Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
: Aula 'A' NO E LE POL O ITALIANOLA COR 0 3 0 1 REPUBBLICA ITALIANA + REM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 4331/98 Consigliere Cron. 7981 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RU US;
- intimato avverso la sentenza n. 5351/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/03/97 R.G.N. 54610/95; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 148 udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE -1- MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo e la declaratoria ex articolo 384 c.p.c. -2- Svolgimento del processo sentenza 28 giugno 1996/11 marzo 1997 n. 5351 il Con Tribunale di Roma ha respinto l'appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza pretorile, che aveva condannato il Ministero dell'Interno a pagare a RU PP gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti della indennità di accompagnamento, ritenendo che l'art. 16, 6° comma Legge 30 dicembre 1991, n. 412 non trovi applicazione nei confronti dei crediti assistenziali. Amy Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, con due motivi. L'intimato, ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 6 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), per avere ritenuto che tale norma trovi applicazione esclusivamente nei confronti dei crediti previdenziali, menzionati nello stesso, e non per i crediti assistenziali, quale quello in causa. Il motivo è fondato. 16 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. comma 6 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonostante il suo 3 tenore letterale, che menziona solo gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, è applicabile anche alle prestazioni assistenziali (Cass. 17 marzo 1994 n. 2555, Cass. 6 novembre 1995 n. 11534), e ciò in virtù di una interpretazione sistematica della stessa, derivante dalle stesse ragioni della assimilazione dei crediti assistenziali a quelli previdenziali ai fini del regime giuridico dell'adempimento tardivo, enunciate dalla Corte Cost. con la sentenza 196/1993. Ai crediti assistenziali per cui è causa va applicato ༣༥༩ pertanto l'art. 16 6° comma Legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella interpretazione data da questa Corte a Sezioni Unite (sent. 26 giugno 1996 n. 5895). L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui violazione dell'art.il ricorrente deduce, in subordine, 1224 c.p.c.. Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1° CO. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, stabilendo che sui ratei successivi al 1.1.1992 sia liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. 4 Nulla per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c. (la cui abrogazione ad opera del d.l. 19.9.1992 n. 384, convertito in legge 14.11.1992 n. 438, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da sent. 134/1994), mentre appare giustoCorte Cost. confermare le statuizioni sulle spese dei giudici del merito, atteso l'esito della lite, largamente favorevole all'assistita.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dispone che sui ratei del beneficio concesso maturati dall' 1.1.1992 sia liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Conferma le statuizioni sulle spese dei giudici di merito. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 16 gennaio 2001. Il Presidente englich authbrylicn 3 Aldo Ас Майей 0 Il Consigliere Estensore I A 3 1 S D 5 . S , T A . O R T L IL CANCELLIERE N , A L ' A O Depositato in Cancelleria L 3 S B L E 7 I E - P S D 8 aggi,15 MAR. 2001 D - I I 1 A S N 1 T G N S E O IL CANCE E O S P I N O Z G A I D M G A I E E , O A L T O Prev\rm-16-412-91-crediti assist 7 D T R I A E T R L T S RG 4331/98 I I L N D G E E E S D O R E 5