Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 2
In tema di impugnazioni, qualora sia stata riconosciuta nei confronti di soggetto minorenne l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991 ed una aggravante ulteriore, ritenute equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione, in accoglimento dell'appello dell'imputato, della seconda aggravante non comporta l'inevitabile riduzione del trattamento sanzionatorio, potendo il giudizio di comparazione risolversi in termini identici e, pertanto, essere confermato.
In tema di reato concorsuale, qualora il reato sia realizzato da soggetto maggiore di età in concorso con un minorenne, l'accertamento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen. nei confronti del maggiorenne non comporta l'automatica applicazione nei confronti del minore dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma terzo, cod. pen., in quanto la "ratio" della predetta aggravante è quella di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti del maggiorenne che commetta reati in concorso con minori, senza che ne possa derivare - anche alla luce della novella n. 94 del 2009 che non ha inteso apportare modifiche al testo dell'art. 114 cod. pen. - una presunzione assoluta di ridotta capacità del minore nel resistere alle azioni suggestive altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2013, n. 18836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18836 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 09/07/2013
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2145
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 22652/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
P.G. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza emessa il 19/01/2012 dalla Corte di appello di Napoli, sezione minorenni;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per il ricorrente gli Avv.ti ARICÒ Giovanni e RUSSO Dario, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, sezione minorenni, riformava parzialmente la sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale per i minorenni della stessa città il 13/05/2011, in virtù della quale P.G. era stato condannato alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione, in ordine a reati di cui agli artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., nn. 3 e 4, della L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La riforma riguardava solamente l'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti, peraltro confermandosi il giudizio di equivalenza delle pur riconosciute attenuanti ex art. 62 bis c.p., rispetto alle ulteriori aggravanti, senza dunque incidere sul trattamento sanzionatorio finale.
1.1 I fatti riguardavano l'omicidio del giovane I.V. , occorso nel gennaio 2008, che - nella ricostruzione esposta dai giudici di merito - era maturato nell'ambito della contrapposizione fra clan camorristici operanti nella zona di Secondigliano: sulla base delle indagini compiute, anche attraverso l'escussione di collaboratori di giustizia e del giovane (M.G. ) che si trovava in compagnia dello I. al momento dell'azione delittuosa, gli esecutori materiali erano stati identificati in R.L. e P.G. . Quest'ultimo, alla guida di uno scooter su cui aveva preso posto il R. quale passeggero, aveva affiancato la motocicletta condotta dallo I. , con il M. seduto dietro di lui: a quel punto il R. aveva esploso un primo colpo di pistola, attingendo la vittima e facendole così perdere il controllo del mezzo, quindi aveva continuato a sparare sullo I. già caduto a terra.
Dichiaratosi estraneo ai fatti in occasione dell'udienza di convalida del fermo disposto a suo carico, il P. aveva reso piena confessione in un successivo interrogatorio reso al Pubblico Ministero procedente, precisando di avere ricevuto l'incarico di uccidere lo I. da un soggetto (poi riconosciuto in tale E.B. ) che aveva fornito a lui ed al R. sia lo scooter che la pistola. L'E. , divenuto collaboratore di giustizia, aveva a sua volta ammesso la circostanza del mandato conferito ai due giovani, avendo appreso che si trattava di ragazzi adusi allo spaccio di stupefacenti e bravi nell'uso delle armi, aggiungendo peraltro che l'indicazione non era stata quella di uccidere una persona determinata, ma genericamente un affiliato al clan Di UR.
1.2 In ordine alla non ravvisabilità nel caso di specie dell'attenuante ex art. 114 c.p., invocata dalla difesa con i motivi di appello, la Corte territoriale segnalava che l'imputato, "lungi dal manifestare ridotta capacità di discernimento, facile suggestionabilità all'opera di persuasione di istigatori maggiorenni, ricevette il mandato con assoluta naturalezza, ed anzi fu scelto dal clan proprio in virtù di una ritenuta affidabilità per l'esecuzione del delitto. A P. e R. fu attribuita perfino la discrezionalità di scegliere la vittima tra gli affiliati al clan Di UR (sintomo evidente che i sicari erano bene addentro alla guerra criminale fra le bande). Non sembra che P. abbia tentennato, ne' che E.B. si sia dovuto profondere in una impegnativa opera di persuasione. P. e R. ricevettero il mandato come una semplice comunicazione di servizio e non persero tempo, addirittura nella prospettiva di ulteriormente accreditarsi nel clan degli "scissionisti" con una operazione che avrebbe dato loro "punteggio" nella carriera interna".
1.3 Esclusa quindi l'aggravante dei motivi abietti (in quanto il fine di realizzare il predominio territoriale dell'organizzazione criminale di appartenenza doveva intendersi già immanente all'ulteriore circostanza del D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, parimenti contestata), i giudici di appello confermavano comunque la valutazione di equivalenza dell'aggravante residua rispetto alle attenuanti generiche, "considerata la particolare efferatezza del delitto, le odiose modalità del fatto, la scelta estemporanea di un "qualsiasi" affiliato al clan Di UR, un ragazzo che gli assassini conoscevano per essere cresciuti nello stesso quartiere. Lo conoscevano al punto che, pochi attimi prima dell'agguato, incrociandosi a bordo dei rispettivi motoveicoli, si erano scambiati un cenno di saluto".
2. Il difensore del P. , Avv. Russo Dario, propone ricorso per cassazione, che affida a due motivi.
2.1 Con il primo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 114 c.p., nonché illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, che la Corte territoriale avrebbe escluso pur dando per assodato che il giovane era stato sicuramente determinato da altri a commettere il reato. La difesa reputa che l'attenuante in argomento debba prescindere dall'accertamento di un effettivo stato di minore resistenza all'opera di suggestione altrui, condizione soggettiva comunque da presumersi in presenza di un infradiciottenne, al solo ricorrere dei presupposti descritti dall'art. 112 c.p.: ciò anche in virtù della generale considerazione riconosciuta dall'ordinamento allo status del minorenne in ordine alla capacità di intendere e di volere, ex art. 98 dello stesso codice. Tanto più che il P. , fornendo indicazioni per l'identificazione del mandante, aveva "dimostrato completamente destituito di fondamento quel giudizio di affidabilità (criminale) assunto dalla Corte a giustificazione del diniego dell'attenuante invocata".
2.2 Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4, in quanto l'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti avrebbe dovuto comportare una riduzione del trattamento sanzionatorio o comunque effetti favorevoli all'imputato, stante il pur parziale accoglimento dell'appello, con la necessaria irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta.
3. Con atto depositato il 09/01/2013, lo stesso Avv. Russo ha avanzato motivi nuovi di ricorso, segnalando erronea applicazione dell'art. 133 c.p., e conseguente illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in punto di negazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante prevista dal citato art.
7. A riguardo, vengono riportati alcuni passi della sentenza pronunciata all'esito del separato processo a carico del R. , dove - pur dandosi atto dell'impossibilità di far rientrare nel bilanciamento la circostanza prevista dalla legge speciale - risulta affermato che l'imputato aveva offerto un significativo contributo alle indagini, facendo il nome del l'E. , così rivelando una attenuata capacità di delinquere;
elementi che a fortiori dovrebbero valere per il P. , la cui minore età rende invece possibile la prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis c.p., ove si consideri che egli si limitò a guidare il ciclomotore e fu il primo a collaborare con gli inquirenti.
4. Il 12/06/2013, dopo un primo rinvio dell'udienza per essere stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la questione sottesa al secondo motivo dell'originario ricorso, la difesa ha fatto pervenire note a sostegno del gravame, illustrando ulteriormente i profili di fondatezza di entrambi i motivi.
4.1 Quanto al primo, in relazione alla modifica dell'art. 112 c.p., introdotta con la L. n. 94 del 2009 (che all'avere determinato un minore a connettere il reato aggiunge l'ipotesi di avere comunque concorso con un minore nella realizzazione della condotta illecita), l'Avv. Russo ritiene che il legislatore abbia "inteso rafforzare l'argine posto a prevenzione del coinvolgimento nel crimine di minori e incapaci, spingendo lo strumento dissuasivo fino a ricomprendere anche la condotta concorsuale di mera partecipazione, non ulteriormente qualificata". Non può che derivarne, dunque, la contestuale e corrispondente estensione della portata applicativa dell'art. 114 c.p., comma 3: dinanzi ad una "oggettivizzazione" dell'aggravante di riferimento, sarebbe infatti fuorviante richiedere l'indefettibile necessità, per affermare la sussistenza dell'attenuante a quella corrispondente, di accertare in concreto una "concreta e provata attività di determinazione da parte del soggetto dominante nei confronti del minore", come invece la sentenza impugnata sembra ancora richiedere.
4.2 In ordine al secondo motivo, la difesa segnala di aver preso atto delle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza del 18/04/2013 (per quanto limitate al dispositivo, non essendo ancora nota la relativa motivazione), apparentemente contrarie alla tesi sostenuta nell'interesse del P. ; evidenzia tuttavia che il dictum delle stesse Sezioni Unite non possa che riguardare l'ipotesi in cui alla esclusione di un'aggravante da parte del giudice di appello consegua la necessità di un nuovo giudizio di comparazione fra circostanze di segno contrario.
Ma, se ciò è vero, ne deriverebbero conseguenze contrarie al principio generale del favor minoris, atteso che - come in effetti accaduto per il R. - un imputato maggiorenne al quale si riconoscano le attenuanti generiche, dopo l'aumento di pena previsto ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, si vedrebbe certamente diminuire la sanzione;
al contrario un minore, e proprio a causa della possibilità - ai sensi del comma 2 del suddetto art.
7 - di un bilanciamento sfavorevole od equivalente, non godrebbe di alcuna riduzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2. Cerne efficacemente osservato dal P.g. nel rassegnare le proprie conclusioni, deve infatti escludersi che tra le norme di cui agli artt. 112 e 114 c.p., esista un rapporto di "corrispondenza biunivoca"; al contrario, deve affermarsi che secondo il vigente quadro di riferimento normativo la relazione esistente fra un maggiorenne ed un minore di età nel momento della commissione in forma plurisoggettiva di una condotta costituente reato risulta "oggettivizzata" (per usare l'espressione utilizzata dalla difesa) soltanto dal lato del primo, e non già per l'infradiciottenne. In altre parole, se oggi - per la ravvisabilità dell'aggravante a carico del maggiorenne - non è più necessaria un'attività di determinazione del minore a commettere il reato - ciò non equivale a dire che il minorenne, per quanto non determinato dall'altro, ne' comunque suggestionato, possa ipso facto venire a godere della diminuzione di pena.
E, che il P. non potesse affatto intendersi un soggetto succube all'E. , nel memento della commissione del gravissimo delitto di cui si rese responsabile, risulta pacificamente evidenziato, in termini logici e corrispondenti alle risultanze processuali, nel la motivazione del la sentenza impugnata. Nell'interesse del ricorrente si sottolinea che l'art. 114 c.p., prevede una ipotesi attenuata non solo per il minore che sia stato determinato a commettere il reato ma anche per quello che vi abbia solo cooperato, così ad intendere che la norma contempli sia il caso del soggetto condizionato da un'opera altrui di convincimento, sia il caso dell'autore di un contributo autonomamente apportato: la tesi, tuttavia, non è condivisibile.
Innanzi tutto, la lettera del citato art. 114, comma 3, richiede pur sempre che il minore sia stato "determinato", o a "commettere il reato", ovvero a - nel senso, logico e letterale, di "determinato a" - "cooperare nel reato". Ergo, anche chi coopera è un soggetto la cui condotta, per rilevare ai fini dell'attenuante de qua, deve intendersi la risultante di un condizionamento esterno. Inoltre, e soprattutto, la nozione di cooperazione non sta a indicare la natura più o meno personale del contributo materiale arrecato nel corso dell'iter criminis, valendo invece a diversificare le ipotesi di condotte colpose rispetto a quelle animate da dolo. Il riferimento a chi si trovi, pur sempre a seguito di determinazione, a "cooperare nel reato" non descrive una condotta paritaria a quella di un maggiorenne nella commissione del reato, ma serve solo per ricomprendere nella previsione normativa i casi di cooperazione nel delitto colposo, non a caso contemplate dall'immediatamente precedente art. 113, la cui rubrica ricorre proprio a quella locuzione. Già dell'art. 114, comma 1, del resto, nel prevedere una diversa fattispecie attenuata, richiama espressamente sia l'art. 110 (per il concorso di minima importanza nel reato doloso) che l'art. 113 (per la cooperazione, parimenti marginale, in quel lo colposo). Coerentemente a quanto appena evidenziato, l'art. 113 c.p., comma 2, prevede un aumento di pena per chi abbia (ancora una volta) "determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite ... nell'art. 112, nn. 3 e 4", e si tratta di una norma che non è stata affatto interessata dalla novella del 2009: il che conferma che il legislatore ha voluto limitare gli effetti delle nuove disposizioni mirando a sanzionare più gravemente il maggiorenne che, con dolo, commetta reati in concorso con minori, seppure senza averli indotti a prendervi parte. In vero, se si fosse trattato di una norma da cui ricavare una sorta di attenuante obbligatoria per il minore in qualunque reato plurisoggettivo egli rimanga coinvolto, sarebbe stato ragionevole ritenerla a fortiori operante proprio nei casi di reati colposi, per definizione meno gravi.
In definitiva, la ratio della riforma del 2009 è quella di scongiurare al massimo grado che ci si avvalga di minori nella commissione di reati connotati da dolo, attraverso lo strumento di un inasprimento delle sanzioni per chi se ne renda comunque (e sotto qualsiasi forma, pur senza attività di determinazione) responsabile:
non viene invece codificata alcuna presunzione assoluta di suggestionabilità del minore. Se si accogliesse la tesi difensiva, si raggiungerebbe invece un effetto aberrante: il reato commesso da un minore in concorso con un maggiorenne, quando vi sia pari contributo di ideazione e omogenea divisione dei compiti, sarebbe sanzionato ex lege in termini di minore gravità rispetto all'identico reato commesso dal minorenne in via monosoggettiva. Deve perciò ritenersi che, qualora un reato venga realizzato da persona maggiore di età, in concorso con un minorenne che vi abbia partecipato, il riconoscimento nei confronti del maggiorenne dell'aggravante ex art. 112 c.p., comma 1, n. 4, nel testo modificato ai sensi della L. 15 luglio 2009, n. 94, non comporta l'automatica applicazione nei confronti del minore dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., comma 3, trovando l'aggravante ragione nella volontà del legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio a carico del maggiorenne che cannetta reati in concorso con minori, senza che ne possa derivare - tenuto anche conto che la novella del 2009 non ha inteso apportare modifiche al testo del citato art. 114 - una presunzione assoluta di ridotta capacità del minore nel resistere alle azioni suggestive altrui.
3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione in attesa della quale era stato disposto il rinvio del presente processo, hanno affermato il principio di diritto secondo cui "il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione" (Cass., Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv 255660). È stata così manifestata adesione ad un indirizzo più volte sostenuto da questa stessa Sezione, che già nel 2006 aveva affermato che "non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l'esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato" (Cass., Sez. 5^, n. 13252 del 13/01/2006, Mollicone, Rv 233981; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 5^, n. 10176 del 17/01/2013, Andries).
Soluzione che il collegio ritiene di pienamente condividere e fare propria, alla luce - fra l'altro - degli elementi di carattere sistematico evidenziati dal massimo organo di nomofilachia, laddove risulta richiamata "la innegabile autonomia e discrezionalità del giudizio di comparazione, che non sempre conduce ad attribuire un peso quantitativamente apprezzabile ad ogni elemento considerato (sicché una "alterazione" dei termini in comparazione non comporta necessariamente una "alterazione" altresì del giudizio precedentemente espresso). Si pensi al caso del concorso di quattro o più aggravanti ritenute equivalenti ad una attenuante ed alla eventualità che il giudice di appello escluda una sola delle aggravanti ritenute sussistenti dal giudice di primo grado;
una logica rigidamente ed esclusivamente matematica, comportante l'automatica riduzione della pena inflitta in primo grado, porterebbe a snaturare il giudizio di appello ed il potere di valutazione della gravità del fatto attribuito al relativo giudice".
Deve pertanto escludersi possa esistere "una "presunzione assoluta" della necessità di modifica del precedente giudizio, di fatto implicante non già una mera riduzione della pena ma una obbligatoria formulazione di un giudizio più favorevole, con conseguente irragionevole parificazione di casi eterogenei ed inaccettabile invasione del campo di valutazione discrezionale del giudice di appello. Ed infatti, ove non si riconoscesse al giudice di appello - allorquando dall'accoglimento dell'impugnazione consegua la necessità di un nuovo giudizio di comparazione - uno spazio deliberativo autonomo, si verrebbe ad attribuire la stessa "efficacia demolitrice" del giudizio di comparazione operato in primo grado a tutti i casi di sottrazione di una o più circostanze aggravanti od aggiunta di una o più circostanze attenuanti, siano esse afferenti a dati marginali per qualità e quantità, ovvero siano esse di estremo rilievo qualitativo o quantitativo".
Le argomentazioni appena richiamate non possono essere superate dalle doglianze qui mosse dalla difesa del P. , neppure a proposito dell'effetto negativo che all'imputato minorenne verrebbe a derivare dalla possibilità stessa di effettuare un giudizio di comparazione di eventuali attenuanti rispetto all'aggravante speciale del D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7: in vero, in linea di principio, per un maggiorenne che si veda preclusa la possibilità di un bilanciamento, la riduzione del trattamento sanzionatorio in caso di riconoscimento delle attenuanti generiche potrebbe anche essere estremamente contenuta, operando comunque dopo il necessario aumento da disporre in virtù dell'aggravante anzidetta;
per converso, la previsione di cui all'art. 7, comma 2, del citato D.L. consente - in caso di ritenuta prevalenza delle attenuanti - effetti di indubbio maggior favore, insiti peraltro nella possibilità stessa che una comparazione abbia comunque luogo.
In altre parole, il principio da affermare è che in caso di riconoscimento a carico di persona minorenne dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, nonché di una aggravante ulteriore, ritenute equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, l'eventuale esclusione della seconda aggravante in accoglimento dell'appello dell'imputato non implica l'inevitabile riduzione del trattamento sanzionatorio, potendo il giudizio di comparazione (consentito per il minore dall'art. 7, comma 2, del citato D.L., da intendersi pur i sempre norma di favore) risolversi in termini identici.
Va da ultimo sottolineato che le censure avanzate dalla difesa sulla configurabilità stessa dell'aggravante ex art. 7, sviluppate in sede di discussione orale, appaiono inammissibili giacché esorbitanti i limiti del proposto ricorso.
4. Ne deriva il rigetto del gravame, senza disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, trattandosi di persona minorenne all'epoca del commesso reato.
Per l'identica ragione, la Corte ritiene doveroso - ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 - disporre l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014