Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2013, n. 41388
CASS
Sentenza 24 settembre 2013

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A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme penali o processuali, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi ed alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. (Fattispecie in cui in sede di annullamento per difetto di correlazione tra imputazione e sentenze, la Corte di cassazione aveva, incidentalmente, indicato la fattispecie più grave ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio dei reati contestati in continuazione, valutazione legittimamente non ritenuta vincolante dal giudice del rinvio, inerendo la stessa ad una questione di mero fatto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2013, n. 41388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41388
    Data del deposito : 24 settembre 2013

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