Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
La domanda che il dipendente nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di destituzione proponga per ottenerne l'annullamento determina la interruzione, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio, della prescrizione del credito risarcitorio per le retribuzioni non corrisposte a seguito della emissione del provvedimento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14739 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRETIPINO - Presidente -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SIGNORE, FRANCO ORLANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA DIOTRANTO SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 18046/00 proposto da:
TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO QUINTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
CH LA;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^ 20611/00 proposto da:
TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO QUINTO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
CH LA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1902/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 27/05/00 - R.G.N. 2361/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per improcedibilità del ricorso N. 17801/2000 per il ricorso 18046/00: primo motivo, rigetto;
il secondo accoglimento per quanto di ragione;
rigetto del ricorso 20611/00. Svolgimento del processo
Con ricorso del 13.1.1997 la Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto s.p.a. (S.T.P) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1590/96 con il quale il Pretore di Lecce le aveva intimato il pagamento di lire 474.065.008 in favore del dipendente UD IF. Questi, destituito con provvedimento del 27.2.1988, aveva ottenuto prima la sospensiva con ordinanza del 18.6.1988 e poi l'annullamento del provvedimento di destituzione con sentenza del 6.6.1991 del TAR Puglia, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 22.6.1996, ed aveva chiesto il pagamento di tutte le retribuzioni a lui spettanti dovute dal 17.11.1987 al 18.9.1996, oltre accessori.
Costituitosi il contraddittorio il Pretore, con sentenza del 16.6.1997, revocava il decreto ingiuntivo e, ritenuti prescritti gli emolumenti relativi al quinquennio antecedente la lettera del 24.7.1996 con la quale il IF aveva messo in mora la società,
condannava la S.T.P. al pagamento in favore del lavoratore della somma di lire 391.535.113, oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dal 1.8.1996 al soddisfo.
Avverso detta sentenza proponevano appello entrambe le parti. Il Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva n. 86 del 2000, in parziale accoglimento dell'appello principale della S.T.P., dichiarava che sulle somme maturate a titolo di sorte capitale, a far data dal 1.1.1995, erano dovuti i soli interessi legali ovvero la rivalutazione monetaria, se maggiore;
rigettava per il resto l'appello principale e l'appello incidentale del IF;
disponeva con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio al fine della determinazione del credito.
Con sentenza definitiva n. 1902 del 2000 il Tribunale di Lecce determinava in complessive lire 274.905.317 il credito maturato dal IF sino alla data del 18 maggio 2000 e condannava la società appellante al pagamento della predetta somma oltre interessi dalla data citata al soddisfo.
A sostegno della complessiva decisione il Tribunale, in ordine all'appello principale, osservava:
che avendo il IF ottenuto una sentenza di annullamento del provvedimento di destituzione adottato a suo carico dalla S.T.P. allo stesso spettava, a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo allontanamento dal posto di lavoro, l'importo delle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto qualora fosse rimasto in servizio per tutto quel periodo;
che non spettava al IF, dopo aver ottenuto un provvedimento favorevole del giudice amministrativo, chiedere di essere riammesso in servizio, in quanto gravava sulla società l'onere di invitare il lavoratore a riprendere la sua attività, cosa che questa ha fatto solo con lettera del 19.9.1996, quando già il lavoratore aveva chiesto il regolamento dei rapporti economici, sicché non poteva imputarsi al lavoratore alcun ritardo o mancanza nel decorso del periodo di assenza dal lavoro, che è invece tutto da imputare al datore di lavoro;
che dalla prove raccolte risultava che il IF, nel periodo di sospensione dal lavoro presso la società, pur svolgendo altra attività lavorativa autonoma prima in Lombardia e poi in Bulgaria, non aveva ricavato da detta attività alcun reddito, uscendone in perdita, sicché nulla poteva in concreto dedursi dal credito a titolo di aliunde perceptum;
che dopo la legge n. 724 del 1994 non è più consentito il cumulo tra interessi e rivalutazione, per cui nella specie il cumulo poteva essere effettuato solo sugli importi maturati a titolo di sorte capitale sino a tutto il 1994, mentre, a far data dal 1.1.1995, sono dovuti i soli interessi legali ovvero la rivalutazione monetaria, se maggiore.
In ordine all'appello incidentale il Tribunale, per la parte che qui ancora interessa, osservava:
che non poteva accogliersi il rilievo secondo cui il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale doveva ravvisarsi non nella lettera del 24.7.1996, bensì nel ricorso al TAR Puglia, notificato il 22 aprile 1988, con effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della decisione del Consiglio di Stato;
infatti la richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni, contenuta nel ricorso al TAR, non aveva avuto alcun seguito nel giudizio amministrativo, conclusosi con sentenza di annullamento del provvedimento di destituzione, sicché alla richiesta contenuta nel ricorso al TAR può attribuirsi solo un effetto interruttivo istantaneo;
che di conseguenza andava confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione per gli emolumenti che precedono il quinquennio antecedente la lettera del 24.7.1996. Avverso le due sentenze il IF ha proposto un primo ricorso notificato il 25 luglio 2000, ma non depositato. In relazione a questo primo ricorso la società ha proposto controricorso e ricorso incidentale con atto notificato il 7.8.2000 (iscritto al n. 18046/00 R.G.).
Il lavoratore ha quindi proposto un nuovo ricorso con tre motivi notificato in data 11.9.2000 (iscritto al n. 17801/00R.G.), al quale la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con due motivi con atto notificato il 12.10.2000 (iscritto al n. 20611/00 R.G.).
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi, di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale il IF denuncia violazione degli articoli 1223 e 2946 cod. civ. e sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile nella specie la prescrizione quinquennale perché, vertendosi in tema di risarcimento dovuto a seguito di inadempimento contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.
Con il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione, il ricorrente principale sostiene che il Tribunale è incorso in evidente contraddizione laddove, mentre ha riconosciuto la natura risarcitoria delle indennità dovute al lavoratore, ha poi ritenuto applicabile al credito predetto la prescrizione quinquennale, che è invece applicabile esclusivamente al risarcimento di natura extracontrattuale.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli articoli 2943 e 2945 cod. civ., il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la prescrizione del credito è rimasta interrotta per effetto del ricorso al TAR Puglia notificato il 22 aprile 1988 e che la decorrenza del termine è rimasta sospesa per tutto il tempo di durata del giudizio amministrativo, sino al deposito della sentenza del Consiglio di Stato avvenuto il 22 giugno 1996.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la società denuncia violazione degli articoli 1206 e 1218 cod. civ. nonché omessa e insufficiente motivazione e sostiene, sotto un primo profilo, che l'allontanamento dal servizio del IF non è imputabile alla S.T.P. in quanto il provvedimento di destituzione è stato emesso dal Consiglio di Disciplina previsto dall'art. 54 del Reg. All. A al r.d. n. 148 del 1931, che è organo autonomo e distinto dalla società
privata concessionaria del servizio di trasporto pubblico, provvedimento al quale la società era tenuta a dare esecuzione, sicché non è configurabile nella specie alcuna situazione di inadempimento da parte della ricorrente;
di conseguenza anche l'ordinanza di sospensiva pronunciata dal TAR in data 18.6.1988 incideva solo sulla efficacia del provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di disciplina e non costituiva alcun titolo per il Hiffi nei confronti della società.
Sotto un secondo profilo la società rileva che non è ad essa imputabile alcun inadempimento o ritardo nell'adempimento dell'obbligo di riammissione in servizio del IF, dopo l'annullamento del provvedimento di destituzione, poiché il lavoratore non aveva offerto in modo chiaro ed incondizionato la propria prestazione lavorativa chiedendo di essere riammesso in servizio e si era trasferito prima in Lombardia e poi in Bulgaria. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1227 cod. civ. e 115 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione, la società sostiene che il Tribunale ha negato la "compensatio lucri cum damno" relativamente all'attività svolta dal IF in Bulgaria negli anni dal 1991 al 1996 basandosi solo sui bilanci della società "IF Contacts ltd" e sulle affermazioni del lavoratore, che ebbe a dichiarare di non aver presentato dichiarazione dei redditi per detti anni, mentre la redditività dell'attività svolta dal IF poteva essere dedotta da sicuri indici di carattere obiettivo, quali il tenore di vita mantenuto dal lavoratore e dalla sua famiglia in quel lungo periodo di tempo.
In via preliminare il Collegio ritiene di dover risolvere l'intreccio dei ricorsi proposti dalle parti avverso la sentenza del Tribunale di Lecce.
A questo fine, il ricorso notificato dal IF in data 24-25 luglio 2000 deve essere dichiarato improcedibile, in quanto non depositato nei termini di legge.
Di conseguenza il ricorso notificato dalla S.T.P. in data 4 agosto 2000 (iscritto al n. 18046/00 R.G.) assume valenza di ricorso principale.
Il ricorso notificato dal IF il giorno 11 settembre 2000 (iscritto al n. 17801/00 R.G.) assume valore di ricorso incidentale. Detto ricorso è ammissibile in quanto tempestivamente proposto entro i 60 giorni dalla notifica del primo ricorso (avvenuta il 24 luglio 2000) ed entro i 40 giorni dalla notifica del ricorso della S.T.P. (avvenuta il 4 agosto 2000). Questa Corte ha infatti ritenuto che, per espressa disposizione degli artt. 353 e 387 c.p.c., il principio di consumazione dell'impugnazione non opera allorché, dopo la proposizione di una impugnazione che sia o venga ritenuta viziata, venga proposta tempestivamente (in riferimento non soltanto al termine annuale, ma anche al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante in mancanza di notifica della sentenza impugnata) una seconda impugnazione - di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima - destinata a sostituire la prima impugnazione, purché al tempo di proposizione della seconda impugnazione non sia già intervenuta una decisione d'inammissibilità o di improcedibilità della precedente impugnazione (cfr. Cass. n. 6560 del 2001, Cass. 15410 del 2000, Cass. n. 643 del 1998). Il ricorso notificato dalla S.T.P. in data 12 ottobre 2000 (iscritto al n. 20611/00 R.G.), per contro, deve essere dichiarato inammissibile, per avere la società già consumato il suo diritto di impugnazione notificando il precedente ricorso iscritto al n. 18046/00 R.G.
Così chiarito il quadro di riferimento, il Collegio, secondo l'ordine logico-consequenziale delle varie doglianze, ritiene di dover esaminare per primo il terzo motivo del ricorso del IF, con il quale il lavoratore sostiene che la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo risarcitorio è rimasta sospesa per tutto il tempo del giudizio amministrativo di annullamento del provvedimento di destituzione. Il motivo di ricorso è fondato per le seguenti considerazioni. È indubbio che il credito in questione abbia carattere risarcitorio;
pertanto la domanda giudiziale con la quale lo si fa valere ha natura accessoria rispetto alla domanda principale volta ad ottenere la pronuncia di accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro e l'annullamento del provvedimento amministrativo di destituzione dall'impiego.
Questa Corte in analoga fattispecie ha avuto modo di affermare che, rispetto al diritto al risarcimento del danno derivante dall'esecuzione di provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione, la domanda che il privato propone al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento di tali provvedimenti determina, a norma degli artt. 2943 comma 1 e 2945 commi 1 e 2 cod. civ., l'interruzione della prescrizione fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce quel giudizio (Cass. n. 3726 del 2000). Il suddetto principio è pienamente condivisibile ove si consideri che la tutela patrimoniale spettante al lavoratore per la illegittima destituzione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. S.U. n. 3319 del 1995), ma che tale domanda risarcitoria non può essere proposta prima dell'avvenuto annullamento della sanzione disciplinare della destituzione da parte del giudice amministrativo;
prima di quella pronuncia, infatti, il diritto al risarcimento del danno non è ne' concreto ne' attuale e di conseguenza non è neppure azionabile. Orbene, se la proposizione al giudice amministrativo della domanda di annullamento della destituzione non avesse effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del credito risarcitorio consequenziale alla rimozione del provvedimento amministrativo illegittimo, la durata del processo amministrativo potrebbe vanificare i diritti patrimoniali consequenziali del lavoratore. Per quanto riguarda più in particolare la fattispecie in esame, va altresì rilevato che sulla domanda di pagamento delle retribuzioni non corrisposte, erroneamente avanzata dal IF al TAR Puglia, quel giudice ha omesso di pronunciare e che tale omissione non è stata oggetto di impugnazione da parte del IF, con la conseguenza che su tal domanda non si è formato alcun giudicato, neppure implicito, essendo mancata una pronuncia del giudice sul punto e non costituendo la questione presupposto logico della decisione di annullamento. In definitiva, poiché il provvedimento di destituzione è del 27 febbraio 1988, la prescrizione del credito risarcitorio per le retribuzioni non corrisposte è rimasta interrotta e sospesa dal 22 aprile 1988, data della notifica del ricorso al TAR Puglia, al 22 giugno 1996, data del deposito della sentenza del Consiglio di Stato;
avendo il IF ottenuto in data 28.11.1996 il decreto ingiuntivo nei confronti della società per il pagamento del credito suddetto, non si è verificata alcuna prescrizione dello stesso. La sequenza delle date sopra riportata rende evidente che è superfluo stabilire se nella specie si verta in tema di prescrizione quinquennale o decennale.
Di conseguenza, mentre va accolto il terzo motivo, restano assorbiti il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dal IF. Passando al ricorso della S.T.P., il primo motivo, con il quale la società esclude la propria responsabilità per la destituzione del IF e per il ritardo con il quale il dipendente è stato riammesso in servizio, è infondato sotto tutti i profili prospettati. Per quanto concerne il primo profilo di doglianza, con il quale si imputa al Consiglio di disciplina di cui all'art. 54 del Reg. All. A al r.d. n. 148 del 1931 la responsabilità della destituzione del IF e si esclude l'efficacia nei confronti della società della sospensiva del TAR, va osservato che la questione è del tutto estranea alla struttura argomentativa e precettiva della sentenza impugnata. Non avendo la ricorrente formulato alcuna censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e non essendo la Corte legittimata a verifiche officiose sul punto, deve concludersi per la novità della questione e quindi per la sua inammissibilità nella presente sede di legittimità. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora una questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che la riproponga in sede di legittimità, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione (cfr. tra le tante Cass. n. 10902 del 2001, Cass. n. 9946 del 2001, Cass. n. 492 del 2001). Il secondo profilo di censura, con il quale si lamenta vizio di motivazione della sentenza e si deduce che il ritardo nella riammissione in servizio del IF è imputabile esclusivamente al dipendente che non è rimasto a disposizione della società ma si è trasferito prima in Lombardia e poi in Bulgaria, è parimenti infondato.
Il Tribunale, infatti, ha adeguatamente motivato sul punto osservando che il IF, dopo la sospensiva del TAR, ebbe ad inviare alla S.T.P. un telegramma con il quale sollecitava la reintegra nel posto di lavoro e che la società solo dopo la decisione definitiva del Consiglio di Stato e dopo che il dipendente aveva sollecitato il pagamento degli stipendi arretrati, con lettera del 19.9.1996 aveva invitato il lavoratore a riprendere servizio;
ha rilevato, altresì, che dopo la sospensiva del TAR spettava alla società invitare il lavoratore a riprendere la sua attività e che, in mancanza di tale invito, la società non poteva pretendere che il IF, rimasto senza lavoro e senza retribuzione, non si attivasse per cercare una nuova occupazione.
Le valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla responsabilità della società, risolvendosi nell'apprezzamento di circostanze di fatto, ed essendo congruamente motivate, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità. Di conseguenza le censure della ricorrente, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Tribunale in modo ad essa sfavorevole, non sono meritevoli di accoglimento. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale, premesso che l'onere di provare l'aliunde perceptum grava sul datore di lavoro, ha ritenuto che le prove raccolte non fossero sufficienti a dimostrare i redditi percepiti dal IF durante il periodo di allontanamento dal servizio.
A queste conclusioni il Tribunale è giunto dopo aver esaminato le dichiarazioni dei redditi ed i bilanci relativi all'attività svolta dal IF in Bulgaria dal 1992 al 1996 e sulla scorta di una consulenza tecnica contabile disposta in appello. In particolare il Tribunale ha rilevato che la relazione del consulente tecnico ha evidenziato a carico del IF una perdita di lire 135.450.874 per l'attività svolta all'estero.
La ricorrente addebita al Tribunale di non aver ricavato in via presuntiva la redditività del IF nel periodo in questione dal tenore di vita suo e della famiglia. Dimentica però la ricorrente che sul datore di lavoro gravava anche la prova di siffatti indici di redditività e che non risulta che tali prove siano state offerte;
nè la ricorrente può seriamente pretendere che il Tribunale ricavasse il presunto reddito del IF tenendo conto delle sole poste attive delle dichiarazioni e dei bilanci prodotti. In definitiva le censure mosse dalla ricorrente sul punto alla sentenza impugnata si rivelano del tutto inconsistenti e vanno disattese.
In conclusione, il ricorso della società S.T.P. deve essere rigettato, mentre va accolto il terzo motivo del ricorso del IF, assorbiti gli altri. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, per la quantificazione del credito del IF, ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale a tal fine terrà presente che il capo della sentenza che ha escluso il cumulo di interessi e rivalutazione a partire dal 1 gennaio 1995 non è stato impugnato ed è passato in giudicato.
Provvederà il giudice di rinvio anche alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara improcedibile il ricorso del IF notificato in data 24-25 luglio 2000; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della soc. S.T.P. notificato il 12 ottobre 2000 e iscritto al n. 20611/00 R.G.; accoglie il terzo motivo del ricorso del IF notificato il giorno 11 settembre 2000 e iscritto al n. 17801/00 R.G. e dichiara assorbiti il primo ed il secondo motivo del medesimo ricorso;
rigetta il ricorso della soc. S.T.P. notificato il 7 agosto 2000 e iscritto al n. 18046/00 R.G.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002