Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, è legittima la confisca di una somma di denaro afferente la titolarità di un minore (nella specie, per effetto della liquidazione in suo favore del risarcimento del danno in conseguenza di un sinistro stradale) confusasi con il patrimonio del proposto, che ne abbia disposto "uti dominus", in difetto di impugnazioni dei relativi atti esperite nell'interesse del minore medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 55452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55452 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
55452-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Sent. n. sez. 2197/2017 VINCENZO SIANI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.29523/2016 N3 RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO ES nato il [...] a [...] nato il [...] a [...]( BELGIO) avverso il decreto del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
, DOTT. MARIA FRANCESCA LOY, lette/sentite le conclusioni del PG CHIRSTO LA DECLARATORIA CHR Hin וק IN AMMISSIBILITA' DI ENTRAMBI Monfi- RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, emesso in data 16 23 giugno 2016, la Corte di appello di Roma ha rigettato il ricorso proposto da SA OV avverso il decreto di confisca delle disponibilità finanziarie e del contenuto di una cassetta di sicurezza reso dal Tribunale di Roma ex d.lgs. n. 159 del 2011 in data 18 gennaio 2016. La Corte territoriale ha valutato e disatteso tutti gli argomenti posti a base dell'impugnazione, sia con riferimento alla dedotta estraneità al patrimonio del proposto - ritenuto soggetto socialmente pericoloso in quanto persona rientrante nelle categorie previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), in relazione all'art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011 dalla somma di euro 36.500,00, siccome appartenente alla figlia minorenne quale oggetto di liquidazione di indennizzo assicurativo o, comunque, quale oggetto del suo conseguente diritto di credito;
sia con riferimento al restante compendio oggetto del provvedimento ablatorio, escludendo che fosse provata la lecita provenienza di esso o parte di esso, nell'assenza di prova dell'attività imprenditoriale dedotta come svolta dall'OV e dei donativi prospettati alla base del possesso dei preziosi pure confiscati.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso SA OV chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il provvedimento viene censurato per non aver tenuto conto dell'estraneità della sfera di sua figlia minorenne AS OV al procedimento, sicché la somma di euro 36.500,00, di fatto indebitamente sequestrata con riferimento a quella sfera, non aveva cambiato nel tempo la natura della sua provenienza, del tutto lecita;
lecito era quindi il credito che vantava la figlia nei suoi confronti: il giudice di merito non aveva considerato che quei danari erano della figlia, indipendentemente dall'impiego parziale che egli ne aveva fatto per le esigenze della famiglia.
2.2. Con il secondo motivo, il provvedimento è censurato anche per quanto concerne il restante danaro ed i modesti monili, compatibili con la dotazione familiare formatasi attraverso varie generazioni;
al riguardo era stata anche prodotta documentazione relativa alla fatturazione emessa dalla sua impresa nel quinquennio ed il provvedimento appariva irragionevole laddove aveva depauperato dell'intero patrimonio la piccola impresa di recupero e riciclo di cascami metallici con cui egli assicurava il mantenimento alla sua numerosa famiglia, senza possibilità di aderire ad astratte operazioni di calcolo sulla relativa spesa media mensile;
in ogni caso, il provvedimento aveva violato l'art. 2 24 d.lgs. n. 159 del 2011, essendo mancato l'accertamento dell'illecita provenienza delle somme in relazione all'epoca risalente dei suoi precedenti penali.
3. Avverso il decreto ha proposto ricorso anche RA OV, quale madre esercente la potestà sulla figlia minorenne AS OV, quest'ultima terza interessata nel procedimento di confisca, chiedendone l'annullamento e deducendo un unico, articolato motivo con cui lamenta violazione della legge penale in tema di tutela di diritto dei terzi nel procedimento di prevenzione ex art.52 d.lgs. n. 159 del 2011. Il decreto impugnato aveva violato la suddetta disciplina nel non ritenere esente da confisca la somma di euro 36.500,00 di spettanza della minore, siccome versatale dalla Allianz Assicurazioni a titolo di risarcimento del danno patito del sinistro stradale del 26 aprile 2010. Entrambi i giudici di merito avevano negato il suo credito con argomenti non persuasivi, pur se i documenti lo attestavano, ritenendo che proposto potesse aver utilizzato l'importo per l'acquisto di furgoni da campeggio, peraltro in assenza di corrispondenza tra le relative somme;
la Corte territoriale, poi, aveva negato al proposto la legittimazione a chiedere la restituzione, sicché interveniva in giudizio direttamente la minore, come rappresentata dalla madre, al fine di sentir annullare o revocare la confisca, se del caso con vincolo di apertura di libretto nominativo da aprire in suo favore, su cui collocare la somma. Il fulcro intorno a cui ruotava la disciplina dell'art. 52 cit. era la buona fede del possessore, in senso soggettivo ed in senso oggettivo: e risultava del tutto pacifico che la minorenne, titolare dell'importo in questione, era soggetto di buona fede, sia perché non aveva affidato al padre la somma percepita, sia perché non aveva agito per favorire il padre nelle sue attività, lecite o illecite che fossero;
per il resto, il credito aveva data certa anteriore al vincolo giudiziario ed era assodata l'insufficienza del restante patrimonio del proposto per il suo soddisfacimento. Era, certo, discutibile la scelta del giudice tutelare di non ordinare il deposito vincolato della somma di euro 36.500,00 in favore della minore, ma la confusione nel patrimonio paterno di quell'importo di natura risarcitoria spettante alla minore non elideva certo il diritto di credito che era venuto ad instaurarsi tra figlia, creditrice, e padre, debitore.
4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi, in quanto essi erano manifestamente infondati: come avevano chiarito i provvedimenti di prevenzione, l'OV aveva nella sua disponibilità tutti i beni 3 sequestrati e confiscati e trattavasi di persona stabilmente dedita ad attività criminose, in particolare a reati contro patrimonio, fin dal 1989, senza che né il proposto, né i suoi familiari avessero mai presentato dal 2005 al 2013 alcuna dichiarazione dei redditi, né svolto alcuna attività lavorativa lecita;
di conseguenza la somma di cui si chiedeva la restituzione da parte della OV, nella qualità, era stata già utilizzata, tenuto conto del tempo trascorso, per il sostentamento della famiglia mentre le ulteriori somme rinvenute e confiscate erano da ritenersi provento di attività illecite;
inoltre, il ناه ricorso presentato dall'OV, pur facendo riferimento al vizio violazione di legge, aveva formulato deduzioni con cui si censurava la motivazione del provvedimento impugnato e, dunque, si risolveva, in modo inammissibile, in una rilettura delle valutazioni formulate dai giudici di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambe le impugnazioni non si profilano fondate e, dunque, non possono essere accolte.
2. Deve considerarsi che la Corte territoriale, decidendo in secondo grado sulla confisca di prevenzione oggetto di disamina, ha puntualmente giustificato le conclusioni sfavorevoli all'impugnante evidenziando che, in ordine al primo motivo, con cui era chiesta la restituzione della somma di euro 36.500,00 alla figlia minorenne AS OV, liquidata in suo favore dalla Allianz Assicurazioni per il sinistro stradale occorsole il 26 aprile 2010, l'OV, in proprio, era assolutamente carente di legittimazione, con conseguente inammissibilità della doglianza. E, sullo stesso argomento, nel medesimo atto di appello hanno rilevato i giudici di merito era dedotto che la somma in questione si era ormai confusa con il patrimonio del proposto che ne aveva disposto uti dominus nel corso degli anni. Per quanto concerne il restante thema decidendum, la Corte territoriale, richiamando e condividendo la motivazione resa dal Tribunale, ha ritenuto da confermarsi la valutazione di sussistenza dei presupposti della misura di prevenzione patrimoniale applicata, dato che la modesta attività imprenditoriale iniziata dall'OV soltanto il 1° settembre 2015, dopo la proposta di applicazione (nonostante dovesse da tempo far fronte alle esigenze di cospicuo nucleo familiare e senza alcun reddito dichiarato da anni), non poteva giustificare le disponibilità risultate esistenti alla data del 19 marzo 2013, data in cui, nel corso del procedimento penale, era stato emesso il provvedimento di sequestro. I giudici di merito hanno evidenziato che trattavasi di sproporzione 4 -macroscopica riferita ad epoca caratterizzata da sicuri indici di pericolosità -tra gli inesistenti redditi leciti e le notevoli disponibilità finanziarie da sociale parte di un soggetto avente a carico una famiglia numerosa ricoverata in un campo nomadi. Allo stesso modo, secondo la Corte di appello, il contenuto della cassetta di sicurezza non era definibile come mera chincaglieria, essendo formato da numerosi oggetti in metallo prezioso, in relazione a cui indimostrata e poco verosimile era stata la giustificazione addotta dal proposto di averla ricevuta per donativi operati da non meglio identificati parenti.
3. Ciò posto, è da prendere in esame, innanzi tutto, il primo motivo del ricorso dell'OV per rilevarne l'inammissibilità. Quanto all'intervento nel procedimento da parte del terzo, ossia la minorenne AS OV, ella, a ben vedere, era già presente nel grado precedente, pur se rappresentata (al di là della intrinseca conflittualità delle due posizioni) dallo stesso padre, ossia il proposto SA OV. In questo grado la minore è rappresentata dalla madre RA OV, che ha formulato autonoma impugnazione, con conseguente differenziazione delle posizioni stesse. Il ricorso del proposto, però, non si profila ammissibile quanto alla deduzione della istanza di restituzione e della ragione di credito della figlia minorenne in ordine al succitato importo. Invero, occorre sul punto richiamare, ribadendolo, il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi da parte del soggetto presunto interponente, che assuma la titolarità effettiva ed esclusiva del bene in capo al terzo, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). E in questo caso il proposto, essendosi dichiarato apertamente estraneo alla posta pecuniaria, anche sub specie di posta creditoria in favore di AS OV a carico della sfera paterna, non ha titolo, in quanto non ha interesse, a censurare sotto questo specifico profilo il decreto confermativo delle confisca di essa.
4. La stessa questione è stata invece ammissibilmente prospettata dalla OV, quale rappresentante legale della figlia AS OV, ma gli argomenti svolti resistono all'analisi svolta dalla Corte, anche attraverso il 5 richiamo degli argomenti spesi sul tema dal Tribunale, dovendo darsi, in premessa, per assodato che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione è limitata alla sola violazione di legge (v., per tutte, Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, dep. 2015, Leotta, Rv. 261954, che ha anche affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sulla scorta del rilievo che la ratio di questa disciplina rinviene il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali, né con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto a quelli che sono alla base degli altri ordinari provvedimenti giudiziari). Circoscrivendo, dunque, la verifica all'ambito indicato, il ragionamento reso dalla Corte territoriale sull'argomento non appare viziato da violazione di legge, neanche sotto l'aspetto della motivazione mancante od apparente. I giudici di appello, come si è già puntualizzato, hanno specificato che era stato lo stesso atto di appello a dare per acquisito che la somma rivendicata in nome e per conto di AS OV si era ormai confusa con il patrimonio del proposto che ne aveva disposto uti dominus nel corso degli anni. Sullo stesso tema il Tribunale aveva, a sua volta, evidenziato che, a fronte dell'introito della relativa somma avvenuto a seguito della liquidazione effettuata dalla Allianz Assicurazioni il 27 ottobre 2011, si erano avute successivamente svariate vicende di ordine patrimoniale promosse da SA OV che aveva, fra l'altro, acquistato un furgone da campeggio (tg. DP742CG) in data 16 novembre 2011 per le cifra di euro 24.000,00, poi rivendendolo in data 11 gennaio 2012 contro il prezzo di euro 14.000,00, nonché aveva acquistato altro furgone da campeggio (tg. DG686PD) in data 12 gennaio 2012 per il prezzo di euro 14.000,00 a sua volta rivenduto contro il prezzo di euro 12.500,00 in data 8 febbraio 2013. Nella stessa direzione caratterizzante tali operazioni (documentate da specifica informativa della Guardia di Finanza del 24 marzo 2015) era stato considerato poi l'indispensabile soddisfacimento delle notevoli esigenze del nucleo familiare del proposto, formato da sette figli e dai loro genitori. Orbene, in relazione a tali esigenze, all'esito di congrua analisi dell'attività dichiarata come svolta con la costituzione di una piccola impresa di recupero e riciclo di cascami metallici, peraltro costituita soltanto in data 1° settembre 2015, era stata raggiunta la logica conclusione che l'OV non aveva 6 costituito in patrimonio separato la somma ricevuta dalla figlia minorenne a titolo di indennizzo per sinistro stradale, ma aveva reimpiegato - deve presumersi con il consenso della madre della minore il numerario direttamente percepito dalla stessa e poi quello ricavato dal primo reimpiego del numerario investito nei suddetti acquisti per il progressivo soddisfacimento delle notevoli esigenze di mantenimento della stessa minore e, con lei, dell'intera compagine familiare. In sostanza la famiglia dell'OV, secondo la motivata analisi dei giudici di merito, non aveva potuto contare che su quella entrata lecita, sia pure afferente alla titolarità della figlia AS, non potendo reputarsi in alcun modo probanti le autofatture prodotte per l'anno 2012, le quali hanno evidenziato importi comunque modesti e sono state ritenute indicative di possibili profitti esitati da evasione fiscale. Ed è fuori discussione che il Tribunale, prima, e la Corte, poi, rettamente non abbiano tenuto conto di elementi reddituali rivenienti da evasione fiscale, non computabili ai presenti fini, giacché, in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto, in quanto le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (arg. ex Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244; v. ancora Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic, Rv. 266312). L'avere reimpiegato l'intero importo succitato per soddisfare le esigenze familiari (se può presumersi sia avvenuto non osservando le disposizioni di cui agli artt. 321 e ss. cod. civ., senza peraltro l'emersione di alcuna impugnativa proposta allo stato in nome e per conto di AS OV) deve del pari ritenersi, in carenza di prove di segno contrario, essere stato l'esito di una scelta deliberata dai genitori esercenti la potestà sulla minorenne, anche - se non esclusivamente nel suo interesse. In carenza di impugnazione alcuna dei conseguenti atti di reimpiego, correttamente i giudici della prevenzione non hanno inquadrato la posizione di AS OV in quella di soggetto titolare della somma di euro 35.600,00 (ossia di importo pari a quella a lei riconosciuto svariati anni prima, ma ormai consumato) ai fini di escluderla dal compendio confiscato. Nelle condizioni date - in carenza di impugnativa alcuna degli atti compiuti con l'utilizzazione del numerario in esame - la qualificazione della OV quale terzo titolare di diritto di credito di buona fede nei riguardi del proposto, agli effetti di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, non poteva essere 7 riconosciuta dai giudici della prevenzione nella presente sede, al di là del rilievo inerente all'esigenza per la OV, come rappresentata, di far valere il predicato diritto nella fase di accertamento dei diritti dei terzi della procedura conseguente alla confisca ex artt. 57 e ss. d.lgs. n. 2152 del 2011. Pertanto, anche la conclusione raggiunta dai giudici di merito, secondo cui, quando il patrimonio dell'OV è stato fatto oggetto di sequestro in sede penale in data 19 marzo 2013 (poi seguito dal sequestro di prevenzione in data 25 settembre 2015), le risorse originariamente affluite in virtù del pagamento da parte della Allianz Assicurazioni in favore di AS OV risultavano ormai consumate nella gestione familiare, non merita censura, con l'effetto che tutto quanto poi rinvenuto nella diretta disponibilità del proposto è stato legittimamente ascritto alla sua sfera e sottoposto alla misura ablativa. Non sussistendo violazione di legge nella conseguente determinazione, né potendo constatarsi una motivazione assente od apparente alla base della stessa, il motivo non può essere accolto.
5. Lo stesso deve dirsi con riferimento alla disamina compiuta dai giudici della prevenzione in ordine alla confisca del restante compendio in tal senso dovendo ritenersi infondato anche il secondo motivo proposto dall'OV. La motivazione fornita in ordine all'esistenza di una netta sproporzione fra le sue disponibilità ed i redditi lecitamente ritratti si è concretata in un discorso giustificativo sicuramente effettivo e rispettoso della disciplina di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, essendo stati inoltre estrinsecati solidi indizi (relativi al cursus criminale dal 1989 in poi per reati contro il patrimonio, nonché ai suoi precedenti giudiziari ed ai suoi reiterati contatti con pregiudicati) che hanno indotto i giudici della prevenzione a desumere che le disponibilità reperite abbiano costituito provento delle attività illecite, nell'assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dei beni rinvenuti. Si è già ricordato come la struttura giuridica relativa all'attività di piccola impresa del proposto è risultata essere stata costituita in epoca del tutto successiva al sequestro del compendio poi confiscato, mentre la documentazione di data antecedente (quali le citate autofatture) è stata parimenti destituita di fondamento probatorio per la ragione pure specificata, dopo che è stata esaminata e motivatamente disattesa la documentazione addotta dal proposto a discarico. Poi, con specifico riferimento ai preziosi pure confiscati, la giustificazione formulata dal ricorrente, relativamente all'individuazione in essi di altrettanti donativi, qualificati (in modo evidentemente semplificatorio e riduttivo) come 8 chincaglieria gitana, è stata anch'essa ritenuta inadeguata con motivazione non apparente, ma fondata su dati concreti e sulla, logicamente corretta, valutazione come apodittica, anche perché aspecifica, dell'imputazione a donativi dei preziosi stessi senza alcun dettaglio della loro provenienza. Non può, infatti, negarsi come risulti assolutamente generica l'imputazione di quegli oggetti a regali, ricevuti nel corso di non meglio specificate cerimonie religiose e di indeterminati anniversari, senza alcun supporto in punto di allegazione e prova. Anche per tale parte, quindi, il decreto impugnato ha fatto retta applicazione del principio secondo il quale, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, ed è quindi sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto, ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite, e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni (v. sul tema anche Sez. 2, n. 43145 del 27/06/2013, Gatto, Rv. 257609).
6. Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere, nel loro complesso, respinti. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Consignere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Vincenzo Siani Tiem "Grimage DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 DIC 2017 EMA E R P U IL CANCELLIERE S Pietro Diver