Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
È abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto atto radicalmente estraneo al sistema processuale, il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato dallo stesso giudice che lo ha emesso, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. di impossibilità della notifica per irreperibilità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 39196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39196 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
missimario 39 1 9 6 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA 2942 Composta da Sent. n. sez. -· Presidente - C.C. 01/07/2014 Aldo Fiale R.G.N. 43083/2013 Renato Grillo Gastone Andreazza -Relatore- Aldo Aceto Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Tempio Pausania, nel procedimento nei confronti di : Spano Massimo, n. a Olbia il 28/07/1968; avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania in data 08/04/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso per l'annullamento della sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania;
RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore Generale presso la Sezione distaccata della Corte d'Appello di Sassari ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Tempio Pausania, dopo avere pronunciato decreto penale di condanna, ha assolto, su richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., Spano Massimo dal reato di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 936 del 1965 per avere detenuto, al fine di commercializzarli, 35 esemplari di novellame di aragosta. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, che il giudice ha erroneamente applicato in sede predibattimentale l'art. 129 c.p.p. riferibile unicamente per consolidata giurisprudenza al giudizio in senso tecnico;
in ogni caso lamenta che il giudice avrebbe errato anche nel ritenere il fatto non più previsto dalla legge come reato posto che il d. lgs. n. 4 del 2012, abrogando la legge n. 963 del 1965, ha continuato a prevedere diverse ipotesi di illecito penale, tra cui la detenzione ed il commercio di specie ittiche di taglia inferiore al minimo in violazione della normativa in vigore, perfettamente sovrapponibile al contestato art. 24 della I. n. 963 del 1965 con cui, quindi, appare sussistere continuità normativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato, apparendo sussistere la denunciata violazione sia della legge sostanziale che della legge processuale. Sotto il primo profilo, infatti, va considerato che, sulla base della chiara volontà del legislatore emergente dalle specifiche norme relative al procedimento per decreto, una volta emesso il decreto penale, lo stesso può essere posto nel nulla ad opera dello stesso giudice che lo ha emesso unicamente nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato secondo quanto previsto dall'art. 460, comma 4, c.p.p.. Deve pertanto escludersi, come accaduto nella specie, che la revoca sia adottabile in casi diversi da quello in detta norma tipizzato;
ove ciò accada si versa, quindi, in ipotesi di atto radicalmente estraneo al sistema processuale e come tale abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione (Sez. 3, n. 6458/08 del 14/12/2007, P.M. in proc. Piacentini, Rv. 239049). D'altra parte, ove il decreto sia affetto da violazioni non riconducibili all'ipotesi strettamente contemplata dall'art. 460, comma 4, cit., l'unica possibilità di porvi rimedio è quella data dalla opposizione dell'imputato che introduce, nelle variegate ipotesi dipendenti dalle differenti opzioni di rito indicate dall'opponente, il conseguente giudizio previa revoca del decreto emesso. Né è possibile ritenere che, al di là degli stringenti percorsi appena menzionati, possa comunque sempre farsi applicazione del disposto dell'art. 129, comma 1, c.p.p. per la ragione che il proscioglimento indicato da tale 2 norma può essere adottato "in ogni stato e grado del processo"; invero, una simile clausola, lungi dal consentire il superamento degli schemi processuali previsti dai singoli riti, deve essere evidentemente raccordata agli stessi, potendo trovare applicazione solo laddove sia instaurato un giudizio in senso proprio. Questa Corte a Sezioni Unite, sia pure con riguardo alla fase predibattimentale, ha infatti affermato che l'art. 129 c.p.p., allorchè fa riferimento ad "ogni stato e grado del processo", deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ad ai giudizi in appello ed in Cassazione, perché quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per scelta delle formule assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative dell'imputato (Sez. U., n. 3027/02 del 19/12/2001, P.M. in proc. Angelucci, Rv. 220555); ed anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 91 del 1992, ha evidenziato che ogni pronuncia deve essere rapportata al tipo di accertamento che deve essere compiuto e alla fase in cui tale potere deve essere esercitato. Nella specie, ed in violazione dei principi sistematici appena ricordati, il G.i.p., dopo avere pronunciato il decreto penale di condanna ha, su richiesta dell'imputato, indebitamente revocato lo stesso decreto, giungendo ad assolvere l'imputato stesso per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, già un tale modus operandi giustificando l'annullamento della sentenza qui impugnata.
3. Sussiste, poi, come già anticipato, anche la violazione della legge sostanziale. L'art. 15 della legge 14/07/1965, n. 963, in vigore al momento del fatto, prevedeva il divieto, in particolare alla lett. c), di "pescare, detenere, trasportare e commerciare di novellame di qualunque specie vivente marina", venendo la violazione di tale precetto punita dall'art.24, comma 1, con la pena dell'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da euro 516 ad euro 3.098. Successivamente, il d. lgs. 9/1/2012 n. 4, di "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" ha abrogato in toto, all'art. 27, la legge 14/07/1965, n. 963, allo stesso tempo, prevedendo, tuttavia, all'art.7, il divieto, tra le altre condotte, anche di quelle, specificamente indicate alla lett. a), della detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore nonché di quelle, specificamente indicate alla lett. b), del trasporto e della commercializzazione, anche in questo caso, di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della 3 normativa in vigore, sanzionate con la pena, indicata all'art.8, dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. Ne consegue che la condotta addebitata all'imputato di avere detenuto per la commercializzazione esemplari di novellame di aragosta conserva a tutt'oggi natura di illecito penale sussistendo perfetta continuità normativa in particolare della fattispecie di cui alla appena citata lett. a) dell'art.7, rispetto a quella già contemplata dall'art.15 lett. c) della I. n. 963 del 1965, posto che il confronto strutturale tra le due norme evidenzia la identità delle condotte sanzionate;
dunque, nessuna "abolitio criminis" si è verificata, bensì successione di una legge ad altra attesa la permanenza a tutt'oggi del divieto già sancito dalla legge n. 963 del 1965. Né può dubitarsi della ricomprensione, all'interno della nozione di "specie ittiche" di cui alla nuova norma, della specie dell'aragosta, già pacificamente inclusa nel novero di "specie vivente marina" di cui alla legge precedente infatti, la specie dell'aragosta (palinurus elephas) appare espressamente ricompresa tra i crostacei di cui all'allegato A del d.m. 31/01/2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante la "denominazione in lingua italiana delle specie ittiche". Ne consegue la violazione di legge del provvedimento impugnato nell'avere ritenuto "depenalizzata" una fattispecie a tutt'oggi invece avente natura di illecito penale.
4. In definitiva, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, l'1 luglio 2014 Il Consigliere est. Il Presidente Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA Aldo Fiale Aero Pale 24 SET 2014 IL IL CANCELLIERE Luana Mariani *