Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
La prescrizione, penalmente sanzionata, che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non frequentare o associarsi a determinati soggetti, implica un'abitualità o serialità di comportamenti, dovendosi, conseguentemente, escludere che la sua violazione sia integrata da un unico fatto episodico (nel caso di specie, si trattava di un unico incontro con persone legate all'imputato da vincoli di stretta affinità e parentela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2009, n. 46915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46915 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2927
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 31839/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA BE N. IL 16/04/1981;
avverso l?ordinanza n. 602/2009 TRIB. LIBERTA? di FIRENZE, del 01/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
sentite le conclusioni del PG Dott. D?ANGELO Giovanni, che ha chiesto l?inammissibilita? del ricorso.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa il 1.07.2009 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, accogliendo l?appello proposto dal P.M. ed in riforma dell?ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Livorno, in data 6.5.2009, ha disposto a carico di NA RN, imputato del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.9, comma 2 la misura della custodia in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari disposta dal GIP.
A sostegno della decisione rileva il Tribunale che l?arrestato risulta essere persona particolarmente pericolosa, gravata da numerosi e significativi precedenti e, soprattutto, gia? condannata per una evasione consumata il 10.10.2004, ostativa, a mente dell?art. 284 c.p.p., comma 5 bis e ricorrendo le condizioni temporali ivi previste, all?applicazione della misura cautelare domiciliare.
2. Si duole della decisione NA RN, con l?assistenza del suo avvocato di fiducia, denunciandone l?illegittimita? perche?
adottata con motivazione manifestamente illogica. Deduce, in particolare, la difesa ricorrente che il giudice a quo ha immotivatamente omesso di considerare se nel caso in esame sussistono o meno i gravi indizi di colpevolezza giustificativi della misura adottata, gravi indizi a giudizio della difesa ricorrente insussistenti, giacche? il fatto contestato, in mancanza dell?elemento dell?abitualita? degli incontri con persone pregiudicate e limitandosi la contestazione ad un unico incontro con cognato e nipote, non integrerebbe alcuna ipotesi delittuosa.
3. Il ricorso e? fondato.
La L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 2 nell?elencare le prescrizioni adottabili in concreto col provvedimento che dispone a carico di taluno una delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di cui al precedente art. 3, contempla, come e? noto, quella di "non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misura di prevenzione o sicurezza".
Nel valutare quando la violazione di siffatta prescrizione comporti la consumazione dei reati di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 questa Corte di legittimita? ha reiteratamente e costantemente affermato il principio secondo il quale la prescrizione, penalmente sanzionata, che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non frequentare o associarsi a determinati soggetti, implica un?abitualita? o serialita? di comportamenti, dovendosi, conseguentemente, escludere che la sua violazione sia integrata da un unico fatto episodico (Cass. pen., Sez. 1^, 14/11/1997, n. 11572). Nel caso di specie al ricorrente risulta contestato un solo episodio contrario alla prescrizione in esame, per di piu? caratterizzato dalla circostanza che le persone incontrate sono legate al ricorrente stesso da vincoli di stretta affinita? e parentela, di guisa che palese si evidenzia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla mancata considerazione di ogni elemento del fatto, nonche? alla valutazione relativa alla sussistenza o meno del reato contestato, alla luce, altresi?, del principio di diritto innanzi menzionato.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni, si impone, quindi, l?annullamento con rinvio dell?ordinanza impugnata per nuovo esame di tutti gli elementi portati alla valutazione del giudice del riesame.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l?ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 209.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009