Sentenza 20 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini del computo del termine di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio, deve farsi riferimento al provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale, prima della scadenza del termine di durata massima della custodia medesima, a seguito di contestazione suppletiva di circostanza aggravante in dibattimento, in quanto esso non rientra in un'ipotesi di ripristino dell'originario titolo coercitivo, che suppone avvenuta la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini, ma costituisce ordinanza nuova in relazione ai reati contestati, così come integrati mediante contestazione suppletiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2003, n. 47449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47449 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Sansone Luigi Presidente
1. Dott. Saverio Felice Mannino Consigliere
2. Dott. Ilario Martella Consigliere
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA KU, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari 11 aprile 2003, con la quale è stato rigettato l'appello da lui interposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari 24 gennaio 2003, che ne aveva rigettato l'istanza d'intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare, cui era sottoposto in seguito alla condanna;
b) per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co.1 e 80 co. 2 D.P.R. n. 309/90 (detenzione di kg. 19 di eroina);
c) per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 10 L. 497/74;
d) per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 648 c.p. (in relazione a una pistola cal. 7,65), commessi in Bitetto il 28 dicembre 1998;
Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. Mannino;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vito Monetti, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari 11 aprile 2003, con la quale è stato rigettato l'appello da lui interposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari 24 gennaio 2003, che ne aveva rigettato l'istanza d'intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare, cui era sottoposto in seguito alla condanna b) per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. c.p., 73 c.1 e 80 c.2 D.P.R. n. 309/90 (detenzione di kg. 19 di eroina); c) per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 10 L. 497/74; d) per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 648 c.p. (in relazione a una pistola cal. 7,65), commessi in Bitetto il 28 dicembre 1998 - ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- violazione degli artt. 307 c.3 e 303 c.4 c.p.p. perché il Tribunale di Bari, rigettando una specifica richiesta del P.M. di applicazione di una misura cautelare ex art. 275 c.1 bis c.p.p. ha ritenuto di emettere ordinanza di custodia cautelare di ripristino, ai sensi dell'art. 307 lett. b) c.p.p., dell'originario titolo coercitivo, emesso in data 31 dicembre 1998 esclusivamente per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, mentre la Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza 11 ottobre 2000 n. 24, ha ritenuto di escludere ogni automatismo incidente sul titolo custodiale a seguito di modificazioni peggiorative dell'imputazione, attribuendo autonoma valenza al titolo custodiale a seguito di modificazioni peggiorative dell'imputazione, per cui soltanto l'emissione di un'ordinanza custodiale nuove, che faccia riferimento a un'ipotesi di reato nuova successiva a contestazione suppletiva da parte del P.M., può legittimare valutazioni nuove e differenti sotto il profilo della decorrenza dei termini.
L'impugnazione è inammissibile.
Il principio enunciato da Cass., Sez. U., 5 luglio 2000 n. 24, ric. P.M. in proc. Monteforte - secondo il quale ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare nella fase del giudizio non può tenersi conto delle nuove contestazioni effettuate nel dibattimento dal pubblico ministero, dovendosi fare riferimento esclusivamente all'imputazione formulata nell'originario provvedimento coercitivo, a meno che non sia intervenuta un'ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione suppletiva - è stato correttamente osservato nella specie con l'ordinanza del Tribunale 31 ottobre 2002, che ha applicato a KU PA la misura cautelare per i reati a lui contestati, così come integrati alla luce della contestazione suppletiva del 22 marzo 2002.
Tale ordinanza è stata emessa nei confronti del PA, detenuto ininterrottamente dal 28 dicembre 1998, prima della scadenza del termine massimo di custodia cautelare - quadriennale secondo il reato contestato originariamente - per cui si è oggettivamente al di fuori dell'ipotesi di ripristino del titolo custodiale genetico, che suppone avvenuta la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini. Questo rilievo conduce alla conclusione che, al di là della terminologia adottata, il provvedimento si qualifica come un'ordinanza nuova, emessa nella precisa considerazione dell'aggravante suppletivamente contestata nella fase dibattimentale.
Checché ne sia, la condizione generale enunciata nella citata sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, della necessità di una nuova ordinanza per immutare il titolo custodiale, deve ritenersi comunque adempiuta, così come si è esattamente ritenuto nella decisione impugnata, per cui la censura mossa dal ricorrente, peraltro già rigettata e riproposta in sede di legittimità, risulta manifestamente infondata.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 DICEMBRE 2003.