Sentenza 4 luglio 2002
Massime • 3
Il deposito di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso per cassazione non è consentito, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., fatta eccezione per quei documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso.
Il genitore - tanto più non affidatario - non è legittimato ad impugnare - in proprio -, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di "adozione in casi particolari", posto che l'art. 313 cod. civ. (richiamato dall'art. 56 della legge n. 184 del 1983), anche nel suo testo novellato, conferisce la legittimazione ad impugnare il decreto del Tribunale solo all'adottante, all'adottando ed al P.M., non anche al suddetto genitore, che pur deve, ai sensi dell'art. 56, terzo comma della cit. legge n. 184 del 1983, prestare l'assenso, il cui rifiuto, peraltro, non preclude al Tribunale di procedere all'adozione, ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Quanto poi al genitore non affidatario, anche lui può impugnare ex art. 313 cod. civ. il decreto del Tribunale per i minorenni solo nella veste di rappresentante del figlio minore - qualità che difetta, però, nel genitore decaduto dalla potestà genitoriale -, posto che in più occasioni il legislatore (artt. 155, 317, 317 bis cod. civ.) ha inteso far salvo, per il genitore non affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel cui ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere il pericolo di un pregiudizio per l'interesse del figlio. Quanto infine alla legittimazione a proporre opposizione contro la dichiarazione di adottabilità che viene riconosciuta "iure proprio" (previa nomina di un curatore speciale al figlio minore) al genitore ancorché decaduto dalla potestà genitoriale, essa non può essere estesa, nel silenzio della legge, al reclamo contro il decreto di "adozione in casi particolari". Tale differente disciplina manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. in considerazione della diversità di posizione tra genitore titolare della potestà sul figlio minore, ancorché non affidatario, e genitore decaduto dalla potestà.
Il decreto della corte di appello, che in sede di reclamo abbia conosciuto - confermandolo - del provvedimento del Tribunale per i minorenni, di rifiuto dell'adozione ex art. 44 della legge 184/83, non è soggetto a ricorso per cassazione, essendo privo del requisito della definitività. Detto ricorso è invece ammissibile nei confronti del decreto con il quale viene disposta l'adozione ex art. 44 citato, trattandosi di provvedimento non altrimenti impugnabile e di contenuto decisorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2002, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA ER, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini, n. 8, presso l'avv. Giuseppe Crimi che unitamente all'avv. Roberto M. Corso del foro di Milano la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI MA e NI MU, elettivamente domiciliati in Roma, Via Mascagni, n. 154, presso il prof. avv. Paolo Vitucci, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giovanni MORENI per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
TA AU, tutore della minore RT OR;
- intimato -
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Brescia - Sezione per i Minorenni pubblicato il 12 giugno 2001 (N. 7/2001 R. Min.). udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Carlo TOMASSINI per delega dell'avv. Giuseppe Crimi e Paolo VITUCCI:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 marzo 2001 RO OR impugnava il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 7-14 novembre 2000 con il quale si era fatto luogo all'adozione ai sensi dell'art. 44, lett. c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, della minore RT
OR, nata a [...] il [...], da parte dei coniugi Marco RI e BA LI, prescindendo dall'assenso della madre, nei confronti della quale era stata disposta la decadenza dalla potestà genitoriale con decreto del 20 settembre 1994, confermato il 16 aprile 1996.
La reclamante sosteneva che era interesse della minore non perdere il contatto affettivo con la propria madre e contestava la previsione negativa circa la possibilità di un suo affidamento preadottivo risultante dalla relazione psico-sociale. Con decreto in data 11-12 giugno 2001 la Sezione per i Minorenni della Corte d'Appello di Brescia dichiarava inammissibile il reclamo in base alla considerazione che la reclamante, in quanto genitrice decaduta dalla potestà genitoriale, non rientrava fra i soggetti legittimati a impugnare il decreto di adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 313 cod. civ., richiamato dall'art. 56 della legge n. 184 del 1983, il quale menzionava unicamente l'adottante, il pubblico ministero e l'adottato. Trattandosi di adozione di minori l'adottata era stata rappresentata dal tutore e ciò escludeva la concorrente rappresentanza del genitore non affidatario e decaduto dalla potestà, al quale era precluso ogni potere di rappresentanza del minore.
Contro il decreto ricorre per cassazione RO OR con due motivi.
Resistono con controricorso gli adottanti Marco RI e BA LI.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Non hanno presentato difese Mauro RR, tutore della minore, e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso, in quanto in materia di adozione ex art. 44 della legge n. 184 del 1983 il ricorso straordinario per cassazione nei confronti del decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo è inammissibile se il provvedimento è negativo, poiché in tal caso esso è privo del requisito della definitività (da ultimo: Cass. 3 marzo 2000, n. 3130; 21 marzo 2001, n. 4026), mentre è ammissibile nei casi in cui - come nella specie - venga disposta l'adozione, trattandosi di provvedimento non altrimenti impugnabile e di contenuto decisorio il quale incide con autorità di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, sulle posizioni soggettive del minore e degli altri interessati, restando modificabile solo per circostanze sopravvenute e non anche per un riesame di quelle originariamente valutate (Cass. 13 gennaio 1986, n. 175; 25 giugno 1987, n. 5592).
La ricorrente ha prodotto in udienza tre documenti attestanti l'evoluzione del programma di recupero al quale si sottopone in vista della revoca della decadenza della potestà genitoriale. Il deposito di tali documenti deve ritenersi inammissibile in quanto, indipendentemente dal mancato rispetto delle forme previste dall'art. 372, co. 2, cod. proc. civ., non è consentito il deposito di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, con la sola eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso.
Ciò premesso, considerazioni di ordine logico inducono ad esaminare preliminarmente la censura formulata con la prima parte del secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 737 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e la conseguente nullità del decreto impugnato per essere stato notificato alla reclamante nel solo dispositivo.
La censura non ha fondamento poiché l'art. 313 cod. civ., richiamato dall'art. 56 della legge n. 184 del 1983, stabilisce, anche nel testo novellato dall'art. 30 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che l'impugnazione contro il provvedimento del tribunale per i minorenni va proposto entro trenta giorni dalla sua comunicazione, prescindendosi da qualsiasi notificazione, sia a istanza di parte, sia a cura dell'ufficio.
Passando all'esame del primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 56 della legge 4 maggio 1983, n. 184, degli artt. 313 e 317 bis cod. civ. e degli artt. 8 e 13 della legge 4 agosto 1955, n. 848, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
e con riferimento agli artt. 3, 24, 30 e 111 Cost. nonché alla sentenza del 29 ottobre 1999, n. 401, con la quale la Corte costituzionale ha sollecitato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 56 della legge n. 184 del 1983 che riconoscesse la legittimazione all'impugnazione del decreto di adozione anche ai genitori del minore adottando, purché non decaduti dalla patria potestà.
Afferma in particolare che, secondo il testo modificato dell'art. 111 Cost., che garantisce lo svolgimento del processo in contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, non potrebbe escludersi la qualità di parte anche al genitore decaduto dalla potestà sul figlio minore - non in qualità di rappresentante del medesimo, bensì in proprio, e cioè quale soggetto direttamente colpito dagli effetti del decreto di adozione nel suo interesse personalissimo a vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore poiché la decadenza dalla potestà genitoriale, in quanto situazione revocabile, non interrompe il legame tra genitore e figlio naturale. A sostegno di tale sua affermazione osserva che nell'ipotesi di contrasto potenziale di interessi tra genitore e figlio minore viene nominato un curatore speciale senza che il genitore perda la capacità di essere parte nei giudizi relativi a questioni che riguardino il figlio minore. Solleva in subordine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, co. 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non contempla tra i soggetti legittimati a impugnare il decreto di adozione in casi particolari il genitore del minore, anche se privo della potestà genitoriale.
Le censure articolate dalla ricorrente non possono trovare accoglimento poiché la normativa vigente in materia prevede che i genitori siano legittimati all'impugnazione del decreto di adozione solo in qualità di legali rappresentanti del minore adottando, e, quindi, non iure proprio ma solo per far valere l'interesse del minore, come reiteratamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte in base alla considerazione che la legge richiede per l'adozione l'assenso dei genitori naturali dell'adottando come espressione di volontà non condizionante, e che la sola richiesta di un assenso non vincolante non consente l'attribuzione della qualifica e della posizione di parte al genitore naturale nel procedimento di adozione in casi particolari (Cass. 10 giugno 1987, n. 5046; 26 agosto 1997, n. 8015). Tale interpretazione è stata ribadita anche dal giudice delle leggi, che coerentemente ha escluso la legittimazione dei genitori decaduti dalla potestà sui figli minori in quanto privi di ogni potere di rappresentanza (Corte cost. sent. n. 401 del 1999, citata in ricorso). Nè può pervenirsi ad un'interpretazione ulteriormente adeguatrice della norma denunziata sulla base del nuovo testo dell'art. 111, 20 co., Cost. poiché la tutela costituzionale del giusto processo opera pur sempre nei confronti delle parti in causa e comporta l'accertamento preliminare della titolarità di tale posizione nel genitore decaduto dalla potestà sul figlio minore, posizione che non può essere riconosciuta nella specie poiché non si verifica alcun contrasto di interessi che consenta al genitore di agire nei confronti del figlio minore previa nomina di un curatore speciale, come sembra ritenere la ricorrente.
E infatti nell'ipotesi di adozione di un minore nei cui confronti, pur essendo stata revocata la dichiarazione dello stato di abbandono a seguito dell'accoglimento dell'opposizione alla dichiarazione di adottabilità, sia stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo, la posizione del genitore decaduto dalla potestà sul figlio minore non riceve alcun sostanziale pregiudizio poiché l'adozione disciplinata dall'art. 44, lett. c) - attualmente lett. d) - della legge n. 184 del 1983, a differenza di quanto previsto per l'adozione ordina ria, non interrompe ogni rapporto del minore con la famiglia d'origine, sicché il genitore decaduto dalla potestà, qualora il provvedimento di decadenza venga revocato, assume la posizione di genitore non affidatario, e, pur essendo privato dell'esercizio della potestà sul figlio minore, ne riacquista la titolarità congiuntamente con gli adottanti e, con essa, il potere di controllo e di intervento nelle scelte decisive per l'educazione e la crescita del figlio;
inoltre, se cessa l'esercizio della potestà da parte degli adottanti, può riprenderne l'esercizio a norma dell'art. 50 della legge innanzi citata. Tali conclusioni sono confermate dall'interpretazione della giurisprudenza di questa Corte la quale riconosce la legittimazione ad opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità anche al genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza dalla potestà sul figlio minore per la sola considerazione che non può negarsi il suo interesse a evitare le diverse, più incisive e definitive conseguenze dell'adozione cui la detta dichiarazione è preordinata le quali implicano, oltre alla perdita definitiva della potestà, anche il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio (Cass. 18 giugno 1986, n. 4062). Da ciò consegue che la legittimazione a proporre opposizione contro la dichiarazione di adottabilità che viene riconosciuta iure proprio, previa nomina di un curatore speciale al figlio minore, al genitore ancorché decaduto dalla potestà genitoriale, non può essere estesa nel silenzio della legge al reclamo contro il decreto di adozione in casi particolari, e cioè nei confronti di un minore che non sia stato dichiarato in stato di abbandono e che tuttavia si trovi nella constatata impossibilità di affidamento preadottivo, dovendo ribadirsi la interpretazione secondo cui, in assenza di qualsiasi potenziale conflitto di interessi, il genitore può proporre reclamo solo nella sua qualità di rappresentante legale del figlio minore, qualità che difetta nel genitore decaduto dalla potestà genitoriale, poiché tale condizione presuppone l'accertamento di una condotta pregiudizievole per il figlio minore. La rilevata diversità di posizione tra genitore titolare della potestà sul figlio minore, ancorché non affidatario (Cass. sent. n. 8015 del 1997 citata in ricorso), e genitore decaduto dalla potestà esclude ogni contrasto dell'art. 56 della legge n. 184 del 1983 con le norme costituzionali richiamate dalla ricorrente, sicché la questione di costituzionalità sollevata in via subordinata dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
Con la seconda parte del secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 44, lett. d), e 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., e si sostiene che il decreto impugnato sarebbe stato emanato in violazione della normativa che pone limiti di durata all'affidamento dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e senza considerare che il ricorso presentato dalla ricorrente per essere reintegrata nella titolarità della potestà genitoriale avrebbe imposto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 184 del 1983.
Le censure, ancor prima che infondate in diritto, sono inammissibili perché il loro esame resta assorbito dal rigetto del primo motivo, rispetto al quale esse risultano proposte in via subordinata.
In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
Le spese giudiziali restano interamente compensate fra le parti per evidenti considerazioni di carattere equitativo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2002