alla previsione dell'art.332 cod. nav. - per la constatata carenza delle forme prescritte dalla legge per la stipulazione di contratti di arruolamento a viaggio o a tempo determinato - vuoi in base alla disposizione dell'art. 326 cod. nav., e a quelle del contratto collettivo di settore, secondo cui il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato quando, in forza di una pluralità di contratti a viaggio o a tempo determinato, stipulati a determinati intervalli, il marittimo presti servizio alle dipendenze di uno stesso armatore per un periodo di tempo complessivamente superiore a quello stabilito. Definito il rapporto di lavoro come unico rapporto a tempo indeterminato risoltosi con il licenziamento intimato al RR, il Tribunale ha ritenuto non idonei ad integrare l'indispensabile requisito della forma scritta richiesta per l'atto di recesso - confermandone, per conseguenza, la inefficacia già dichiarata dal Pretore l'annotazione sul libretto di navigazione - 3 della data dell'ultimo sbarco, come pure la consegna la marittimo, nell'occasione, del foglio paga recante l'indicazione delle spettanze dovute, per essere il contenuto di tali documenti non sufficiente a far risultare in modo chiaro ed univoco la esistenza di una volontà di estinzione del rapporto. Ha aggiunto che, comunque, apparivano prive di pregio giuridico le argomentazioni svolte dalla AR a proposito della configurabilità, nel caso concreto, di un giustificato motivo di recesso e ha concluso osservando che non poteva dirsi compiuta, nel caso, la prescrizione biennale di cui all'art.373 cod. nav., questa decorrendo solo a far data dalla risoluzione dell'intero rapporto di lavoro. La società AR ricorre per la cassazione di questa sentenza con cinque motivi. Il RR resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la società AR deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 328 e segg. cod.nav., dell'art. 2700 cod.civ.; vizio di insufficiente motivazione (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Assume che dalle convenzioni di arruolamento risulta che “l'inizio del rapporto decorre dalla data di imbarco nel ruolo dell'equipaggio" e tale espressione non può significare altro che il RR, al momento della stipula, non aveva (non poteva avere) un rapporto di lavoro in atto. Di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto considerare i vari rapporti di arruolamento distinti ed instaurati “ex novo" con differenti convenzioni dopo la risoluzione del precedente. Avrebbe trascurato, inoltre, il giudice di appello il valore probatorio delle convenzioni di arruolamento, alle quali torna applicabile la disciplina dell'art.2700 cod.civ., trattandosi di contratti stipulati per atto pubblico a norma dell'art. 328 cod. nav. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. h Il Tribunale ha giustificato l'affermazione che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti doveva essere qualificato a tempo indeterminato e regolamentato dalla relativa disciplina con tre distinte ed autonome argomentazioni giuridiche, una soltanto delle quali ha formato oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente. Non soltanto, infatti, il giudice di appello ha ritenuto le convenzioni di arruolamento carenti dei requisiti di forma prescritti dall'art.332 cod. nav. per la stipulazione di contratti a viaggio o a tempo determinato, ma ha, altresì, sottolineato che, in forza della pluralità di tali convenzioni, il rapporto di lavoro si era protratto per un tempo superiore a quello indicato nell'art.326 cod. nav., e comunque a quello previsto dalle disposizioni della contrattazione collettiva di settore. Senza scendere all'esame delle norme collettive - consentito alla Corte solamente in presenza di una denuncia di violazione degli artt. 1362 e segg. cod civ. o di specifici vizi di motivazione in ordine alla loro interpretazione - è sufficiente rilevare che già l'accertamento, a sua volta non impugnato, della sussistenza di una pluralità di successivi imbarchi del marittimo effettuati ad intervalli non superiori ai sessanta giorni dal precedente sbarco e per un tempo complessivamente superiore ad un anno, in una con il richiamo della disciplina dell'art. 326 cod. nav., costituisce ragione di decisione distinta dalle altre e di per sé giuridicamente corretta, posto che la norma richiamata dispone testualmente, nel secondo comma, che "Se, in forza di più contratti a viaggio o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno o dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato"; precisando quindi, nel terzo comma, che “agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta 5 giorni” (sulla convertibilità in un solo contratto a tempo indeterminato di più contratti stipulati a viaggio o a tempo indeterminato nell'ipotesi prefigurata dall'art. 326 cod. nav., vedi Cass. 26 settembre 1962 n. 2784, 2 agosto 1962 n.2314, 2 maggio 1969 n.1447, 30 marzo 1984 n.2132). Trova, quindi, nel caso, applicazione il principio di diritto, ripetutamente affermato, secondo cui, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali sia logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina la inammissibilità, per difetto di interesse, anche del 여 gravame proposto contro le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata del tutto legittimamente su di essa (Cass. 28 settembre 1999 n. 9057, 23 luglio 1999 n. 7948, 17 gennaio 1998 n. 374). Ma il motivo di ricorso è, comunque, non fondato, in quanto l'efficacia probatoria privilegiata propria dell'atto pubblico previsto, a pena di nullità, dall'art.328 cod. nav. per la stipulazione dei contratti di lavoro marittimo, ha riguardo al contenuto estrinseco delle dichiarazioni delle parti inserite nell'atto, senza per questo far venir meno il potere dovere del giudice di verificare se tale contenuto corrisponda a quello prescritto dall'art.332 cod. nav. come indispensabile requisito di validità del contratto di arruolamento a viaggio, o per più viaggi o a tempo determinato;
disponendo la norma, ad evidente garanzia del lavoratore, che, per questi tipi di arruolamento, il contratto deve enunciare, oltre che la data di inizio della prestazione (requisito, questo, comune ai vari tipi di contratto di arruolamento descritti nell'art.325 cod. nav., compreso quello a tempo indeterminato), anche il viaggio o i viaggi da compiere ovvero (nel caso di arruolamento a tempo determinato) la durata del rapporto;
e prevedendo, per il caso di carenza di tali prescritte enunciazioni, l'applicazione delle norme concernenti il contratto di arruolamento a tempo indeterminato. Doverosamente, pertanto, il Tribunale ha proceduto al raffronto tra il contenuto delle convenzioni consacrate nell'atto pubblico e quello prescritto dalla legge;
e l' accertamento che i contratti contenevano solo la data di inizio della prestazione, senza altra data o limitazione specifica, non è suscettibile di censura, non avendo formato oggetto di specifica doglianza della ricorrente. Con il secondo motivo la AR deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 6 della legge n.604/1966, degli artt. 122 cod. nav. e 220/228 reg. nav. mar., nonché vizio di insufficiente motivazione (in relazione all'art.360,nn. 3 e 5, c.p.c.). Sostiene che l'annotazione della risoluzione dei singoli rapporti di arruolamento sul libretto di navigazione integra la forma scritta richiesta dall'art.2 legge 604/1966 per la intimazione del licenziamento e, al tempo stesso, che tale annotazione, in una con la contestuale consegna al lavoratore di altro atto scritto "di liquidazione" delle spettanze di fine rapporto, costituiva, nel caso, prova della sicura conoscenza, da del parte del lavoratore, della volontà datore di lavoro di recedere dal rapporto. Aggiunge che il Tribunale, con evidente travisamento del fatto determinante un censurabile errore di motivazione, non si è accorto che nel foglio di liquidazione delle spettanze consegnato al RR in occasione dell'ultimo sbarco era precisata chiaramente la voce "t.f.r." (tout court), corrispondente alla "indennità di fine rapporto" e del tutto differente rispetto alle voci “t.f.r. anno in corso" e "t.f.r. anni precedenti" che il giudice di appello ha ritenuto incluse in detto foglio. Questo motivo non è fondato. Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n.604, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione (Corte Cost., sent. 3 7 aprile 1987 n.96), la disposizione di cui all'art.2 della legge stessa è divenuta operante anche nel caso del licenziamento del detto personale, che resta, conseguentemente, assoggettato alla forma scritta (Cass. 9 giugno 1990 n.5596). A sua volta, la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che, se l'onere della forma scritta non si traduce, per il datore di lavoro, in quello di adoperare formule sacramentali, potendo la volontà di recesso essere espressa anche in forma indiretta ed implicita, tuttavia, poiché l'atto del licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, la manifestazione di volontà deve comunque risultare chiara ed univoca, in modo da rendere conoscibile da parte del destinatario, senza possibilità di dubbi o incertezze, l'intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto (vedi, per tutte, Cass. 9 settembre 1981 n.5060, 28 marzo 1997 n.2835). Nel caso concreto, l' affermazione del Tribunale relativa alla non idoneità delle annotazioni delle date dei vari sbarchi contenute nel libretto di navigazione, come pure delle indicazioni inserite nei fogli di liquidazione delle spettanze consegnati nell'occasione al RR, ad integrare quei requisiti di chiarezza e univocità e a rendere per certo identificabile, da parte del lavoratore, la sussistenza di una volontà datoriale di definitiva risoluzione del rapporto, non appare criticabile ove si consideri, per un verso, che, in materia di lavoro marittimo, lo sbarco del lavoratore non necessariamente coincide con la risoluzione del rapporto ( lo stesso contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa: vedi Cass. sent. 23 marzo 1989 n. 1489, 29 settembre 1998 n.9723), onde l'annotazione della relativa data sul libretto di navigazione non equivale, di per sé, a volontà di licenziamento;
per altro verso, che un'affermazione siffatta è il risultato della valutazione della prova documentale in atti ( appunto il libretto di navigazione e fogli di liquidazione delle spettanze dovute), valutazione che costituisce un tipico 8 accertamento di fatto, sindacabile da questo giudice solo ove sia denunciato nel ricorso per cassazione il mancato esame di elementi o risultanze decisivi, determinanti cioè ai fini di una diversa soluzione della controversia. Un tale onere non può ritenersi soddisfatto dalla deduzione della società ricorrente, secondo cui nel foglio di liquidazione delle spettanze dovute sarebbe precisata chiaramente la voce "t.f.r." senza ulteriori aggiunte, come invece affermato dal giudice del merito. Si tratta, invero, di una deduzione che avrebbe dovuto essere suffragata da opportune indicazioni, utili ad identificare i documenti (o il documento) presi a riferimento e a controllarne l'effettivo contenuto, noto essendo il principio che la verifica della of decisività delle risultanze probatorie, che si assumano non esaminate o non correttamente valutate, deve essere consentita a questa Corte sulla sola base del ricorso per cassazione, che deve, quindi, riportare il testo dei documenti ( o delle deposizioni testimoniali) in cui le stesse siano contenute e quant'altro sia necessario ad evitare indagini dirette sul materiale raccolto nel giudizio di merito (Cass. 11 ottobre 1999 n.11386, 26 marzo 1999 n.2894, 5 aprile 1997 n.2965, 21 agosto 1996 n.7692). Con il terzo motivo è dedotta violazione ed errata applicazione dell'art. 373 cod.nav.; vizio di omessa decisione e motivazione su punto decisivo (in relazione all'art.360, nn. 3 e 5, c.p.c.); gradatamente, illegittimità costituzionale della cennata norma (se interpretata in senso difforme da quello prospettato). Assume che, nel caso, era sicuramente trascorso il termine biennale di prescrizione, il quale deve farsi decorrere dalla data di cessazione delle singole convenzioni di imbarco: quindi il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la relativa eccezione. Per l'ipotesi in cui la disposizione dell'art. 373 cod. nav. non si interpreti nel senso su esposto, ne eccepisce la illegittimità costituzionale per il contrasto esistente tra la disciplina del १ lavoro marittimo e quella dei rapporti assistiti dalla cosiddetta "stabilità reale" (disciplina, quest'ultima, che la giurisprudenza costituzionale è orientata a ritenere applicabile al rapporto di lavoro marittimo), in quanto la norma mantiene impropriamente e in contrasto con l'art. 3 Cost. un peculiare beneficio per i -- marittimi, non più giustificabile allo stato, perché non più sussistente la condizione di precarietà degli arruolati cui la norma intendeva ovviare. Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento. La sentenza impugnata ha definito sussistente tra le parti un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, operando la ricongiunzione di una pluralità di contratti a viaggio o a tempo determinato, perché stipulati in violazione delle norme di legge e di contratto collettivo di settore che danno regola a questo tipo di arruolamento. Deve, quindi, considerarsi operante la disciplina dettata dall'art.373, primo comma, seconda parte, cod. nav. con riferimento alla specifica ipotesi di "più contratti a tempo determinato o a viaggio, che ai sensi dell'art.326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato”, e ritenersi, come previsto dalla norma, che, in tal caso, il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto, decorra dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto". Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale della disciplina anzidetta sollevata in via gradata dalla società ricorrente. Invero, ai fini della operatività del principio della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante lo svolgimento del rapporto, deve essere considerata la situazione psicologica del lavoratore, relativa al timore del licenziamento: situazione questa che, nel caso di conversione "ex lege” di più contratti di lavoro marittimo a viaggio o a tempo determinato in un unico contratto a tempo indeterminato, va valutata non in base alla disciplina di tale rapporto - ancorchè siffatta disciplina, ૧૭ operante come effetto della conversione, assoggetti il rapporto stesso al regime della -ma con riferimento alla serie di contratti a viaggio o a cosiddetta "stabilità reale" tempo determinato, durante la quale il lavoratore non ha mai la certezza della sua continuazione e si trova, quindi, nella stessa condizione di "metus" nei confronti del datore di lavoro, tipica dei rapporti non garantiti da stabilità (vedi Cass. 13 agosto 1997 n.7565). Con il quarto motivo denuncia la società ricorrente violazione ed errata applicazione dell'art.3, ultima parte, della legge n.604/66, con riferimento alla legge 5 dicembre 1986 n.856 (e successive modifiche) e, in particolare, in relazione alla deduzione e richiesta di prova testimoniale sul punto concernente la soppressione del posto di lavoro del RR;
violazione dell'art. 112, 115, 420 e 437 c.p.c., errata e, comunque, omessa decisione e motivazione su tale punto decisivo (in relazione all'art.360, nn. 3 e 5.c.p.c.). Sostiene che il Tribunale si sarebbe "sbarazzato" del quarto motivo di appello, nel quale era contenuta la richiesta di prova anzidetta, ritenendo non sussistente il dedotto giustificato motivo oggettivo senza affatto considerare quella specifica istanza processuale intesa a dimostrarlo. Aggiunge che nessuna delle parti aveva dedotto in causa la problematica del licenziamento collettivo, onde il Tribunale si sarebbe pronunziato oltre i limiti della domanda e/o su eccezioni non proposte ritualmente. Questo motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, le considerazioni del Tribunale in ordine alla mancanza di prova della sussistenza del dedotto giustificato motivo obiettivo sono, con tutta evidenza, svolte "ad abundantiam", in quanto la “ratio decidendi” della impugnata sentenza è rappresentata dalla diversa e addirittura incompatibile affermazione della inefficacia del recesso per la mancanza dell'indispensabile requisito della forma scritta. М Inoltre, risolvendosi la censura nella deduzione della mancata considerazione della richiesta di prova testimoniale, si osserva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di una istanza istruttoria integra un vizio della sentenza impugnata, idoneo a determinarne la cassazione, solo se e in quanto le circostanze che costituivano oggetto della richiesta di parte siano decisive, siano tali cioè che, se valutate ed esaminate correttamente, avrebbero potuto condurre ad una decisione di merito diversa da quella in concreto adottata. Peraltro, il controllo sulla ricorrenza del detto requisito della "decisività” non può essere esercitato autonomamente dalla Corte di cassazione attraverso il diretto esame degli atti e degli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio, ma, per il principio of di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso stesso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Costituisce, dunque, un preciso onere della parte indicare specificamente nel ricorso - se del caso mediante la loro integrale trascrizione - le circostanze che intendeva dimostrare con la deduzione probatoria della quale lamenta la omessa considerazione (vedi, tra tante, Cass. 3 febbraio 2000 n.1203, 13 aprile 1996 n.3494, 13 gennaio 1995 n.381). Nel caso, l'onere suddetto è rimasto inadempiuto perché la società ricorrente si è limitata a fare un mero e del tutto generico riferimento al fatto che la prova intendeva dimostrare la "soppressione del posto di lavoro" del RR, senza precisare le circostanze, indicative di tale soppressione, sulle quali i testi indotti erano chiamati a deporre. Resta da dire che quanto osservato dal Tribunale circa la riconducibilità ex lege del recesso alla previsione dell'art.24 della legge n.223 del 1991 è considerazione 12 formulata in via meramente eventuale e non può, pertanto, ravvisarsi nella stessa un'ipotesi di ultrapetizione. Con il quinto motivo deduce la società ricorrente omessa decisione e, conseguentemente, motivazione su punto decisivo della controversia;
in ogni caso, violazione degli artt. 2099 e 2120 e segg. cod.civ. (in relazione al principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n.2334/1991), osservando che, con specifico motivo di gravame (il quinto), aveva censurato la sentenza del Pretore nel punto in cui aveva condannato la AR a un rilevante "risarcimento del danno secondo diverse..e variegate componenti"(pag.10 ricorso in appello) e aveva dedotto che non risultava affatto provato che il RR era rimasto disponibile alla prestazione lavorativa durante i periodi di interruzione tra uno sbarco e il successivo imbarco;
per il che le conseguenze derivanti dalla affermata unitarietà di un rapporto a tempo indeterminato dovevano essere limitate alla stregua del principio affermato dalla sentenza n.2334 del 1991 delle Sezioni Unite circa la non retribuibilità degli intervalli non lavorati. Su tale punto decisivo della controversia il Tribunale non avrebbe assunto alcuna decisione. Aggiunge la ricorrente che, ove si ritenesse implicita nella sentenza impugnata una pronuncia di rigetto del cennato motivo di appello, la statuizione si porrebbe in contrasto con quanto statuito dalla ricordata sentenza delle Sezioni Unite e dal successivo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, riaffermato anche dalla pronuncia n.2192 del 1998. Quest'ultimo motivo è anch'esso da rigettare. Tutte le considerazioni svolte dalla società ricorrente ( e le sentenze di questa Corte dalla stessa richiamate) si riferiscono a una questione estranea alla materia controversa e per certo non oggetto della sentenza del Pretore, più volte richiamata dal Tribunale, che si è limitato a confermarne le statuizioni rigettando l'appello. 13 Il primo giudice, infatti (come del resto riferisce in parte narrativa la sentenza di appello), si è pronunciato solamente nel senso della inefficacia del licenziamento intimato al RR in data 9 novembre 1995 e della spettanza al lavoratore del risarcimento del danno cagionato dal licenziamento ritenuto inefficace, quantificando quindi tale danno in misura pari alle mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata "dal giorno del licenziamento e fino alla effettiva reintegra". Allo stesso modo, il Tribunale, implicitamente rigettando la doglianza della società appellante (sulla quale non ha, dunque, mancato di pronunciarsi), ha dichiarato applicabile al rapporto (sent. pag.6) la tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art.1 della legge n.108 del 1990: tutela che, com'è noto, si concreta, oltre che nella reintegrazione nel posto di lavoro, nell'attribuzione al lavoratore del diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità e nella commisurazione di tale danno alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. Si vuol dire, con ciò, che la condanna al risarcimento del danno contenuta nelle sentenze di merito è riferita al (solo) periodo successivo al licenziamento del RR e costituisce un preciso effetto dell'applicato art.18 della legge n.300 del 1970, mentre nessuna delle due pronunce contiene statuizioni di condanna della AR al pagamento (a qualunque titolo, risarcitorio o retributivo) di somme con riferimento al periodo precedente il licenziamento e, più precisamente, con riferimento ai periodi di interruzione della prestazione lavorativa coincidenti con gli intervalli intercorsi tra l'uno e l'altro dei contratti a viaggio o a tempo determinato succedutisi tra le parti e trasformati in unico rapporto a tempo indeterminato;
onde non viene in considerazione tutta la problematica concernente la retribuibilità di tali intervalli, risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite e dalla successiva conforme 14 giurisprudenza di questa Corte nel senso della insussistenza del diritto del lavoratore alla retribuzione in caso di mancato svolgimento della prestazione o, comunque, di mancata offerta della prestazione medesima. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese ed onorari del giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 85,000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000 Ийсенью Севка Il Cons. estensore.faliel Il Presidente Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 MAR. 2001 oggi, E LABORATORE OF CANCELLERIA R P U I D A , S 0 O 1 S 3 L A . 3 L T T 5 O , R B A . A I S ' E N D L P L S A E 3 I T 7 D S - N I 8 O G S - P O 1 N 1 M E A I S D I A E E D A G , O E G O R T E T T L N T S I E I R S G I A E E L D R L E O D 15