Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2013, n. 18836
CASS
Sentenza 9 luglio 2013

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In tema di impugnazioni, qualora sia stata riconosciuta nei confronti di soggetto minorenne l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991 ed una aggravante ulteriore, ritenute equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione, in accoglimento dell'appello dell'imputato, della seconda aggravante non comporta l'inevitabile riduzione del trattamento sanzionatorio, potendo il giudizio di comparazione risolversi in termini identici e, pertanto, essere confermato.

In tema di reato concorsuale, qualora il reato sia realizzato da soggetto maggiore di età in concorso con un minorenne, l'accertamento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen. nei confronti del maggiorenne non comporta l'automatica applicazione nei confronti del minore dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma terzo, cod. pen., in quanto la "ratio" della predetta aggravante è quella di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti del maggiorenne che commetta reati in concorso con minori, senza che ne possa derivare - anche alla luce della novella n. 94 del 2009 che non ha inteso apportare modifiche al testo dell'art. 114 cod. pen. - una presunzione assoluta di ridotta capacità del minore nel resistere alle azioni suggestive altrui.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2013, n. 18836
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18836
    Data del deposito : 9 luglio 2013

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