Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione la ritenuta insussistenza della aggravante di cui all'art. 7 della L. 12 luglio 1991, n. 203 non comporta l'automatica esclusione della "appartenenza" del soggetto alla struttura mafiosa .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2013, n. 14286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14286 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/01/2013
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 128
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 27123/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO OL N. IL 03/10/1959;
ER NA N. IL 05/08/1963;
RO LV N. IL 25/08/1984;
RO NA N. IL 29/01/1987;
avverso il decreto n. 179/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Letta la requisitoria del procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la corte d'appello di Napoli ha confermato il decreto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale venne applicata a RO LA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni e venne disposta la confisca di beni di sua pertinenza, di pertinenza della moglie, AR NN, nonché di RO SQ e RO RE (trattasi di capitali, beni strumentali, immobili, autovetture, titoli di credito).
1.1. RO LA risulta essere stato condannato per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti di IC NO, soggetto inserito, con posizione apicale, all'interno di un clan camorristico, operante nel territorio di Marcianise e zone limitrofe. IC, essendo latitante, fu tratto in arresto proprio nell'abitazione del RO.
2. Ricorre per cassazione RO LA con due atti separati (27 gennaio 2012, a firma avv. Angelo Raucci e 30 gennaio 2012, a firma del predetto difensore e dell'avv. Giovanni Aricò).
2.1. Nei ricorsi si deduce violazione di legge e inesistenza dell'apparato motivazionale e si sostiene quanto segue.
2.2. Ricorso avv. Raucci. - L'unico elemento certo a carico del RO consiste nella sua condanna per favoreggiamento. La sentenza di condanna, tuttavia, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 riconoscendo che il RO aveva dato ricovero al IC per il legame personale che lo univa allo stesso, essendo essi nati e cresciuti insieme nello stesso paese. In riferimento, poi, agli altri elementi utilizzati dai giudici della prevenzione, va detto che essi mancano del carattere della certezza e, dunque, non hanno natura indiziante. Ciò deve dirsi per le dichiarazioni degli appartenenti alla polizia di Stato che parteciparono alla cattura del IC e per le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RO Michele.
I primi si sono limitati a ipotizzare che il latitante fosse da tempo nell'abitazione del ricorrente, ma, appunto, di mera ipotesi si tratta, ipotesi sfornita di qualsiasi base fattuale;
il secondo ha reso dichiarazioni che la stessa corte napoletana ritiene di limitata valenza, in quanto imprecise. In realtà, dette dichiarazioni, più che imprecise, devono essere qualificate false, in quanto il RO aveva attribuito al RO la fittizia intestazione di immobili, che, in realtà, secondo il suo assunto, sarebbero stati di proprietà effettiva del IC. Sta di fatto, tuttavia, che detti immobili non esistono e che, dunque, le indicazioni provenienti dal collaboratore di giustizia non hanno fondamento alcuno. Secondo RO, inoltre, RO avrebbe fatto da prestanome anche per tale SO IO, ma, anche in tal caso, gli accertamenti esperiti non hanno minimamente confermato l'assunto del "pentito". L'unica indicazione proveniente dal collaboratore di giustizia relativa a un immobile che abbia trovato un minimo di riscontro riguarda un terreno che, in realtà, RO ha venduto a tale RT RE;
si tratta dunque di un bene venduto, e non acquistato dal ricorrente e, comunque, la figura del IC rimane del tutto estranea a questa operazione. Quanto ai beni realizzati dal costruttore DI Angelo Antonio, beni anch'essi, secondo l'assunto fatto proprio dai giudici di merito, fittiziamente intestati al RO, nessun accertamento è stato condotto. In realtà, RO è mosso da rancore profondo nei confronti del IC e quindi tenta di colpire tutte le persone che egli ritiene vicine al predetto.
Sotto altro aspetto, i giudici di primo e secondo grado nulla scrivono circa l'attualità della pericolosità sociale del RO e ciò costituisce evidente violazione di legge, ne' essi hanno tenuto conto alcuno delle allegazioni difensive, avendo dato atto della consulenza del dott. Di Ronza e non anche di quella del l'ing. De Michele.
2.3. Ricorso congiunto, - Violazione della L. n. 575 del 1965, art. 1 e manifesta illogicità della motivazione. È certamente vero che il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al giudizio di cognizione;
è altrettanto vero, tuttavia, che, tanto la Corte costituzionale, quanto la CEDU, hanno affermato che la natura indiziaria del procedimento di prevenzione non può certo risolversi in mere congetture o ipotesi, prive di certezza storica, e neanche può contrastare con il giudicato di merito. Nel caso in esame, era stato fatto osservare alla corte d'appello partenopea che la esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 connotava la condotta favoreggiatrice del RO in maniera tale che non poteva affermarsi che lo stesso fosse soggetto appartenente all'associazione camorristica o comunque vicino alla stessa. Sempre la CEDU ha affermato, più volte, l'illegittimità della misura di prevenzione antimafia, quando il proposto sia stato assolto dalla relativa imputazione. Non è dunque possibile sostenere la sussistenza di una "pericolosità qualificata" nei confronti del RO. Invero, aver commesso un reato, può, al più costituire presupposto per un'indagine prodromica all'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della L. n. 1423 del 1956, ma non per l'applicazione della prevenzione antimafia, come nel caso di specie. È poi del tutto illogico il ragionamento esibito dalla corte territoriale, quando sostiene l'assoluta irrilevanza degli episodi criminosi consumati in danno del RO (furti e incendi), atteso che essi, viceversa, costituiscono chiaro segno della sua non appartenessero ad alcun sodalizio. E anche se fosse provato (ma non lo è) che il ricorrente si sia poi posto sotto la protezione di un clan della camorra, ciò evidenzierebbe una situazione di sudditanza di RO, non certo di partecipazione all'associazione malavitosa. È vero, peraltro, che le misure patrimoniali di prevenzione possono ormai prescindere dall'attualità della pericolosità e possono essere applicate anche, addirittura, dopo la morte del proposto;
esse però possono essere applicate, al di fuori della ipotesi della "pericolosità qualificata", solo quando il soggetto rientri nelle categorie di cui alla L. del 1956, art. 1 vale a dire quando sì dia la prova che il soggetto viva con i proventi di attività delittuose. Nel caso in esame, tutto ciò che, peraltro incidenter, la corte d'appello ha saputo affermare è che RO avrebbe commesso alcuni episodi di elusione fiscale. Ma i beni derivanti da tale condotta elusiva sarebbero confiscabili solo se il soggetto attivo fosse appartenente all'associazione di stampo mafioso, cosa che, come si ripete, è da escludere assolutamente, atteso l'esito del procedimento di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge (ASN 200735044-RV 237277). Tale scelta legislativa è stata ritenuta dal competente giudice conforme a Costituzione (cfr. corte cost. sent. n. 321 del 2004).
1.1. Orbene, nel caso in esame, è la stessa corte di appello che da atto del fatto che al delitto di favoreggiamento personale, per il quale RO è stato condannato, è stata ritenuta non accedere la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente - dunque - avrebbe ospitato, per un periodo di tempo non accertato, ma che lo stesso ha dichiarato essere stato di qualche giorno, il capo camorrista latitante IC NO. L'esclusione dell'aggravante in questione dovrebbe far ritenere, in mancanza di prova contraria, che la condotta del RO sia stata ispirata, non dall'intenzione di giovare all'associazione malavitosa in quanto tale, ma dallo scopo di favorire personalmente il IC, persona alla quale, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, il ricorrente era legato da rapporti di carattere personale.
1.2. Ora, è stato ritenuto che nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è illegittimo il decreto con cui il giudice di appello confermi la misura della sorveglianza speciale nei confronti del preposto -assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - omettendo di indicare le concrete circostanze di fatto, non smentite dalla suddetta sentenza di assoluzione, costituenti indizi a suo carico, considerato che, ferma l'autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione, la valutazione di appartenenza a una associazione mafiosa, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, non può fondarsi su mere ipotesi, ma deve essere ancorata a specifici elementi sintomatici di tale appartenenza al sodalizio criminale qualificato;
ne consegue che, in assenza di essi, la motivazione è mancante o meramente apparente e integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125 c.p.p. (ASN 200640731-235758).
1.3. Vale a dire che, pur in presenza di sentenza assolutoria dal reato di associazione mafiosa, al giudice della prevenzione non è inibita la rivalutazione degli elementi, al fine di accertare se il soggetto in questione possa ritenersi -comunque- appartenente alla cerchia criminale che ha come riferimento la struttura mafiosa;
tale rivalutazione, tuttavia, deve essere effettuata e deve condurre a conclusioni logicamente accettabili. In mancanza di ciò, la motivazione avrà, inevitabilmente, il carattere della mera apparenza e integrerà il vizio di violazione di legge cui sopra si accennava.
1.4. Al proposito va ricordato che il concetto di "appartenenza", di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 1 è più ampio rispetto a quello di "partecipazione", di cui all'art. 416 bis c.p.. Quest'ultima, infatti (la partecipazione), richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima (l'appartenenza) è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole, permeato di cultura mafiosa (ASN 201219943-RV 252841).
1.5. L'appartenenza, insomma, si risolve in una situazione di contiguità all'associazione stessa che, pur senza integrare il fatto- reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso, risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e, nel contempo, denoti la pericolosità sociale specifica, che legittima il trattamento prevenzionale (ASN 200607616-RV 234745).
2. Ora è evidente che la ricorrenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è un indice sintomatico, certamente significativo di tale vicinanza/appartenenza.
Non è però "automatica" l'affermazione contraria, vale a dire che l'essere stata detta aggravante ritenuta insussistente sia sempre prova della "lontananza" del soggetto dalla struttura mafiosa.
2.1. La ricordata sentenza 40731 del 2006 (cfr. supra) ammette che possano esservi "concrete circostanze di fatto" non contrastanti, nello specifico, con il dictum del giudice della cognizione, che consentano dì affermare "l'appartenenza" (appunto: non la "partecipazione") del soggetto alla cerchia mafiosa.
2.2. Invero, va, in concreto, valutata la situazione accertata e va anche, sempre in concreto, valutato il reato cui la circostanza L.203 del 1991, ex art. 7 originariamente ineriva (anche se essa poi,
come nel caso di specie, essa è stata ritenuta insussistente). RO ospitò in casa sua un elemento di vertice del clan dei "Mazzacane", avversario, nel territorio di Marcianise, del clan dei "Quacquaroni" (cfr. ordinanza, pag. 2). Nell'abitazione del ricorrente le forze dell'ordine rinvennero, oltre al IC, suoi indumenti, denaro di sua competenza e una motocicletta, pacificamente in uso allo stesso. Ciò che non è stato possibile accertare è da quanto tempo (giorni, come sostenuto dal RO, ovvero mesi, come sospettato dagli operanti) IC avesse trovato ricovero presso il ricorrente.
2.3. Aver favorito la latitanza, sia pure uti singulus, di un elemento apicale di un clan camorristico è condotta che può apparire sintomatica dell'appartenenza (nel senso sopra ricordato) del favoreggiante al clan malavitoso del favorito.
Ciò, tuttavia, presuppone accertamenti di fatto, che non risultano essere stati esperiti o, almeno, che non risultano essere stati rispecchiati nella motivazione dell'ordinanza ricorsa. Elementi di convincimento potrebbero invero esser tratti, oltre che dalla eventuale conoscenza - da parte del RO - della figura, della personalità, dello spessore criminale del IC, oltre che dalla consapevolezza del fatto che, in zona, era in atto uno scontro tra clan avversari, anche e principalmente dalla oggettiva convergenza di interessi (se sussistente) tra il ricorrente e il camorrista e, dunque, nel caso di specie, dall'effettiva funzione, oltre che di favoreggiatore personale, di "agevolatore reale", che, come si ipotizza, RO avrebbe svolto in favore di IC;
di talché le due prospettive, quella personale e quella patrimoniale, finirebbero per corroborarsi reciprocamente. Ma in ciò consiste l'ulteriore (e il più grave) deficit motivazionale del provvedimento impugnato, deficit che, effettivamente, denunciando una carenza di approfondimenti istruttori, finisce per risolversi, ancora una volta, nel vizio di apparente motivazione.
3. Invero la corte d'appello, premesso che le dichiarazioni del RO appaiono generiche e, come tali (deve ritenersi) non passibili di riscontro, non supporta in altra maniera (in alcuna maniera) la ipotesi che i beni formalmente intestati alle imprese familiari del RO fossero, in realtà, di pertinenza del IC.
4. Per tutte le ragioni sopra specificate, si impone annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il giudice di rinvio dovrà, innanzitutto, chiarire se, nonostante sia stata ritenuta insussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 il RO possa essere considerato persona "appartenente" all'associazione camorristica, specificandone in dettaglio i motivi;
in secondo luogo dovrà dar conto delle concrete ragioni per cui si ritiene (ammesso che anche tale secondo giudice dovesse ritenerlo) che i beni, i capitali, gli immobili elencati nel provvedimento impugnato dal n. 1 al n. 18, siano in realtà da ritenersi di pertinenza (o comunque in qualche modo di interesse) del IC. Come anticipato, peraltro, la seconda circostanza, se provata, ben potrà rifluire sulla valutazione della prima.
5. Giudice di rinvio è la corte d'appello di Napoli, ovviamente in diversa composizione.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013