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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
GREGORIO MA RITA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6551/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024938802 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.07.2025 Ricorrente_1, nella qualità di socia illimitatamente responsabile di la società Società_1 s.n.c. di Società_2, impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 28.5.2025, per il pagamento della somma di € 16.967,88 per tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità della cartella per omessa allegazione e notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione dei crediti. Concludeva per la nullità dell'atto impugnato, con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia dlele Entrate Riscossione, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento al primo motivo e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo di conseguenza, con il favore delle spese.
Si costituiva anche la sociedtà ATO ME1 S.p.A., , che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la pregressa notifica deglia tti presupposti (fatture e Intimazioni TIA), non impugnati, con la conseguente tardività del ricorso, e l'infondatezza dei motivi proposti, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile, improcedibile ed infodnato, con il favore delle spese con distrazione.
Il ricorrrente depositava memoria di replica, contestando l'intimazione, in quanto mero sollecito di pagamento, la cui impugnazione è facoltativa., richiamando giurisprudenza di merito. Deduceva, in ogni caso, che alla data di notifica dlela cartella impugnata (28.5.2025), a decorrere dalla data del 23.12.2016 di notifica dell'intimazione 2564, è decorso il termine quiquennale di prescrizione. Insisteva nelle conclusioni già prese.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
Il ricorso è infondato
L'ATO ha prodotto vari documenti, provando la notifica delle fatture TIA semestre 2012, TIA anno 2010,
TIA 2° semestre 2012, TIA anno 2011, rispettivamente in data.31.01.2012, 16.05.2011, 10.12.2012 e
29.11.2011 e di due avvsi di intimazione : l'uno n. 025624/2016 notificato il 23.12.2016 e l'altro n.
282242/2019 notificato il 3.10.2019, presso l'indirizzo della società (vale, pertanto, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.).
Stante l'efficacia interruttiva dei predetti atti, ne deriva che a decorrere dal 3.10.2019 di notifica dell'ultimo avviso di intimazione n. 28242 il termine di prescrizione quinquennale della pretesa locale portata dalla cartella impugnata non è decorso alla data di notifica della stessa (28.05.2025), trovando applicazione, nella fattispecie, le sospensioni di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19 (gg. 542).
Stante l'efficacia interruttiva dei precedenti atti, pure notificati (fatture e primo avviso di in timazione), il termine quiquennale di prescrizione non è neppure decorso per il periodo precedente alla notifica del secondo avviso di intimazione.
In ogni caso vale richiamare il più recente indirizzo giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Ordinanza della S.
C. n. 23346/2024), secondo il quale la mancata impugnazione di un atto, medio tempore notificato e non impugnato (circostanza questa neppure allegata, nel caso di specie) preclude al destinatario la possibilità di eccepire vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto intermedio.
Stante, infatti, l'autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzano all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, con l'effetto che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernente nonché la nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto da contestare.
Infine, a tal punto, avuto riguardo a quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria di replica (ed a quanto motivato nelle sentenze di primo grado pure prodotte), in merito al carattere facoltativo dell'impugnazione dell'avviso di intimazione, emesso “medio tempore”, regolarmente notificato e non impugnato, ed alla dedotta conseguente validità dell'eccezione di prescrizione, maturata tra la data del tributo a quella della notifica dell'intimazione, fatta valere con l'impugnazione della successiva cartella, questo Giudice, nel discostarsi dalla giurisprudenza di merito sopra richiamata, rileva che, come da insegnamento della S.C.
(da ultimo, cfr. Cass. Sentenza n. 6436/2025), la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto tributario non può risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n.
545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca dell'atto in questione (nella specie intimazione), analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n.
40233.), nel senso che al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, ovvero di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
Orbene, nel caso di specie, l'atto di intimazione n. 283259/2019, emesso medio tempore e non impugnato, contiene la richiesta al contribuente di pagamento della tassa rifiuti, “prima di dare avvio all'esecuzione forzata” (si riporta dall'intimazione suddetta: Con la presente, da valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile, si invita la S.S., relativamente alle fatture TIA afferenti gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, già notificate a mezzo raccomandate A/R e ingiunzione di pagamento, a provvedere al saldo delle fatture non pagate, come da dettaglio riportato nella pagina seguente.............con espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito con l'aggravio di sanzioni, interessi e spese così come previsto dallaregolamentazione vigente).
Tale atto ha evidentemente funzione del tutto analoga a quella propria di uno degli atti tipici contemplati nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, autonomamente impugnabili solo per vizi propri.
In aggiunta, è agevole ritenere l'assimilabilità dell'avviso di intimazione in questione al “sollecito di pagamento” (richiamato da parte ricorrente nella memoria), che, secondo le stesse sez. un. della S.C.,
(cfr. Cass. Sez. U. 16/10/2024, ordinanza n. 26817), sia pure con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), è certamente atto che precede l'esecuzione e lo stesso può “essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973......, avviso - comunemente denominato "avviso di mora"
- la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione)”..
Sulla base delle superiori argomentazioni e considerazioni, deve concludersi, pertanto, che, in mancanza di impugnazione dell'avviso di intimazione sopra richiamato, notificato in data 03.10.2019, il relativo credito si é consolidato ed è precluso al contribuente-ricorrente fare valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024, Cass. 22/04/2024, n. 10736; le Sez. Un. Cass. 16/10/2024, n.
26817 ,che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione, hanno ribadito quanto sopra con riferimento al “sollecito di pagamento”).
Stante la pregressa notifica delle fatture è infondato anche l'ulteriore motivo proposto.
In conclusione, il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato.
Sulla ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna parte convenuta, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'ATO ME1.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore di ciascuna parte resistente, in €. 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della società ATO per le spese liquidate alla stessa.
Messina 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa M. Rita Gregorio dott. Nicolò Valentini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
GREGORIO MA RITA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6551/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024938802 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.07.2025 Ricorrente_1, nella qualità di socia illimitatamente responsabile di la società Società_1 s.n.c. di Società_2, impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 28.5.2025, per il pagamento della somma di € 16.967,88 per tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità della cartella per omessa allegazione e notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione dei crediti. Concludeva per la nullità dell'atto impugnato, con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia dlele Entrate Riscossione, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento al primo motivo e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo di conseguenza, con il favore delle spese.
Si costituiva anche la sociedtà ATO ME1 S.p.A., , che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la pregressa notifica deglia tti presupposti (fatture e Intimazioni TIA), non impugnati, con la conseguente tardività del ricorso, e l'infondatezza dei motivi proposti, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile, improcedibile ed infodnato, con il favore delle spese con distrazione.
Il ricorrrente depositava memoria di replica, contestando l'intimazione, in quanto mero sollecito di pagamento, la cui impugnazione è facoltativa., richiamando giurisprudenza di merito. Deduceva, in ogni caso, che alla data di notifica dlela cartella impugnata (28.5.2025), a decorrere dalla data del 23.12.2016 di notifica dell'intimazione 2564, è decorso il termine quiquennale di prescrizione. Insisteva nelle conclusioni già prese.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
Il ricorso è infondato
L'ATO ha prodotto vari documenti, provando la notifica delle fatture TIA semestre 2012, TIA anno 2010,
TIA 2° semestre 2012, TIA anno 2011, rispettivamente in data.31.01.2012, 16.05.2011, 10.12.2012 e
29.11.2011 e di due avvsi di intimazione : l'uno n. 025624/2016 notificato il 23.12.2016 e l'altro n.
282242/2019 notificato il 3.10.2019, presso l'indirizzo della società (vale, pertanto, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.).
Stante l'efficacia interruttiva dei predetti atti, ne deriva che a decorrere dal 3.10.2019 di notifica dell'ultimo avviso di intimazione n. 28242 il termine di prescrizione quinquennale della pretesa locale portata dalla cartella impugnata non è decorso alla data di notifica della stessa (28.05.2025), trovando applicazione, nella fattispecie, le sospensioni di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19 (gg. 542).
Stante l'efficacia interruttiva dei precedenti atti, pure notificati (fatture e primo avviso di in timazione), il termine quiquennale di prescrizione non è neppure decorso per il periodo precedente alla notifica del secondo avviso di intimazione.
In ogni caso vale richiamare il più recente indirizzo giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Ordinanza della S.
C. n. 23346/2024), secondo il quale la mancata impugnazione di un atto, medio tempore notificato e non impugnato (circostanza questa neppure allegata, nel caso di specie) preclude al destinatario la possibilità di eccepire vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto intermedio.
Stante, infatti, l'autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzano all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, con l'effetto che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernente nonché la nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto da contestare.
Infine, a tal punto, avuto riguardo a quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria di replica (ed a quanto motivato nelle sentenze di primo grado pure prodotte), in merito al carattere facoltativo dell'impugnazione dell'avviso di intimazione, emesso “medio tempore”, regolarmente notificato e non impugnato, ed alla dedotta conseguente validità dell'eccezione di prescrizione, maturata tra la data del tributo a quella della notifica dell'intimazione, fatta valere con l'impugnazione della successiva cartella, questo Giudice, nel discostarsi dalla giurisprudenza di merito sopra richiamata, rileva che, come da insegnamento della S.C.
(da ultimo, cfr. Cass. Sentenza n. 6436/2025), la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto tributario non può risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n.
545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca dell'atto in questione (nella specie intimazione), analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n.
40233.), nel senso che al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, ovvero di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
Orbene, nel caso di specie, l'atto di intimazione n. 283259/2019, emesso medio tempore e non impugnato, contiene la richiesta al contribuente di pagamento della tassa rifiuti, “prima di dare avvio all'esecuzione forzata” (si riporta dall'intimazione suddetta: Con la presente, da valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile, si invita la S.S., relativamente alle fatture TIA afferenti gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, già notificate a mezzo raccomandate A/R e ingiunzione di pagamento, a provvedere al saldo delle fatture non pagate, come da dettaglio riportato nella pagina seguente.............con espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito con l'aggravio di sanzioni, interessi e spese così come previsto dallaregolamentazione vigente).
Tale atto ha evidentemente funzione del tutto analoga a quella propria di uno degli atti tipici contemplati nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, autonomamente impugnabili solo per vizi propri.
In aggiunta, è agevole ritenere l'assimilabilità dell'avviso di intimazione in questione al “sollecito di pagamento” (richiamato da parte ricorrente nella memoria), che, secondo le stesse sez. un. della S.C.,
(cfr. Cass. Sez. U. 16/10/2024, ordinanza n. 26817), sia pure con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), è certamente atto che precede l'esecuzione e lo stesso può “essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973......, avviso - comunemente denominato "avviso di mora"
- la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione)”..
Sulla base delle superiori argomentazioni e considerazioni, deve concludersi, pertanto, che, in mancanza di impugnazione dell'avviso di intimazione sopra richiamato, notificato in data 03.10.2019, il relativo credito si é consolidato ed è precluso al contribuente-ricorrente fare valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024, Cass. 22/04/2024, n. 10736; le Sez. Un. Cass. 16/10/2024, n.
26817 ,che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione, hanno ribadito quanto sopra con riferimento al “sollecito di pagamento”).
Stante la pregressa notifica delle fatture è infondato anche l'ulteriore motivo proposto.
In conclusione, il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato.
Sulla ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna parte convenuta, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'ATO ME1.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore di ciascuna parte resistente, in €. 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della società ATO per le spese liquidate alla stessa.
Messina 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa M. Rita Gregorio dott. Nicolò Valentini