Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7195
CASS
Sentenza 26 maggio 2001

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Massime1

Ai fini della determinazione del danno cosiddetto "differenziale" spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi causa ai sensi dell'art. 10, commi sesto e settimo, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il danno complessivo e la rendita corrisposta dall'Inail (alla quale è del tutto estranea la consistenza del diritto di regresso esercitato dall'Istituto verso i responsabili civili ex art. 11 d.P.R. cit.) debbono essere attualizzati al momento della decisione; peraltro, il risarcimento del danno deve comprendere gli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata con scadenza periodica dal fatto illecito, mentre per la determinazione della rendita, da calcolarsi in base alle tabelle di cui all'art. 39 dello stesso d.P.R., occorre avere riguardo, anziché alle variazioni del potere di acquisto della moneta, al meccanismo legale di rivalutazione (triennale e annuale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 legge 10 maggio 1982 n. 251) previsto dall'art. 116, settimo comma, del medesimo d.P.R. (come modificato dall'art. 1 della citata legge n. 251 del 1982).

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  • 1Infortunio sul lavoro: condotta omissiva del datore e risarcimento dei danniAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 22 agosto 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7195
Data del deposito : 26 maggio 2001

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