Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5029 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
AULA "B" 01 19502 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3040/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. con 10725 Cron Rep. Dott. Mario Putaturo Donati Consiglie- Ud. 10 gen- re naio 2001 Dott. Luciano Vigolo Consiglie- re Dott. Antonio Lamorgese Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IO CR, elettivamente domiciliato in Roma, via Cortina d'Ampezzo n. 180, presso l'avv. Vincenzo Filograno, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente - .88
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Mario Passaro e Giorgio Starno- ni che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato costituito con procura - avverso la sentenza n. 64/97, decisa il giorno 16 gennaio 1997 e pubblicata il giorno 11 febbraio 1997, resa dal Tribunale di Trani nel procedimento n. 2267/92R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23 gennaio 1986 IO CR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari in funzione di Giudice del La- voro l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere la condanna di detto Istituto a corrisponderle la pensione di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, risalente al 27 settembre 1980. Il Giudice adito, con sentenza in data 20 gennaio 1987, accoglie- va la domanda. Interponeva appello l'I.N.P.S. chiedendo che la decorrenza del be- neficio fosse fissata al gennaio 1986, e in esito il Tribunale di Bari, con sentenza in data 30 giugno 1987, accoglieva il gravame, così riformando la sentenza di primo grado che aveva invece stabi- lito l'inizio dalla domanda amministrativa. 2 n La Corte di Cassazione, su ricorso della IO, con sentenza n. 5947, decisa il 21 settembre 1989 e pubblicata il 25 maggio 1991, annullava la sentenza di appello rilevando un difetto di motiva- zione in ordine alla data di verificazione del requisito sanita- rio. La causa è stata riassunta dinanzi al Tribunale di Trani il quale, in esito al giudizio di rinvio, espletate due nuove consulenze tecniche, ha emesso sentenza n. 64/97, in data 16 gennaio - 11 febbraio 1997. In detta pronuncia è stato ugualmente individuato nel primo gennaio 1986 la decorrenza dello stato di invalidità, ravvisandosi, alla data della domanda amministrativa, una riduzio- ne della capacità lavorativa intorno al 40%. Avverso detta sentenza, non notificata, propone ricorso per cassa- zione IO CR, con atto notificato in data 11 febbraio 1998 e deduce a sostegno due motivi. L'I.N.P.S. si costituisce col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 primo com- ma e 394 cpc, 10 RDL 14 aprile 1939 n. 636. Si afferma che la valutazione da parte del Giudice di rinvio dove- va aver luogo, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema, sulla base del materiale probatorio già ac- quisito, senza rimettere in discussione questioni di fatto e di diritto già esaminate nel corso del giudizio di legittimità. 3 In particolare si afferma non essere consentito espletare nuova consulenza tecnica. La censura non è fondata. Invero "i limiti all'ammissione delle prove nel giudizio di rinvio concernono l'attività delle parti e non si estendono a quelli che sono i poteri del giudice, il quale, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, può ben avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica о di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (e ritenuta non esau- la sola ipotesi in cui riente o soddisfacente allo scopo), salva la consulenza, piuttosto che come mezzo di valutazione, si pon- ga come mezzo di acquisizione delle prove" (Cass. civ., 7 novem- bre 1989, n. 4644, conf. ex pluribus cass., 11 giugno 1986, n. . 3875). Si richiama al riguardo altresì Cass., sez. un., 28 ottobre 1997, n. 10598 ove si afferma che "il sindacato della Corte di cassa- zione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e del- l'osservanza dei relativi limiti la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti 4 decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda invece - la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli compe- tevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito della sentenza di annullamento, an- dello specifico capo nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare che se, il proprio convincimento secondo lo schema esplicita- о implicitamente enunciato nella sentenza di an- mente nullamento, in sede di esame della coerenza logica del discor- so giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli provvedimento annullato, ritenuti illogi- stessi elementi del ci, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati". Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della moti- vazione su un punto essenziale della controversia individuato nel 5 Л quadro morboso già accertato dal giudice di primo grado. La censura non è fondata. Ed invero il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deci- so. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti”, posto che all'obbligo forma- le di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo ade- guato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comun- que desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridi- CO. La lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale ha ben po- rilievo che il controllo sulla motivazione non può serviresto in a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la le- 6 gittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia;
pertanto il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibi- diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato le una commesSO (ex plurimis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass. 5 novembre 1987 n. 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass. 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 16 giugno 1981, n. 3920). A tali principi non si è attenuta la ricorrente la quale, senza indicare errore logico o vizio argomentativo di sorta, si limita ad opporre una sua valutazione differente rispetto a quella opera- ta dal Tribunale sulla base di due nuove consulenze tecniche di- sposte in sede di rinvio. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché l'intimato si è li- mitato al deposito di procura e non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 10 gennaio 2001 IL PRESIDENTE : Vincento Miles IL CONSIGLIERE ESTENSORE : Alberto you 7 小 деле IL CAR colleria Depositas i. 4 APR. 2001 IL CANCELLIER.甩sta I D , A S O S L L A 0 3 T 1 O 3 , P . 5 A I T . R D E P A N A ' S L T I 3 L S N E 7 O - G D P 8 O - I M S 1 I A 1 N D A E E D S E , I E G O T A R G T N E O S E I L T S G T E I E A R R I L L D E O D .