Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata ad Atri in [...]_1 C.F._1
05.12.1985 con l'Avv. Chiara Paola Bruna Zambrelli e con l'Avv. Giovanni Rossi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_2 C.F._2
Giuseppe Dottorini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 04.02.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
1. Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti al figlio – a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle scelte di residenza abituale – nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e del criterio della bigenitorialità.
2. La NOa dà atto di aver reperito una nuova abitazione vicino l'attuale casa Pt_1 familiare che verrà da lei condotta in locazione, ove intende trasferirsi con il figlio , sita Per_1 in Senago, Cascina San Giuseppe, 25 Senago (MI)Dal mese di gennaio 2025, pertanto, quando l'immobile sarà messo nella disponibilità della NOa la stessa lascerà l'attuale Pt_1 casa familiare con il figlio portando con sé i propri effetti personali.
3. Dal momento del trasferimento della NOa a Senago Diego sarà collocato, in via Pt_1 prevalente, presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
4. Nelle more del trasferimento della mamma e del figlio, il nucleo familiare continuerà ad abitare congiuntamente presso l'attuale abitazione sita in Paderna Dugnano, Via Alfonso Ferrero Lamarmora 20, condotta in locazione dai genitori al 50% ciascuno, suddividendo tutti i relativi costi dell'immobile (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: canone di locazione, utenze, spese condominiali etc.)
5. Il NO non appena la NOa avrà lasciato l'ex abitazione familiare si Pt_2 Pt_1 impegna a provvedere, senza ritardo, ad intestare a sé (al 100%) il contratto di locazione della casa e del box di Paderno Dugnano, Via Alfonso Lamarmora n. 20 e ad intestare a sé le utenze dell'abitazione, con ampia liberazione della NOa da qualsivoglia onere. Pt_1
Dal momento del rilascio dell'abitazione familiare, pertanto, il NO si farà carico di ogni Pt_2 spesa relativa all'immobile di Paderno Dugnano, Via Alfonso Lamarmora n. 20 e la NOa
invece, di ogni spesa ed onere della nuova abitazione di Senago. Pt_1
Il NO inoltre, si impegna a restituire alla NOa la somma di euro 1.125,00 pari Pt_2 Pt_1 al 50% dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale. Tale somma verrà corrisposta in n. 3 rate mensili di pari importo con decorrenza dal rilascio dell'immobile da parte della NOa
Pt_1
6. Per tutta la durata della convivenza ancora necessaria, le parti manterranno un atteggiamento di reciproco rispetto e un comportamento consono al fatto che non sussiste più una relazione di natura sentimentale tra i genitori, bensì dal punto di vista abitativo di mera condivisione dell'abitazione.
7. Il NO otrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, salvo diverso Pt_2 accordo tra i genitori:
Calendario ordinario:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 sino al lunedì mattina allorquando il padre accompagnerà il figlio all'asilo/scuola con possibilità, previo accordo di entrambi i genitori, di trascorrerli insieme.
Il NO terrà con sé il primo e il terzo week-end del mese mentre la NOa Pt_2 Per_1 Pt_1 trascorrerà con il figlio il secondo e il quarto week-end del mese.
- tutti mercoledì il padre accompagnerà il figlio all'asilo/scuola per poi andarlo a riprendere e tenerlo con sé sino al giovedì mattina allorquando lo riaccompagnerà all'asilo/scuola;
- il martedì e il venerdì mattina il padre accompagnerà il figlio all'asilo/scuola andando a prenderlo presso l'abitazione materna entro le ore 8.00; nelle stesse giornate, del ritiro dall'asilo si occuperà la madre. Qualora la NOa per propri impegni lavorativi avesse la necessità di uscire di Pt_1 casa prima delle ore 8.00, la stessa provvederà ad accompagnare personalmente presso Per_1
l'abitazione paterna.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo.
Calendario straordinario:
- durante le vacanze estive: ii. nei mesi di giugno e luglio quando l'asilo / scuola sarà chiuso frequenterà il campus Per_1 estivo, scelto di comune accordo tra i genitori che continueranno quindi a seguire il calendario ordinario.
Nella settimana che si concluderà con il fine di spettanza materna qualora il papà non sia riuscito ad accompagnare il figlio all'asilo / scuola o al campus estivo, previo accordo delle parti e quando compatibile con l'organizzazione del fine settimana materno, il papà potrà tenere con sé il bambino il sabato o la domenica (indicativamente per quattro ore), salvo diverso accordo delle parti.
I genitori concordano, altresì, che previo preavviso e accordo tra gli stessi, potrà trascorrere Per_1 eventuali periodi di ferie con i nonni materni e/o paterni.
iii. nel mese di agosto, trascorrerà con ciascun genitore e/o, in caso di impossibilità degli Per_1 stessi con i nonni materni o paterni, 15 giorni anche non consecutivi, ad anni alternati, secondo la suddivisione del periodo di vacanza concordato tra i genitori, da stabilirsi entro il mese di aprile di ciascun anno. In caso di disaccordi, negli anni pari deciderà il papà e negli anni dispari la mamma;
iv. nel mese di settembre, prima dell'inizio dell'asilo / scuola, trascorrerà con il padre Per_1 tutto il periodo precedente alla riapertura scolastica (indicativamente dieci giorni a decorrere dal
1° settembre di ogni anno).
Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
- durante le vacanze di Natale:
• trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni la settimana dal 26 dicembre Per_1 mattina sino al 31 dicembre mattina o dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio sera. Le parti si danno atto che per l'anno 2024 trascorrerà la prima settimana con il papà e la seconda Per_1 con la mamma;
• , inoltre, trascorrerà li 24 dicembre (giorno della Vigilia di Natale) con un Per_1 genitore e il giorno 25 dicembre (Natale) con l'altro, in via alternata. In caso di accordo tra i genitori, gli stessi si renderanno disponibili a trascorrere il giorno della Vigilia di Natale
e/o il giorno di Natale insieme.
• Il genitore che terrà con sé il bambino il giorno 24 dicembre (giorno della Vigilia di Natale) trascorrerà con il periodo dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio sera, mentre Per_1 il genitore che terrà con sé il figlio il 25 dicembre (giorno di Natale) trascorrerà con Per_1 il periodo dal 26 dicembre sino al 31 dicembre mattina, in via alternata di anno in anno;
• Le parti si danno atto che per l'anno 2024 trascorrerà il 24 dicembre con la Per_1 mamma e il 25 dicembre con il papà.
- ulteriori festività e ponti scolastici
• per le festività scolastiche pasquali, di carnevale e/o ponti, i genitori concordano che il figlio trascorrerà tali periodi in via alternata, di anno in anno, con la mamma o con il papà.
Il tutto salvo diverso accordo dei genitori.
• I genitori concordano sin da ora che per l'anno 2025 trascorrerà il carnevale Per_1 con la mamma e le vacanze pasquali con il papà. • Altre ricorrenze o giorni significativi, quali, a mero titolo esemplificativo compleanni, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi: i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, ciò sempre salvo migliori accordi fra gli stessi.
8. I genitori concordano affinché le date di eventuali recuperi dei periodi di spettanza di entrambi i genitori con il figlio che non si siano potute tenere per ragioni non dipendenti dalla loro volontà – come, a titolo esemplificativo, per malattia del figlio o del genitore e/o per motivi di lavoro degli stessi – siano recuperate alla prima occasione utile successiva, salvo diversi accordi.
9. Ciascun genitore comunicherà sempre all'altro genitore il proprio recapito, anche telefonico,
e gli eventuali spostamenti con il bambino fuori dalla Provincia di Milano e solo in caso di pernottamento fuori dalla residenza abituale;
le date di partenza e di ritorno, nonché il luogo di soggiorno durante i periodi di vacanza e/o i fine settimana che trascorreranno lontano dalla città saranno comunicate con un adeguato preavviso rispetto alla partenza.
10. In ogni caso, il figlio potrà sempre parlare al telefono con l'altro genitore e i genitori collaboreranno per agevolare dette comunicazioni nella misura di almeno una telefonata al giorno nei periodi di spettanza e due telefonate nei periodi di festa (vacanze estive, natalizie).
11. Le parti manifestano il desiderio di comunicare tra loro in modo continuativo e collaborativo e di scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti il figlio minore.
12. Il NO si impegna a corrispondere quale contributo al mantenimento del figlio Pt_2
l'assegno mensile di euro 200,00 per dodici mensilità. L'importo sarà corrisposto in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale. L'assegno decorrerà dal mese del trasferimento della NOa con il bambino presso la nuova abitazione. Pt_1
13. In caso di impossibilità della NOa di rimanere con il bambino per impegni di Pt_1 lavoro sarà tenuto in via prioritaria dal NO , in mancanza di detta possibilità, Per_1 Pt_2 dai nonni materni o paterni, secondo questo ordine di priorità e se i genitori stessi non saranno nelle condizioni di potervi provvedere;
in mancanza di queste soluzioni sarà accudito Per_1 dalla baby-sitter. In tal caso il NO corrisponderà il 50% delle spese sostenute dalla Pt_2 NOa per tali prestazioni di baby-sitting e sino ad un massimo di euro 100,00 Pt_1 mensili, da intendersi come quota del 50% a carico del NO nei giorni in cui la Pt_2 NOa per impegni di lavoro sia impossibilitata a rimanere con il bambino. Pt_1
14. Le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza che costituiscono parte integrante del presente ricorso e precisamente:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo:
Spese mediche:
h) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesti integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia);
k) spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l) iscrizione o contributi obbligatori scuola pubblica;
m) libri di testo;
materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in scuola privata;
n) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di luco (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato:
t. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola superiore;
y. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari;
z. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). 15. I genitori si danno atto che per ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
16. Per le spese straordinarie che necessitano autorizzazione, la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno quindici giorni prima – salvo urgenze – del compimento dell'attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
– anche per le spese erogabili senza preventivo accordo – almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di propria spettanza
17. La NOa si impegna a dare atto al NO dell'importo dell'assegno unico Pt_1 Pt_2 erogato dall'INPS che verrà suddiviso al 50% tra i genitori sino a quando la mamma non lascerà la casa familiare. Dal momento del trasferimento della NOa presso la Pt_1 nuova abitazione di Senago, invece, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla mamma.
18. I genitori si danno atto che in caso di eventuale frequentazione o di eventuale presenza stabile di un/a nuovo/a compagno/a, verrà coinvolto secondo un principio di estrema Per_1 gradualità e, in ogni caso, non prima di sei mesi di stabile relazione. I genitori, inoltre, osserveranno quale regola generale di condotta, il preventivo accordo sulle modalità di comunicazione al figlio di tali avvenimenti.
19. Spese di lite compensate tra le parti.
20. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido che dovesse rendersi necessario per l'espatrio del figlio minore fermo restando che ogni viaggio di dovrà essere preventivamente comunicato e concordato tra i genitori. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore;
Per_1 che tale accordo è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.01.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti