Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2015, n. 35973
CASS
Sentenza 3 marzo 2015

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In tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura. (Nella specie, in cui il tribunale del riesame aveva congruamente motivato in ordine alla necessità della custodia in carcere per fronteggiare il pericolo di reiterazione, la S. C. ha ritenuto irrilevante le censure difensive concernenti l'affermata sussistenza anche del pericolo di fuga).

Commentario1

  • 1Fare un video di uno stupro è comportamento punibile? (Cass. 29096/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020

    Perché sia configurabile il delitto di violenza sessuale di gruppo non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale. È sufficiente che ciascun partecipe offra un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato: la presenza, il toccatmento del seno della persona offesa e la realizzazione di un video dei fatti criminali, manifesta una chiara adesione alla violenza di gruppo che rafforzava il proposito criminoso dello stesso. Neppure è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale. Basta la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2015, n. 35973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35973
Data del deposito : 3 marzo 2015

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