Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2002, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
A E IC 6 N L 8 , B O 9 5 I 1 . Z / I N 4 A / R - R 6 A T 2 B S T . . ITALIANA I R U L . 0 11 94 /02 G L P B . E I A D R . R NOME DEL POPOLO ITALIANO L B T E A A D D T I A 1 S E I 3 N T 1 R E S N E . E I T N UIN A CIVILE S A A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N.19914/99 Dott. Mario CICALA Consigliere Consigliere 3004 Cron. Dott. Glauco Vittorio EBNER Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 12/07/2001 DI BLASI Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi I.C.I. - SE N TENZA Procedimento Ricorso ex art. sul ricorso proposto dal: III Costituzione - Ordinanza Colle- giale che richia- COMUNE di TURBIGO, in persona del legale rappresentante mato il divieto di cui all'art.35 n.3 pro tempore, rappresentato difeso, giusta procurae а DPR n.546/92 disattende le pre- margine del ricorso, dagli Avv.ti Vincenzo Colalillo e liminari eccezio- ni, disponendo per Leonardo Presente, elettivamente domiciliato in Roma l'ulteriore corso. Presupposti neces- sari per l'impu- Via Albalonga n.7, presso l'Avv. Clementino Palmiero gnazione. Insussistenza. ricorrente -
contro
The ENEL S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti Franco Gallo e Livia Salvini, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, V.le Giuseppe Mazzini, n. 11 controricorrente 2 6 7 1 per la Cassazione del provvedimento reso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez.23 in data 21-06-1999, e depositato in pari data, nel procedimento iscritto al n.20321/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. Colalillo;
udito per la controricorrente l'Avv. Salvini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIvetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso n. 12276/98, notificato all'ENEL S.p.A. il 27-08-1998, il Comune di Turbigo, liquidava 1'I.C.I., ritenuta dovuta da detta società, per l'anno 1998. questa, con ricorso notificato il 3-11-1998, impugnava l'atto, prospettandone l'illegittimità sotto diversi profili. Il Comune di Turbigo, con memoria di costituzione del 29-IX-1999, e con le successive difese, formulava, fra l'altro, delle eccezioni di rito e di merito, alla cui stregua il ricorso era a ritenersi inammissibile. Pronunciando, nel corso di detto procedimento, l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con provvedimento 21-06-1999, respingeva tutte le eccezioni preliminari, sollevate dall'ente locale con la memoria di costituzione del 29-04- 1999, ed all'udienza del 10-05-1999. Il Comune di Turbigo, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e notificato in data 22-10/04-11/1999, ha chiesto la cassazione del precitato provvedimento 21-06-1999, con tre mezzi. Con controricorso notificato il 26-11-1999, 1'ENEL S.p.A., ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione, e, con ha ulteriormente illustrato le memoria 05-07-2001, proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo il Comune di Turbigo censura l'impugnato provvedimento, per violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 35, 36 e 49 D. Leg.vo n.546/92 e dell'art.279 C.p.C.. Si deduce che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, avrebbe errato, nel decidere con ordinanza le questioni di ammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento, dovendo il relativo provvedimento assumere la forma del decreto Presidenziale o della sentenza. Non trovando, dunque, l'atto impugnato, previsione e disciplina nel diritto processuale tributario, e risultando lesivo delle ragioni dell'Ente locale, non essendone prevista l'impugnazione, innanzi al giudice di secondo grado, il ricorrente ne chiede l'annullamento, ex art. 360 n.4 C.p.C.. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 83 C.p.C., in relazione agli artt. 12 e 18 D. Leg.vo n. 546/1992. Il vizio viene ricollegato alla circostanza che il stato impugnato l'avviso diricorso, con cui è liquidazione dell'I.C.I., risulta proposto dall'ENEL S.p.A., Sede di Milano, che sarebbe priva di legittimazione attiva per appartenersi la stessa all'ENEL S.p.A., Sede Centrale, in persona dell'Ing. Giacinto Filippelli, ritenuto, а sua volta privo dei necessari poteri di rappresentanza. Con il terzo mezzo, si prospetta "Carenza di legittimazione sostanziale della sede di Milano dell'ENEL S.p.A., ad impugnare l'avviso di liquidazione I.C.I., non essendo la stessa destinataria di detto atto, che, invece, era diretto all'ENEL S.p.A.. La società, con il controricorso, ha thepreliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso di legittimità, perché proposto oltre il decadenziale di cui all'art. 325, commatermine II°, C.p.C., ed, in subordine, per insussistenza di una decisione impugnabile, ai sensi dell'art.111 della Costituzione;
in ulteriore subordine, ha rilevato l'infondatezza del ricorso, e rivendicato la propria legittimazione ad impugnare l'avviso di liquidazione I.C.I., e l'esistenza dei necessari rappresentanza, in capo all'Ing. poteri di Filippelli. Con la memoria 06/07/2001 ha, fra l'altro, colto un profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ritiene, di doversi fare carico, in via pregiudiziale, della questione di del tutto del ricorso di legittimità, tenuto ammissibilità conto che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire, impongono al giudice, prima di ogni altra indagine, di compiere quella diretta ad accertare la valida introduzione del giudizio, in difetto della quale non ha il potere dovere di decidere la causa. Nel caso, attesa l'intrinseca connessione esistente tra le due preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, stante l'esigenza di accertare, previamente, la natura del provvedimento impugnato, onde fissare il dies a quo, per la relativa impugnazione, le stesse vanno esaminate congiuntamente. La proposta eccezione di inammissibilità è fondata. Pur essendo, infatti, in astratto ipotizzabile, la ricorribilità, ex art.111 Costituzione, delle ordinanze, allorquando le stesse risultino abnormi, per avere contenuto decisorio di sentenza ed essere state emesse in difetto dei requisiti previsti dalla legge, nel caso, ritiene la Corte che tali presupposti non sussistano, e che il provvedimento, per la forma, e per il contenuto, abbia assolto alla funzione che gli è propria di regolare il corso del processo in vista della decisione. Sul piano formale, non solo perché tale, stata espressamente definita, dal giudice che la ha adottata, ma, soprattutto, per l'articolazione sintetica e semplice, ben diversa da quella caratterizzante i provvedimenti definitivi (art.132 C.p.C.). Sotto il profilo sostanziale perché, a parte talune improprietà espositive e lessicali, con il provvedimento impugnato, la Commissione si è сви limitata a disattendere, allo stato degli atti, le preliminari eccezioni sollevate dal Comune di Turbigo, che ove accolte avrebbero definito il processo, disponendo per il relativo prosieguo, e dando, espressamente atto del divieto, posto al giudice tributario dall'art.35 del D. Leg.vo n.546/92, di emettere sentenze non definitive. la Commissione si è, In buona sostanza, carico di risolvere, fatta doverosamente, provvisoriamente, le questioni postulate da preliminari eccezioni sollevate da una parte, le quali, avuto riguardo al divieto posto dal richiamato art.35, non potevano essere decise con sentenza non definitiva о limitata solo ad alcune domande. Il giudice tributario si dunque, mosso nell'ambito dei poteri riconosciutigli dalla legge, essendo evidente l'esigenza procedimentale di disattendere, provvisoriamente, le, altrimenti, paralizzanti preliminari eccezioni sollevate dal Comune, al fine di dare al processo l'impulso necessario per giungere, completamente istruito, alla sentenza, laddove tutte le questioni agitate nel processo, ivi incluse quelle preliminari, avrebbero trovato compiuta e definitiva risposta. Trattavasi dunque, di provvedimento che, giusto il disposto dell'art. 177 comma I° C.p.C., non poteva mai pregiudicare la decisione della causa, che non poteva, quindi, considerarsi come anticipazione della decisione definitiva, - come, peraltro, reso palese dall'espresso richiamo al divieto di adottare sentenze non definitive ben potendo essere modificato о revocato, esplicitamente 0 implicitamente, senza alcuna preclusione, nel corso del procedimento, oppure in sede di decisione (Cass. 26-03-1999 n.2911; 17-03-1998 n.2848), che non era possibile, di certo, ricondurre alla previsione del comma III° del medesimo articolo, e che, comunque, ove gli si fosse riconosciuta natura decisoria di sentenza, avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello, e non già con il ricorso per cassazione. Ciò posto, e dovendosi ritenere pacifica la circostanza, che l'ordinanza 21-06-1999, venne letta, nell'udienza tenutasi in pari data, ne consegue, pure, la tardività dell'impugnazione. Disponendo, infatti, il secondo comma dell'art.176 C.p.C., che "le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da لسلات quelle che dovevano comparirvi", il termine di sessanta giorni utile per l'impugnazione iniziava a decorrere in detta data, e veniva a scadenza, tenuto conto della sospensione feriale, il 5 ottobre 1999, per cui, risultando il ricorso, notificato solo il 21 ottobre 1999, lo stesso deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivamente proposto. L'accoglimento della pregiudiziale, determina l'assorbimento di tutte le altre questioni, di rito e di merito, prospettate dalle parti. Le spese seguono la soccombenza, vanno, quindi, poste a carico del ricorrente, e liquidate in complessive L.3.650.000, ivi incluse L.
3.500.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'ENEL S.p.A., delle spese processuali in ragione di Lire tremilioniseicentocinquantamila, ivi incluse L.
3.500.000 per onorario. Così deciso in Roma il 12 luglio 2001. Il Presidente Dott. Giovanni olla for Il Consigliere Relatore - Estensore Dott no Di Blasi IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZE TI Oggi.
3.0 GEN 2002 6 IL CANCELLIERE C1 8 E 9 1 N ZE TI / 5 O 4 I . / Z 6 N 2 A - . R A R B T I . S . .P R Í L D A L G A E A L D T E . R U D E B B I T A I S T N N A R E 1 E I T S S 3 R E 1 I E A . T N A M