Sentenza 3 marzo 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura. (Nella specie, in cui il tribunale del riesame aveva congruamente motivato in ordine alla necessità della custodia in carcere per fronteggiare il pericolo di reiterazione, la S. C. ha ritenuto irrilevante le censure difensive concernenti l'affermata sussistenza anche del pericolo di fuga).
Commentario • 1
- 1. Fare un video di uno stupro è comportamento punibile? (Cass. 29096/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2015, n. 35973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35973 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2015 |
Testo completo
3597 3/ 1 5 75 ་ ་ སོ ་ ནི ་ ཐ མ ་ ཐ ར ་ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 84 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. CLAUDIA SQUASSONI N. 520/2015 - Consigliere - Dott. AMEDEO FRANCO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GUICLA MULLIRI N. 53867/2014 - Rel. Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - Dott. SANTI GAZZARA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI EL CA N. IL 08/05/1977 avverso l'ordinanza n. 3172/2014 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 26/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Generell ( bie) Udit i difensor Avv.; 25 вич Виха RITENUTO IN FATTO 1 Con ordinanza 26.11.2014 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di UI EL CA contro l'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di concorso in importazione di stupefacente del tipo metanfetamina tipo IS (artt. 73 DPR n. 309/1990). Per quanto ancora interessa in questa sede, secondo il Tribunale, la gravità indiziaria desunta dagli accertamenti presso le banche dati INPS e Agenzia delle Entrate, nonché dalle dichiarazioni dei coindagati e dall'esame delle memorie dei cellulari, unitamente alle esigenze cautelari (rappresentate dal pericolo di recidiva e dal pericolo di fuga) giustificavano la massima misura restrittiva nei confronti della UI, ritenuta l'organizzatrice dell'importazione attraverso un collaudato sistema. 2 Il difensore ricorre per cassazione denunziando tre motivi.
2.1. Col primo motivo denunzia l'illogicità e contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale (pericolo di fuga e reiterazione del reato). Secondo la ricorrente, le misure vanno disposte quando sussistono esigenze cautelari a prescindere dalla gravità del fatto ed il riferimento "all'arco di tempo" - di cui all'ordinanza impugnata è in contraddizione con il provvedimento del GIP che contesta invece un unico fatto, avvenuto in data 12.5.2014. Osserva poi che l'arresto avvenuto sei mesi dopo il fatto e sotto casa smentisce la concretezza ed attualità del pericolo di fuga che il Tribunale ha ricavato dal ruolo, dall'arco di tempo e dalla notevole entità della pena irroganda. Sul ritenuto pericolo di recidiva, infine, osserva che la motivazione appare in contraddizione con l'informativa del 2.7.2014: in tale atto, infatti, si registra l'interruzione dell'attività criminosa dopo il fatto contestato, dimostrandosi così l'inesistenza di concreto pericolo di recidiva oltre che l'esaurimento del tema di indagine.
2.2. Con altro motivo si deduce il vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza con particolare riferimento al ruolo di organizzatrice dell'importazione ravvisato dal Tribunale. Osserva la riguardo la ricorrente: -che le dichiarazioni di RI e BU sono viziate dall'intento di escludere il loro coinvolgimento, intento perseguito attraverso l'indicazione di una persona in posizione sovraordinata: tali dichiarazioni, dunque, se possono avere valenza indiziaria sul concorso della UI, non possono valere per riconoscere una diversa posizione rispetto a quella dei dichiaranti. Stesse osservazioni valgono, secondo il ricorrente, con riferimento agli accertamenti eseguiti presso la Banca dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, nonché ai contatti emersi dall'esame delle memorie dei cellulari in uso ai coindagati;
inoltre, rileva un errore dei giudici nell'interpretazione del contenuto di un sms inviato dalla UI al RI circa il nome del soggetto che doveva stare 2 attento a non firmare al momento del ritiro del pacco: il messaggio della UI conteneva un invito al RI a non apporre il proprio nome (cioè quello del RI stesso e non quello della UI) quando firmava per la ricezione. Un tale messaggio non esprimeva affatto la preoccupazione della UI di essere identificata, ma la preoccupazione che il RI potesse esserlo, e ciò - ad avviso della ricorrente è indicativo di un normale concorso di persone in posizione - analoga. Tali elementi, ad avviso della ricorrente, dimostrano il travisamento della prova.
2.3. Con un terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 275 comma 3 con particolare riferimento alla adeguatezza della misura. Si duole in particolare delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale per giustificare il diverso trattamento cautelare riservato ai coindagati RI e BU e ritiene che la misura degli arresti domiciliari applicata a costoro debba ritenersi adeguata anche per lei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall'esame della censura riguardante la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (contenuta nel secondo motivo di ricorso): essa è infondata. In linea di principio, va premesso che l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 18190 del 04/04/2012 Cc. dep. 14/05/2012 Rv. 253006; Sez. 6, Sentenza n. 18728 del 19/04/2012 Cc. dep. 16/05/2012 Rv. 252645; cfr. altresì cass. pen. sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121, massime precedenti conformi: n. 30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733 del 2003 Rv. 225440). Nel caso che ci occupa, il Tribunale del riesame ha ravvisato il ruolo di organizzatrice non solo dalle dichiarazioni dei coindagati RI e BU e dalle informazioni delle Banche dati INPS e Agenzia delle Entrate, ma anche dai numerosi contatti dei coindagati con l'utenza della ricorrente ed ha considerato emblematico I'sms del 13.5.2014 inviato al RI nonché il fatto che la donna risultasse l'effettiva destinataria della sostanza stupefacente inviata dalle Filippine ed occultate in pacchi contenenti microfoni per karaoke. Ha considerato il ruolo attivo della UI nell'ambito di un rodato meccanismo di importazione di notevoli quantitativi (per un totale di 10 consegne) e quindi l'inserimento in un insidioso e stratificato circuito 3 delinquenziale oltre che la capacità di approvvigionamento dal Pese di origine e di distribuzione. L'errore su chi fosse il soggetto che doveva stare attento a non firmare al momento del ritiro del pacco di cui al messaggio del 13.5.2014 - è un dettaglio secondario che non può travolgere la struttura motivazionale del provvedimento, perché in sostanza ciò che il Tribunale voleva evidenziare era il ruolo di "organizzatrice" ed il messaggio, anche se letto nel senso proposto dal ricorrente, è comunque emblematico di una attività volta ad impartire istruzioni di comportamento ai concorrenti. Il ragionamento del Tribunale è dunque coerente e pertanto resiste alla critica che in sostanza finisce per proporre una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali sul ruolo rivestito dalla donna, attività difensiva che il giudizio di legittimità però non ammette. Infatti, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo: al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo sulla motivazione la rilettura degli elementi di fatto - posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349).
2. Venendo all'esame delle censure sulle esigenze cautelari (primo e terzo motivo di ricorso), va rilevata ugualmente la infondatezza delle stesse. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 309 comma 9 cpp il tribunale può confermare il provvedimento impugnato "anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso": pertanto, "il notevole arco di tempo di commissione del reato contestato" costituisce un tipico accertamento in fatto rientrante nei poteri del Tribunale del Riesame, che vale ad integrare la motivazione del GIP. Ciò detto, è noto che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le 4 esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 Cc. dep. 22/04/2011 Rv. 249324). L'art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell'obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce proprio, quale contenuto essenziale dell'ordinanza "de libertate" del giudice, "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza". Il primo comma dell'art. 275 cpp impone al giudice di tener conto, nel disporre le misure cautelari, della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 18728 del 19/04/2012 Cc. dep. 16/05/2012 Rv. 252645). Nel caso di specie, il Tribunale, ha ritenuto che la custodia in carcere fosse da ritenersi l'unica adeguata per l'elevato pericolo di recidiva desunto dall'inserimento nell'insidioso circuito delinquenziale dimostrato a sua volta, come già detto, dal rodato meccanismo di importazione mediante società di spedizione, dalla capacità di approvvigionamento e distribuzione e dall'ostinata proclività delinquenziale dimostrata dal notevole arco di tempo di commissione dell'illecito (2013-2014). Le considerazioni sul pericolo di fuga non sono decisive perché, come più volte affermato in giurisprudenza, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di reiterazione del reato, non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura (cfr. tra le varie, Sez. 6, Sentenza n. 4829 del 12/12/1995 Cc. dep. 09/02/1996 Rv. 203610; Sez. 3, Sentenza n. 937 del 21/04/1993 Cc. dep. 29/05/1993 Rv. 194729). La motivazione sul pericolo di reiterazione del reato è pertanto già da sola sufficiente a giustificare la misura. La differenziazione delle misure nei confronti dei vari indagati è stata giustificata infine considerando la diversità dei ruoli ed anche tale valutazione, frutto di accertamento in fatto, appare priva di vizi logici oltre che giuridicamente corretta. Dunque, non sussiste il denunciato vizio di motivazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att cpp. Così deciso in Roma, il 3.3.2015. 5 Il Cons. est. hume Il Presidente side flo t DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 4 SET 2015 INZIONARIO GIUDIZIARIO Paolo Mensurati 6