Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2025, n. 37811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37811 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
37811-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presenta provvedimento omettere le generalità gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio Qa richiesta di parte imposto dalla legge
TA De IC AN OL AS EL AR AN
- Presidente -
DR LE
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 1653 CC 19/11/2025 33948 R.G.N. 15898/2025
sul ricorso proposto da:
LY JÓ DÁ, nato a [...] il [...] [C.U.I. 06XFFVI]
avverso la sentenza del 09/10/2025 della RT di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DR LE;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Giuseppe Donadio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La RT di appello di Roma ha disposto la consegna di JÓ DÁ LY all'autorità giudiziaria ungherese, in esecuzione di due mandati di arresto europeo esecutivi: mandato di arresto europeo, emesso il 14/04/2025, in esecuzione della sentenza emessa il 06/07/2023 dal Tribunale centrale dei distretti di Pest - irrevocabile il 18/10/2023 - e della sentenza emessa il 25/01/2021 dal Tribunale
centrale dei distretti di Pest
irrevocabile in data 11/06/2021 che hanno condannato JÓ DÁ LY alla pena, rispettivamente, di anni uno e mesi sei di reclusione e di anni due di reclusione, in relazione a due distinti reati di furto (con pena residua da espiare indicata in anni uno, mesi sei e giorni uno di reclusione); - mandato di arresto europeo emesso in data 04/07/2025, in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale distrettuale di Dabas in data 10/04/2024 - irrevocabile in data 06/05/2024 - di condanna del ricorrente alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di furto (pena interamente da espiare). Nella sentenza impugnata si dà atto del fatto che il ricorrente è stato tratto in arresto provvisorio in data 10/05/2025 e che non avendo egli acconsentito alla consegna e non avendo egli rinunciato al principio di specialità - in data 12/05/2025, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. La RT di appello ha verificato che i reati oggetto dei mandati di arresto europeo sopra indicati costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano (si tratta di furti) e che risultavano altresì soddisfatti i criteri dettati dall'art. 6, comma 1, lett. d), legge n. 69/2025. 1.1. Essendo emersi nel corso del procedimento elementi sintomatici dell'esistenza di problemi di salute che affliggono il ricorrente, la RT di appello ha disposto alcuni approfondimenti. Da un lato, è stato approfondito il quadro di conoscenze relativo alle condizioni di salute del ricorrente, acquisendo una relazione sanitaria da parte dell'istituto penitenziario ove JÓ DÁ LY è ristretto e, successivamente, disponendo l'espletamento di una perizia medico legale. Dall'altro lato, sono state chieste informazioni alle autorità giudiziarie ungheresi in merito: (i) all'istituto penitenziario ove si prevede che JÓ DÁ LY debba essere collocato;
(ii) all'esistenza, nel sistema di sanità penitenziaria ungherese, di percorsi terapeutici utili a trattare le patologie di cui soffre JÓ DÁ LY;
(iii) alla possibilità di effettuare il trasferimento dall'Italia all'Ungheria senza ricorrere all'uso dell'aereo (essendo l'uso del mezzo aereo ritenuto incompatibile con le condizioni di salute psichiatrica del ricorrente).
1.2. Ottenute le pertinenti informazioni, la RT di appello di Roma - ritenute insussistenti cause di rifiuto obbligatorio o facoltativo della consegna ed evocata la sentenza della RT costituzionale n. 177 del 2023 - ha disposto la consegna del ricorrente alle autorità ungheresi in relazione ai due mandati di arresto esecutivi sopra indicati, ponendo, quale unica condizione, che la consegna avvenga *con mezzo diverso da quello aereo, via terra e che allo stesso sia garantita una costante supervisione medica per l'intera durata del viaggio».
2. Il ricorrente impugna la sentenza della RT di appello di Roma, articolando due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e inosservanza dell'art. 2 della legge 22 aprile 2025, n. 69. La RT di appello di Roma ha chiesto chiarimenti alle autorità ungheresi sui trattamenti sanitari di cui potrebbe godere il ricorrente in costanza di detenzione in Ungheria;
le autorità ungheresi avrebbero tuttavia offerto garanzie del tutto generiche e in alcun modo individualizzate sulle patologie e sulle dipendenze che affliggono JÓ DÁ LY. Ottenute le generiche "rassicurazioni" delle autorità ungheresi, la RT di appello avrebbe consentito alla consegna del ricorrente, con una motivazione di cui si censura il carattere meramente apparente;
nell'articolare il motivo di ricorso, si evocano come precedenti giurisprudenziali pertinenti alcune decisioni di questa RT (tra essi, Sez. F., n. 29600 del 19/08/2025; Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, [...], Rv. 284002-01; Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, [...], Rv. 273803 01; Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, [...], Rv. 267296-01).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e inosservanza degli artt. 2 e 16 della legge 22 aprile 2025, n. 69, anche in relazione all'art. 3 Conv. DU, avuto riguardo al pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti: la RT di appello avrebbe ritenuto sufficienti ed esaustive le generiche informazioni delle autorità ungheresi sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute, trascurando le contrarie indicazioni emergenti dai rapporti redatti - sulla condizione delle carceri in Ungheria dal Comitato per la prevenzione della Tortura e delle Pene o trattamenti inumani o degradanti del SI d'OP (di seguito: C.P.T.) e di recenti condanne emesse dalla RT DU (si evoca, senza indicarne gli estremi, il caso Hengaran Helsinki Commitee c/Hungary).
3. Il procedimento è stato celebrato in camera di consiglio e il ricorrente ha chiesto che si procedesse con trattazione orale.
3.1. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
3.2. L'Avv. Giuseppe Donadio, per il ricorrente, richiamando i motivi di ricorso, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ambedue i motivi di ricorso deducono una violazione di legge, in relazione alla violazione dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del SI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri). In particolare, si deduce la mancanza o apparenza della motivazione, che trascurerebbe il serio rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di consegna (tanto primo motivo sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, quanto secondo motivo sotto il profilo del rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, in considerazione delle condizioni di vita carceraria in Ungheria). Il fatto che ambedue i motivi di ricorso propongano temi almeno in parte sovrapponibili consente di svolgere una premessa unitaria.
1.1. La RT di giustizia dell'Unione europea ha più volte chiarito che <l'autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un [mandato di arresto europeo] soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall'articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa previsti dagli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro (così, con riferimento alle condizioni di detenzione, RT di giustizia, Grand Chambre, sentenza 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru, par. 80). Il rifiuto di esecuzione è concepito come eccezione (così, con riferimento alle condizioni di salute, la RT di giustizia UE, sentenza 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E. D.L., paragrafo 34, e ivi ulteriori riferimenti;
v. anche - nella stessa vicenda RT Costituzionale, sentenza n. 177 del 2023). La RT di giustizia UE ha inoltre chiarito che «l'esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, in via eccezionale e a seguito di un esame appropriato, dal dare seguito ad un mandato d'arresto europeo» (RT di giustizia UE, sentenza 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E. D.L., par. 52). Tale approdo è stato esplicitamente condiviso anche dalla RT costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 177 del 2023 (si veda, in particolare, RT cost., sentenza n. 177 del 2023, considerato in diritto 5.6).
1.2. Tanto la RT di giustizia, quanto la RT costituzionale si sono occupate delle modalità attraverso le quali l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può accertare interloquendo con le autorità, giudiziarie e non, dello Stato di emissione - se, in caso di esecuzione della consegna, possa esporsi l'interessato ad un rischio di compromissione dei diritti fondamentali. Qui, in linea di prima sintesi, si può anticipare che in presenza di valide ragioni, indicative di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali - l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può: (i) sospendere la decisione sulla consegna;
(ii) avviare una interlocuzione con l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, per verificare se in concreto violazione dei diritti fondamentali che, in
possa essere escluso il rischio di astratto, si profila;
(iii) all'esito
dell'interlocuzione, dare corso alla consegna o anche rifiutarla, nel caso in cui il rischio di violazione di diritti fondamentali in concreto non possa essere escluso in un tempo ragionevole (cfr., per tutte, RT di giustizia UE, sentenza 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E. D.L., paragrafo 55; RT costituzionale, sentenza n. 177 del 2023, considerato in diritto 5.4 e 5.5).
2. I due motivi di ricorso pongono all'attenzione di questa RT il tema della possibile esposizione della persona da consegnare al rischio di trattamenti inumani o degradanti.
2.1. Essendo i due motivi di ricorso fortemente interconnessi (posto che, alla considerazione delle condizioni di detenzione, si deve necessariamente accompagnare la considerazione della tutela della salute in costanza di detenzione), è utile dare conto in premessa di quanto accertato nella sentenza impugnata in ordine alle condizioni di salute in cui versa il ricorrente. Nel corso del procedimento, la RT di appello di Roma ha - dapprima acquisito informazioni sanitarie presso la casa circondariale ove è attualmente custodito il ricorrente e ha poi disposto l'espletamento di una perizia medico-legale.
2.2. La relazione peritale del 09/09/2025, per quanto evidenziato dai Giudici di merito, diagnostica l'esistenza di un disturbo psichiatrico di tipo psicotico, in trattamento farmacologico con farmaci a medio compenso, in soggetto con pregressi comportamenti autolesivi e a possibile scopo anti-conservativo; una sindrome astinenziale in storia di abuso di alcool e sostanze psicotrope, in attuale terapia psico-farmacologica e sostegno psicologico;
una infezione da HCV, con danno epatico;
un'infezione da sifilide latente precoce. Nella perizia si segnala inoltre che «è necessario che il soggetto assuma correttamente la terapia farmacologica prescritta e che «l'assunzione deve essere costante, sotto la «costante sorveglianza da parte di specialisti essendo la terapia <<gravata da possibili eventi avversi». Il quadro clinico non è stato ritenuto incompatibile con la detenzione in carcere (essendo il perito chiamato a valutare quell'aspetto con riferimento alla detenzione in Italia).
2.3. Al contempo, tuttavia, il perito ha evidenziato alcuni aspetti potenzialmente problematici: «la complessità delle cure prestate e l'alto livello di sorveglianza necessario possono risultare inficiate dalle fasi di trasferimento». Inoltre la sufficiente stabilità psichica osservabile può essere compromessa a causa dell'alterazione della routinarietà attualmente vissuta dal paziente». L'abuso alcolico ha generato danni neurologici che rendono «labile il compenso attualmente osservabile»; ragion per cui - prosegue il perito- «sono da escludersi attualmente tutte le circostanze che possono minare detto equilibrio. Tra esse, il perito considera in risposta allo specifico quesito che il trasferimento in aereo *potrebbe determinare l'avvio di una nuova fase francamente psicotica, con
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fenomeni dispercettivi (...) e innalzamento del rischio di comportamenti
anticonservativi».
Nelle conclusioni si aggiunge che «detto trasferimento [con il mezzo aereo;
n.d.e.] potrebbe con elevata probabilità comportare il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per il soggetto».
3. Nella sentenza impugnata, si rappresenta la serie di richieste di informazioni via via formulate dalla RT di appello, cui le autorità ungheresi hanno dato riscontro solo dopo svariati solleciti.
3.1. Le note pervenute dalle autorità ungheresi in data 17/06/2025, 07/07/2025, 05/08/2025, 03/10/2025 si soffermano tanto sul tema delle condizioni di detenzione, quanto sul tema della tutela della salute che potrà essere riservato al ricorrente in caso di consegna. Riguardo al primo profilo, le autorità ungheresi danno atto dell'esistenza di un tasso di "saturazione media" degli istituti pari al 110%, rappresentando però che ciascun detenuto disporrebbe di 4,54 metri quadrati a propria disposizione;
della possibilità di usufruire di almeno un'ora al giorno di vita all'aria aperta;
della possibilità di essere sottoposto a sorveglianza elettronica (nel caso sia segnalata la possibilità di comportamenti autolesivi); della possibilità di avere colloqui con parenti e difensori e di presentare reclami, nel caso in cui il detenuto ritenga necessario farlo, o di avere accesso diretto al Commissario per i diritti fondamentali o di presentare reclami ad organismi internazionali. Le autorità ungheresi hanno rappresentato che il ricorrente sarebbe detenuto nel penitenziario di Szombathely, assicurando che «le condizioni di detenzione nell'istituto sono conformi al diritto internazionale» (nota ministeriale pervenuta il 17/06/2025). Nella nota pervenuta in data 07/07/2025, inoltre, le autorità ungheresi hanno comunicato che presso detto istituto è stato attivato un pacchetto di servizi - cofinanziato dall'Ungheria e dall'Unione europea - volti al reinserimento sociale.
3.2. Con specifico riferimento al trattamento dei problemi di salute del ricorrente, inoltre, le autorità ungheresi hanno risposto con diverse comunicazioni alle richieste di informazioni inoltrate dalla RT di appello di Roma. Nella nota trasmessa il 05/08/2025 (riportata nel provvedimento impugnato) si fa riferimento al fatto che «per i detenuti collocati in istituto, un programma di trattamento medico per grave dipendenza da alcol non è in atto. Tuttavia (...) la prescrizione di medicinali (...) può essere fornita in conformità con la raccomandazione (...) analogamente alle cure primarie civili. (...) le cure mediche di 24 ore sono fornite nelle istituzioni. I detenuti sono in grado di partecipare a visite mediche settimanali - la quantità di assistenza sanitaria non è limitata - nei casi acuti, l'assistenza sanitaria immediata viene fornita localmente o mediante
consegna all'istituto di assistenza ospedaliera locale. Al fine di ridurre il carico psichico che può sorgere, la possibilità di avere l'udito di uno psicologo o di un sacerdote carcerario è anche fornita su base continuativa». Detti concetti sono sostanzialmente ribaditi nella nota trasmessa in data 03/10/2025 (anch'essa menzionata nel provvedimento impugnato): in quest'ultima si precisa che non esiste un programma specifico di trattamento medico per curare la grave dipendenza da alcool, ma è prevista la possibilità di somministrare medicinali per alleviare i sintomi dell'ansia da astinenza da alcool;
che è possibile accedere ai servizi di assistenza primaria con visite su base settimanale e avere altresì accesso per i casi acuti ad assistenza ospedaliera. Si ribadisce poi che, per ridurre il carico psicologico che può sorgere, è prevista anche la possibilità di avere un'audizione di uno psicologo o di un pastore carcerario su base continuativa».
3.3. Si deve viceversa prendere atto del fatto che a fronte della richiesta formulata dalla RT di appello con ordinanza 11/09/2025 (volta a comprendere se fosse possibile effettuare il trasferimento con mezzi di trasporto diversi dal mezzo aereo e se fosse possibile frazionare il viaggio in più giornate, onde evitare di impegnare un eccessivo numero di ore giornaliero) - le autorità ungheresi hanno dato riscontro solo alla prima parte del quesito (rappresentando la possibilità di svolgere il viaggio con mezzo diverso da quello aereo, con possibilità di supervisione medica», senza nulla aggiungere in merito alla possibilità di frazionare il viaggio).
4. Tutto ciò premesso, si deve evidenziare che il tema del rischio di esposizione a trattamenti inumani o degradanti in costanza di detenzione in Ungheria è già stato considerato da una recente sentenza di questa RT (Sez. 6, n. 33397 del 07/10/2025, [...], non mass.).
4.1. In quella decisione, questa RT ha ricordato che «la RT di Giustizia, partendo dal presupposto del carattere assoluto del divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, ha affermato che gli artt. 1, par. 3, 45 e 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di
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trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 4 della Carta, in caso di consegna al suddetto Stato membro» (Sez. 6, n. 33397 del 07/10/2025, [...], non mass.).
4.2. Nella decisione ora richiamata, questa RT ha inoltre affermato che l'autorità giudiziaria di esecuzione «deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente e rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna (RT di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 5 aprile 2016, C- 404/15 e C-659, Aranyosi e Căldăraru). Tale linea ermeneutica è stata successivamente ribadita nella successiva sentenza della Grande Sezione della RT di Giustizia dell'Unione Europea del 15 ottobre 2019, C-128/18, Dumitru- Tudor Dorobantu, in cui si è ribadito che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell'ambito di detto istituto. Ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest'ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione violano l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali (nello stesso senso anche la sentenza del 25/7/2018, C-220/18, Generalstaatsanwaltschaft). Nella medesima sentenza la RT di Giustizia ha, inoltre, aggiunto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione» (Sez. 6, n. 33397 del 07/10/2025, [...], non mass., cit.).
Si tratta di indicazioni interpretative e di metodo pienamente condivise in questa Sede.
4.3. Ciò premesso, rileva la RT che, dinanzi alle allegazioni del consegnando in ordine alle carenze del sistema penitenziario ungherese, la RT territoriale si è limitata a reputare sufficienti le informazioni fornite dalla autorità penitenziaria ungherese, là dove si è evocato il rispetto della Convenzione DU e delle raccomandazioni R/87/3 e R/2006/2 del SI d'OP sulle norme penitenziarie, facendo un generico riferimento all'istituto penitenziario di Szombathely, La RT di merito ha erroneamente ritenuto tali informazioni sufficienti ad escludere il rischio di trattamenti disumani o degradanti. In primo luogo, infatti, tali informazioni non indicano con certezza i luoghi dove il ricorrente sarà recluso. Nessuna informazione viene fornita né sugli istituti di transito né sui tempi di permanenza in ciascun istituto. Ma, in ogni caso, manca qualsiasi informazione sul trattamento detentivo che sarà riservato in ciascuna fase al ricorrente. Le autorità dello Stato di emissione si sono limitate ad indicare la possibile detenzione nell'istituto penitenziario di Szombathely, offrendo generiche indicazioni circa la conformità del trattamento che ivi si garantisce alle persone recluse. Si tratta di lacune informative che rendono apparente la motivazione della RT di appello sul punto, posto che essa si limita a recepire le generiche rassicurazioni fornite dalle autorità ungheresi. Questa RT, al contrario, ha già avuto modo di chiarire ripetutamente, in linea con i principi affermati dalle richiamate decisioni della RT di giustizia, che sia noto il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà in concreto sottoposto» (Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, [...], Rv. 284002-01), dovendosi la decisione fondare sulla acquisizione <di informazioni "individualizzate sul regime di detenzione» (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, [...], Rv. 273803 01; v. anche Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, [...], Rv. 267296-01).
5. Analoga lacuna motivazionale si registra, a maggior ragione, con riferimento alla considerazione della tutela delle condizioni di salute del ricorrente nel contesto detentivo. Come è noto, la RT costituzionale sviluppando le indicazioni rese dalla RT di giustizia nella sentenza 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E. D.L. - ha evidenziato che l'esecuzione di un mandato non dovrebbe mai comportare l'esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e immediato del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell'aspettativa di vita. Dare seguito al mandato di arresto in tali circostanze comporterebbe (...)
una violazione dell'art. 4 CDFUE, esponendo l'interessato al rischio di un trattamento inumano e degradante;
e determinerebbe in ogni caso, dal punto di vista costituzionale, una lesione del diritto inviolabile alla salute della persona ricercata, tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost.» (RT cost., sentenza n. 177 del 2023, considerato in diritto 5.4).
5.1. Anche la giurisprudenza di questa RT è intervenuta sul tema del rilievo da attribuire alle condizioni di salute della persona di cui è chiesta la consegna;
al riguardo, la RT di legittimità ha evidenziato che la RT di appello, al fine di verificare le condizioni di salute della persona richiesta e, quindi, l'esistenza, o meno, di una grave malattia o di gravi patologie, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili, ossia di situazioni per le quali esista un rischio di morte imminente o vi siano seri motivi di ritenere che, pur non correndo rischio imminente di morire, la persona si troverebbe, nelle circostanze del caso di specie, dinanzi ad un rischio reale di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita, è tenuta ad indicare, con adeguata motivazione, gli specifici elementi rivelatori di tale status ed i relativi criteri di valutazione, il cui mancato apprezzamento rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della RT di cassazione» (Sez. 6, n. 24100 del 16/06/2025, [...], Rv. 288249 - 01, non massimata sul punto;
cfr. considerato in diritto 18).
5.2. Nella perizia il cui contenuto è stato sopra sintetizzato si segnala la precarietà dell'equilibrio del ricorrente e il rischio che l'alterazione della routinarietà può comportare sulla sua salute, essendo possibili episodi psicotici e - addirittura, in caso di trasferimento con il mezzo aereo - persino conseguenze di «eccezionale gravità per la salute. Sul quadro sanitario rappresentato dal perito, la sentenza impugnata non ha formulato una valutazione, utile ad accertare se l'esecuzione del mandato di arresto possa eventualmente «comportare l'esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e immediato del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell'aspettativa di vita» (per citare RT costituzionale, sentenza n. 177 del 2023, considerato in diritto n. 5.4). Sul punto, la motivazione è pressoché apparente, limitandosi ad una mera presa d'atto delle informazioni fornite dall'autorità ungherese circa la mera esistenza di assistenza medica.
5.3. Infatti, e come risulta evidente dalla sintesi effettuata supra al considerato in diritto 3.2., le informazioni offerte dalle autorità ungheresi circa l'assistenza sanitaria di cui potrebbe beneficiare il ricorrente in costanza di detenzione in Ungheria sono evidentemente generiche. Ne è riprova il fatto che le stesse autorità ungheresi nelle informazioni trasmesse prima del deposito della perizia raccomandano di fornire loro gli
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opportuni aggiornamenti in merito alle informazioni attualmente disponibili [...] al fine di garantire il corretto svolgimento del compiti»; e ne è ulteriore riprova che dopo il deposito e la comunicazione alle autorità ungheresi della perizia (che, come evidenziato, restituisce un quadro sanitario degno di particolare considerazione) - le stesse autorità si sono limitate a ribadire le stesse (generiche) rassicurazioni. Esse limitandosi in definitiva ad una mera garanzia di esistenza di una assistenza sanitaria - non risultano adeguatamente calibrate sullo specifico quadro psico-patologico del ricorrente che, come si è già evidenziato, è multi-problematico (essendo egli affetto da patologie di interesse psichiatrico, con elevato rischio di scompensi psicotici e comportamenti anti-conservativi ed essendo egli persona afflitta da rilevanti dipendenze). A fronte di un simile quadro sanitario, la mera evocazione del rispetto dei diritti fondamentali e della esistenza di un servizio di assistenza sanitaria a beneficio delle persone detenute svolta in modo generalizzato per qualsivoglia detenuto non può rappresentare una motivazione adeguata per una persona che versa in gravi condizioni di salute e che, come tale, ha specifiche necessità di cura. Ciò anche in considerazione del fatto che quantomeno per una delle patologie che affliggono il ricorrente e che concorre a rendere grave la sua condizione di salute (l'alcooldipendenza) nemmeno è previsto un trattamento sanitario, in costanza di detenzione, ma solo la somministrazione di farmaci per compensare l'ansia da astinenza.
6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla RT di appello in dispositivo indicata. Il Giudice del rinvio rivaluterà la domanda di consegna previa acquisizione dallo Stato emittente di precise informazioni in ordine: a) all'istituto penitenziario o agli istituti penitenziari ove il ricorrente sarà recluso a partire dal momento della consegna;
b) alle specifiche modalità di svolgimento del viaggio, in caso di esecuzione della consegna (mezzo di trasporto utilizzato;
tappe del viaggio e durata di ciascuna tappa;
luoghi di custodia durante il viaggio;
tipologia di assistenza sanitaria assicurata durante tutto il viaggio); c) allo specifico regime detentivo al quale sarà sottoposto il ricorrente in ciascun istituto penitenziario cui sarà assegnato, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni della cella in cui lo stesso sarà recluso, alle condizioni igienico-sanitarie, ai servizi di cui potrà fruire e al regime carcerario, se chiuso, aperto o semiaperto;
d) alle specifiche prestazioni di assistenza medica e psicologica di cui il ricorrente potrebbe beneficiare in relazione alle sue specifiche patologie.
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La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della RT di appello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 19/11/2025
Il Consigliere estensore DR LE
Il Presidente
TA De IC
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Geppina Cirimele
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