Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2010, n. 15657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15657 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 24/03/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 497
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 34718/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI UR N. IL 12/10/1973;
avverso la sentenza n. 6966/2008 GIP TRIBUNALE di COMO, del 20/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;
lette le conclusioni del PG Dott. LO VOI Francesco che chiede annullarsi la sentenza senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
ST UR ricorre in cassazione avverso la sentenza emessa il 20.05.2009 dal GIP presso il Tribunale di Como con la quale, ex art. 444 c.p.p., gli è stata applicata la pena di mesi sei di arresto ed e 2.000,00 di ammenda, oltre la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo, per i reati di cui all'art. 186 C.d.S., commi 2 e 5 e art. 187 C.d.S., comma 7.
Si denuncia violazione di legge con riferimento ali disposta revoca della patente di guida, sia perché l'accordo tra imputato e P.M. prevedeva solo la sospensione della patente per un anno, sia perché non sussisteva l'ipotesi di "recidiva nel biennio", da calcolarsi con riferimento alla data della precedente violazione e non a quella - presa in esame dal GIP - di esecutività della relativa condanna. Con parere scritto il Procuratore generale, nella persona del dott. Lovoi Francesco, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata rimettendo gli atti ad altro GIP del Tribunale di Como. Il motivo posto a base del ricorso è infondato sicché il gravame di legittimità va rigettato.
In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati dei principi giuridici che costituiscono ormai ius receptum e che di seguito si espongono. Mentre nell'imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell'art. 80 ter, introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 142, sulle modifiche al sistema penale, l'art. 222 C.d.S. le ha riconosciuto espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria. Con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. possono, quindi, essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Tali sanzioni, non integrando una pena accessoria ne' una misura di sicurezza, prescindono dall'accordo tra le parti (Cass. SS.UU. 27/05/1998, Bosio), tanto che la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della richiesta di patteggiamento, sia preclusa l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida (C. Cost. 18/06/1997, n. 184; C. Cost. 05/02/1999, n. 25). Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere disposta la sospensione della patente di guida a norma dell'art. 222 nuovo C.d.S. (Cassazione Penale, Sez. 4, 5 luglio 1994, Mor;
Cassazione Penale, Sez. 6, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante;
Cassazione Penale, Sez. 4, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi;
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 1995, n. 10102, Calevi;
Cassazione Penale, Sez. 4, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci;
Cassazione Penale, Sez. 6, 29 settembre 1997, Cardaropoli), persino se la detta sospensione sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, una volta stabilita dal Giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Cassazione Penale, Sez. 4, 27 marzo 1997, n. 3254). Il Giudice è, inoltre, tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, a nulla rilevando che di esse non sia stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento. Le dette sanzioni, infatti, non possono formare oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. Un. 8 maggio 1996, n. 11, De Leo), che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Cassazione Penale, Sez. 6, 19/12/1997, P.G. in c. Poli;
Cassazione Penale, Sezione 4, 27 febbraio 1996, n. 4086, Verzelletti;
Cassazione Penale, Sez. 4, 19 giugno 1996, n. 7206, Vezzoli, 1835;Cassazione Penale, Sez. 4, 9 febbraio 1996, n. 2531, Veneri;
Cassazione Penale, Sez. 4, 9 maggio 1997, n. 6138, Pulcini). Orbene, per quanto premesso, va ritenuta infondata la prima doglianza in base alla quale il GIP non poteva procedere all'applicazione della revoca della patente di guida perché non previsto dall'accordo tra le parti.
Passando all'analisi della specifica doglianza relativa all'assenza del presupposto normativo previsto dal C.d.S. ed in particolare dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) per applicare la sanzione accessoria in parola si osserva che l'art. di legge richiamato prevede che "la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo 1, sezione 2, del titolo sesto, ... in caso di recidiva nel biennio".
È pur vero, come rileva il ricorrente, che la detta disposizione nulla specifica in relazione ai termini ai quali riferire il calcolo del citato biennio di corrispondenza sul quale operare il calcolo temporale per la determinazione di tale sanzione accessoria, ma appare del tutto evidente che il legislatore ha rimandato ai principi che regolano la materia della recidiva.
Orbene, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 1 come sostituito dalla L.5 dicembre 2005, n. 251, art. 4, è recidivo chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, e, ai sensi del comma 2, n. 2) di tale norma la pena può essere aumentata fino alla metà se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, ed è evidente, sulla base del tenore letterale delle norme appena citate, che il calcolo dei suddetti cinque anni va effettuato - diversamente da quanto opina il difensore della ricorrente - considerando come dies a quo non già la data di commissione dell'ultimo delitto non colposo antecedente quello per cui è processo, bensì quella (o quelle) della sentenza (o sentenze)di condanna divenuta (o divenute) irrevocabile (o irrevocabili) antecedentemente alla commissione del delitto non colposo per il quale si procede (V. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 36131 del 2007 Rv. 237651). Il Collegio non ignora che altra sentenza di questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 27985 del 11/06/2009 Cc. Rv. 244420) è di contrario avviso, ma, atteso che, come già evidenziato, la disposizione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) nulla dice in ordine ai termini ai quali riferire il calcolo del citato biennio, dalla motivazione di tale sentenza non è dato verificare a quale altro riferimento normativo si aggancia l'interpretazione secondo cui, in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva non già la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, bensì la data di commissione dello stesso.
Dunque, per il caso di specie, correttamente il GIP tenuto conto che il ricorrente aveva subito una precedente condanna per lo stesso reato con decreto penale in data 14.11.2007, divenuto esecutivo il 3.01.2008, ha applicato la recidiva nel biennio per la sanzione amministrativa di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), rispetto alla consumazione del nuovo reato in data 13.12.2008. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010