Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto per tali reati vale, anche successivamente alle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma terzo, stesso codice, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2016, n. 11029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11029 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
47.54 1 1 02 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - SENTENZA Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 100/2014 - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 45356/2015 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: NC RI N. IL 18/06/1972 inoltre: OVERA MAURIZIO N. IL 04/07/1961 avverso l'ordinanza n. 5041/2010 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 28/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Deli Corle de conchule phe l'in s ta ll سمعة على فضيحة M ouriz e per l'a llemes ев шего con Nuvo ра limitatemere olla paritioAnd wi otel FR РЕ о Udit i difensor Avv.; Cole Sergio per ES IZ her c здеть ля che conclude Mars Jal RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli annullava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a FR ZI ritenendo che la condotta emersa dalle indagini a lui riferita non potesse essere inquadrata come attività di partecipazione alla associazione contestata, ma andasse piuttosto configurata come "contiguità compiacente", che non si era tradotta in alcun contributo utile allo sviluppo ed all'esistenza della associazione. Veniva invece confermata l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere all'VE, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., relativamente alla partecipazione al clan RI attivo nell'area dei quartieri spagnoli a Napoli.
2. Avverso tale ordinanza roponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso la Procura della repubblica del Tribunale di Napoli che deduceva:
2.1. vizio di motivazione. La valutazione in relazione alla gravità del quadro indiziario sarebbe dunque contraddittoria in quanto non coerente con le emergenze procedimentali. Si deduceva che le frequentazioni tra il FR ed il AR RI non erano riconducibili ai rapporti di parentela;
al contrario esisterebbe, come rilevato dallo stesso Tribunale «un rapporto esclusivo di natura essenzialmente fiduciaria»; il FR ZI sarebbe infatti intervenuto a sostenere finanziariamente il AR RI sia quando lo stesso era stato ricoverato in una clinica privata, sia in occasione del matrimonio della figlia. Peraltro, da alcune conversazioni intercettate emergerebbe il pieno coinvolgimento del FR nella associazione contestata con lo scopo di provvedere al riciclaggio dei proventi illeciti (conversazione n. 470 autorizzata con decreto n. 4579\10). Ancora: l'indagato sarebbe inserito nel traffico di sostanze stupefacenti facente capo al clan, come si ricaverebbe dalla conversazione n. 155 del 23 settembre 2010. 3. Il difensore del FR ZI presentava memoria difensiva con la quale rilevava che non era stata contestata alcuna violazione di legge e che il vizio di motivazione era inammissibile in quanto generico. Il pubblico ministero, secondo il ricorrente, non avrebbe indicato i passaggi logici contraddittori del percorso motivazionale. Infine si rilevava che era stato erroneamente ritenuto che il FR ZI fosse stato valutato in relazione ai suoi rapporti di parentela. Invero i giudici di merito avevano valutato delle relazioni di familiarità con i 2 componenti del presunto clan, notoriamente non decisive per la valutazione della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa, 3. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore dell'VE che deduceva:
3.1. vizio di motivazione. Si deduceva che il Tribunale per valutare il quadro indiziario relativo al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. aveva utilizzato gli stessi elementi che non erano stati ritenuti idonei ad applicare la cautela in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
3.2 Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'attualità e concretezza delle misure cautelari. Si deduceva che non sarebbero emerse condotte indicative del pericolo di reiterazione riferibili al ricorrente. Si deduceva, altresì, che il tempo trascorso dal commesso reato avrebbe richiesto una motivazione più rigorosa di quella offerta dal Tribunale in ordine alla concretezza ed alla attualità del pericolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso del pubblico ministero è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio condivide l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione secondo cui le censure sull'apprezzamento dei singoli elementi indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare ingresso in sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al controllo dell'esistenza di una motivazione del provvedimento che prenda in esame tutte le deduzioni dell'istante e la congruità logica del collegamento tra le singole proporzioni, nel senso che non siano in contrasto tra loro in modo tale da non consentire di ripercorrere l'iter" logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione (Cass. sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv. 191026, Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922 1.2. Nel caso di specie il ricorrente piuttosto che indicare illogicità specifiche, manifeste e decisive del percorso argomentativo si limitava ad offrire una ricostruzione delle emergenze procedimentali alternativa rispetto a quella fatta propria dal collegio di merito. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od declinabile sia nella mancata presa inomissione argomentativa;
quest'ultima carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dal Tribunale in contrasto palese con le indicate linee interpretative. Si osserva peraltro che la valutazione del Tribunale, nel rispetto dei limiti della cognizione cautelare, si arresta ad una analisi dei soli elementi emersi fino ad oggi, che sono stati ritenuti non idonei a raggiungere la soglia di stabilità inquadrabile come "ragionevole probabilità di colpevolezza" richiesta per la applicazione della misura. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione allo stato degli atti suscettibile di modifiche nel corso della progressione procedimentale, ove il compendio indiziario a carico del FR dovesse consolidarsi.
2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'VE è infondato.
2.1.Le censure mosse nei confronti del compendio indiziario sono infondate. Il collegio ha esercitato la sua discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova tenendo in considerazione anche gli elementi indicati della possibile partecipazione dell'VE ad attività di traffico di sostanze stupefacenti. Tuttavia tali elementi non risultano essere gli unici a sostegno della valutazione di gravità indiziaria dato che l'indagato è indicato anche come una persona attiva nel settore delle estorsioni ed, in particolare, del recupero dei crediti di coloro che tardano a pagare il pizzo»; lo stesso risulta inoltre avere la disponibilità di 4 numerose armi che sa dove procurare e che mette a disposizione del gruppo. Lo (pag 11 stesso si presenta anche come il «compagno di AR RI>> dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche manifeste e decisive che analizza un insieme di elementi non limitato a quelli che indicano il possibile impegno dell' VE nel traffico di sostanza stupefacente, che, pertanto, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
2.2. Anche le censure rivolte alla valutazione del quadro cautelare sono infondate. Il collegio condivide l'orientamento secondo cui qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria (Cass. sez. 3 n. 27439 del 01/04/2014, Rv. 259723). Quanto si riconosce la gravità indiziaria in relazione al reato di associazione mafiosa l'onere motivazionale gravante sul giudice in materia di riconoscimento delle esigenze cautelari e di conseguente valutazione della adeguatezza della cautela carceraria patisce una significativa attenuazione in quanto è limitato alla valutazione di elementi di fatto che indichino in concreto la assenza delle esigenze cautelari. Considerata la nota stabilità delle mafie storiche (mafia siciliana, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, anche nelle manifestazioni delocalizzate presenti nel Nord italia) il tempo dalla consumazione del reato non è elemento da solo idoneo ad annullare le esigenze cautelari, ritenute dal legislatore immanenti all'accertamento della gravità indiziaria in ordine alla condotta di partecipazione. Del pari: quando si riconoscano i gravi indizi della partecipazione ad una mafia storica, non può ritenersi che la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari patisca alcuna attenuazione conseguente alla necessita di valutare attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, attributi questi che sono immanenti alla associazione mafiosa. Si ritiene cioè che gli attributi della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione richiesti (in generale) dalla legge n. 47 del 2015 siano impliciti alla verifica della ragionevole probabilità di colpevolezza ad associazioni mafiose e che dunque la (speciale) presunzione assoluta prevista dall'art. 275 comma 3 5 cod. proc. pen., con la conseguente attenuazione degli oneri motivazionali non risulti incisa dalla recente modifica normativa. Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, il collegio di merito valorizzava la presunzione assoluta evidenziando lo straordinario allarme sociale conseguente alla rivitalizzazione del "clan RI" conseguente al riconoscimento della capacità criminale dello stesso, espressiva di un immediato pericolo di reiterazione, non contrastabile se non attraverso la imposizione della massima cautela.
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di VE UR e e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp att. cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il giorno 20 gennaio 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchionegandra Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16. MAR. 2016 IL CANCELLIERE ZMA Claudia Pianell E2 R V O O C N 6