Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4026
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

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Massime1

Il decreto della corte di appello, che in sede di reclamo abbia conosciuto del provvedimento del Tribunale per i minorenni di rifiuto dell'adozione ex art.44 della legge 184/83, ancorché reso in forma di declaratoria di inammissibilità della reiterazione di precedente domanda di adozione formulata ai sensi del medesimo art. 44, non è soggetto a ricorso per cassazione, non essendo tale impugnazione prevista dall'art.313 cod. civ., richiamato dall'art. 56 della legge citata, a differenza di quanto previsto, per l'adozione piena, da detta legge, laddove avverso il menzionato decreto non è neppure ammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost., sia perché il provvedimento contro cui dovrebbe dirigersi manca del carattere della definitività, attesa la possibilità della sua revoca a seguito di rinnovo della relativa istanza ex art. 742 cod. proc. civ., sia perché il medesimo provvedimento manca altresì del carattere della decisorietà, non sussistendo un diritto soggettivo dell'aspirante ad essere prescelto nell'ambito di più concorrenti, dovendo il giudice compiere una valutazione esclusivamente in funzione dell'interesse e della cura del minore.

Commentario1

  • 1Il marito per adottare il figlio naturale della moglie deve avere il consenso del padre biologico
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4026
Data del deposito : 21 marzo 2001

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