CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28761 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO GA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catania - quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla sezione quinta di questa Corte con pronuncia del 28 novembre 2019 - ha unificato, in accoglimento dell'istanza avanzata da IE TR, sotto il vincolo delel continuazione i reati giudicati con le sentenze emesse dallo steso ufficio giudiziario: - 1) in data 14 luglio 2010, condanna per i reati di rapina aggravata, detenzione porta di arma commessi a Vittoria il 4 maggio 2007; - 2) in data 21 ottobre 2010, condanna per il reato di rapina aggravata commesso in Niscemi il 17 maggio 2007; Penale Sent. Sez. 1 Num. 28761 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 - 3) in data 18 giugno 2012, condanna per i reati di rapina aggravata, lesioni personali, tentata rapina, detenzione e porto d'armi nonché ricettazione commessi in Vittoria dal 16 al 22 settembre 2007 in Niscemi il 17 maggio 2007). Per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva per il reato continuatO in anni 22 mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa (pena base quella inflitta dalla sentenza sub 3), pari a anni 17 e giorni 10 di reclusione, aumentata di anni 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato oggetto della sentenza sub 2) e di ulteriori 3 anni 6 mesi ed euro 800,00 di multa per i retai di cui alla sentenza sub 1). 2. Ricorre TR per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 597, comma 3, 649 e 627 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione, violando il giudicato formatosi a seguito della sentenza dalla quinta sezione di questa Corte, in data 28 novembre 2019, che non aveva investito la pena complessivamente rideterminata nell'ordinanza impugnata, ha operato sulla pena base aumenti di misura superiore a quelli computati nel provvedimento del 18 maggio 2017, solo parzialmente annullato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. pen., in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Il Giudice dell'esecuzione, nel giustificare la misura dei singoli aumenti, ha utilizzato formule di stile mentre avrebbe dovuto limitarsi a rideterminare la pena complessiva nella stessa misura fissata dall'ordinanza in precedenza annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sono priMi di pregio. 1. L'ordinanza impugnata, in applicazione dell'art 187 disp. att. cod. proc. pen., ha individuato quale violazione più grave, la stessa già indicata dal giudice della cognizione nella sentenza sub 3), senza però esplicitarlo, e alla pena inflitta per tale violazione, non indicata espressamente, ha, dapprima, apportato i medesimi aumenti per i reati satellite determinati, in sede di continuazione interna, da tale ultima sentenza, integralmente condividendoli (così da pervenire alla pena di anni 17 e giorni 10 di reclusione ed euro 3.200,00 di multa). Ha ulteriormente aumentato la pena fino ad anni 22 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa per i residui reati satellite;
precisamente di 2 anni di 2 reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di rapina oggetto della sentenza sub 2) e di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati oggetto della sentenza sub 1). Pur con l'indicata approssimazione, l'operazione di determinazione della pena unica complessiva per il riconosciuto reato continuato è stata eseguita correttamente. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta violato né il principio di intangibilità del giudicato né la disposizione di cui all'art. 597 comma 3, cod. proc. pen. posto che,una volta intervenuta la sentenza di annullamento in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, il giudice del rinvio può legittimamente rideterminare la pena per il reato continuato anche in termini più sfavorevoli non sussistendo alcuna preclusione 1.1. E stato, invece, violato il pacifico principio in base al quale il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Individuato il reato più grave e la relativa pena nei sensi anzidetti, deve poi procedere ex novo alla individuazione della pena per ciascuno dei reati satelliteda unificare nel vincolo della già riconosciuta continuazione (ex multis, Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030). Non sussistendo un motivo specifico di doglianza sul punto, la eventuale erroneità del calcolo di pena conseguente all'omesso scorporo non può essere rilevata d'ufficio in questa sede (Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, MAGINI, Rv. 280434 - 01) perché non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" che è solo quella che si risolve "in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali" (Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, De Paola, Rv. 266080, nonché Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326), ovvero quella determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (cfr. per tutte, Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, 3azouli, Rv. 266080). 2. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché, oltre ad essere generico, sollecita nuovi apprezzamenti in fatto da sovrapporre, in ragione 3 Gq;
dell'asserita maggiore plausibilità, a quelli della Corte distrettuale che ha adeguatamente giustificato la scelta sulla dosimetria degli aumenti per continuazione richiamando, oltre ai parametri già utilizzati dalle sentenze in esecuzione, i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la gravità delle violazioni. 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catania - quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla sezione quinta di questa Corte con pronuncia del 28 novembre 2019 - ha unificato, in accoglimento dell'istanza avanzata da IE TR, sotto il vincolo delel continuazione i reati giudicati con le sentenze emesse dallo steso ufficio giudiziario: - 1) in data 14 luglio 2010, condanna per i reati di rapina aggravata, detenzione porta di arma commessi a Vittoria il 4 maggio 2007; - 2) in data 21 ottobre 2010, condanna per il reato di rapina aggravata commesso in Niscemi il 17 maggio 2007; Penale Sent. Sez. 1 Num. 28761 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 - 3) in data 18 giugno 2012, condanna per i reati di rapina aggravata, lesioni personali, tentata rapina, detenzione e porto d'armi nonché ricettazione commessi in Vittoria dal 16 al 22 settembre 2007 in Niscemi il 17 maggio 2007). Per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva per il reato continuatO in anni 22 mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa (pena base quella inflitta dalla sentenza sub 3), pari a anni 17 e giorni 10 di reclusione, aumentata di anni 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato oggetto della sentenza sub 2) e di ulteriori 3 anni 6 mesi ed euro 800,00 di multa per i retai di cui alla sentenza sub 1). 2. Ricorre TR per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 597, comma 3, 649 e 627 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione, violando il giudicato formatosi a seguito della sentenza dalla quinta sezione di questa Corte, in data 28 novembre 2019, che non aveva investito la pena complessivamente rideterminata nell'ordinanza impugnata, ha operato sulla pena base aumenti di misura superiore a quelli computati nel provvedimento del 18 maggio 2017, solo parzialmente annullato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. pen., in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Il Giudice dell'esecuzione, nel giustificare la misura dei singoli aumenti, ha utilizzato formule di stile mentre avrebbe dovuto limitarsi a rideterminare la pena complessiva nella stessa misura fissata dall'ordinanza in precedenza annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sono priMi di pregio. 1. L'ordinanza impugnata, in applicazione dell'art 187 disp. att. cod. proc. pen., ha individuato quale violazione più grave, la stessa già indicata dal giudice della cognizione nella sentenza sub 3), senza però esplicitarlo, e alla pena inflitta per tale violazione, non indicata espressamente, ha, dapprima, apportato i medesimi aumenti per i reati satellite determinati, in sede di continuazione interna, da tale ultima sentenza, integralmente condividendoli (così da pervenire alla pena di anni 17 e giorni 10 di reclusione ed euro 3.200,00 di multa). Ha ulteriormente aumentato la pena fino ad anni 22 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa per i residui reati satellite;
precisamente di 2 anni di 2 reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di rapina oggetto della sentenza sub 2) e di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati oggetto della sentenza sub 1). Pur con l'indicata approssimazione, l'operazione di determinazione della pena unica complessiva per il riconosciuto reato continuato è stata eseguita correttamente. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta violato né il principio di intangibilità del giudicato né la disposizione di cui all'art. 597 comma 3, cod. proc. pen. posto che,una volta intervenuta la sentenza di annullamento in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, il giudice del rinvio può legittimamente rideterminare la pena per il reato continuato anche in termini più sfavorevoli non sussistendo alcuna preclusione 1.1. E stato, invece, violato il pacifico principio in base al quale il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Individuato il reato più grave e la relativa pena nei sensi anzidetti, deve poi procedere ex novo alla individuazione della pena per ciascuno dei reati satelliteda unificare nel vincolo della già riconosciuta continuazione (ex multis, Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030). Non sussistendo un motivo specifico di doglianza sul punto, la eventuale erroneità del calcolo di pena conseguente all'omesso scorporo non può essere rilevata d'ufficio in questa sede (Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, MAGINI, Rv. 280434 - 01) perché non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" che è solo quella che si risolve "in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali" (Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, De Paola, Rv. 266080, nonché Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326), ovvero quella determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (cfr. per tutte, Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, 3azouli, Rv. 266080). 2. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché, oltre ad essere generico, sollecita nuovi apprezzamenti in fatto da sovrapporre, in ragione 3 Gq;
dell'asserita maggiore plausibilità, a quelli della Corte distrettuale che ha adeguatamente giustificato la scelta sulla dosimetria degli aumenti per continuazione richiamando, oltre ai parametri già utilizzati dalle sentenze in esecuzione, i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la gravità delle violazioni. 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente