Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2016, n. 11441
CASS
Sentenza 8 gennaio 2016

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In tema di controllo della produzione lattiero-casearia, il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, tra il delitto di truffa e l'avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003 n. 49, convertito in L. n. 119 del 2003, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dalla stessa norma in tema di prelievi supplementari dovuti sull'eccedenza delle quote latte (In motivazione la Corte ha chiarito che la diversità del fatto attiene alla presenza nel solo reato di truffa del requisito dell'elemento dell'artificio o del raggiro, assente invece nell'illecito amministrativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2016, n. 11441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11441
    Data del deposito : 8 gennaio 2016

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