Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2002, n. 9689
CASS
Sentenza 4 luglio 2002

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Il deposito di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso per cassazione non è consentito, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., fatta eccezione per quei documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso.

Il genitore - tanto più non affidatario - non è legittimato ad impugnare - in proprio -, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di "adozione in casi particolari", posto che l'art. 313 cod. civ. (richiamato dall'art. 56 della legge n. 184 del 1983), anche nel suo testo novellato, conferisce la legittimazione ad impugnare il decreto del Tribunale solo all'adottante, all'adottando ed al P.M., non anche al suddetto genitore, che pur deve, ai sensi dell'art. 56, terzo comma della cit. legge n. 184 del 1983, prestare l'assenso, il cui rifiuto, peraltro, non preclude al Tribunale di procedere all'adozione, ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Quanto poi al genitore non affidatario, anche lui può impugnare ex art. 313 cod. civ. il decreto del Tribunale per i minorenni solo nella veste di rappresentante del figlio minore - qualità che difetta, però, nel genitore decaduto dalla potestà genitoriale -, posto che in più occasioni il legislatore (artt. 155, 317, 317 bis cod. civ.) ha inteso far salvo, per il genitore non affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel cui ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere il pericolo di un pregiudizio per l'interesse del figlio. Quanto infine alla legittimazione a proporre opposizione contro la dichiarazione di adottabilità che viene riconosciuta "iure proprio" (previa nomina di un curatore speciale al figlio minore) al genitore ancorché decaduto dalla potestà genitoriale, essa non può essere estesa, nel silenzio della legge, al reclamo contro il decreto di "adozione in casi particolari". Tale differente disciplina manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. in considerazione della diversità di posizione tra genitore titolare della potestà sul figlio minore, ancorché non affidatario, e genitore decaduto dalla potestà.

Il decreto della corte di appello, che in sede di reclamo abbia conosciuto - confermandolo - del provvedimento del Tribunale per i minorenni, di rifiuto dell'adozione ex art. 44 della legge 184/83, non è soggetto a ricorso per cassazione, essendo privo del requisito della definitività. Detto ricorso è invece ammissibile nei confronti del decreto con il quale viene disposta l'adozione ex art. 44 citato, trattandosi di provvedimento non altrimenti impugnabile e di contenuto decisorio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2002, n. 9689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9689
Data del deposito : 4 luglio 2002

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