CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
In tema di impugnazioni, nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito telematico dell'atto di gravame in formato non originario digitale, ma generato mediante scansione della immagine del documento cartaceo creato con programma di videoscrittura, ove effettivamente sottoscritto con firma digitale del difensore. (Fattispecie in tema di riesame cautelare personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2023, n. 22708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22708 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato ESBARDO LUCIO del foro di COSENZA in difesa di: ZI ILI quale chiede l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22708 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/05/2023 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza pronunciata in data 27 Febbraio 2023 il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame cautelare, ha pronunciato la inammissibilità della richiesta di riesame proposta dai difensori di ZI DA avverso il provvedimento in data 7/02/2023 del Gip presso il Tribunale di Bologna che aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. SU il Tribunale di Bologna che l'atto tramesso telematicamente alla cancelleria del Tribunale non rispettava i requisiti richiesti dal comma 6 bis dell'art. 24 del decreto legge n. 137 del 2020 e in particolare le indicazioni fornite dal Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma quattro del suddetto testo a cui il comma 6 bis fa rinvio. Rilevava in particolare che l'atto contenente l'impugnazione non era stato generato con lo strumento informatico e trasmesso con firma digitale, ma formato in modalità cartacea, sottoscritto dal difensore e successivamente scansionato e trasmesso in via telematica alla cancelleria. Pertanto, benchè l'atto fosse provvisto di firma digitale e fossero state utilizzate le caselle di posta dedicate, costituiva la mera riproduzione, ovvero più correttamente, la rappresentazione grafica del documento originario che era rimasto nella disponibilità del ricorrente, con la conseguenza che quella che era stata inoltrata era solo una copia, ovvero la riproduzione per scansione di immagini di un atto redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato. Concludeva che la formazione dell'atto nei termini suddetti lo rendeva inidoneo ai sensi della disciplina specifica di riferimento, in quanto l'impugnazione era intervenuta con un file contenente un allegato che era privo dei requisiti di originalità e di autenticità prescritti dalla suddetta disciplina e finiva per costituire una sorta di copia di un documento originale che la norma richiamata pure ammetteva, ma soltanto per gli allegati a corredo dell'atto processuale e comunque, anche sotto questo aspetto non risultava conforme, in quanto era sprovvisto di attestazione di conformità mediante apposizione di firma digitale. In definitivo il ricorso non possedeva i requisiti minimi dell'atto informatico richiesto dalla legge con conseguente pronuncia di inammissibilità. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ZI DA. Con un unico motivo di ricorso assume violazione di legge per essere stata pronunciata la inammissibilità del gravame per ipotesi non prevista dalla legge, in violazione del principio generale della necessaria tassatività dei vizi di nullità e pertanto di inammissibilità degli atti processuali, dovendosi collegare la prescrizione del comma 6 bis dell'art. 24 D.L. 137/2020 con la disposizione generale dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen. che ravvisa ipotesi di inammissibilità soltanto nella ipotesi in cui l'atto processuale non possieda i requisiti formali dell'atto di impugnazione e i requisiti prescritti sulle modalità di presentazione. Assume che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 sexies del D.L. 137/2020, la inammissibilità consegue ad ipotesi specifiche e tassative, quali la trasmissione dell'atto privo di firma digitale, ma nel caso in specie l'atto, seppure formato in modo analogico e sottoposto a scansione, era stato poi trasmetto con l'apposizione di firma digitale, realizzandosi semmai un passaggio intermedio ultericre rispetto a quanto indicato nel Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi automatizzati e informatizzati;
né le prescrizioni contenute nel suddetto Provvedimento in ordine al fatto che l'atto debba essere nativo digitale e non analogico nè sottoposto a scansioni per immagini risultano imposte a pena di inammissibilità. 2.1 La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva prospettando un motivo nuovo ai sensi dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen. assumendo violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 309 cod. proc. pen., atteso che il giudice adito ai fini del riesame dell'ordinanza cautelare avrebbe dovuto fissare e decidere sulla richiesta di riesame entro il termine di giorni dieci dall'invio degli atti da parte dell'ufficio del P.M., con la conseguenza che l'inutile decorso del suddetto termine, in assenza di una pronuncia sul merito dell'incidente cautelare, ha determinato la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. e in tali termini ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nel primo motivo e deve pertanto pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Va rigettato il secondo motivo. 3 1.1. L'art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137 del 2020 sopra citato dispone che, "fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Per gli allegati all'atto di impugnazione è consentita, quindi, la copia immagine, che il difensore impugnante deve limitarsi a sottoscrivere digitalmente come forma di attestazione della conformità all'originale. 2 L'atto di impugnazione in quanto tale (ricorso, appello, opposizione o altro), invece, viene disciplinato soltanto per relationem, perché la norma si limita a dire che deve trattarsi di un "documento informatico" sottoscritto secondo le modalità previste da un decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il successivo art. 24, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che, con il medesimo provvedimento del Direttore generale, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti. Il decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso in esecuzione dei commi 6-bis e 4 dell'art. 24, dispone all'art. 3, comma 1, che il "documento informatico" deve rispettare i seguenti requisiti: "è in formato PDF;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata". 2.1 Ne consegue che nel sistema del deposito degli atti giudiziari nella legislazione dell'emergenza del dl. n. 137 del 2020 il "documento informatico" è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura, e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard noto ormai con l'acronimo pdf (portable document format), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente. 4 3. Invero nel caso in esame il ricorso al Tribunale del riesame non rispetta le forme regolamentari con cui deve essere generato il "documento informatico", in quanto lo stesso, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, per stessa ammissione del ricorrente, é stato stampato e trasformato in documento cartaceo. Poi il documento cartaceo risulta essere stato riprodotto in formato informatico mediante la scansione dell'immagine (operazione invero non consentita dalle prescrizioni del provvedimento del direttore generale sopra richiamato), ed a quell'immagine è stata apposta anche la firma digitale. 3.1 In definitiva, nella specie, risulta essere stato compiuto un passaggio ulteriore rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137 e dell'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale. Si pone pertanto un profilo di inosservanza delle forme indicate da un atto regolamentare, peraltro richiamato dalla disciplina normativa emergenziale sulle modalità di formazione e di trasmissione degli atti di impugnazione. 4. Tale passaggio ulteriore non trova sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza. La norma che completa il disegno del legislatore dell'emergenza prevedendo l'apparato sanzionatorio è, infatti, l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, che dispone: "fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura 3 penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 5 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al c:omma 4". Il successivo comma 6-septies aggiunge che: "nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato". 4.1 Orbene, tra tutte le previsioni dell'art. 24, cornma 6-sexies, l'unica che interessa il caso in esame è la lett. a), quella dedicata alla firma dell'atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e). Ma nel caso in esame la disposizione della lett. a) non è stata violata, perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. L'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale (per ipotesi analoghe Sez. 1, n.32221 del 1/07/2022 n.nn.). 5. Sotto diverso profilo, non si ravvisano nella specie carenze formali nell'impugnazione del ZI che giustifichino una pronuncia di inammissibilità con riferimento ai requisiti formali dell'atto di impugnazione di cui all'art. 591 lett. c) cod.proc.pen. che, in combinato con l'art.581 cod.proc.pen., si limita a prevedere la forma scritta e la specifica indicazione dell'atto sottoposto ad impugnazione, dei capi e dei punti della decisione oggetto di gravame e, per quanto rileva nel caso in specie, dei motivi di impugnazione, con le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Requisiti formali e contenutistici che risultano rispettati. 5.1 Va infine evidenziato come, nella prospettiva della entrata in vigore della riforma Cartabia con l'introduzione della regola generale della impugnazione telematica, il nuovo testo dell'art. 582, comma 1 cod. proc. pen. (in relazione al quale l'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha differito l'entrata in vigore fino al quindicesimo 6 giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico), fa espresso rinvio all'art.111 bis cod.proc.pen. il quale, nel disciplinare il deposito telematico delle impugnazione a sua volta richiama la disciplina regolamentare da attuare "concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici". Orbene, anche in tale prospettiva, che può essere considerata in termini interpretativi del sistema congegnato dalla disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti di impugnazione, gli aspetti salienti della impugnazione telematica attengono agli indici di riconoscimento del mittente (tale requisito risulta soddisfatto attraverso l'impiego della firma digitale), nonché degli altri requisiti sulle modalità di trasmissione e di ricezione dell'atto di impugnazione, che non attengono in alcun modo alle modalità di formazione del testo dell'atto da trasmettere. 6. Il secondo motivo è in primo luogo tardivo. L'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, con due decisioni ormai remote, è nel senso che "le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma, agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall'art. 306 cod. proc. pen.; tuttavia, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, con il ricorso per cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede (in applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto di poter esaminare - respingendola peraltro per motivi diversi - la questione concernente la perdita di efficacia della misura cautelare per inosservanza del termine di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., prospettata nel ricorso insieme a varie censure di violazione di legge;
ma ha altresì precisato che non ci sarebbe spazio per il dispiegarsi della descritta "vis" attrattiva del ricorso proposto nel procedimento di impugnazione della 7 misura ove, con esso, si denunciasse esclusivamente la sopravvenuta inefficacia del provvedimento coercitivo) (Sez. U, Sentenza n. 7 del 17/04/1996, Rv. 205255 - 01; confermata da Sez. U, Sentenza n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Rv. 212072 01). Il motivo concernente l'inefficacia della misura cautelare introduce un tema che, quando introdotto successivamente alla ',scadenza del termine di) presentazione del ricorso per cassazione, deve essere inerente ai quelli specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 - 01). Il principio, di carattere generale, vale anche per l'ambito cautelare, a proposito del quale si afferma che "il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 3 -, Sentenza n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284036 - 01). Nel caso che occupa i 'Motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, IV comma, c.p.p." risultano depositati il 27 aprile 2023 e pertanto ben oltre il termine di proposizione del ricorso. 6.1 Peraltro, il motivo è infondato. La sanzione dell'inefficacia della ordinanza oggetto del riesame deve ritenersi esclusa per il fatto di essere intervenuta una decisione sulla richiesta di riesame, i contenuti di cui al comma 9 dell'art. 310 cod. proc. pen. Non ha rilievo, quindi, che tale decisione non abbia ad oggetto il merito della vicenda cautelare (gravi indizi di reità ed esigenze cautelari) e si limiti a considerare questioni processuali di carattere pregiudiziale. Invero il rispetto del termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'ufficio del PM risulta funzionale ad assicurare una decisione rapida e rispettosa delle garanzie del cautelato, in pendenza del giudizio di riesame, mentre la pronuncia di inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen., si pone come evenienza alternativa alla decisione di annullamento, riforma o conferma dell'ordinanza impugnata e determina pertanto l'esaurimento della cognizione del Tribunale del Riesame sul punto (Sez. 1, n. 422 del 2/02/1993, Belfiore,, Rv. 193307- 8 01). Il comma 10, dal canto suo, prevede la inefficacia della misura se non interviene nei termini prescritti "la decisione sulla richiesta di riesame", ovvero una delle possibili decisioni indicate dal comma precedente, decisione che nella specie risulta intervenuta. 7. In conclusione, esclusa l'intervenuta inefficacia della misura cautelare per le ragioni sopra enunciate, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna sezione per il riesame, perché proceda a dare ulteriore corso alla richiesta di riesame proposta nell'interesse del Grazia dio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Ceu-G92(12,e, tei Così deciso in Roma, il 11/05/2023.
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato ESBARDO LUCIO del foro di COSENZA in difesa di: ZI ILI quale chiede l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22708 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/05/2023 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza pronunciata in data 27 Febbraio 2023 il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame cautelare, ha pronunciato la inammissibilità della richiesta di riesame proposta dai difensori di ZI DA avverso il provvedimento in data 7/02/2023 del Gip presso il Tribunale di Bologna che aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. SU il Tribunale di Bologna che l'atto tramesso telematicamente alla cancelleria del Tribunale non rispettava i requisiti richiesti dal comma 6 bis dell'art. 24 del decreto legge n. 137 del 2020 e in particolare le indicazioni fornite dal Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma quattro del suddetto testo a cui il comma 6 bis fa rinvio. Rilevava in particolare che l'atto contenente l'impugnazione non era stato generato con lo strumento informatico e trasmesso con firma digitale, ma formato in modalità cartacea, sottoscritto dal difensore e successivamente scansionato e trasmesso in via telematica alla cancelleria. Pertanto, benchè l'atto fosse provvisto di firma digitale e fossero state utilizzate le caselle di posta dedicate, costituiva la mera riproduzione, ovvero più correttamente, la rappresentazione grafica del documento originario che era rimasto nella disponibilità del ricorrente, con la conseguenza che quella che era stata inoltrata era solo una copia, ovvero la riproduzione per scansione di immagini di un atto redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato. Concludeva che la formazione dell'atto nei termini suddetti lo rendeva inidoneo ai sensi della disciplina specifica di riferimento, in quanto l'impugnazione era intervenuta con un file contenente un allegato che era privo dei requisiti di originalità e di autenticità prescritti dalla suddetta disciplina e finiva per costituire una sorta di copia di un documento originale che la norma richiamata pure ammetteva, ma soltanto per gli allegati a corredo dell'atto processuale e comunque, anche sotto questo aspetto non risultava conforme, in quanto era sprovvisto di attestazione di conformità mediante apposizione di firma digitale. In definitivo il ricorso non possedeva i requisiti minimi dell'atto informatico richiesto dalla legge con conseguente pronuncia di inammissibilità. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ZI DA. Con un unico motivo di ricorso assume violazione di legge per essere stata pronunciata la inammissibilità del gravame per ipotesi non prevista dalla legge, in violazione del principio generale della necessaria tassatività dei vizi di nullità e pertanto di inammissibilità degli atti processuali, dovendosi collegare la prescrizione del comma 6 bis dell'art. 24 D.L. 137/2020 con la disposizione generale dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen. che ravvisa ipotesi di inammissibilità soltanto nella ipotesi in cui l'atto processuale non possieda i requisiti formali dell'atto di impugnazione e i requisiti prescritti sulle modalità di presentazione. Assume che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 sexies del D.L. 137/2020, la inammissibilità consegue ad ipotesi specifiche e tassative, quali la trasmissione dell'atto privo di firma digitale, ma nel caso in specie l'atto, seppure formato in modo analogico e sottoposto a scansione, era stato poi trasmetto con l'apposizione di firma digitale, realizzandosi semmai un passaggio intermedio ultericre rispetto a quanto indicato nel Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi automatizzati e informatizzati;
né le prescrizioni contenute nel suddetto Provvedimento in ordine al fatto che l'atto debba essere nativo digitale e non analogico nè sottoposto a scansioni per immagini risultano imposte a pena di inammissibilità. 2.1 La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva prospettando un motivo nuovo ai sensi dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen. assumendo violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 309 cod. proc. pen., atteso che il giudice adito ai fini del riesame dell'ordinanza cautelare avrebbe dovuto fissare e decidere sulla richiesta di riesame entro il termine di giorni dieci dall'invio degli atti da parte dell'ufficio del P.M., con la conseguenza che l'inutile decorso del suddetto termine, in assenza di una pronuncia sul merito dell'incidente cautelare, ha determinato la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. e in tali termini ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nel primo motivo e deve pertanto pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Va rigettato il secondo motivo. 3 1.1. L'art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137 del 2020 sopra citato dispone che, "fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Per gli allegati all'atto di impugnazione è consentita, quindi, la copia immagine, che il difensore impugnante deve limitarsi a sottoscrivere digitalmente come forma di attestazione della conformità all'originale. 2 L'atto di impugnazione in quanto tale (ricorso, appello, opposizione o altro), invece, viene disciplinato soltanto per relationem, perché la norma si limita a dire che deve trattarsi di un "documento informatico" sottoscritto secondo le modalità previste da un decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il successivo art. 24, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che, con il medesimo provvedimento del Direttore generale, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti. Il decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso in esecuzione dei commi 6-bis e 4 dell'art. 24, dispone all'art. 3, comma 1, che il "documento informatico" deve rispettare i seguenti requisiti: "è in formato PDF;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata". 2.1 Ne consegue che nel sistema del deposito degli atti giudiziari nella legislazione dell'emergenza del dl. n. 137 del 2020 il "documento informatico" è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura, e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard noto ormai con l'acronimo pdf (portable document format), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente. 4 3. Invero nel caso in esame il ricorso al Tribunale del riesame non rispetta le forme regolamentari con cui deve essere generato il "documento informatico", in quanto lo stesso, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, per stessa ammissione del ricorrente, é stato stampato e trasformato in documento cartaceo. Poi il documento cartaceo risulta essere stato riprodotto in formato informatico mediante la scansione dell'immagine (operazione invero non consentita dalle prescrizioni del provvedimento del direttore generale sopra richiamato), ed a quell'immagine è stata apposta anche la firma digitale. 3.1 In definitiva, nella specie, risulta essere stato compiuto un passaggio ulteriore rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137 e dell'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale. Si pone pertanto un profilo di inosservanza delle forme indicate da un atto regolamentare, peraltro richiamato dalla disciplina normativa emergenziale sulle modalità di formazione e di trasmissione degli atti di impugnazione. 4. Tale passaggio ulteriore non trova sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza. La norma che completa il disegno del legislatore dell'emergenza prevedendo l'apparato sanzionatorio è, infatti, l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, che dispone: "fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura 3 penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 5 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al c:omma 4". Il successivo comma 6-septies aggiunge che: "nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato". 4.1 Orbene, tra tutte le previsioni dell'art. 24, cornma 6-sexies, l'unica che interessa il caso in esame è la lett. a), quella dedicata alla firma dell'atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e). Ma nel caso in esame la disposizione della lett. a) non è stata violata, perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. L'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale (per ipotesi analoghe Sez. 1, n.32221 del 1/07/2022 n.nn.). 5. Sotto diverso profilo, non si ravvisano nella specie carenze formali nell'impugnazione del ZI che giustifichino una pronuncia di inammissibilità con riferimento ai requisiti formali dell'atto di impugnazione di cui all'art. 591 lett. c) cod.proc.pen. che, in combinato con l'art.581 cod.proc.pen., si limita a prevedere la forma scritta e la specifica indicazione dell'atto sottoposto ad impugnazione, dei capi e dei punti della decisione oggetto di gravame e, per quanto rileva nel caso in specie, dei motivi di impugnazione, con le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Requisiti formali e contenutistici che risultano rispettati. 5.1 Va infine evidenziato come, nella prospettiva della entrata in vigore della riforma Cartabia con l'introduzione della regola generale della impugnazione telematica, il nuovo testo dell'art. 582, comma 1 cod. proc. pen. (in relazione al quale l'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha differito l'entrata in vigore fino al quindicesimo 6 giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico), fa espresso rinvio all'art.111 bis cod.proc.pen. il quale, nel disciplinare il deposito telematico delle impugnazione a sua volta richiama la disciplina regolamentare da attuare "concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici". Orbene, anche in tale prospettiva, che può essere considerata in termini interpretativi del sistema congegnato dalla disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti di impugnazione, gli aspetti salienti della impugnazione telematica attengono agli indici di riconoscimento del mittente (tale requisito risulta soddisfatto attraverso l'impiego della firma digitale), nonché degli altri requisiti sulle modalità di trasmissione e di ricezione dell'atto di impugnazione, che non attengono in alcun modo alle modalità di formazione del testo dell'atto da trasmettere. 6. Il secondo motivo è in primo luogo tardivo. L'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, con due decisioni ormai remote, è nel senso che "le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma, agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall'art. 306 cod. proc. pen.; tuttavia, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, con il ricorso per cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede (in applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto di poter esaminare - respingendola peraltro per motivi diversi - la questione concernente la perdita di efficacia della misura cautelare per inosservanza del termine di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., prospettata nel ricorso insieme a varie censure di violazione di legge;
ma ha altresì precisato che non ci sarebbe spazio per il dispiegarsi della descritta "vis" attrattiva del ricorso proposto nel procedimento di impugnazione della 7 misura ove, con esso, si denunciasse esclusivamente la sopravvenuta inefficacia del provvedimento coercitivo) (Sez. U, Sentenza n. 7 del 17/04/1996, Rv. 205255 - 01; confermata da Sez. U, Sentenza n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Rv. 212072 01). Il motivo concernente l'inefficacia della misura cautelare introduce un tema che, quando introdotto successivamente alla ',scadenza del termine di) presentazione del ricorso per cassazione, deve essere inerente ai quelli specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 - 01). Il principio, di carattere generale, vale anche per l'ambito cautelare, a proposito del quale si afferma che "il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 3 -, Sentenza n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284036 - 01). Nel caso che occupa i 'Motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, IV comma, c.p.p." risultano depositati il 27 aprile 2023 e pertanto ben oltre il termine di proposizione del ricorso. 6.1 Peraltro, il motivo è infondato. La sanzione dell'inefficacia della ordinanza oggetto del riesame deve ritenersi esclusa per il fatto di essere intervenuta una decisione sulla richiesta di riesame, i contenuti di cui al comma 9 dell'art. 310 cod. proc. pen. Non ha rilievo, quindi, che tale decisione non abbia ad oggetto il merito della vicenda cautelare (gravi indizi di reità ed esigenze cautelari) e si limiti a considerare questioni processuali di carattere pregiudiziale. Invero il rispetto del termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'ufficio del PM risulta funzionale ad assicurare una decisione rapida e rispettosa delle garanzie del cautelato, in pendenza del giudizio di riesame, mentre la pronuncia di inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen., si pone come evenienza alternativa alla decisione di annullamento, riforma o conferma dell'ordinanza impugnata e determina pertanto l'esaurimento della cognizione del Tribunale del Riesame sul punto (Sez. 1, n. 422 del 2/02/1993, Belfiore,, Rv. 193307- 8 01). Il comma 10, dal canto suo, prevede la inefficacia della misura se non interviene nei termini prescritti "la decisione sulla richiesta di riesame", ovvero una delle possibili decisioni indicate dal comma precedente, decisione che nella specie risulta intervenuta. 7. In conclusione, esclusa l'intervenuta inefficacia della misura cautelare per le ragioni sopra enunciate, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna sezione per il riesame, perché proceda a dare ulteriore corso alla richiesta di riesame proposta nell'interesse del Grazia dio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Ceu-G92(12,e, tei Così deciso in Roma, il 11/05/2023.