Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 1
Ai fini della determinazione del danno cosiddetto "differenziale" spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi causa ai sensi dell'art. 10, commi sesto e settimo, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il danno complessivo e la rendita corrisposta dall'Inail (alla quale è del tutto estranea la consistenza del diritto di regresso esercitato dall'Istituto verso i responsabili civili ex art. 11 d.P.R. cit.) debbono essere attualizzati al momento della decisione; peraltro, il risarcimento del danno deve comprendere gli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata con scadenza periodica dal fatto illecito, mentre per la determinazione della rendita, da calcolarsi in base alle tabelle di cui all'art. 39 dello stesso d.P.R., occorre avere riguardo, anziché alle variazioni del potere di acquisto della moneta, al meccanismo legale di rivalutazione (triennale e annuale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 legge 10 maggio 1982 n. 251) previsto dall'art. 116, settimo comma, del medesimo d.P.R. (come modificato dall'art. 1 della citata legge n. 251 del 1982).
Commentario • 1
- 1. Infortunio sul lavoro: condotta omissiva del datore e risarcimento dei danniAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 22 agosto 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7195 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET 5 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA ILUNGOTEVERERE MICHELNG 9, presso lo studio dell'avvocato PICCININNO SILVANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AMMANNATI 3, presso lo studio dell'avvocato SANTORO RUO LIDIA, rappresentata e difesa dall'avvocato, MANENTI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BA EL, ON NG;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 13043/99 proposto da:
ON NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL COLOSSEO 23, presso lo studio dell'avvocato BORROMETI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORROMETI ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ST OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. AMMANNATI 3, presso lo studio dell'avvocato LIDIA RUO SANTORO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MANENTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
ET 5 SRL, BA EL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 590/98 della Corte d'Appello di ICATANIA, depositata il 15/07/98 R.G.N. 566/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PICCININNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e per il rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15 maggio 1980, la sig.ra OS ST, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore ME NE, citava avanti al Tribunale di Modica il Sig. GE LA e la s.r.l. ET 5, chiedendo fossero solidalmente condannati a risarcire i danni conseguenti alla morte del rispettivo marito e padre, CA NE, avvenuta il 13 dicembre 1972, ur infortunio nel cantiere della predetta società della quale lo stesso era dipendente.
Deduceva: che per tale fatto il LA, quale responsabile del cantiere e a causa della sua condotta, era stato condannato per omicidio colposo e che all'epoca ME NE era già concepita. Costituendosi in giudizio, il LA deduceva l'eccessività delle pretese risarcitorie della ST, considerando anche che, a seguito dell'infortunio, le era stata concessa dall'INAIL una rendita, comunque da detrarsi dalla liquidazione del danno.
La società opponeva di nulla dovere, non facendo stato contro di lei la sentenza penale pronunciata nei confronti del LA, senza che essa fosse stata posta in condizione di partecipare a quel giudizio. Deduceva, altresì, per ragioni analoghe a quelle addotte dal LA, l'eccessività della pretesa.
Con sentenza in data 25 febbraio/27 aprile 1994, il Tribunale negava la legittimazione attiva di NE ME, non ancora nata al momento dell'infortunio, e rigettava la domanda della ST in quanto le varie voci di danno risultavano complessivamente inferiori all'importo, capitalizzato al 1985, della rendita INAIL. Le spese erano compensate.
Su impugnazione della ST e della NE, la Corte di appello di Catania, con sentenza in data 8 luglio 1998, rigettava il gravame della NE e condannava LA GE e la s.r.l. "Beton 5" in solido a pagare alla ST la somma di L. 21.000.000, eccedente l'importo delle prestazioni assicurative INAIL, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 13 dicembre 1972 alla data di passaggio in giudicato della sentenza.
La Corte di appello, per quanto particolarmente interessa in questa sede, ha premesso che il risarcimento avrebbe dovuto comprendere il danno patrimoniale e le spese funerarie e, ove occorra, ai fini della determinazione del c.d. danno differenziale, anche il danno non patrimoniale, la cui inclusione, nella operazione di raffronto con la rendita vitalizia e le altre prestazioni INAIL, non aveva costituito materia di specifica doglianza e non poteva essere oggetto di riforma, essendosi sul punto formato il giudicato interno. Il giudice di secondo grado ha pertanto determinato in complessive L. 49.142.469 il valore della rendita e delle altre prestazioni INAIL capitalizzate al 10 gennaio 1979, secondo quanto risultava dalla missiva di detto Istituto del 12 aprile 1979.
Con riferimento ai valori attualizzati alla stessa data del 1^ gennaio 1979, ha quindi determinato in L. 34.099.254 i danni da lucro cessante sofferti dalla ST sulla base del reddito annuo dell'infortunato (L. 1.787.500) al momento del decesso, con applicazione del coefficiente di capitalizzazione 18,439, nonché il non censurato coefficiente 0,83 per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, tenuto conto, infine, della percentuale di reddito del 50%, presumibilmente riservata al coniuge. Ha quindi aggiunto a tale somma l'ulteriore importo di L.
6.519.777 per interessi legali al tasso medio del 19,12% per il periodo dicembre 1972/1^ gennaio 1979, per un ammontare del danno da lucro cessante di L. 49.619.000. Da tale importo il giudice di appello ha dedotto la provvisionale di L.
1.500.000 disposta dal giudice penale e riscossa dalla ST nel gennaio/febbraio 1979 e ha aggiunto la somma di L. 1.000.000 (in valori del gennaio 1979) per spese funerarie.
Ha, quindi, rilevato la Corte di appello che il danno patrimoniale (comprese le spese funerarie), comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi legali, in valori del 1979, era di L. 49.119.000, somma ritenuta perfettamente corrispondente al valore capitalizzato della rendita e delle altre prestazioni assicurative attestato dall'INAIL alla stessa data, talché nulla poteva essere liquidato a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali alla ST. In ordine al danno morale, la Corte di appello ha rilevato che era del tutto insufficiente l'importo di L. 25.000.000 - detenninato dal primo giudice, in valori della data della sentenza (aprile 1994), pari a L. 2.513.826, secondo valori dell'epoca del sinistro (dicembre 1972) - alla stregua dei criteri normalmente seguiti da quella Sezione e conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito, e cioè con riferimento al criterio del danno biologico teorico (virtuale) che sarebbe spettato al defunto per una invalidità del 100%, con riduzione equitativa a una misura compresa tra un terzo e un quarto: nel caso in esame è apparsa congrua alla Corte di merito la diminuzione a un terzo, tenuto conto della sofferenza della giovane donna, rimasta improvvisamente vedova, in stato di gravidanza e con la prospettiva di dover mantenere da sola la figlia della quale era in attesa.
Considerato in L.
8.450.000 il valore, all'epoca della sentenza, del punto per invalidità permanente totale (media dei valori considerati sul piano nazionale), alla data del sinistro il valore del punto poteva determinarsi in L. 745.808 e il danno biologico sarebbe stato quindi di L. 63.393.680 (considerato il coefficiente moltiplicatore dello 0.85 in relazione all'età dell'infortunato), con un danno morale per il coniuge superstite determinato per arrotondamento in L11.000.000 (in valori dell'epoca del sinistro), eccedente il valore della rendita e delle prestazioni INAIL.
Su tale somma erano poi dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali) sull'importo rivalutato anno per anno, a decorrere dal 13 dicembre 1972 sino alla data di passaggio in giudicato della pronuncia.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via principale la Beton 5 s.r.l.
contro
OS ST e
contro
ME NE e nei confronti di GE LA, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso OS ST.
LA GE ha proposto ricorso incidentale per tre motivi contro la Beton 5 s.r.l. e contro la ST e la NE.
La ST ha notificato controricorso al ricorso incidentale del LA.
La NE è intimata.
Hanno depositato memorie la Beton 5 s.r.l. e il LA. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art.335 c.p.c.). Gli stessi ricorsi, per la parte in cui sono diretti
contro
ME NE sono inammissibili giacché nei confronti di tale soggetto i ricorrenti non sono risultati soccombenti in grado di appello. Il ricorso principale e l'incidentale debbono essere perciò esaminati soltanto in quanto proposti contro la ST. Deve ulteriormente essere precisato che il ricorso incidentale del LA, seppure proposto anche contro la società Beton 5, in realtà, come si ricava con assoluta evidenza dall'esposizione che segue dei motivi, ha contenuto interamente adesivo all'impugnazione proposta dalla società contro le superstiti dell'infortunato. Col primo motivo del proprio ricorso principale, la società deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Omessa
motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. e si duole che la Corte di appello abbia affermato la propria responsabilità sulla base dell'accertamento svolto nel procedimento penale contro il LA, al quale la Beton 5 non aveva partecipato, malgrado tale eccezione fosse stata formulata in limine nel giudizio di primo grado. Non solo, ma la responsabilità era stata ritenuta dalla Corte di Catania esclusivamente sulla base dell'accertamento del giudice penale senza alcuna autonoma indagine circa condotta, evento, nesso causale, ed elemento soggettivo.
Il motivo è inammissibile.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità civile della ET 5 per il danno differenziale perché la responsabilità colposa del dipendente LA in ordine all'infortunio mortale è stata ritenuta dal giudice penale con sentenza passata in giudicato e l'accertamento dei fatti in essa contenuto permetterebbe di estendere la responsabilità patrimoniale anche alla datrice di lavoro ET 5;
ha, per contro, asserito la Corte di appello che la responsabilità della ET 5 non sarebbe discesa dal giudicato penale, formatosi in un giudizio al quale la ET 5 non aveva partecipato, ma direttamente dalla legge e cioè dall'art. 2049 c. civ. che sancisce la responsabilità dei padroni e committenti per le conseguenze dannose del fatto dei dipendenti. Ad avviso della Corte di merito, il solo giudicato penale inopponibile al datore di lavoro sarebbe stato quello che, in ipotesi, avesse sancito nei suoi riguardi, quale responsabile civile, la ricorrenza dei presupposti della responsabilità penale dell'autore materiale del fatto. Rileva questa Corte suprema che siffatto ragionamento, al di là della negazione verbale in esso contenuta, in realtà afferma la responsabilità civile della ET 5 ex art. 2049 c. civ., per fatto del dipendente LA, sulla base del, pur sempre ineludibile, presupposto della responsabilità a titolo di colpa (accertata esclusivamente in sede penale) di quest'ultimo, sulla base cioè di un giudicato formatosi in un processo cui la ET 5 non aveva partecipato perché, come non è contestato, non era stata posta in condizione di partecipare. In definitiva la Corte di appello, pur negando la circostanza, ha seguito un iter logico - argomentativo che, sia pure per il tramite dell'art. 2049, c. civ. ha erroneamente esteso l'efficacia di quel giudicato penale a soggetto estraneo al relativo processo (confr. C. cost. n. 99 del 1973 e n. 55 del 1971). Osserva, tuttavia, questa Corte suprema che l'eccezione di inopponibilità del giudicato, ritualmente proposta in primo grado, avrebbe dovuto essere riproposta in appello con la memoria difensiva di cui all'art. 436 c.p.c. (il che non è dedotto sia avvenuto e non emerge neppure dalla lettura della medesima) dalla ET 5: questa era risultata vittoriosa per non essere emerso, secondo l'accertamento del primo giudice, un danno differenziale, eccedente, cioè, le erogazioni INAIL. In mancanza della riproposizione, l'eccezione deve ritenersi rinunciata in appello (artt. 346 e 437 c.p.c.: v. Cass. 5 ottobre 1984, n. 5176; 5 agosto 1978, n. 3845; 25
maggio 1978, n. 2655) ed è, comunque, nuova e perciò inammissibile nel giudizio di legittimità.
Col secondo motivo del ricorso principale e, rispettivamente, con il primo motivo del ricorso incidentale, la società e il LA denunciano violazione ed errata applicazione degli artt. 10, sesto, settimo e ottavo comma, 11 e 39 d.p.r. n. 1124 del 1965, nonché dell'art. 2697 cod. civ.; artt. 115, 116 e 421 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.. I due motivi meritano trattazione congiunta per la sostanziale conformità delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Con i motivi in esame i ricorrenti si dolgono che la Corte di appello abbia errato nel determinare il danno civile, l'importo capitale della rendita INAIL e il conseguente danno differenziale: in ordine a tutti questi elementi l'onere probatorio sarebbe stato a carico della ST.
Il risarcimento dovuto per danno extracontrattuale doveva determinarsi con riferimento all'epoca della liquidazione, il valore capitale della rendita INAIL avrebbe pure dovuto essere determinato con riferimento all'epoca della sentenza di primo grado, sicché la comparazione avrebbe potuto avvenire tra dati omogenei. Erroneamente e arbitrariamente, dunque, la Corte di appello aveva determinato il danno civile con riferimento al 1979, rivalutandolo poi secondo l'indice di svalutazione monetaria relativo ai prezzi al consumo, ma, con ulteriore errore, aveva capitalizzato la rendita INAIL al 1979, con esclusione perciò della rivalutazione periodica delle rendite INAIL ai sensi dell'art. 116 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124. La rendita INAIL da prendere a base del computo doveva corrispondere esattamente a quanto l'Istituto avrebbe poi potuto ripetere in via di regresso dal datore di lavoro e cioè, oltre al valore attualizzato della rendita capitalizzata, anche dei ratei di rendita precedentemente versati nonché degli importi erogati a seguito della riliquidazione della rendita per ius superveniens. Il difetto di prova in ordine a tali elementi di calcolo avrebbe dovuto risolversi in danno dell'attrice, ne' poteva costituire prova nei riguardi della società la lettera dell'INAIL del 1979 che indicava il valore della rendita a quel momento. In ogni caso, il giudice di merito avrebbe dovuto, previo ordine di esibizione all'INAIL della documentazione necessaria, procedere a consulenza tecnica per la determinazione del valore capitale della rendita al momento della sentenza.
I motivi in esame sono fondati nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Al di là dell'indispensabile esigenza, tenuta presente dalla Corte di appello di Catania, di omogeneità dei valori da porre a confronto nel giudizio di capienza del danno effettivamente sofferto dalla vedova dell'infortunato rispetto alla rendita capitalizzata a carico dell'INAIL o di permanenza di un danno residuale, quel Collegio ha determinato la capitalizzazione della rendita e le altre prestazioni a carico dell'Istituto di assicurazione in complessive L. 49.142.469, sulla base di un conteggio al 1^ gennaio 1979, contenuto in una raccomandata inviata dalla sede INAIL di Ragusa alla ET 5 e a LA GE.
Mentre non è censurabile, di per sè, l'attribuzione di valore probatorio da parte del giudice di merito ad un conteggio proveniente da un terzo avente veste di ente di diritto pubblico, ì cui atti sono assistiti da una presunzione di legittimità (cfr. Cass. 25 luglio 1987, n. 6456), non appare corretto porre a base della decisione una determinazione tanto remota della rendita capitalizzata, sia pure resa omogenea con un danno determinato, esso pure, secondo valori del gennaio 1979.
Per tal via, infatti, la rendita è stata capitalizzata senza le variazioni periodiche, correlate alla media giornaliera delle retribuzioni, previste dall'art. 116 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124. Infatti, il danno differenziale avrebbe dovuto essere stabilito determinando il danno sofferto dalla vedova dell'infortunato secondo i principi e i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg. c. civ. e raffrontandolo all'ammontare dell'indennità di infortunio, rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 d.p.r. n. 1124/1965 (art. 10, ult. comma, d.p.r. ult. cit.), riconducendo i due dati del raffronto ad un medesimo momento, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione. Peraltro, con riguardo al valore capitale delle rendite a carico dell'Istituto, deve tenersi conto, anziché del meccanismo generale di adeguamento degli importi, dovuti a titolo di danno, al potere di acquisto della moneta, del meccanismo legale di rivalutazione triennale (annuale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, legge 10 maggio 1982, n. 251) delle rendite, previsto dall'art. 116 del citato d.p.r. (Cass. 12 dicembre 1996, n. 11073). Del tutto estranea al meccanismo di determinazione del danno differenziale è, secondo la citata sentenza n. 11073/1996 di questa Corte, contrariamente all'assunto della società, la consistenza del diritto di regresso spettante all'INAIL nei confronti dei responsabili civili a norma dell'art. 11 del T.U. n. 1124/65. Che il predetto Istituto abbia o meno esercitato il regresso, o che abbia eventualmente conseguito tempestivamente il rimborso delle prestazioni previdenziali erogate e comunque liquidate in dipendenza dell'infortunio sul lavoro, sono circostanze che non hanno alcun rilievo ai fini della determinazione del danno differenziale, che va comunque operata nei modi sopra indicati. In particolare, la rivalutazione e la maggiorazione per interessi che le prestazioni liquidate dall'INAIL vengono a subire, ai fini della determinazione del danno risarcibile in concreto, ai sensi del sesto e del settimo comma dell'art. 10 dello stesso T.U., non dipendono dall'essere state o meno poste a carico del datore di lavoro o della diversa persona che dell'infortunio possa essere corresponsabile civilmente e non traggono, quindi, fondamento dal comportamento inadempiente di costoro.
Col terzo motivo del ricorso principale e, rispettivamente, col secondo motivo dell'incidentale adesivo, si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 1223 e 2056 cod.civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.. Omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.. 1) Evidenziano, anzitutto, i ricorrenti l'errore di calcolo nel quale era incorsa la Corte di appello nel sommare gli importi di L34.099.254 (quota di reddito destinato alla moglie, rivalutata al gennaio 1979) e di L. 6.519.777 (interessi legali al tasso medio del 19,12%), avendo determinato il totale in L. 49.619.000, anziché in L. 40.619.031.
Era così risultato maggiorato il danno civile (danno patrimoniale più danno non patrimoniale) dal quale andava sottratta la rendita INAIL capitalizzata.
2) Erroneamente, poi, secondo i ricorrenti, gli interessi erano stati computati sulla somma già rivalutata anziché con riferimento ai singoli momenti nei quali la somma equivalente al bene perduto si era incrementata nominalmente.
3) Infine, la motivazione della sentenza impugnata era carente laddove, nell'applicazione di un determinato coefficiente degli indici ISTAT, non aveva indicato i passaggi ed i calcoli che avevano portato alla determinazione di quel coefficiente, sì da non consentire la verifica del procedimento logico seguito. Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono. Deve essere accolta, anzitutto, la seconda censura: appare, infatti, ad una semplice verifica aritmetica che gli interessi, al tasso medio del 19,12% sono stati calcolati sulla somma di L. 34.099.254 già rivalutata al gennaio 1979. Per contro, gli interessi corrisposti per il mancato tempestivo pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da atto illecito extracontrattuale, adeguato monetariamente ai valori del momento della liquidazione, sono dovuti dalla data dell'illecito non sull'intera somma rivalutata, ma con riferimento ai singoli momenti, da stabilirsi in concreto secondo le circostanze del caso, nei quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (v. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass. 18 agosto 1997, n. 7676). Resta assorbita la censura esposta sub 1) dal momento che gli interessi debbono nuovamente essere calcolati e correttamente sommati alla somma capitale (come sopra via via rivalutata). La critica sintetizzata sub 3) è infondata.
La Corte di appello, infatti, nel rivalutare la somma di L. 13.678.000 per il periodo dicembre 1972/gennaio 1979, secondo il coefficiente 2,493 ha espressamente richiamato gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Vero è che questa Corte, con precedenti pronunce, ha affermato che incorre in vizio di motivazione il giudice di merito che non indichi, pur facendo riferimento agli indici ISTAT, i criteri e gli elementi di calcolo che hanno portato alla individuazione del coefficiente di rivalutazione, avendo rilevato che tale dato numerico, relativo al periodo considerato, non è direttamente espresso dalle tabelle ISTAT, ma si desume attraverso un'acquisizione di indici tratti dalle tabelle stesse ed un conteggio aritmetico, per cui l'assoluta omissione di indicazione circa i passaggi ed i calcoli che hanno portato alla determinazione di quel coefficiente, non consente di verificare la correttezza del procedimento logico seguito (Cass.14 ottobre 1997, n. 10019; 14 giugno 1999, n. 5826). Si deve, però, rilevare che la critica in esame, per essere decisiva avrebbe dovuto contenere la deduzione che, secondo gli sviluppi dei calcoli aritmetici da operarsi sulla base delle stesse tabelle ufficiali ISTAT, il coefficiente di rivalutazione sarebbe stato diverso e più favorevole ai ricorrenti di quello adottato dal giudice di appello.
La mancanza di siffatta deduzione rende inammissibile la censurala quale, per altro verso, è assorbita dalla già ricordata esigenza di attualizzazione e ricalcolo di cui già si è detto trattando del secondo motivo del ricorso principale (e primo dell'incidentale). Col quarto motivo del ricorso principale e con il terzo dell'incidentale, la società e il LA rispettivamente deducono violazione ed errata applicazione degli artt.1226 e 2059 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e lamentano che il danno morale sia stato correlato ad un danno biologico virtuale in concreto insussistente, il che contraddiceva il principio che il danno non patrimoniale avrebbe dovuto essere determinato in via equitativa, tenuto conto delle effettive sofferenze dell'offeso, considerato anche il grado di sensibilità dello stesso, le condizioni economico-sociali delle parti, la gravità dell'illecito penale e tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, non già con riferimento a parametri oggettivi immodificabili.
Del tutto arbitraria era l'affermazione circa la sussistenza di un unico o prevalente indirizzo giurisprudenziale di merito per la determinazione del danno morale.
il motivo è fondato.
Non appare logico e sufficientemente motivato il riferimento operato dal Tribunale per la determinazione del danno morale sofferto dalla vedova dell'infortunato al danno biologico.
Tale riferimento, invero, può avere significato (in aggiunta ad altri elementi di valutazione) quando si tratti di determinare il danno non patrimoniale sofferto dal soggetto leso a seguito dell'infortunio; infatti, il danno alla salute ben può essere indice anche delle sofferenze fisiche e morali derivate dall'infortunio a tale soggetto, siccome direttamente incidente, assieme ad altri fattori, su di esse. Ma, nel caso in cui quest'ultimo sia venuto a morte istantanea e si discuta del danno morale della vedova, il danno alla salute (che gli stessi ricorrenti indicano come meramente virtuale) dell'infortunato - pari alla massima liquidazione teoricamente riconoscibile allo stesso secondo parametri e tabelle invalsi nell'uso giurisprudenziale di determinate aree della giurisdizione nazionale (il che, in assenza di precise indicazioni del giudice di merito, non è neppure concretamente verificabile) - è scarsamente indicativo delle sofferenze psichiche o psico-fisiche della vedova.
Di talché, pur in presenza del richiamo ad altri fattori concorrenti di valutazione, la finale liquidazione del danno in una quota variabile di un quarto o (come nel caso in esame) di un terzo del danno biologico virtuale, di cui si è detto, si appalesa pur sempre ispirata, per il superstite, a un criterio sostanzialmente automatico, meccanicistico ed artificioso che mal si concilia con l'esigenza di una determinazione, seppure secondo criteri necessariamente equitativi, che tengano però conto di ogni aspetto del caso concreto, criteri dei quali il giudice di merito deve dare puntualmente conto (cfr. Cass. 19 gennaio 1999, n. 475). È appena il caso di ricordare come, seppure il danno non patrimoniale di cui all'art. 1059 c. civ. sia sottratto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, al cumulo con i danni patrimoniali, ai fini del raffronto con la rendita INAIL capitalizzata, nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto come il Tribunale abbia proceduto a tale cumulo senza che al riguardo siano state mosse censure, sicché sul punto si è formato il giudicato;
ne' siffatto rilievo della Corte di appello ha formato oggetto di censura in sede di legittimità da parte della ST, cui il Tribunale ha riconosciuto l'importo corrispondente al danno non patrimoniale, solo perché eccedente la rendita INAIL in base al contingente risultato dei conteggi operati e non perché dovesse essere sottratto all'operazione di raffronto di cui si è detto. Questa Corte (Cass. 15 settembre 1995, n. 9761) ha, altresì, avuto occasione di precisare che l'art. 10, ultimo comma, d.lgs. cit., stabilisce che "agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39" (le tabelle cioè dei "coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti", approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e soggette a revisione almeno quinquennale). I richiamati precedenti commi sesto e settimo sono quelli che sanciscono il divieto di cumulo tra risarcimento del danno e rendita INAIL, risarcimento dovuto come si è già detto - quando vi si faccia luogo - "solo per la parte che eccede le indennità liquidate". Invero il "valore capitale della rendita liquidata" - con riferimento, naturalmente, a una certa data, che nel caso di specie deve corrispondere a quella della decisione (salvo quel ragionevole, contenuto anticipo per l'ineliminabile intervallo tra gli accertamenti, eventualmente anche di carattere tecnico-peritale, e la data di emanazione della pronuncia) -, è, per così dire, un valore assoluto, che prescinde dal fatto che la rendita sia già stata in parte versata e per la restante parte sarà versata in futuro o capitalizzata, e che non va confuso con il "valore capitale dell'ulteriore rendita spettante" cui si riferisce l'art. 75 dello stesso d.lgs. nel prevedere la possibilità della sua capitalizzazione mediante la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto, di una somma pari appunto a tale valore capitale, da determinare, anche questo, in base alle anzidette tabelle, e fermi restando i ratei già versati. La Corte di cassazione ha così ulteriormente sottolineato che diverso sarebbe se ricorresse una ipotesi (non di esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato, ma) di regresso o di surroga dell'INAIL: allora l'Istituto avrebbe diritto al rimborso delle prestazioni eseguite in favore dell'infortunato, corrispondenti alle passività patrimoniali effettivamente subite sia per il pagamento dei ratei di rendita già versati che per lo stanziamento della somma capitale produttiva della rendita dovuta per il futuro (v. anche Cass. 25 febbraio 1992 n. 2325 e 24 ottobre 1991 n. 11296). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale
contro
ST OS, mentre debbono essere accolti per quanto di ragione gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale proposto contro la stessa ST. Gli stessi ricorsi, per la parte in cui sono diretti
contro
ME NE, debbono essere dichiarati inammissibili.
La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alle censure accolte e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della stessa Corte di appello, la quale deciderà attenendosi ai seguenti principi di diritto:
Ai fini della determinazione del danno differenziale spettante all'infortunio o ai suoi aventi causa ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, commi sesto e settimo, il danno complessivo e la rendita INAIL - alla quale è del tutto estranea la consistenza del diritto di regresso dell'Istituto assicurativo verso i responsabili civili a norma dell'art. 11 d.p.r. cit. - debbono essere attualizzati al momento della decisione;
peraltro, il risarcimento del danno deve comprendere gli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata con scadenza periodica dal fatto illecito, mentre per la determinazione della rendita da calcolarsi in base alle tabelle di cui all'art. 39 d.p.r. cit., anziché alle variazioni del potere di acquisto della moneta, occorre avere riguardo al meccanismo legale di rivalutazione (triennale e annuale a partire dal 1^ luglio 1983) previsto dall'art. 116, settimo comma, d.p.r. n. 1124/1965 cit. con le modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251. Allo stesso giudice è altresì opportuno demandare la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale
contro
ST OS;
accoglie per quanto di ragione gli altri motivi dello stesso ricorso principale e il ricorso incidentale proposto contro la ST;
dichiara inammissibili i ricorsi medesimi proposti
contro
NE Cannela;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese nei riguardi della ST, alla Sezione lavoro della Corte di appello di Catania. Nulla spese nei riguardi della NE. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2001