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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, in persona dei magistrati
- dott. UA RI Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa OM SE Consigliere rel.
nella causa civile di grado di appello iscritta al n. 198/2025 R.G.A.C., e vertente tra:
in persona del l.r.p.t. Parte_1
(avv.to CLEMENTE DELLI COLLI)
appellante
in persona del l.r.p.t. Parte_2
(avv.to GIUSEPPE VASCA)
appellata
letto ed applicato l'art. 127-ter c.p.c.;
a scioglimento della riserva che precede;
rilevato che con provvedimento del 20.11.2025 è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione di udienza;
rilevato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta della causa;
rilevato che l'udienza del 16 dicembre 2025 è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.;
emette la seguente sentenza.
1 CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. UA RI Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa OM SE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 198/2025 R.G.
tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
TE LL OL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Potenza (PZ) in Via Francesco Baracca, n. 175
appellante
e
(p. iva: , rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_2
PP SC ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Melfi (PZ) in Via Monteverde, n. 10
appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 564/2023 - appello avverso la sentenza n. 1410/2024 – R.G. n. 4081/2023 resa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 11 settembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Con atto di citazione notificato in data 10.03.2025, il ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 1410/2024 emessa dal Tribunale di Potenza in data 10.09.2024 e pubblicata in data 11.09.2024, con cui è stato definito il giudizio recante R.G. n. 4081/2023 ed è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2023 promossa dal nei confronti della società Parte_1 [...]
e, per l'effetto lo stesso è stato dichiarato esecutivo. Tale atto di appello CP_1
non è stato iscritto a ruolo nel termine di dieci giorni dalla sua notifica.
In data 21.03.2025 l'appellante ha provveduto a notificare all'odierna società appellata “atto di citazione in appello in riassunzione”, sul presupposto che il precedente atto non fosse stato iscritto a ruolo per un malfunzionamento del sistema informatico del processo telematico. Tale secondo appello è quello oggetto del presente giudizio, iscritto a ruolo in data 23.03.2025 con il n. R.G. 198/2025.
Il , a fondamento della propria pretesa, ha addotto, in via pregiudiziale, Parte_1
la tempestività del proposto appello in quanto la sentenza non sarebbe stata notificata ritualmente e, nel merito, la non applicabilità al della disciplina Parte_1
prevista dal d.lgs. n. 231/2002.
Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via Controparte_1
pregiudiziale, la tardività dell'appello in quanto notificato oltre il termine decadenziale di cui all'articolo 325 c.p.c., spirato il 12.10.2024, e decorrente dalla data di notificazione della sentenza, eseguita il 12.09.2024; nel merito, ha reiterato l'impianto argomentativo già articolato in primo grado.
All'udienza del 14.10.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter,
c.p.c., ha provveduto al relativo deposito solamente la parte appellata e non anche la parte appellante, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la decisione con termine alle parti sino a 20 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
Stante il potenziale carattere assorbente va pregiudizialmente vagliata l'eccezione di tardività del gravame.
3 L'eccezione è fondata.
In limine va rilevato come oggetto del contendere nel presente giudizio sia solo la ritualità o meno dell'appello notificato in data 21.3.2025 non venendo in rilievo questioni inerenti il precedente appello notificato in data 10.3.2025.
Ad ogni modo, tenuto conto delle ragioni che seguono in punto di ritualità della notifica della sentenza di primo grado anche l'appello notificato il 10.3.2025, ove fosse stato tempestivamente iscritto a ruolo, sarebbe stato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Come detto, l'appellante ha contestato la ritualità della notifica della sentenza di primo grado così contestando la possibilità di ritenere operativo il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.
Sotto tale profilo ha infatti dedotto che “la gravata sentenza non è mai stata notificata. Laddove comunque intenda valorizzare la spedizione a mezzo PEC di un'asserita copia di sentenza nel settembre 2024, la stessa non costituisce notifica, nell'assenza delle dovute attestazioni di conformità, che riduce i documenti allegati a cartule di origine sconosciuta e non in sé riferibili a un atto giudiziario”.
Le deduzioni che precedono, oltre che generiche non colgono nel segno.
Sul punto è utile richiamare le disposizioni di cui agli artt. 170, primo e terzo comma,
c.p.c. e 285 c.p.c. che disciplinano la notificazione delle sentenze, nonché di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. che definiscono i termini perentori entro i quali si può formulare appello.
In particolare, l'articolo 285 c.p.c. prevede che la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, sia notificata su istanza di parte nelle forme dell'art. 170 c.p.c. e, quindi, al procuratore costituito.
Come detto, l'appellante afferma da un lato che la sentenza non è stata notificata e dall'altro che mancherebbero le richieste attestazioni di conformità.
Invero, proprio la deduzione di un preteso vizio della notifica conferma che tale adempimento sia stato posto in essere dall'odierna società appellata. Di tanto peraltro vi è riscontro documentale.
4 Occorre perciò transitare alla doglianza relativa alla pretesa mancanza delle attestazioni di conformità.
Come noto, l'attestazione di conformità è adempimento richiesto dall'articolo 3 bis della Legge n. 53/1994, comma 5, lettera g).
Giova premettere come l'eventuale mancanza di tale adempimento non è ostativa al decorso del termine breve per la proposizione del gravame.
Invero, la notifica della sentenza anche qualora fosse fatta in copia non autenticata
è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. Difatti, l'appellante si è limitato ad una generica contestazione di un preteso vizio formale senza neanche dedurre quale pregiudizio al proprio diritto difesa ne sia disceso (es. pregiudizi relativi alla conoscenza dell'atto, incompletezza della copia, materiale non conformità all'originale, ecc.).
D'altra parte, già in tema di notificazione con mezzi tradizionali la Cassazione ha avuto modo di affermare che «l'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il numerus clausus delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione» (Cass. 12/05/2014, n. 10224). Tali principi hanno trovato conferma anche con riguardo alle irregolarità della notifica a mezzo PEC (cfr. Cass. n. 20747/2018 secondo cui “La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa”).
Va rilevato inoltre che dalla relata di notifica emerge la volontà del notificante di sollecitare la valutazione tecnica del provvedimento impugnato anche allo scopo di un'eventuale impugnazione esplicitando la relata la volontà di notifica per legale scienza e ad ogni effetto di legge (cfr. Cass. n. 23396/2023 secondo cui “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni,
5 occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione”).
Cionondimeno, la pretesa mancanza delle prescritte attestazioni di conformità è smentita, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalla quale emerge che la difesa dell'odierna appellata ha provveduto a notificare la copia della sentenza di primo grado al difensore costituito del a mezzo pec (cfr. ricevuta di Parte_1
consegna attestante la ricezione della notificazione da parte del destinatario) in data
12.09.2024.
La notifica risulta eseguita all'indirizzo di posta elettronica del difensore risultante dal pubblico registro RegInde, indirizzo rispetto al quale non vi sono contestazioni da parte dell'appellante e di cui v'è conforto anche nella produzione documentale (cfr. messaggio di posta certificata del 10.3.2025, produzione documentale di parte appellata). Inoltre, nella relazione di notifica si legge che la sentenza è copia informatica da documento informatico estratta dal fascicolo telematico relativo al giudizio r.g.n. 4081/2023 con attestazione di conformità all'originale.
Ne discende che, nel caso di specie - stante la ritualità della notificazione della sentenza gravata - si applica il termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello e non già quello lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della stessa. Correlativamente, la sentenza pubblicata in data 11.09.2024 e notificata in data
12.09.2024 avrebbe dovuto essere impugnata, a pena di decadenza ex artt. 325 e 327
c.p.c., entro e non oltre il termine perentorio del 14.10.2024.
Ad ulteriore conforto delle argomentazioni che precedono va rilevato come l'appello si rivela tardivo anche laddove si ritenesse operante il termine lungo perché notificato il 21.03.2025, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (11.9.2024).
Sul punto va infatti rilevato che, sebbene il potere di proporre un nuovo gravame non potesse ritenersi esaurito in ragione della mancanza di una declaratoria di improcedibilità dell'appello notificato il 10.3.2025 e non iscritto a ruolo, il nuovo atto di appello avrebbe dovuto essere tempestivamente introdotto (cfr. Cass. n.
6 22957/2010 secondo cui “La notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata”).
Nel caso di specie, invece, il ha notificato in data 21.03.2025 un secondo Parte_1
atto di citazione, definito in riassunzione del primo, ma tardivo, non solo avendo riguardo al termine breve – applicabile al gravame in oggetto per le ragioni innanzi esposte – ma anche rispetto al termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Né l'appellante ha fornito alcuna prova dell'allegazione relativa ad un preteso malfunzionamento dei servizi di deposito telematico che avrebbe impedito la tempestiva iscrizione a ruolo dell'appello notificato il 10.3.2025.
Le ragioni che precedono assorbono la disamina delle questioni di merito.
Le spese di lite seguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
7 2. condanna il a pagare in favore della società Parte_1 [...]
le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
euro 3.966,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
OM SE
IL PRESIDENTE
UA RI
8
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, in persona dei magistrati
- dott. UA RI Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa OM SE Consigliere rel.
nella causa civile di grado di appello iscritta al n. 198/2025 R.G.A.C., e vertente tra:
in persona del l.r.p.t. Parte_1
(avv.to CLEMENTE DELLI COLLI)
appellante
in persona del l.r.p.t. Parte_2
(avv.to GIUSEPPE VASCA)
appellata
letto ed applicato l'art. 127-ter c.p.c.;
a scioglimento della riserva che precede;
rilevato che con provvedimento del 20.11.2025 è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione di udienza;
rilevato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta della causa;
rilevato che l'udienza del 16 dicembre 2025 è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.;
emette la seguente sentenza.
1 CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. UA RI Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa OM SE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 198/2025 R.G.
tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
TE LL OL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Potenza (PZ) in Via Francesco Baracca, n. 175
appellante
e
(p. iva: , rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_2
PP SC ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Melfi (PZ) in Via Monteverde, n. 10
appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 564/2023 - appello avverso la sentenza n. 1410/2024 – R.G. n. 4081/2023 resa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 11 settembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Con atto di citazione notificato in data 10.03.2025, il ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 1410/2024 emessa dal Tribunale di Potenza in data 10.09.2024 e pubblicata in data 11.09.2024, con cui è stato definito il giudizio recante R.G. n. 4081/2023 ed è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2023 promossa dal nei confronti della società Parte_1 [...]
e, per l'effetto lo stesso è stato dichiarato esecutivo. Tale atto di appello CP_1
non è stato iscritto a ruolo nel termine di dieci giorni dalla sua notifica.
In data 21.03.2025 l'appellante ha provveduto a notificare all'odierna società appellata “atto di citazione in appello in riassunzione”, sul presupposto che il precedente atto non fosse stato iscritto a ruolo per un malfunzionamento del sistema informatico del processo telematico. Tale secondo appello è quello oggetto del presente giudizio, iscritto a ruolo in data 23.03.2025 con il n. R.G. 198/2025.
Il , a fondamento della propria pretesa, ha addotto, in via pregiudiziale, Parte_1
la tempestività del proposto appello in quanto la sentenza non sarebbe stata notificata ritualmente e, nel merito, la non applicabilità al della disciplina Parte_1
prevista dal d.lgs. n. 231/2002.
Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via Controparte_1
pregiudiziale, la tardività dell'appello in quanto notificato oltre il termine decadenziale di cui all'articolo 325 c.p.c., spirato il 12.10.2024, e decorrente dalla data di notificazione della sentenza, eseguita il 12.09.2024; nel merito, ha reiterato l'impianto argomentativo già articolato in primo grado.
All'udienza del 14.10.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter,
c.p.c., ha provveduto al relativo deposito solamente la parte appellata e non anche la parte appellante, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la decisione con termine alle parti sino a 20 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
Stante il potenziale carattere assorbente va pregiudizialmente vagliata l'eccezione di tardività del gravame.
3 L'eccezione è fondata.
In limine va rilevato come oggetto del contendere nel presente giudizio sia solo la ritualità o meno dell'appello notificato in data 21.3.2025 non venendo in rilievo questioni inerenti il precedente appello notificato in data 10.3.2025.
Ad ogni modo, tenuto conto delle ragioni che seguono in punto di ritualità della notifica della sentenza di primo grado anche l'appello notificato il 10.3.2025, ove fosse stato tempestivamente iscritto a ruolo, sarebbe stato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Come detto, l'appellante ha contestato la ritualità della notifica della sentenza di primo grado così contestando la possibilità di ritenere operativo il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.
Sotto tale profilo ha infatti dedotto che “la gravata sentenza non è mai stata notificata. Laddove comunque intenda valorizzare la spedizione a mezzo PEC di un'asserita copia di sentenza nel settembre 2024, la stessa non costituisce notifica, nell'assenza delle dovute attestazioni di conformità, che riduce i documenti allegati a cartule di origine sconosciuta e non in sé riferibili a un atto giudiziario”.
Le deduzioni che precedono, oltre che generiche non colgono nel segno.
Sul punto è utile richiamare le disposizioni di cui agli artt. 170, primo e terzo comma,
c.p.c. e 285 c.p.c. che disciplinano la notificazione delle sentenze, nonché di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. che definiscono i termini perentori entro i quali si può formulare appello.
In particolare, l'articolo 285 c.p.c. prevede che la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, sia notificata su istanza di parte nelle forme dell'art. 170 c.p.c. e, quindi, al procuratore costituito.
Come detto, l'appellante afferma da un lato che la sentenza non è stata notificata e dall'altro che mancherebbero le richieste attestazioni di conformità.
Invero, proprio la deduzione di un preteso vizio della notifica conferma che tale adempimento sia stato posto in essere dall'odierna società appellata. Di tanto peraltro vi è riscontro documentale.
4 Occorre perciò transitare alla doglianza relativa alla pretesa mancanza delle attestazioni di conformità.
Come noto, l'attestazione di conformità è adempimento richiesto dall'articolo 3 bis della Legge n. 53/1994, comma 5, lettera g).
Giova premettere come l'eventuale mancanza di tale adempimento non è ostativa al decorso del termine breve per la proposizione del gravame.
Invero, la notifica della sentenza anche qualora fosse fatta in copia non autenticata
è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. Difatti, l'appellante si è limitato ad una generica contestazione di un preteso vizio formale senza neanche dedurre quale pregiudizio al proprio diritto difesa ne sia disceso (es. pregiudizi relativi alla conoscenza dell'atto, incompletezza della copia, materiale non conformità all'originale, ecc.).
D'altra parte, già in tema di notificazione con mezzi tradizionali la Cassazione ha avuto modo di affermare che «l'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il numerus clausus delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione» (Cass. 12/05/2014, n. 10224). Tali principi hanno trovato conferma anche con riguardo alle irregolarità della notifica a mezzo PEC (cfr. Cass. n. 20747/2018 secondo cui “La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa”).
Va rilevato inoltre che dalla relata di notifica emerge la volontà del notificante di sollecitare la valutazione tecnica del provvedimento impugnato anche allo scopo di un'eventuale impugnazione esplicitando la relata la volontà di notifica per legale scienza e ad ogni effetto di legge (cfr. Cass. n. 23396/2023 secondo cui “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni,
5 occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione”).
Cionondimeno, la pretesa mancanza delle prescritte attestazioni di conformità è smentita, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalla quale emerge che la difesa dell'odierna appellata ha provveduto a notificare la copia della sentenza di primo grado al difensore costituito del a mezzo pec (cfr. ricevuta di Parte_1
consegna attestante la ricezione della notificazione da parte del destinatario) in data
12.09.2024.
La notifica risulta eseguita all'indirizzo di posta elettronica del difensore risultante dal pubblico registro RegInde, indirizzo rispetto al quale non vi sono contestazioni da parte dell'appellante e di cui v'è conforto anche nella produzione documentale (cfr. messaggio di posta certificata del 10.3.2025, produzione documentale di parte appellata). Inoltre, nella relazione di notifica si legge che la sentenza è copia informatica da documento informatico estratta dal fascicolo telematico relativo al giudizio r.g.n. 4081/2023 con attestazione di conformità all'originale.
Ne discende che, nel caso di specie - stante la ritualità della notificazione della sentenza gravata - si applica il termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello e non già quello lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della stessa. Correlativamente, la sentenza pubblicata in data 11.09.2024 e notificata in data
12.09.2024 avrebbe dovuto essere impugnata, a pena di decadenza ex artt. 325 e 327
c.p.c., entro e non oltre il termine perentorio del 14.10.2024.
Ad ulteriore conforto delle argomentazioni che precedono va rilevato come l'appello si rivela tardivo anche laddove si ritenesse operante il termine lungo perché notificato il 21.03.2025, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (11.9.2024).
Sul punto va infatti rilevato che, sebbene il potere di proporre un nuovo gravame non potesse ritenersi esaurito in ragione della mancanza di una declaratoria di improcedibilità dell'appello notificato il 10.3.2025 e non iscritto a ruolo, il nuovo atto di appello avrebbe dovuto essere tempestivamente introdotto (cfr. Cass. n.
6 22957/2010 secondo cui “La notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata”).
Nel caso di specie, invece, il ha notificato in data 21.03.2025 un secondo Parte_1
atto di citazione, definito in riassunzione del primo, ma tardivo, non solo avendo riguardo al termine breve – applicabile al gravame in oggetto per le ragioni innanzi esposte – ma anche rispetto al termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Né l'appellante ha fornito alcuna prova dell'allegazione relativa ad un preteso malfunzionamento dei servizi di deposito telematico che avrebbe impedito la tempestiva iscrizione a ruolo dell'appello notificato il 10.3.2025.
Le ragioni che precedono assorbono la disamina delle questioni di merito.
Le spese di lite seguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
7 2. condanna il a pagare in favore della società Parte_1 [...]
le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
euro 3.966,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
OM SE
IL PRESIDENTE
UA RI
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