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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1017/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI CECILIA GENNARO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6639/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006520185000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20819/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Trascritte in parte narrativa.
Resistente/Appellato: Trascritte in parte narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8/4/2024 e ritualmente depositato in pari data la sig.ra SC AR, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259006520185000 emessa dall'AdER – Direzione Provinciale di Napoli – per complessivi €. 1.628,63, ricevuta a mezzo a/r in data 05/03/2025, riguardante il periodo d'imposta degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, limitatamente ai ruoli formati e consegnati sottostanti alla relativa cartella di pagamento n° 07120190114681329000 per complessivi €. 1.628,63 – asseritamente emessa dall'
Agenzia delle Entrate- D.P. I di Napoli – riguardante le II.DD. e l'IVA del periodo d'imposta anno 2016, presuntivamente mai notificata.
La ricorrente, a sostegno del proprio articolato ricorso – rivolto e notificato sia nei confronti dell'AdER che dell'AdE - al cui contenuto si rinvia integralmente per maggiore completezza espositiva, deduceva, in sintesi;
l'annullamento/nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica della cartella di pagamento prodromica;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 6 L. n. 212/2000 e la nullità/ illegittimità della medesima cartella per carenza di motivazione, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 7
L. n. 212/2000; la nullità dell'iscrizione a ruolo contenuta nell'intimazione di pagamento - e nella cartella di pagamento presupposta - per la sussistenza di vizi formali, quali la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l'irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato (sentenza n. 3222, del 31/03/2015, depositata il 10/042015, Associazione_2), nonché l'irregolarità della firma su delega ovvero per la sua inesistenza e/o mancata allegazione all'atto allegato ( Sentenza n. 122/02/15, depositata il 21/02/2015 - CTP di Potenza); l'inesistenza dell'obbligazione tributaria a suo carico per difetto della sua posizione di carattere sostanziale di legittimato passivo;
infine, la duplicazione della richiesta di pagamento, concludendo, in conformità, per l'annullamento con sgravio delle somme illegittimamente iscritte a ruolo e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, come per legge.
Contrariamente all'AdER che è rimasta contumace nel giudizio, si è invece costituito l'AdE – Direzione
Provinciale I di Napoli – contestando e respingendo le deduzioni avversarie ritenendole palesemente infondate e pretestuose non ricorrendo, innanzitutto, nessuna nullità derivata dell'intimazione impugnata essendo stata regolarmente notificata la cartella di pagamento presupposta oggetto di impugnazione di
€ 1.628,63 concernente l'IRPEF, sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2016, essendo, quindi, il ricorrente incorso nell'inammissibilità del ricorso promosso, ai fini della decadenza, ai sensi degli articoli 19, comma
3 e 21, comma 1 D.Lgs. n. 546/92 e quindi, consolidato ed esigibile il credito tributario in esso riportato per mancata impugnazione nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della cartella.
Ancora, nel rivendicare l'inammissibilità di qualsiasi presunto vizio formale eccepito dalla ricorrente circa le iscrizioni a ruolo contenute negli atti impugnati per tardività della loro proposizione, faceva rilevare la pretestuosità dei vizi lamentati dalla ricorrente dal momento che nell'atto risulta espressamente indicato: “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_1
”, che in qualità di Direttore Regionale ADER appone la sua firma, come risulta dalla documentazione che allegava.
Infine, prendeva specifica posizione sulle due singole eccezioni sollevate dalla ricorrente concernenti sia la
“presunta inesistenza dell'obbligatorietà tributaria” che la “duplicazione della richiesta di pagamento”, tacciandole di essere estremamente generiche e pretestuose, per poi concludere: 1) in via principale, per l'inammissibilità del ricorso;
2) in via subordinata, per il rigetto del ricorso;
3) in tutti i casi, per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio da aggravare ex art.96 c.
3. c.p.c.
Al termine dell'udienza pubblica di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela infondato e va, quindi, rigettato.
Occorre premettere che le emergenze istruttorie consentono di evidenziare, piuttosto agevolmente, come si riveli infondata l'eccezione di nullità c.d. “derivata” dell'intimazione di pagamento impugnata sollevata dalla ricorrente circa l'omessa notifica degli atti presupposti. Il rilievo è infondato in quanto, anche alla luce di quanto evidenziato da AdE nella comparsa di costituzione e comprovato dal supporto documentale versato in atti, l'intimazione di pagamento impugnata scaturisce da attività di liquidazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2016 avvenuta secondo il sistema di controllo c.d. “automatizzato” effettuato ex art. 36-bis del DPR 600/73, vale a dire sulla base della mera autodichiarazione resa dalla medesima ricorrente e rifluita nel Modello 770 dalla medesima presentato, come dettagliatamente precisato in narrativa.
Osserva il Giudicante, anche ai fini dell'ulteriore censura sollevata dalla ricorrente sotto il distinto profilo del mancato assolvimento dell'onere motivazionale, che, con costante orientamento, la Suprema Corte ha ormai escluso un particolare onere di motivazione per l'intimazione che chieda il pagamento delle imposte così come dichiarate dal medesimo contribuente che non si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria (v. Cass. Sez. Trib. n.
14376 del 2013; n 8137 del 2012; n. 27140 del 2011; 17396 del 2010; 28056 del 2009: v. in particolare Cass.
n. 22035 del 2010), occorrendo ricordare perspicuamente che «l'art.36-bis, mirante a disciplinare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni del contribuente, anche nel testo modificato dal
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13, applicabile alle dichiarazioni successive all'1.1.1999, e successivamente dal
D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, non prevede affatto l'obbligo, in capo all'Ufficio, di comunicare l'esito della liquidazione, sempre e comunque, ma solo quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. E comunque, non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità. Né alcun elemento di segno contrario alla censura in esame può essere tratto dall'art. 6 dello
Statuto del contribuente giacché la disposizione citata trova applicazione solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», questione che nel caso di specie nemmeno è dedotta.
Ne consegue, quindi, l'infondatezza del motivo svolto dalla ricorrente circa la pretesa nullità dell'atto consequenziale impugnato – nella specie, l'intimazione di pagamento – per presunta omessa o inesistente notifica della prodromica cartella di pagamento, vizio procedurale che, diversamente, travolgerebbe l'atto consequenziale notificato per nullità c.d. “derivata” (dovendosi fare applicazione in materia del generale principio di diritto affermato e ribadito dalla Suprema Corte di cassazione, anche a S.U., con le sentenze n.19667 del 2014; Cass. Sez. 3, n. 9246/2015; Cass. civ. n. 12832/2022; Cass., SS.UU. n. 10012 del 2021
e Cass. Sez. Trib. n. 2857/2022).
E tanto, risultando, ex adverso, dal corredo documentale prodotto dalla parte resistente, la prova della notifica di tale cartella avvenuta presso il domicilio fiscale della contribuente sito in Napoli, Indirizzo_1, in data 20/11/2019 mediante consegna, in assenza della destinataria, alla sig.ra Nominativo_2, qualificatasi come portiere, da parte dell'agente postale notificatore Nominativo_3 la quale, correttamente, ha peraltro curato il successivo adempimento richiesto per il perfezionamento della notifica, ex artt. 139/140 c.p.c., costituito dalla prova documentale limitata alla semplice o mera spedizione della c.d. raccomandata informativa, nei confronti della destinataria ed odierna ricorrente, n. 573294901042 in data 25/11/2019 – vale a dire della C.A.N. - con raccomandata "semplice" (cfr. “prospetto riepilogativo delle accettazioni” versato in atti secondo la disciplina giuridica dell'art. 7, co. 2 e 3, L. n. 890/ 1982, che richiede unicamente la prova dell'avvenuta “spedizione” della raccomandata informativa e non pure della sua “ricezione” secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass., SS.UU. n. 10012/2021; Cass. Ord. n.
20736/2021; n. 4987/2021; n. 2229/2020 e n. 10554/2015).
Priva di pregio si rivela, inoltre, l'ulteriore censura sollevata dalla ricorrente in ordine alla pretesa cripticità
o addirittura insufficienza della motivazione tale da rendere illegittimo e annullabile l'atto impugnato dovendo, contrariamente, ritenersi correttamente assolto l'obbligo di motivazione recata dall'intimazione impugnata.
Giova, in proposito, soltanto rilevare come sia piuttosto agevole constatare che l'AdER ha posto il contribuente in grado di conoscere con esattezza la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an" ed il "quantum debeatur" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza 06-04-2017, n. 9008) avendo riportato nell'intimazione impugnata i dati e i tratti salienti e necessari (quanto sufficienti) dell'indicazione del debito d'imposta, del quantum di interessi richiesto, e delle sanzioni applicate, indicazioni che risultano essenziali a chiarire il suo contenuto consentendo agevolmente di apprezzarne positivamente la funzione di esplicitare la pretesa erariale risultando essere stati in essa sufficientemente trascritti, nella loro parte essenziale, le ragioni della pretesa fiscale dovendosi escludere qualsiasi lesione del diritto di difesa spettante al contribuente destinatario dell'atto (in termini, Cass., Sez. Trib. Ord., n. 7278/2022).
Nel caso esaminato risulta, pertanto, che nell'intimazione impugnata sono stati specificamente riportati gli estremi della cartella di pagamento precedentemente e validamente notificata, mentre, giova ricordare, che l'intimazione di pagamento conserva il precipuo ed esclusivo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici qualora sia decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, senza che sia stata iniziata l'esecuzione, richiamando l'attenzione della contribuente sul carico inevaso ed assolvono ad una funzione meramente ingiuntiva del pagamento delle somme dovute e dovendosi concludere – condividendone l'orientamento – nei termini esplicitati dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, tornata sull'argomento, ha recentemente affermato che “l'indicazione nell' intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell' atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza… “ (cfr. Cass. Civile, Ord. Sez. 5, Num. 22711, Anno 2020).
Pertanto, deve reputarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, detto obbligo puntualmente assolto dall'AdER nell'intimazione impugnata la cui disamina e lettura consentono agevolmente di apprezzarne positivamente la funzione di esplicitazione della pretesa erariale risultando essere stati in essa sufficientemente trascritti, nella loro parte essenziale, le ragioni della pretesa fiscale azionata dovendosi escludere qualsiasi lesione del fondamentale diritto di difesa del contribuente destinatario (in termini, Cass.,
Sez. Trib. Ord., n. 7278/2022; ord., 5 ottobre 2018, n. 24417).
Inammissibili, per intervenuta decadenza a seguito dell'avvenuto superamento dei termini processuali espressamente stabiliti, i motivi di doglianza opponibili nei riguardi della cartella di pagamento regolarmente notificata, nemmeno coglie nel segno, infine, la doglianza del presunto vizio formale eccepito dalla ricorrente circa le iscrizioni a ruolo dal momento che - come dedotto e comprovato dalla parte resistente - nell'atto censurato risulta espressamente indicato: “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_1”, che in qualità di Direttore Regionale ADER ha apposto la sua firma (cfr. documento allegato all'atto di costituzione).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato per i motivi esplicitati.
Le spese di giudizio vanno regolate secondo il principio di soccombenza e, poste a carico della ricorrente, sono liquidate nella misura di € 250,00 a titolo di compensi professionali in favore di AdE – DP I NA - unica ad aver svolto attività difensiva costituendosi in giudizio per resistere alla domanda avversaria - in applicazione dei minimi tabellari aggiornati (ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022), ai sensi del comb. disp. dell'art. 15, d. lgs. n. 546/92 e s.m. e i e D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, art. 9 comma 1 lett. f, n.
2-sexies, attualmente in vigore, per il caso di costituzione della P.A. effettuata mediante proprio funzionario anziché avvalendosi di “difesa tecnica” esterna: conforme, Cass. Sez. Trib., n. 4473/2021).
La Corte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 per compensi professionali in favore dell'ADE Associazione_4.
Napoli li 25/11/2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI CECILIA GENNARO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6639/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006520185000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20819/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Trascritte in parte narrativa.
Resistente/Appellato: Trascritte in parte narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8/4/2024 e ritualmente depositato in pari data la sig.ra SC AR, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259006520185000 emessa dall'AdER – Direzione Provinciale di Napoli – per complessivi €. 1.628,63, ricevuta a mezzo a/r in data 05/03/2025, riguardante il periodo d'imposta degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, limitatamente ai ruoli formati e consegnati sottostanti alla relativa cartella di pagamento n° 07120190114681329000 per complessivi €. 1.628,63 – asseritamente emessa dall'
Agenzia delle Entrate- D.P. I di Napoli – riguardante le II.DD. e l'IVA del periodo d'imposta anno 2016, presuntivamente mai notificata.
La ricorrente, a sostegno del proprio articolato ricorso – rivolto e notificato sia nei confronti dell'AdER che dell'AdE - al cui contenuto si rinvia integralmente per maggiore completezza espositiva, deduceva, in sintesi;
l'annullamento/nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica della cartella di pagamento prodromica;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 6 L. n. 212/2000 e la nullità/ illegittimità della medesima cartella per carenza di motivazione, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 7
L. n. 212/2000; la nullità dell'iscrizione a ruolo contenuta nell'intimazione di pagamento - e nella cartella di pagamento presupposta - per la sussistenza di vizi formali, quali la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l'irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato (sentenza n. 3222, del 31/03/2015, depositata il 10/042015, Associazione_2), nonché l'irregolarità della firma su delega ovvero per la sua inesistenza e/o mancata allegazione all'atto allegato ( Sentenza n. 122/02/15, depositata il 21/02/2015 - CTP di Potenza); l'inesistenza dell'obbligazione tributaria a suo carico per difetto della sua posizione di carattere sostanziale di legittimato passivo;
infine, la duplicazione della richiesta di pagamento, concludendo, in conformità, per l'annullamento con sgravio delle somme illegittimamente iscritte a ruolo e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, come per legge.
Contrariamente all'AdER che è rimasta contumace nel giudizio, si è invece costituito l'AdE – Direzione
Provinciale I di Napoli – contestando e respingendo le deduzioni avversarie ritenendole palesemente infondate e pretestuose non ricorrendo, innanzitutto, nessuna nullità derivata dell'intimazione impugnata essendo stata regolarmente notificata la cartella di pagamento presupposta oggetto di impugnazione di
€ 1.628,63 concernente l'IRPEF, sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2016, essendo, quindi, il ricorrente incorso nell'inammissibilità del ricorso promosso, ai fini della decadenza, ai sensi degli articoli 19, comma
3 e 21, comma 1 D.Lgs. n. 546/92 e quindi, consolidato ed esigibile il credito tributario in esso riportato per mancata impugnazione nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della cartella.
Ancora, nel rivendicare l'inammissibilità di qualsiasi presunto vizio formale eccepito dalla ricorrente circa le iscrizioni a ruolo contenute negli atti impugnati per tardività della loro proposizione, faceva rilevare la pretestuosità dei vizi lamentati dalla ricorrente dal momento che nell'atto risulta espressamente indicato: “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_1
”, che in qualità di Direttore Regionale ADER appone la sua firma, come risulta dalla documentazione che allegava.
Infine, prendeva specifica posizione sulle due singole eccezioni sollevate dalla ricorrente concernenti sia la
“presunta inesistenza dell'obbligatorietà tributaria” che la “duplicazione della richiesta di pagamento”, tacciandole di essere estremamente generiche e pretestuose, per poi concludere: 1) in via principale, per l'inammissibilità del ricorso;
2) in via subordinata, per il rigetto del ricorso;
3) in tutti i casi, per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio da aggravare ex art.96 c.
3. c.p.c.
Al termine dell'udienza pubblica di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela infondato e va, quindi, rigettato.
Occorre premettere che le emergenze istruttorie consentono di evidenziare, piuttosto agevolmente, come si riveli infondata l'eccezione di nullità c.d. “derivata” dell'intimazione di pagamento impugnata sollevata dalla ricorrente circa l'omessa notifica degli atti presupposti. Il rilievo è infondato in quanto, anche alla luce di quanto evidenziato da AdE nella comparsa di costituzione e comprovato dal supporto documentale versato in atti, l'intimazione di pagamento impugnata scaturisce da attività di liquidazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2016 avvenuta secondo il sistema di controllo c.d. “automatizzato” effettuato ex art. 36-bis del DPR 600/73, vale a dire sulla base della mera autodichiarazione resa dalla medesima ricorrente e rifluita nel Modello 770 dalla medesima presentato, come dettagliatamente precisato in narrativa.
Osserva il Giudicante, anche ai fini dell'ulteriore censura sollevata dalla ricorrente sotto il distinto profilo del mancato assolvimento dell'onere motivazionale, che, con costante orientamento, la Suprema Corte ha ormai escluso un particolare onere di motivazione per l'intimazione che chieda il pagamento delle imposte così come dichiarate dal medesimo contribuente che non si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria (v. Cass. Sez. Trib. n.
14376 del 2013; n 8137 del 2012; n. 27140 del 2011; 17396 del 2010; 28056 del 2009: v. in particolare Cass.
n. 22035 del 2010), occorrendo ricordare perspicuamente che «l'art.36-bis, mirante a disciplinare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni del contribuente, anche nel testo modificato dal
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13, applicabile alle dichiarazioni successive all'1.1.1999, e successivamente dal
D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, non prevede affatto l'obbligo, in capo all'Ufficio, di comunicare l'esito della liquidazione, sempre e comunque, ma solo quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. E comunque, non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità. Né alcun elemento di segno contrario alla censura in esame può essere tratto dall'art. 6 dello
Statuto del contribuente giacché la disposizione citata trova applicazione solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», questione che nel caso di specie nemmeno è dedotta.
Ne consegue, quindi, l'infondatezza del motivo svolto dalla ricorrente circa la pretesa nullità dell'atto consequenziale impugnato – nella specie, l'intimazione di pagamento – per presunta omessa o inesistente notifica della prodromica cartella di pagamento, vizio procedurale che, diversamente, travolgerebbe l'atto consequenziale notificato per nullità c.d. “derivata” (dovendosi fare applicazione in materia del generale principio di diritto affermato e ribadito dalla Suprema Corte di cassazione, anche a S.U., con le sentenze n.19667 del 2014; Cass. Sez. 3, n. 9246/2015; Cass. civ. n. 12832/2022; Cass., SS.UU. n. 10012 del 2021
e Cass. Sez. Trib. n. 2857/2022).
E tanto, risultando, ex adverso, dal corredo documentale prodotto dalla parte resistente, la prova della notifica di tale cartella avvenuta presso il domicilio fiscale della contribuente sito in Napoli, Indirizzo_1, in data 20/11/2019 mediante consegna, in assenza della destinataria, alla sig.ra Nominativo_2, qualificatasi come portiere, da parte dell'agente postale notificatore Nominativo_3 la quale, correttamente, ha peraltro curato il successivo adempimento richiesto per il perfezionamento della notifica, ex artt. 139/140 c.p.c., costituito dalla prova documentale limitata alla semplice o mera spedizione della c.d. raccomandata informativa, nei confronti della destinataria ed odierna ricorrente, n. 573294901042 in data 25/11/2019 – vale a dire della C.A.N. - con raccomandata "semplice" (cfr. “prospetto riepilogativo delle accettazioni” versato in atti secondo la disciplina giuridica dell'art. 7, co. 2 e 3, L. n. 890/ 1982, che richiede unicamente la prova dell'avvenuta “spedizione” della raccomandata informativa e non pure della sua “ricezione” secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass., SS.UU. n. 10012/2021; Cass. Ord. n.
20736/2021; n. 4987/2021; n. 2229/2020 e n. 10554/2015).
Priva di pregio si rivela, inoltre, l'ulteriore censura sollevata dalla ricorrente in ordine alla pretesa cripticità
o addirittura insufficienza della motivazione tale da rendere illegittimo e annullabile l'atto impugnato dovendo, contrariamente, ritenersi correttamente assolto l'obbligo di motivazione recata dall'intimazione impugnata.
Giova, in proposito, soltanto rilevare come sia piuttosto agevole constatare che l'AdER ha posto il contribuente in grado di conoscere con esattezza la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an" ed il "quantum debeatur" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza 06-04-2017, n. 9008) avendo riportato nell'intimazione impugnata i dati e i tratti salienti e necessari (quanto sufficienti) dell'indicazione del debito d'imposta, del quantum di interessi richiesto, e delle sanzioni applicate, indicazioni che risultano essenziali a chiarire il suo contenuto consentendo agevolmente di apprezzarne positivamente la funzione di esplicitare la pretesa erariale risultando essere stati in essa sufficientemente trascritti, nella loro parte essenziale, le ragioni della pretesa fiscale dovendosi escludere qualsiasi lesione del diritto di difesa spettante al contribuente destinatario dell'atto (in termini, Cass., Sez. Trib. Ord., n. 7278/2022).
Nel caso esaminato risulta, pertanto, che nell'intimazione impugnata sono stati specificamente riportati gli estremi della cartella di pagamento precedentemente e validamente notificata, mentre, giova ricordare, che l'intimazione di pagamento conserva il precipuo ed esclusivo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici qualora sia decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, senza che sia stata iniziata l'esecuzione, richiamando l'attenzione della contribuente sul carico inevaso ed assolvono ad una funzione meramente ingiuntiva del pagamento delle somme dovute e dovendosi concludere – condividendone l'orientamento – nei termini esplicitati dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, tornata sull'argomento, ha recentemente affermato che “l'indicazione nell' intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell' atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza… “ (cfr. Cass. Civile, Ord. Sez. 5, Num. 22711, Anno 2020).
Pertanto, deve reputarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, detto obbligo puntualmente assolto dall'AdER nell'intimazione impugnata la cui disamina e lettura consentono agevolmente di apprezzarne positivamente la funzione di esplicitazione della pretesa erariale risultando essere stati in essa sufficientemente trascritti, nella loro parte essenziale, le ragioni della pretesa fiscale azionata dovendosi escludere qualsiasi lesione del fondamentale diritto di difesa del contribuente destinatario (in termini, Cass.,
Sez. Trib. Ord., n. 7278/2022; ord., 5 ottobre 2018, n. 24417).
Inammissibili, per intervenuta decadenza a seguito dell'avvenuto superamento dei termini processuali espressamente stabiliti, i motivi di doglianza opponibili nei riguardi della cartella di pagamento regolarmente notificata, nemmeno coglie nel segno, infine, la doglianza del presunto vizio formale eccepito dalla ricorrente circa le iscrizioni a ruolo dal momento che - come dedotto e comprovato dalla parte resistente - nell'atto censurato risulta espressamente indicato: “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_1”, che in qualità di Direttore Regionale ADER ha apposto la sua firma (cfr. documento allegato all'atto di costituzione).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato per i motivi esplicitati.
Le spese di giudizio vanno regolate secondo il principio di soccombenza e, poste a carico della ricorrente, sono liquidate nella misura di € 250,00 a titolo di compensi professionali in favore di AdE – DP I NA - unica ad aver svolto attività difensiva costituendosi in giudizio per resistere alla domanda avversaria - in applicazione dei minimi tabellari aggiornati (ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022), ai sensi del comb. disp. dell'art. 15, d. lgs. n. 546/92 e s.m. e i e D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, art. 9 comma 1 lett. f, n.
2-sexies, attualmente in vigore, per il caso di costituzione della P.A. effettuata mediante proprio funzionario anziché avvalendosi di “difesa tecnica” esterna: conforme, Cass. Sez. Trib., n. 4473/2021).
La Corte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 per compensi professionali in favore dell'ADE Associazione_4.
Napoli li 25/11/2025