Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme penali o processuali, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi ed alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. (Fattispecie in cui in sede di annullamento per difetto di correlazione tra imputazione e sentenze, la Corte di cassazione aveva, incidentalmente, indicato la fattispecie più grave ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio dei reati contestati in continuazione, valutazione legittimamente non ritenuta vincolante dal giudice del rinvio, inerendo la stessa ad una questione di mero fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2013, n. 41388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41388 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 24/09/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1594
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 14340/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di RE IN n. il 2.1.1965;
avverso la sentenza n. 3837/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo il 20.2.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 24.9.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Riello Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per l'imputato, gli avv.ti Tricoli R. F. e Velia C., del foro di Palermo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 7.6.2012, la corte di cassazione ha annullato la sentenza in data 30.6.2011 con la quale la corte d'appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa emessa, dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Palermo, in data 9.6.2005, a carico di IN Di RE, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti in continuazione con diversi altri episodi riguardanti il traffico di dette sostanze.
Con la sentenza richiamata, la corte di legittimità ha rilevato l'erroneità della sentenza d'appello annullata, nella parte in cui ha omesso di rimarcare il vizio consistito nel difetto di correlazione tra l'accusa originariamente formulata a carico dell'imputato e la sentenza emessa dal giudice di primo grado in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: ipotesi criminosa ascritta al Di RE nella forma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, senza che allo stesso fosse mai stata contestata l'assunzione, all'interno dell'associazione, di una qualità diversa da quella di mero partecipe.
Ciò premesso, la corte di cassazione ha rimesso alla corte d'appello di Palermo il giudizio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio dell'imputato, sul presupposto che il reato associativo ascritto al Di RE fosse stato individuato come il reato più grave tra quelli contestati in continuazione e sulla base del quale era stata originariamente determinata la pena a suo carico. Con sentenza in data 20.2.2013, la corte d'appello di Palermo, nel procedere alla rideterminazione della pena nei confronti del Di RE, ha rilevato l'erroneità dell'asserzione contenuta nella sentenza della corte di cassazione (là dove ha individuato, nel reato associativo, il reato originariamente ritenuto dai giudici del merito come più grave tra quelli contestati al Di RE), evidenziando come il giudice di primo grado avesse viceversa ritenuto più grave, tra i reati ascritti all'imputato, quello riguardante l'importazione di un'ingente quantità di sostanza stupefacente dall'estero, conclusivamente pronunciando la condanna del Di RE alla pena di 11 anni e otto mesi di reclusione ed Euro 56.000,00 di multa.
Avverso tale ultima sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il Di RE censurando la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 627 c.p.p., avendo il giudice del rinvio omesso di uniformarsi al dettato contenuto nella sentenza di annullamento, che aveva riconosciuto nel reato associativo la fattispecie criminosa più grave sulla base della quale la corte territoriale avrebbe inevitabilmente dovuto procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato; rideterminazione viceversa operata dalla corte palermitana muovendo dalla qualificazione, quale più grave tra i reati contestati al Di RE, quello d'importazione dall'estero di sostanza stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è infondato.
Con l'odierna impugnazione, il ricorrente assume la pretesa erroneità della sentenza emessa dalla corte territoriale per avere quest'ultima violato l'asserito principio di diritto stabilito dalla corte di cassazione in sede rescindente;
principio di diritto identificato, dal ricorrente, nella qualificazione del reato associativo ascritto al Di RE quale reato ritenuto più grave, dai giudici del merito, tra quelli allo stesso contestati in continuazione.
Al riguardo, rileva questa corte come il vincolo imposto a carico del giudice del rinvio dall'art. 627 c.p.p., comma 3 debba ritenersi limitato, in caso di annullamento per violazione di legge (come nel caso di specie), ai soli principi e alle sole questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di alcuna ulteriore restrizione derivabile da eventuali passaggi d'indole argomentativa in ipotesi contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, vieppiù ove riferibili (come nel caso oggetto dell'odierna censura del ricorrente) a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito.
Costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa corte, infatti, il principio in forza del quale i poteri del giudice di rinvio devono ritenersi diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 7882/2012, Rv. 252333). Nel caso di specie, premessa l'estraneità ai poteri della corte di cassazione della facoltà di procedere alla qualificazione, nel merito, del reato più grave tra quelli ascritti all'imputato in continuazione tra loro (potendo al più la corte censurare l'eventuale illogicità della motivazione sul punto dettata dal giudice di merito), è appena il caso di rilevare come, con la sentenza qui richiamata, la corte di cassazione si sia limitata a pronunciare l'annullamento della sentenza del giudice di merito per violazione del principio di diritto concernente la correlazione tra accusa e sentenza con riguardo al reato associativo contestato all'imputato, imponendo al giudice del rinvio il vincolo di attenersi alla qualificazione del fatto nei limiti previsti dal capo d'imputazione originariamente sollevato nei confronti del Di RE, con la conseguente necessità di procedere alla rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio. Ciò posto, incontestata l'erroneità del passaggio sul punto attestato dalla corte di cassazione in ordine alla qualificazione del reato associativo quale ipotesi criminosa ritenuta più grave dai giudici del merito (rilievo neppure posto in discussione dall'odierno ricorrente), del tutto legittimamente la corte d'appello palermitana ha proceduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a carico del Di RE muovendo dal reato già ritenuto più grave dal giudice di primo grado (tale essendo l'ipotesi dell'importazione dall'estero di ingenti quantità di sostanza stupefacente), pervenendo alla quantificazione della pena definitivamente inflitta a carico dell'imputato senza incorrere in alcuna violazione di norme di natura processuale o sostanziale.
Al riscontro dell'infondatezza del ricorso proposto dal Di RE segue la pronuncia del relativo rigetto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013