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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
IANNONE MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5389/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Indirizzo_1 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5439/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 CONTR. SOLID. 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4028/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle entrate impugna la sentenza n. 5439/25/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 22/04/2024, con cui è stato accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 10/3/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate con il quale l'Ufficio ha accertato un maggior reddito d'impresa ai fini Irpef, una plusvalenza ai fini Irap e una maggiore imposta Iva per complessivi euro
1.605.857,00, oltre sanzioni e interessi con compensazione delle spese di lite.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso considerato che, trattandosi di redditi 2016, il potere di accertamento decadeva al termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in data 31.12.2022. I giudici di prime cure, quindi, non hanno ritenuto applicabile la sospensione dei termini di 85 giorni stabilita durante il periodo emergenziale di Covid-19 di cui all'art. 67 del decreto-legge “Cura Italia” n. 18/2020.
Appella Agenzia delle entrate, eccependo in primo luogo l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 67 D.L.
18/2020; nel merito evidenzia la fondatezza del rilievo relativo alla plusvalenza dell'importo di € 1.295.365,30.
Chiede la riforma della sentenza con vittoria di spese
All'udienza del 15.12.2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio affronta la questione dell'interpretazione dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il cd.
“decreto Cura Italia”, intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, che prevede la sospensione di 85 giorni (dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, etc., a carico degli enti impositori.
Il dubbio che è sorto è se la norma in questione dovesse essere interpretata nel senso che la sospensione riguardasse i soli atti degli uffici in scadenza nel 2020, ovvero, indifferentemente tutti gli atti, anche quelli con scadenza nelle annualità successive. Questo perché il nostro ordinamento conosce un'altra norma, ovvero l'art. 12, c.1, del D.L.vo n. 159/2015, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, che parrebbe esprimere un principio di carattere generale o, quanto meno, un principio valevole in tutte le ipotesi di eventi eccezionali.
Il Collegio ritiene di aderire al recente orientamento espresso dalla Suprema corte con l'ordinanza n.
970/2025, secondo cui la normativa in questione debba essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non solo con riferimento a quelle attività che avrebbero dovuto essere compiute entro l'arco temporale previsto dalla norma (2020) , ma anche con riguardo a tutte le altre attività, con la conseguenza che la decorrenza dei termini si “sposta in avanti” per la stessa durata della sospensione. Per i Giudici di legittimità l'interpretazione sostenuta sarebbe giustificata dalla lettera dell'art. 67 del Decreto
Cura Italia, contenente un espresso richiamo all'art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 159/2015 , cui viene attribuito valore di norma generale e che garantirebbe che, in tutte le ipotesi di eventi eccezionali, se viene prevista una sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei contribuenti, per un corrispondente periodo di tempo, debbano ritenersi sospesi i termini previsti per gli adempimenti, anche processuali, a carico degli uffici finanziari, relativamente alle stesse entrate, nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, in deroga alle disposizioni dell' art. 3, c. 3,
L. n. 212/2000.
Venendo al merito si osserva che l'avviso impugnato nasceva dal controllo eseguito dall'Ufficio sul contribuente, che esercitava l'attività di “Società_1”.
Parte avversa ritiene che dalla cessione del complesso immobiliare oggetto di verifica non sia scaturita una plusvalenza, come accertato, ma una minusvalenza, alla luce dei lavori di ristrutturazione realizzati, ma non documentati, e dell'asserita incidenza degli interessi passivi da mutuo.
Tuttavia, risulta dalla documentazione in atti che il contribuente non ha prodotto documenti a supporto di quanto affermato, omettendo peraltro l'annotazione sui libri contabili della compravendita dei beni ceduti;
a sostegno di quanto asserito fornisce “documentazione parziale e frammentaria”, come dalla stessa ammesso.
L'Agenzia ha quindi ritenuto, dopo una lunga interlocuzione con il contribuente, che la documentazione prodotta non fosse sufficiente, rilevando in particolare che la ditta individuale Società_2 non aveva inserito nel Libro Giornale alcuna scrittura relativa alla compravendita dei beni ceduti, sebbene questi fossero di rilevante valore, e considerava il valore della loro cessione (pari a euro 5.204.747,69) quale plusvalenza patrimoniale ai sensi dell'art. 86 TUIR.
Il contribuente contesta, altresì, il rilievo relativo all'IVA, sostenendo che questa era già stata addebitata in periodi di imposta precedenti, motivo per il quale la fattura prodotta all'Ufficio indicava IVA pari a zero.
Tuttavia non ha fornito prova alcuna a sostegno di quanto affermato, dichiarando che “il reperimento della documentazione è stato oltremodo complesso”.
Pertanto, la prova a sostegno della tesi difensiva del contribuente risulta, a parere del Collegio, mancante, contraddittoria o insufficiente.
Conseguentemente, l'appello proposto dall'Ufficio merita integrale accoglimento.
La peculiarità della vicenda trattata e la novità dell'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema corte in relazione all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Ufficio e compensa le spese di lite
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
IANNONE MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5389/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Indirizzo_1 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5439/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 CONTR. SOLID. 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016403015 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4028/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle entrate impugna la sentenza n. 5439/25/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 22/04/2024, con cui è stato accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 10/3/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate con il quale l'Ufficio ha accertato un maggior reddito d'impresa ai fini Irpef, una plusvalenza ai fini Irap e una maggiore imposta Iva per complessivi euro
1.605.857,00, oltre sanzioni e interessi con compensazione delle spese di lite.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso considerato che, trattandosi di redditi 2016, il potere di accertamento decadeva al termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in data 31.12.2022. I giudici di prime cure, quindi, non hanno ritenuto applicabile la sospensione dei termini di 85 giorni stabilita durante il periodo emergenziale di Covid-19 di cui all'art. 67 del decreto-legge “Cura Italia” n. 18/2020.
Appella Agenzia delle entrate, eccependo in primo luogo l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 67 D.L.
18/2020; nel merito evidenzia la fondatezza del rilievo relativo alla plusvalenza dell'importo di € 1.295.365,30.
Chiede la riforma della sentenza con vittoria di spese
All'udienza del 15.12.2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio affronta la questione dell'interpretazione dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il cd.
“decreto Cura Italia”, intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, che prevede la sospensione di 85 giorni (dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, etc., a carico degli enti impositori.
Il dubbio che è sorto è se la norma in questione dovesse essere interpretata nel senso che la sospensione riguardasse i soli atti degli uffici in scadenza nel 2020, ovvero, indifferentemente tutti gli atti, anche quelli con scadenza nelle annualità successive. Questo perché il nostro ordinamento conosce un'altra norma, ovvero l'art. 12, c.1, del D.L.vo n. 159/2015, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, che parrebbe esprimere un principio di carattere generale o, quanto meno, un principio valevole in tutte le ipotesi di eventi eccezionali.
Il Collegio ritiene di aderire al recente orientamento espresso dalla Suprema corte con l'ordinanza n.
970/2025, secondo cui la normativa in questione debba essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non solo con riferimento a quelle attività che avrebbero dovuto essere compiute entro l'arco temporale previsto dalla norma (2020) , ma anche con riguardo a tutte le altre attività, con la conseguenza che la decorrenza dei termini si “sposta in avanti” per la stessa durata della sospensione. Per i Giudici di legittimità l'interpretazione sostenuta sarebbe giustificata dalla lettera dell'art. 67 del Decreto
Cura Italia, contenente un espresso richiamo all'art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 159/2015 , cui viene attribuito valore di norma generale e che garantirebbe che, in tutte le ipotesi di eventi eccezionali, se viene prevista una sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei contribuenti, per un corrispondente periodo di tempo, debbano ritenersi sospesi i termini previsti per gli adempimenti, anche processuali, a carico degli uffici finanziari, relativamente alle stesse entrate, nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, in deroga alle disposizioni dell' art. 3, c. 3,
L. n. 212/2000.
Venendo al merito si osserva che l'avviso impugnato nasceva dal controllo eseguito dall'Ufficio sul contribuente, che esercitava l'attività di “Società_1”.
Parte avversa ritiene che dalla cessione del complesso immobiliare oggetto di verifica non sia scaturita una plusvalenza, come accertato, ma una minusvalenza, alla luce dei lavori di ristrutturazione realizzati, ma non documentati, e dell'asserita incidenza degli interessi passivi da mutuo.
Tuttavia, risulta dalla documentazione in atti che il contribuente non ha prodotto documenti a supporto di quanto affermato, omettendo peraltro l'annotazione sui libri contabili della compravendita dei beni ceduti;
a sostegno di quanto asserito fornisce “documentazione parziale e frammentaria”, come dalla stessa ammesso.
L'Agenzia ha quindi ritenuto, dopo una lunga interlocuzione con il contribuente, che la documentazione prodotta non fosse sufficiente, rilevando in particolare che la ditta individuale Società_2 non aveva inserito nel Libro Giornale alcuna scrittura relativa alla compravendita dei beni ceduti, sebbene questi fossero di rilevante valore, e considerava il valore della loro cessione (pari a euro 5.204.747,69) quale plusvalenza patrimoniale ai sensi dell'art. 86 TUIR.
Il contribuente contesta, altresì, il rilievo relativo all'IVA, sostenendo che questa era già stata addebitata in periodi di imposta precedenti, motivo per il quale la fattura prodotta all'Ufficio indicava IVA pari a zero.
Tuttavia non ha fornito prova alcuna a sostegno di quanto affermato, dichiarando che “il reperimento della documentazione è stato oltremodo complesso”.
Pertanto, la prova a sostegno della tesi difensiva del contribuente risulta, a parere del Collegio, mancante, contraddittoria o insufficiente.
Conseguentemente, l'appello proposto dall'Ufficio merita integrale accoglimento.
La peculiarità della vicenda trattata e la novità dell'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema corte in relazione all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Ufficio e compensa le spese di lite