Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Il decreto della corte di appello, che in sede di reclamo abbia conosciuto del provvedimento del Tribunale per i minorenni di rifiuto dell'adozione ex art.44 della legge 184/83, ancorché reso in forma di declaratoria di inammissibilità della reiterazione di precedente domanda di adozione formulata ai sensi del medesimo art. 44, non è soggetto a ricorso per cassazione, non essendo tale impugnazione prevista dall'art.313 cod. civ., richiamato dall'art. 56 della legge citata, a differenza di quanto previsto, per l'adozione piena, da detta legge, laddove avverso il menzionato decreto non è neppure ammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost., sia perché il provvedimento contro cui dovrebbe dirigersi manca del carattere della definitività, attesa la possibilità della sua revoca a seguito di rinnovo della relativa istanza ex art. 742 cod. proc. civ., sia perché il medesimo provvedimento manca altresì del carattere della decisorietà, non sussistendo un diritto soggettivo dell'aspirante ad essere prescelto nell'ambito di più concorrenti, dovendo il giudice compiere una valutazione esclusivamente in funzione dell'interesse e della cura del minore.
Commentario • 1
- 1. Il marito per adottare il figlio naturale della moglie deve avere il consenso del padre biologicoArticoli · https://studiodonne.it/ · 23 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VI LA e AR ST DI TO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Nomentana n. 257, presso l'Avvocato Gianfranco Dosi che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avvocato Orazio Papale del foro di Caltagirone, in forza di procura speciale a margine del ricorso principale
- Ricorrenti Principali -
contro
Avvocato Rosalba MURGO LIUZZO, nella qualità di tutore della minore LO RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fogliano n. 4/A, presso l'Avvocato Paolo Barletta, rappresentato e difeso da sè stesso
- Controricorrente e Ricorrente Incidentale -
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di CATANIA
- intimato -
avverso il decreto della Corte di Appello di Catania, sezione minori, pronunciato in data 3/18.5.2000 sul reclamo iscritto al n. 40/2000 C.C. Minori. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.1.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il controricorrente e ricorrente incidentale. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.6.1999, i coniugi VI IG e AR IZ Di BE chiedevano al Tribunale per i minorenni di Catania l'adozione particolare della minore LO RI ai sensi dell'art. 44, lettera c), della legge n. 184 del 1983, esponendo che quest'ultima, durante il periodo trascorso presso la famiglia degli istanti, cui era stata temporaneamente affidata, aveva sviluppato intensi legami affettivi sia con i medesimi istanti sia con la loro figlia, onde un suo allontanamento sarebbe stato causa di gravi conseguenze psichiche vuoi per l'una vuoi per l'altra. Il giudice adito, con provvedimento del 30.10.1999, rigettava la richiesta, sul rilievo che della minore era stato decretato l'affidamento preadottivo ad una idonea coppia.
I suddetti coniugi, in data 10.10.1999, reiteravano l'istanza di adozione particolare, che il Tribunale per i Minorenni dichiarava inammissibile con provvedimento del 24.3.2000.
Con atto depositato il 6.4.2000, i medesimi coniugi proponevano reclamo avverso il provvedimento del primo giudice in data 30.10.1999 e, in via subordinata, anche avverso quello in data 24.3.2000, chiedendo che la locale Corte di Appello dichiarasse l'adozione negata da tale giudice.
In sede camerale, il 3.5.2000, il tutore della minore, nominato nel procedimento diretto alla dichiarazione di adottabilità di questa, spiegava intervento volontario che la stessa Corte dichiarava inammissibile.
Detto giudice, quindi, con decreto del 3/18.5.2000, rigettava il reclamo, assumendo che, nella specie, non sussistesse oggettiva impossibilità di affidamento preadottivo, come era dimostrato dalla concreta individuazione di coppia idonea sin dal 17.5.1999 e dall'affidamento che, decretato il 10.6.1999, risultava trasformato in preadottivo dal 13.9.1999, laddove, del resto, neppure appariva ravvisabile il pericolo che l'affidamento alla medesima coppia provocasse nella minore gravi traumi psichici.
Avverso tale provvedimento, propongono ricorso per cassazione VI IG e AR IZ Di BE, deducendo due motivi di gravame cui resiste con controricorso il tutore della minore, Avv. Rosalba Murgo, il quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di ambedue i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Ciò premesso, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.
Secondo, infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7 agosto 1989, n. 3615; Cass. 24 aprile 1991, n. 4527; Cass. 16 maggio 1995, n. 5322; Cass. 6 maggio 1997, n. 3939; Cass. 16
giugno 2000, n. 8240), il decreto della Corte di Appello che, come nella specie, in sede di reclamo abbia conosciuto del provvedimento del Tribunale per i minorenni di rifiuto dell'adozione ex art. 44 della legge n. 184 del 1983 (ancorché reso sotto forma di declaratoria di inammissibilità della reiterazione di precedente domanda di adozione formulata ai sensi del medesimo art. 44), non è soggetto a ricorso per cassazione, non risultando tale impugnazione prevista dall'art. 313 c.c. richiamato dall'art. 56 della legge già citata, a differenza di quanto previsto per l'adozione piena dall'art. 26 di detta legge, laddove, avverso il menzionato decreto, non è neppure ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, sia perché il provvedimento contro cui dovrebbe dirigersi manca del carattere della definitività (attesa la possibilità della sua revoca a seguito di rinnovo della relativa istanza ex art. 742 c.p.c.), sia perché il medesimo provvedimento manca altresì del carattere della decisorietà, non sussistendo un diritto soggettivo dell'aspirante adottante ad essere prescelto nell'ambito di più concorrenti e dovendo il giudice compiere una valutazione esclusivamente in funzione della cura e dell'interesse del minore.
In questo senso, anche il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
Il decreto, infatti, della Corte di Appello che rigetti il reclamo proposto contro il decreto del Tribunale il quale abbia respinto l'istanza di adozione ex art. 44, primo comma, lettera c), della legge n. 184 del 1983 è, secondo quanto sopra accennato, privo della natura contenziosa, nonché dei caratteri della decisorietà e della definitività, onde, in ragione della corrispondente inettitudine al passaggio in giudicato, nei suoi confronti è inammissibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione: siffatta inammissibilità colpisce il relativo gravame,
proposto nei riguardi di tale decreto, pur quando, come nella specie, là dove è stata censurata la declaratoria di inammissibilità dell'intervento volontario spiegato in sede camerale dal tutore della minore, vengano dedotte irritualità del procedimento, comprese quelle attinenti a statuizioni adottate in funzione del provvedimento finale, non essendo dette statuizioni assistite da una stabilità maggiore di quella propria di quest'ultimo, ne' diversamente impugnabili (Cass. 20 aprile 1993, n. 4644).
Essendovi soccombenza reciproca, è giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001