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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/08/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2997/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2997/2020 R.G. promossa da
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Simone Colzani (C.F. ; p.e.c. C.F._2
e Marta Giuditta Sala (C.F. Email_1
; p.e.c. ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso il loro studio in Biassono (MB), Via G. Matteotti, n. 20
ATTRICE contro
(CF: , rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._4
Elena Barelli (CF: ; p.e.c.: ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via San Gallo, n. 80
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni. N. 2997/2020 R.G. 2 / 9
ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- Nel merito accertare e dichiarare, che l'utilizzo, da parte della Dott.ssa in Controparte_1 occasione dell'evento tenutosi in Firenze in data 25 maggio 2019, dal titolo “Mamme e donne acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, del marchio “Donne Acrobate”, registrato dalla
Dott.ssa in data 15 gennaio 2010, costituisce atto di concorrenza sleale e, per Parte_1
l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la Dott.ssa al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, che si quantificano in € 18.000,00, quella diversa accertata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge.
- In ogni caso, rigettare ogni richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte convenuta per lite temeraria;
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 31 gennaio 2015 ha frequentato un corso denominato “Donne Acrobate e
Uomini in Progress” tenuto a Monza, dalla Dott.ssa ? Parte_1
2. Vero che è venuto a conoscenza di tale evento tramite Facebook?
3. Vero che, in quell'occasione, ha richiesto informazioni alla Dott.ssa in Parte_1 merito ad eventuali altri corsi futuri da svolgere in Emilia-Romagna e/o in altre regioni?
4. Vero che la Dott.ssa in quella occasione, in risposta alle Sue domande, le ha Parte_1 rappresentato la circostanza che diversi psicologi, in varie regioni, erano interessati ad espandere la rete Donne Acrobate e che, quindi, con ogni probabilità, sarebbero stati tenuti degli altri corsi?
Si indica a teste, sui capitoli da 1 a 4, il Sig. residente in [...]
Amendola n. 41 Carpi (MO)
5. Vero che, nel corso dell'anno 2014, Lei, in qualità di agente di viaggi, è stata contattata dalla
Dott.ssa per organizzare una serie di iniziative turistiche in Italia per la Parte_1 promozione dei corsi “Donne Acrobate”, come da documenti 39, 40, che si rammostrano? N. 2997/2020 R.G. 3 / 9
6. Vero che, a fronte di una prima attività pubblicitaria, sono giunte delle manifestazioni di interesse da potenziali clienti, come da documento 41 che si rammostra?
Si indica a teste, sui capitoli da 5 e 6, la Sig.ra residente in [...]
Guidetti n. 40, Castiglione delle Stiviere (MN).
Con riferimento alle istanze istruttorie di parte convenuta, si riporta quanto già contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 e precisamente si chiede di respingere la domanda di prova testimoniale, formulata da parte convenuta, essendo il capitolo di prova generico in violazione dell'art 244
c.p.c..”
CONVENUTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria di legge ed in accoglimento delle eccezioni promosse:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
NEL RITO
- Ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata comunicazione dell'atto introduttivo all' ex art 122 comma 6 CPI;
CP_2
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
NEL MERITO
Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Dott.ssa attesa la Parte_1 carenza di qualifica di imprenditrice/impresa e per l'effetto rigettare le domande;
- Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra attesa la Controparte_1 carenza di qualifica di imprenditrice/impresa e conseguentemente rigettare le domande;
NEL MERITO
- Rigettare le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della convenuta in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
- Condannare la Sig.ra in favore della convenuta, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- In ogni caso N. 2997/2020 R.G. 4 / 9
Con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si conclude riportandosi integralmente a tutte le produzioni ed istanze di cui alla comparsa di costituzione
e risposta e alle memorie depositate, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati in atti e nei verbali di udienza alla quale integralmente questa difesa si riporta.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere Parte_1 titolare del marchio “Donne Acrobate”, ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale
Ordinario di Firenze lamentando la violazione delle norme sul diritto di Controparte_1 esclusività riconosciuto al proprietario di un segno distintivo e sulla concorrenza.
In particolare, l'attrice ha affermato di aver brevettato nel 2010 il marchio “Donne
Acrobate”, il cui ambito di tutela comprende l'utilizzo sia del simbolo identificativo
“marchio circolare rappresentante una donna acrobata: donna a testa in giù appesa con le gambe a un trapezio e con le braccia distese” che del testo “Donne Acrobate”, nel settore merceologico
“educazione, formazione e attività culturali” (classe 41). Ha riferito di aver fondato nel 2009 la
“Scuola di Psicologia Dr.ssa Ornella Convertino” e nel 2011 l'associazione culturale
“Donne Acrobate e Uomini in Progress”, tramite cui ha organizzato corsi di formazione a pagamento per utenti e psicologi, al termine dei quali veniva riconosciuto loro il diritto di utilizzare il marchio per i propri corsi o eventi, previa sottoscrizione di un contratto di affiliazione.
L'attrice ha quindi affermato che, da un controllo su internet, è venuta a conoscenza del fatto che la convenuta ha organizzato, in data 25.05.2019, un evento formativo dal titolo
“Mamme e donne acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, così utilizzando, senza alcuna autorizzazione, il suo marchio.
A seguito della diffida dall'uso illegittimo del proprio marchio, contestata dalla convenuta, nonché dell'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita, l'attrice ha chiesto riconoscersi la violazione delle norme sulla concorrenza e la condanna della convenuta al risarcimento del danno sia patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) che morale.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito: N. 2997/2020 R.G. 5 / 9
- l'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attrice;
- l'incompetenza della sezione ordinaria in favore del tribunale delle imprese;
- l'improcedibilità della domanda per mancata comunicazione dell'atto introduttivo all' ex art. 122, comma 6 c.p.i.; Controparte_3
- il difetto di legittimazione in ordine all'azione di concorrenza sleale, sia attiva che passiva, per carenza della qualifica di imprenditore in capo tanto all'attrice quanto alla convenuta, essendo entrambe libere professioniste iscritte all'Albo degli psicologi rispettivamente di Milano e Firenze.
Nel merito, la ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della CP_1 tutela di cui al codice di proprietà intellettuale e agli artt. 2569 e ss. c.c., in quanto, non potendosi considerare imprenditori i soggetti di cui è causa, non sussisterebbe neppure il requisito del rapporto di concorrenza tra gli stessi.
In particolare, ha negato qualsiasi uso del marchio registrato dell'attrice, sostenendo di non aver inserito nell'annuncio alcun segno distintivo, essendosi al contrario limitata ad adoperare due parole di uso comune, quali “donne” e “acrobate” che, peraltro, se considerate nel loro insieme, formano un binomio privo del carattere di novità e originalità e, comunque, molto utilizzato nella letteratura, soprattutto del settore. ha poi chiarito che l'incontro per cui è causa, dal titolo “Donne e mamme CP_1 acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, in realtà, non si è mai tenuto non avendo ricevuto adesioni, con conseguente esclusione di qualsiasi condotta confusoria e sleale.
Alla luce di tali osservazioni, la convenuta ha poi sostenuto l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, rilevando altresì che sia l'impresa “Scuola di psicologia dott.ssa Ornella Convertino” che l'“Associazione Culturale donne acrobate e uomini in progress”, entrambe riferibili all'attrice ed alla cui affiliazione quest'ultima ha parametrato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, sono state cancellate anni prima della condotta ritenuta illegittima, con conseguente richiesta di rigetto delle domande attoree e condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. N. 2997/2020 R.G. 6 / 9
Alla prima udienza di comparizione, la convenuta ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità per tardiva costituzione di parte attrice;
inoltre, sulla scorta dell'eccezione di competenza della vertenza, il fascicolo è stato riassegnato a questa sezione specializzata.
La causa è stata istruita solo documentalmente ed all'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata comunicazione dell'atto introduttivo all' ex art 122 comma 6 CPI CP_2
La convenuta ha preliminarmente rilevato l'omessa comunicazione dell'atto introduttivo all' , come invece sarebbe richiesto dell'art 122 comma 6 c.p.i. CP_2
L'eccezione è infondata in quanto tale disposizione, che prevede che “Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all' a cura di chi promuove il giudizio”, è limitata esclusivamente ai Controparte_3 giudizi che abbiano ad oggetto l'azione di nullità e di decadenza dei titoli stessi e ciò perché, diversamente opinando:
- da un punto vista logico, sarebbe impensabile che l venisse inondato della CP_2 copia di qualsivoglia atto introduttivo in tema di proprietà industriale, interessando a quell'ufficio, invece, esclusivamente le controversie idonee a decidere l'esistenza di titoli di proprietà industriale;
- da un punto di vista letterale, se il legislatore avesse voluto attribuirle una portata generale l'avrebbe collocata tra i principi generali e non all'interno di un articolo che disciplina esclusivamente le azioni di nullità e decadenza.
Ad ogni modo, peraltro, l'omessa comunicazione non è prevista dalla norma come causa di improcedibilità del giudizio.
2. Nel merito
Venendo al merito della controversia, dalla documentazione in atti è pacifico che l'attrice
è titolare del marchio “donne acrobate”, registrato nel 2010 e rinnovato nel 2019. N. 2997/2020 R.G. 7 / 9
ha lamentato l'utilizzo di tale marchio da parte della avendo questa Parte_1 CP_1 pubblicizzato un incontro denominato “Mamme e donne acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, nel quale la convenuta avrebbe quindi illegittimamente, in quanto senza alcuna previa autorizzazione dell'attrice, utilizzato le parole contenute nel suo marchio per realizzare attività concorrenziale, in quanto operante nel medesimo settore di riferimento: entrambe le parti, infatti, sono psicologhe che curano anche la realizzazione di eventi che hanno ad oggetto il ruolo della donna nella società.
Ora, ancorché l'attrice, anche in sede di precisazione delle conclusioni, chieda esclusivamente che sia accertata l'avversa condotta di concorrenza sleale, senza cenno alcuno all'eventuale attività contraffattiva relativa al marchio, si ritiene tuttavia necessario l'accertamento incidentale dell'uso illecito del marchio, quale presupposto a cui ancorare l'interferenza con l'illiceità della condotta concorrenziale.
Ciò posto, nessuna condotta, né contraffattiva né anticoncorrenziale, può essere imputata alla convenuta.
Quest'ultima, infatti, si è limitata ad utilizzare due parole comuni all'interno di una più ampia frase esplicativa del contenuto dell'incontro dalla medesima organizzato, termini peraltro che, nel settore della psicologia, ma non solo, si è soliti utilizzare congiuntamente, ossia quello di “donna” e di “acrobata”, onde voler enfatizzare gli equilibrismi che una donna deve essere in grado di fare nella società moderna al fine di portare avanti tutti i compiti che le vengono chiesti.
Il marchio di titolarità dell'attrice è, invece, una cosa diversa, essendo composto da una parte descrittiva, con le due parole “donne acrobate”, ed una parte figurativa, caratterizzata da una figura rappresentante una donna a testa in giù appesa con le gambe a un trapezio e con le braccia distese.
La valutazione circa eventuali condotte contraffattive deve, quindi, avere ad oggetto tutti gli elementi caratterizzanti il marchio e non partitamente solo alcuni di esso. È ormai consolidato l'orientamento per cui l'esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o similari deve essere condotto non già mediante l'analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, con un apprezzamento complessivo N. 2997/2020 R.G. 8 / 9
che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa (cfr. Tribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 22/12/2023).
Ora, comparando il marchio dell'attrice così come descritto con il titolo del corso utilizzato dalla convenuta “Mamme e donne acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, si ritiene che non sussista alcuna condotta contraffattiva o confusoria.
In disparte l'atteggiamento soggettivo della convenuta, irrilevante essendo, in tema di tutela di diritti di proprietà industriale, l'eventuale consapevolezza dell'attitudine contraffattiva, nel caso che ci occupa difetta proprio l'utilizzo di un segno distintivo da parte della la quale, infatti, si è limitata a descrivere l'oggetto del proprio corso CP_1 impiegando due parole comunemente utilizzate ed altrettanto abitualmente associate.
Proprio perché si deve procedere ad una “valutazione d'impressione”, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/12/2021, n. 39764), guardando in via globale e sintetica all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi non si ravvisa alcuna similitudine né attitudine confusoria tra un marchio figurativo e denominativo caratterizzato da due parole accanto ad una rappresentazione grafica, e la descrizione del contenuto di un corso di approfondimento.
Alla luce di quanto esposto, quindi, non si ravvisa alcun uso illecito del marchio dell'attrice né, conseguentemente, alcun atto di concorrenza sleale, avendo la convenuta utilizzato due parole di uso comune che nulla hanno a che vedere con il segno distintivo in oggetto.
3. La richiesta di condanna ex art 96 c.p.c.
La convenuta ha avanzato richiesta di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., pur avendo la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.
Si deve tuttavia osservare che la responsabilità aggravata per lite temeraria, avendo natura extracontrattuale, “richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali N. 2997/2020 R.G. 9 / 9
elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e “pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni” (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto la convenuta non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell'iniziativa giudiziale della controparte.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività difensiva espletata (valore medio di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, liquidata al minimo essendo la causa documentale), sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale delle imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 6.720,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 13 agosto 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Grasselli dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2997/2020 R.G. promossa da
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Simone Colzani (C.F. ; p.e.c. C.F._2
e Marta Giuditta Sala (C.F. Email_1
; p.e.c. ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso il loro studio in Biassono (MB), Via G. Matteotti, n. 20
ATTRICE contro
(CF: , rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._4
Elena Barelli (CF: ; p.e.c.: ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via San Gallo, n. 80
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni. N. 2997/2020 R.G. 2 / 9
ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- Nel merito accertare e dichiarare, che l'utilizzo, da parte della Dott.ssa in Controparte_1 occasione dell'evento tenutosi in Firenze in data 25 maggio 2019, dal titolo “Mamme e donne acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, del marchio “Donne Acrobate”, registrato dalla
Dott.ssa in data 15 gennaio 2010, costituisce atto di concorrenza sleale e, per Parte_1
l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la Dott.ssa al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, che si quantificano in € 18.000,00, quella diversa accertata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge.
- In ogni caso, rigettare ogni richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte convenuta per lite temeraria;
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 31 gennaio 2015 ha frequentato un corso denominato “Donne Acrobate e
Uomini in Progress” tenuto a Monza, dalla Dott.ssa ? Parte_1
2. Vero che è venuto a conoscenza di tale evento tramite Facebook?
3. Vero che, in quell'occasione, ha richiesto informazioni alla Dott.ssa in Parte_1 merito ad eventuali altri corsi futuri da svolgere in Emilia-Romagna e/o in altre regioni?
4. Vero che la Dott.ssa in quella occasione, in risposta alle Sue domande, le ha Parte_1 rappresentato la circostanza che diversi psicologi, in varie regioni, erano interessati ad espandere la rete Donne Acrobate e che, quindi, con ogni probabilità, sarebbero stati tenuti degli altri corsi?
Si indica a teste, sui capitoli da 1 a 4, il Sig. residente in [...]
Amendola n. 41 Carpi (MO)
5. Vero che, nel corso dell'anno 2014, Lei, in qualità di agente di viaggi, è stata contattata dalla
Dott.ssa per organizzare una serie di iniziative turistiche in Italia per la Parte_1 promozione dei corsi “Donne Acrobate”, come da documenti 39, 40, che si rammostrano? N. 2997/2020 R.G. 3 / 9
6. Vero che, a fronte di una prima attività pubblicitaria, sono giunte delle manifestazioni di interesse da potenziali clienti, come da documento 41 che si rammostra?
Si indica a teste, sui capitoli da 5 e 6, la Sig.ra residente in [...]
Guidetti n. 40, Castiglione delle Stiviere (MN).
Con riferimento alle istanze istruttorie di parte convenuta, si riporta quanto già contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 e precisamente si chiede di respingere la domanda di prova testimoniale, formulata da parte convenuta, essendo il capitolo di prova generico in violazione dell'art 244
c.p.c..”
CONVENUTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria di legge ed in accoglimento delle eccezioni promosse:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
NEL RITO
- Ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata comunicazione dell'atto introduttivo all' ex art 122 comma 6 CPI;
CP_2
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
NEL MERITO
Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Dott.ssa attesa la Parte_1 carenza di qualifica di imprenditrice/impresa e per l'effetto rigettare le domande;
- Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra attesa la Controparte_1 carenza di qualifica di imprenditrice/impresa e conseguentemente rigettare le domande;
NEL MERITO
- Rigettare le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della convenuta in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
- Condannare la Sig.ra in favore della convenuta, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- In ogni caso N. 2997/2020 R.G. 4 / 9
Con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si conclude riportandosi integralmente a tutte le produzioni ed istanze di cui alla comparsa di costituzione
e risposta e alle memorie depositate, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati in atti e nei verbali di udienza alla quale integralmente questa difesa si riporta.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere Parte_1 titolare del marchio “Donne Acrobate”, ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale
Ordinario di Firenze lamentando la violazione delle norme sul diritto di Controparte_1 esclusività riconosciuto al proprietario di un segno distintivo e sulla concorrenza.
In particolare, l'attrice ha affermato di aver brevettato nel 2010 il marchio “Donne
Acrobate”, il cui ambito di tutela comprende l'utilizzo sia del simbolo identificativo
“marchio circolare rappresentante una donna acrobata: donna a testa in giù appesa con le gambe a un trapezio e con le braccia distese” che del testo “Donne Acrobate”, nel settore merceologico
“educazione, formazione e attività culturali” (classe 41). Ha riferito di aver fondato nel 2009 la
“Scuola di Psicologia Dr.ssa Ornella Convertino” e nel 2011 l'associazione culturale
“Donne Acrobate e Uomini in Progress”, tramite cui ha organizzato corsi di formazione a pagamento per utenti e psicologi, al termine dei quali veniva riconosciuto loro il diritto di utilizzare il marchio per i propri corsi o eventi, previa sottoscrizione di un contratto di affiliazione.
L'attrice ha quindi affermato che, da un controllo su internet, è venuta a conoscenza del fatto che la convenuta ha organizzato, in data 25.05.2019, un evento formativo dal titolo
“Mamme e donne acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, così utilizzando, senza alcuna autorizzazione, il suo marchio.
A seguito della diffida dall'uso illegittimo del proprio marchio, contestata dalla convenuta, nonché dell'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita, l'attrice ha chiesto riconoscersi la violazione delle norme sulla concorrenza e la condanna della convenuta al risarcimento del danno sia patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) che morale.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito: N. 2997/2020 R.G. 5 / 9
- l'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attrice;
- l'incompetenza della sezione ordinaria in favore del tribunale delle imprese;
- l'improcedibilità della domanda per mancata comunicazione dell'atto introduttivo all' ex art. 122, comma 6 c.p.i.; Controparte_3
- il difetto di legittimazione in ordine all'azione di concorrenza sleale, sia attiva che passiva, per carenza della qualifica di imprenditore in capo tanto all'attrice quanto alla convenuta, essendo entrambe libere professioniste iscritte all'Albo degli psicologi rispettivamente di Milano e Firenze.
Nel merito, la ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della CP_1 tutela di cui al codice di proprietà intellettuale e agli artt. 2569 e ss. c.c., in quanto, non potendosi considerare imprenditori i soggetti di cui è causa, non sussisterebbe neppure il requisito del rapporto di concorrenza tra gli stessi.
In particolare, ha negato qualsiasi uso del marchio registrato dell'attrice, sostenendo di non aver inserito nell'annuncio alcun segno distintivo, essendosi al contrario limitata ad adoperare due parole di uso comune, quali “donne” e “acrobate” che, peraltro, se considerate nel loro insieme, formano un binomio privo del carattere di novità e originalità e, comunque, molto utilizzato nella letteratura, soprattutto del settore. ha poi chiarito che l'incontro per cui è causa, dal titolo “Donne e mamme CP_1 acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, in realtà, non si è mai tenuto non avendo ricevuto adesioni, con conseguente esclusione di qualsiasi condotta confusoria e sleale.
Alla luce di tali osservazioni, la convenuta ha poi sostenuto l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, rilevando altresì che sia l'impresa “Scuola di psicologia dott.ssa Ornella Convertino” che l'“Associazione Culturale donne acrobate e uomini in progress”, entrambe riferibili all'attrice ed alla cui affiliazione quest'ultima ha parametrato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, sono state cancellate anni prima della condotta ritenuta illegittima, con conseguente richiesta di rigetto delle domande attoree e condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. N. 2997/2020 R.G. 6 / 9
Alla prima udienza di comparizione, la convenuta ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità per tardiva costituzione di parte attrice;
inoltre, sulla scorta dell'eccezione di competenza della vertenza, il fascicolo è stato riassegnato a questa sezione specializzata.
La causa è stata istruita solo documentalmente ed all'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata comunicazione dell'atto introduttivo all' ex art 122 comma 6 CPI CP_2
La convenuta ha preliminarmente rilevato l'omessa comunicazione dell'atto introduttivo all' , come invece sarebbe richiesto dell'art 122 comma 6 c.p.i. CP_2
L'eccezione è infondata in quanto tale disposizione, che prevede che “Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all' a cura di chi promuove il giudizio”, è limitata esclusivamente ai Controparte_3 giudizi che abbiano ad oggetto l'azione di nullità e di decadenza dei titoli stessi e ciò perché, diversamente opinando:
- da un punto vista logico, sarebbe impensabile che l venisse inondato della CP_2 copia di qualsivoglia atto introduttivo in tema di proprietà industriale, interessando a quell'ufficio, invece, esclusivamente le controversie idonee a decidere l'esistenza di titoli di proprietà industriale;
- da un punto di vista letterale, se il legislatore avesse voluto attribuirle una portata generale l'avrebbe collocata tra i principi generali e non all'interno di un articolo che disciplina esclusivamente le azioni di nullità e decadenza.
Ad ogni modo, peraltro, l'omessa comunicazione non è prevista dalla norma come causa di improcedibilità del giudizio.
2. Nel merito
Venendo al merito della controversia, dalla documentazione in atti è pacifico che l'attrice
è titolare del marchio “donne acrobate”, registrato nel 2010 e rinnovato nel 2019. N. 2997/2020 R.G. 7 / 9
ha lamentato l'utilizzo di tale marchio da parte della avendo questa Parte_1 CP_1 pubblicizzato un incontro denominato “Mamme e donne acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, nel quale la convenuta avrebbe quindi illegittimamente, in quanto senza alcuna previa autorizzazione dell'attrice, utilizzato le parole contenute nel suo marchio per realizzare attività concorrenziale, in quanto operante nel medesimo settore di riferimento: entrambe le parti, infatti, sono psicologhe che curano anche la realizzazione di eventi che hanno ad oggetto il ruolo della donna nella società.
Ora, ancorché l'attrice, anche in sede di precisazione delle conclusioni, chieda esclusivamente che sia accertata l'avversa condotta di concorrenza sleale, senza cenno alcuno all'eventuale attività contraffattiva relativa al marchio, si ritiene tuttavia necessario l'accertamento incidentale dell'uso illecito del marchio, quale presupposto a cui ancorare l'interferenza con l'illiceità della condotta concorrenziale.
Ciò posto, nessuna condotta, né contraffattiva né anticoncorrenziale, può essere imputata alla convenuta.
Quest'ultima, infatti, si è limitata ad utilizzare due parole comuni all'interno di una più ampia frase esplicativa del contenuto dell'incontro dalla medesima organizzato, termini peraltro che, nel settore della psicologia, ma non solo, si è soliti utilizzare congiuntamente, ossia quello di “donna” e di “acrobata”, onde voler enfatizzare gli equilibrismi che una donna deve essere in grado di fare nella società moderna al fine di portare avanti tutti i compiti che le vengono chiesti.
Il marchio di titolarità dell'attrice è, invece, una cosa diversa, essendo composto da una parte descrittiva, con le due parole “donne acrobate”, ed una parte figurativa, caratterizzata da una figura rappresentante una donna a testa in giù appesa con le gambe a un trapezio e con le braccia distese.
La valutazione circa eventuali condotte contraffattive deve, quindi, avere ad oggetto tutti gli elementi caratterizzanti il marchio e non partitamente solo alcuni di esso. È ormai consolidato l'orientamento per cui l'esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o similari deve essere condotto non già mediante l'analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, con un apprezzamento complessivo N. 2997/2020 R.G. 8 / 9
che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa (cfr. Tribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 22/12/2023).
Ora, comparando il marchio dell'attrice così come descritto con il titolo del corso utilizzato dalla convenuta “Mamme e donne acrobate: recupero del tempo per noi stesse”, si ritiene che non sussista alcuna condotta contraffattiva o confusoria.
In disparte l'atteggiamento soggettivo della convenuta, irrilevante essendo, in tema di tutela di diritti di proprietà industriale, l'eventuale consapevolezza dell'attitudine contraffattiva, nel caso che ci occupa difetta proprio l'utilizzo di un segno distintivo da parte della la quale, infatti, si è limitata a descrivere l'oggetto del proprio corso CP_1 impiegando due parole comunemente utilizzate ed altrettanto abitualmente associate.
Proprio perché si deve procedere ad una “valutazione d'impressione”, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/12/2021, n. 39764), guardando in via globale e sintetica all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi non si ravvisa alcuna similitudine né attitudine confusoria tra un marchio figurativo e denominativo caratterizzato da due parole accanto ad una rappresentazione grafica, e la descrizione del contenuto di un corso di approfondimento.
Alla luce di quanto esposto, quindi, non si ravvisa alcun uso illecito del marchio dell'attrice né, conseguentemente, alcun atto di concorrenza sleale, avendo la convenuta utilizzato due parole di uso comune che nulla hanno a che vedere con il segno distintivo in oggetto.
3. La richiesta di condanna ex art 96 c.p.c.
La convenuta ha avanzato richiesta di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., pur avendo la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.
Si deve tuttavia osservare che la responsabilità aggravata per lite temeraria, avendo natura extracontrattuale, “richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali N. 2997/2020 R.G. 9 / 9
elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e “pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni” (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto la convenuta non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell'iniziativa giudiziale della controparte.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività difensiva espletata (valore medio di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, liquidata al minimo essendo la causa documentale), sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale delle imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 6.720,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 13 agosto 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Grasselli dott. Niccolò Calvani