Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
Il principio di immediatezza, di cui all'art. 525, comma primo, cod. proc. pen., espressamente stabilito per le sentenze pronunciate a seguito del dibattimento, è applicabile anche alle ordinanze emesse ex art. 127 cod. proc. pen. a seguito di discussione camerale, attesa la identità di "ratio" che accomuna le decisioni postcamerali e quelle postdibattimentali. (Nell'occasione la corte ha altresì affermato che la violazione del principio di immediatezza, diversamente da quello di immutabilità del giudice stabilito dal comma secondo del citato art. 525 cod.proc.pen., non è assistito da alcuna sanzione di nullità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2004, n. 32412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32412 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 26/05/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO ER - est. Consigliere - N. 702
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 12043/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO GI, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante della NUOVA ESA s.r.l., corrente in Marcon (VE);
avverso la ordinanza resa il 9.12.2003 dal tribunale per il riesame di Napoli.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. ER Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Antonio Cantelli, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 9.12.2003 il tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il sequestro probatorio, disposto il 17.11.2003 dal Pubblico Ministero napoletano, relativo a documentazione della NUOVA ESA s.r.l., in particolare libri sociali e scritture contabili per gli anni 2002 e 2003 concernenti i rapporti con varie società coinvolte in una vasta indagine per traffico illecito di rifiuti.
Il Pubblico Ministero aveva sottoposto a indagini decine di persone fisiche in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e alla falsificazione di certificati di analisi e di documenti di trasporto di rifiuti, nonché a varie contravvenzioni al D.Lgs. 22/1997. Il traffico e la gestione illecita riguardava circa 40.000 tonnellate di rifiuti con un giro d'affari ammontante a circa 3.300.000 euro.
Le indagini avevano accertato in particolare che grandi quantità di rifiuti, consistenti in cd. tritovagliato e in "terre e rocce", provenienti dalla società NUOVA ESA in alcuni casi con la intermediazione della società MONDO AMBIENTE, gestita di fatto da ER LA GI, pur non essendo idonei per le attività di compostaggio, venivano destinati all'impianto di compostaggio BIO.ER di FF NA, e quindi abusivamente smaltiti per "tombamento" in una cava in ricomposizione ambientale gestita dalla società MAGEST nonché in buche appositamente realizzate in alcuni terreni agricoli.
Sulla base di queste risultanze, il tribunale del riesame, rigettando l'istanza proposta dal legale rappresentante della società Nuova Esa, GI MI, ha confermato il sequestro, ritenendo esistenti i requisiti richiesti dalla legge, sia sotto il profilo del fumus, sia sotto quello delle esigenze probatorie. A quest'ultimo riguardo ha osservato che la documentazione sequestrata "appare in grado di fornire un quadro significativo della evoluzione aziendale e dei rapporti tra la ditta e i personaggi coinvolti nelle indagini, oltre che dei meccanismi relativi all'illecito smaltimento dei rifiuti": e ciò anche se nessun dirigente o dipendente della NUOVA ESA era sottoposto a indagini.
2 - Il difensore del MI ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando in sostanza:
2.1 - che è stato violato il principio di immediatezza, perché l'udienza camerale con la presenza del medesimo difensore si era tenuta il 5.12.2003, mentre il dispositivo in ordine all'istanza di riesame è stato deliberato "in esito all'udienza camerale del 9.12.2003": con la conseguente possibilità che fosse violato anche il principio di immutabilità del giudice;
2.2 - che non è stato rispettato il termine legale di cinque giorni ex art. 128 c.p.p. per il deposito della motivazione, avvenuto solo il 5.2.2003;
2.3 - che l'ordinanza è viziata per mancanza di motivazione, laddove non qualifica la documentazione sequestrata ne' come corpo del reato nè come cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (sicché la misura adottata avrebbe solo una valenza "esplorativa"), e laddove non tiene conto che dalla documentazione prodotta dal difensore all'udienza del 5.12.2003 (concernente i rapporti con le ditte BIO.ER, WATE RECYCLING, RESAPEL, R.F.G. ed ECOVALENTE) emergeva chiaramente quale era la tipologia dei rifiuti conferiti alla BIO.ER e che i rapporti con questa ditta erano intermediati dalla società ECHOS di OR LL. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Le eccezioni processuali devono essere disattese. 3.1 - Risulta dal verbale in atti che la udienza camerale per la discussione dell'istanza di riesame si è svolta in data 5.12.2003 innanzi a un collegio composto dal presidente Giuseppina Casella e dai giudici Rossella Catena e Irma Musella, e che al termine delta udienza il collegio si è riservato di provvedere.
Nell'epigrafe del provvedimento impugnato, invece, si legge che la deliberazione è stata assunta "all'esito della udienza camerale svoltasi il 9.12.2003" e che il dispositivo è stato depositato in data 9.12.2003, all'esito della stessa udienza.
Il collegio che risulta aver proceduto alla deliberazione è lo stesso collegio davanti al quale si è svolta l'udienza camerale del 5.12.2003.
Poiché nell'ambito delle indagini di cui trattasi sono state emesse molte misure cautelari personali e reali e sono state presentate molte istanze di riesame, è verosimile che l'estensore del provvedimento impugnato sia incorso in errore nell'indicare la data dell'udienza camerale, confondendo una udienza con l'altra. È però anche possibile che il collegio, dopo essersi riservato di decidere all'udienza del 5.12.2003, si sia poi riunito in Camera di consiglio per assumere la decisione solo qualche giorno dopo, il 9.12.2003. In ogni caso, comunque, non può ravvisarsi una nullità dell'ordinanza.
Ove la decisione fosse stata assunta il 5.12.2003, anziché il 9.12.2003, l'ordinanza sarebbe viziata da errore nella indicazione della data. Ma tale vizio non è previsto come causa di nullità per le ordinanze (art. 125 c.p.p.). Anche per le sentenze, sotto questo profilo, è prevista come causa di nullità solo la mancanza o l'incompletezza degli elementi essenziali del dispositivo, nelle quali non può essere compresa l'indicazione di una data erronea (art. 546, comma 3, c.p.p.). Ove invece la decisione fosse stata effettivamente assunta il 9.12.2003, cioè quattro giorni dopo l'udienza camerale di discussione, risulterebbe violato il principio di immediatezza, ma senza alcuna conseguenza sulla validità della decisione. Invero, ritiene il collegio che il principio di immediatezza, espressamente stabilito dall'art. 525 c.p.p. per le sentenze pronunciate a seguito del dibattimento, sia applicabile anche alle ordinanze emesse a seguito della discussione camerale di cui all'art. 127 c.p.p., considerata la evidente identità della ratio che accomuna la decisione postcamerale a quella postdibattimentale. Ma il principio di immediatezza, stabilito dal primo comma dell'art. 525, diversamente da quello di immutabilità del giudice, imposto dal secondo comma dello stesso articolo, non è assistito da alcuna sanzione di nullità. (In questo senso v. Cass. Sez. 5^, n. 1999 dell'8.2.1993, Marani, rv. 193207). Anche il principio di immutabilità del giudice, che pure è previsto solo per le sentenze postdibattimentali, è applicabile alla procedura camerale di cui all'art. 127 c.p.p., stante la menzionata medesimezza di ratio (su questo punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa costantemente: v. da ultimo Sez. 3^, sent. n. 1713 del 16-01-2003, Trinca, rv. 223276). Ma nel caso di specie - come già notato - la composizione del collegio giudicante è rimasta inalterata.
3.2 - Resta da esaminare la doglianza in ordine al deposito dell'ordinanza, che è avvenuto il 5.2.2004, e quindi in ogni caso oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p.. Ma, come riconosce lo stesso difensore ricorrente, si tratta di un termine ordinatorio, privo di sanzione processuale. Mentre - com'è noto - ai fini della caducazione della misura cautelare, sul riesame della quale la decisione non intervenga nel termine di dieci giorni previsto dagli artt. 309, commi 9 e 10, e 324 comma 7, c.p.p., quello che rileva non è il deposito della ordinanza motivata, ma la data della deliberazione con il deposito del solo dispositivo (Cass. Sez. Un. n. 7 del 3.7.1996, Moni, rv. 205256).
4 - Il terzo e ultimo motivo di censura, infine, è inammissibile, atteso che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze di riesame in materia di misure cautelari reali è limitato alla violazione di legge e non è consentito per vizi di motivazione (art. 325. comma 1, c.p.p), a meno che non si deduca un'assoluta mancanza o apparenza di motivazione qualificabile come violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p.. Ma nel caso di specie l'ordinanza impugnata è supportata da una motivazione congrua e sufficiente anche in merito alle esigenze probatorie del sequestro, laddove chiarisce che i documenti sequestrati alla società NUOVA ESA (certamente non sostituibili con le "note informative" rilasciate dalla società e prodotte alla udienza del 5.12.2003), erano idonei e utili per accertare la qualità dei rifiuti trasportati presso l'impianto di compostaggio BIO.ER e presso la cava gestita dalla società MAGEST: come tali sono implicitamente "cose pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti", secondo la formulazione dell'art. 253 c.p.p.. 5 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004