Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
Nel giudizio cautelare di rinvio per annullamento del provvedimento con cui il tribunale del riesame ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, la verifica circa l'attualità della misura carceraria deve operarsi in forza del criterio secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2011, n. 21424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21424 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 20/04/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 927
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2419/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI CA, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 10/11/2010 del tribunale del riesame di Catania;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto;
FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Catania, con provvedimento del 13.11.2009, riformava l'ordinanza emessa a carico di LI ME dal g.i.p. di Catania in data 5.09.2008 con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestati ai capi F) e EE), disponendo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. A seguito di ricorso in cassazione da parte del P.M., la decisione del Tribunale di Catania in sede di riesame veniva annullata con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio limitatamente alla questione attinente la sostituzione della misura cautelare applicata dal g.i.p. con quella degli arresti domiciliari.
Questa Corte, infatti, osservava che il Tribunale del riesame aveva valutato il tempo trascorso dalla commissione del reato quale elemento autonomo ai fini della valutazione delle esigenze cautelari omettendo di considerare che lo stesso va apprezzato nel concorso di indici di sicuro significato sintomatico ai fini dell'attenuazione dei pericula libertatis. In particolare, questa Corte rilevava, che "il Tribunale ha omesso di procedere a una siffatta complessiva valutazione e, in particolare, non ha dato conto di come possa ritenersi ragionevolmente neutralizzato un concreto pericolo di reiterazione di reati mediante la sottoposizione dell'indagato al regime degli arresti domiciliari una volta che risulti come, proprio versando in tale condizione, il LI abbia continuato a svolgere il traffico di stupefacenti contestatogli, circostanza di cui da atto lo stesso Tribunale".
3. Con ordinanza del 10/11/2010, il Tribunale del Riesame di Catania, decidendo in sede di rinvio, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del tribunale della medesima città in data 5/09/2008. Il tribunale osservava che, in ordine alla pericolosità del LI, e, conseguentemente, della sua inaffidabilità ai fini dell'applicazione di una misura meno afflittiva che presuppone doti di autocontrollo, deponevano le seguenti circostanze: a) lo stesso annoverava numerosi precedenti penali di cui uno specifico per violazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; b) l'indagato aveva commesso i fatti in contestazione proprio durante la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari così dando concreta dimostrazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a contenere la sua accentuata spinta criminogena;
c) l'estrema gravità dei fatti delittuosi, commessi in contiguità con contesti di criminalità organizzata ed intessendo rapporti illeciti su scala internazionale.
Il tribunale, infine, quanto al rilievo difensivo secondo il quale costituiva indice di affidabilità la circostanza che dal momento della sottoposizione al regime degli arresti domiciliari ad oggi il LI non era incorso in alcuna violazione delle prescrizione allo stesso imposte, replicava che "siffatta circostanza non costituisce altro che la doverosa osservanza degli obblighi impostigli e, dunque, non appare sintomatica ne' di un reale e definitivo distacco dalle precedenti logiche delittuose ne' tantomeno di una acquisita affidabilità. Per contro, l'estrema gravità dei fatti delittuosi e la personalità del LI, come sopra delineata, comportano una pericolosità sociale qualificata ed impongono conseguentemente, la necessità di arginare la stessa con applicazione della custodia cautelare in carcere".
4. Avverso la suddetta ordinanza, il LI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto nuovamente ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 274 c.p.p. nonché motivazione contraddittoria ed insufficiente per assoluta mancanza delle esigenze cautelari "attuali". Ad avviso del ricorrente, infatti, il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari andava valutato esaminando globalmente la sua intera personalità e la pericolosità doveva essere abituale ed attuale, tanto più che aveva dimostrato con i fatti l'assoluta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato.
DIRITTO
5. In via di diritto, occorre chiarire che il criterio dell'attualità delle esigenze cautelari è preso in esame dalla normativa in due momenti. In quello dell'emissione della misura cautelare: a tal proposito dispone l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) in relazione al quale questa Corte ha ritenuto che "il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari": SS.UU. 40538/2009 Rv. 244377. La ratio di tale norma è chiara e va individuata nel fatto che, nel momento in cui il giudice decide di emettere una misura cautelare in carcere nei confronti di una persona che si trova in stato di libertà, deve valutare anche l'attualità delle esigenze cautelari che ben possono essere vagliate alla stregua del comportamento tenuto dall'indagato fra il momento della commissione del reato e quello del momento dell'emissione dell'ordinanza della custodia cautelare in carcere.
Il secondo momento in cui si deve valutare l'attualità delle esigenze cautelari, è previsto in sede di revoca o sostituzione delle misure ex art. 299 c.p.p. in relazione al quale questa Corte, invece, ha costantemente enunciato il diverso principio di diritto secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare": ex plurimis Cass. 16425/2010 Rv. 246868. Infatti, il decorso del tempo costituisce di per se un elemento di carattere "neutro", che non può, ex se, assumere uno specifico rilievo nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la valenza di tale elemento si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, necessitando la sussistenza di ulteriori e diversi elementi valutativi atti a suffragare l'assunto del venir meno o comunque del ridimensionamento di siffatte esigenza cautelari. Il motivo per cui vi è differenza di valutazione fra i due momenti è chiara: nel primo, il giudice, dovendo emettere una misura restrittiva nei confronti di un soggetto che si trova in stato di libertà ha la possibilità di valutare se e in che termini il tempo trascorso ha influito all'attenuazione delle esigenze cautelari e, quindi, l'emissione di una misura cautelare comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura. Il vaglio del suddetto requisito, invece, sebbene debba essere pur sempre valutato, diventa meno pregnante nei casi in cui venga chiesta la sostituzione o la revoca nei confronti di un soggetto che si trovi già in stato detentivo. In questa ipotesi, è ovvio, che il tempo trascorso assume un carattere normalmente neutro proprio perché il comportamento in ipotesi corretto tenuto dall'indagato è, per così dire, "obbligato" dallo stato detentivo e, quindi, non costituisce di per sè un indice di resipiscenza o di mutamento della condotta di vita.
5.1. Il caso di specie, pur rientrando nella prima delle ipotesi considerate (infatti fu il tribunale del riesame a sostituire, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 309 c.p.p., la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari e, quindi, non a seguito dell'attivazione della procedura di cui agli artt. 279 e 299 c.p.p.) presenta la peculiarità che il giudizio sull'attualità della misura cautelare rischia di essere falsato dal fatto che l'indagato si trova agi arresti domiciliari e, quindi, non è possibile valutare il suo reale comportamento e cioè se egli sia davvero cambiato ovvero se questo suo comportamento corretto sia "obbligato" perché costretto agli arresti domiciliari. Sul punto ritiene questa Corte che, anche in questa ipotesi, non può che applicarsi quel principio di diritto enunciato da questa Corte a proposito della revoca o sostituzione della misura cautelare, proprio perché la situazione è ad essa assimilabile e ne sussiste la medesima ratio legis.
5.2. Così inquadrata giuridicamente la questione, la decisione impugnata non si presta allora ad alcuna censura perché il Tribunale, con amplissima motivazione, ha spiegato le ragioni per le quali solo la misura cautelare in carcere può costituire un deterrente alla pericolosità sociale del prevenuto e che il tempo trascorso non è sintomatico della sua resipiscenza perché il corretto comportamento tenuto non costituisce altro che la doverosa osservanza degli obblighi impostigli.
E, sul punto, non può non rilevarsi che il ricorrente non risulta che abbia addotto, dinanzi al Tribunale, elementi nuovi utili ai fini prognostici e indebitamente pretermessi dal Tribunale, tale non potendosi considerare, per l'appunto, ne' il trascorrere del tempo in sè, ne' l'assoggettamento alla misura cautelare in corso, proprio perché, come ha rilevato il tribunale, si tratta di condotta scarsamente sintomatica di resipiscenza in quanto finalizzata in primis ad evitare l'aggravamento della posizione cautelare tanto più che era pendente proprio il procedimento per il ripristino dell'originaria misura cautelare in carcere.
Nel respingere, pertanto, il ricorso, può enunciarsi il seguente principio di diritto: "nell'ipotesi in cui l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. sia stata riformata dal tribunale del riesame con la sostituzione della misura degli arresti domiciliari e questa decisione sia stata a sua volta annullata dalla Corte di cassazione, il tribunale del riesame in sede di rinvio, al fine di verificare l'attualità della misura cautelare in carcere deve applicare il principio di diritto secondo il quale l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare".
6. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011