Sentenza 28 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 15165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15165 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
LACORT 15265/02 REPUBBLICA. IN NOME PO LA CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE Oggetto CONFESSO21x SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITUTIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 3156/00 Consigliere Cron. 35412 Dott. Antonio VELLA Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 3942 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 29/05/02 - Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S EN TENZA per diritti € 3.10 it# 28 OTT. 2002 sul ricorso proposto da: IL AN NI EL, LL NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente all'avvocato MARCO MARCHI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NT LT, NT TT, NT LF, IA ES EL BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G G BELLI 27, prèsso lo studio 2002 dell'avvocato GIACOMO MEREU, che li difende unitamente 840 all'avvocato BRUNO MALATTIA, giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 551/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 02/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele per delega dell'Avv.L.MANZI depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato MEREU Giacomo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UR LI che ha concluso per accoglimento del secondo e terzo motivo. Rigetto nel resto. -2- IN + 1 c/ CA +3 RG 3156/00 -1- Oggetto: confessoria servitutis, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 29.3.89, WA, TT, LF Can- - premesso che il ton ed LS LA VE 25.5.72 avevano acquistato da LL RI lotti di ter- reno in Pasiano di Pordenone;
che tali lotti godevano di servitù di passaggio sulla stradina esistente nel terreno a catasto Fg. 12 mapp. 242 venduto il 31.10.72 dalla stessa LL RI a IE IN e LU Batti- stella;
che costoro nel settembre del 1988 avevano rea- lizzato una recinzione in rete metallica lungo il confine in tal guisa limitando l'esercizio della servitù pur avendo inviato la chiave del relativo cancello;
che gli stessi s'erano rifiutati d'aprire un secondo varco onde consentire l'accesso alla nuova strada Pasiano Prata - convenivano il IN ed il ST innanzi al tri- bunale di Pordenone onde sentirli condannare al ripristi- no dello stato dei luoghi necessario all'esercizio della dedotta servitù ed al risarcimento dei danni. Nel costituirsi, IE IN e LU Batti- stella non contestavano l'esistenza ma il contenuto della servitù come preteso da controparte ed, eccependone l'ec- cessiva onerosità, chiedevano in via riconvenzionale di- sporsene lo spostamento ex art. 1068 CC. AIN + 1 c/ CA + 3 RG 3156/00 -2- -Con sentenza 20.10.95, l'adito tribunale ritenuto che la servitù sulla stradina, riconosciuta agli attori nei loro atti d'acquisto, non fosse soggetta a limitazio- ne alcuna;
che situazioni estintive di essa non fossero state ritualmente dedotte;
che lo spostamento non potesse aver luogo senza grave scomodità dei titolari;
che nessun danno fosse stato provato in parziale accoglimento del- - la domanda, condannava i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi. Avverso tale decisione il IN ed il Battistel- la proponevano gravame cui resistevano i CA e la Sil- vestrini. Con sentenza 2.9.99, la corte d'appello di Trieste ritenuto che la servitù, al momento della sua costitu- - zione, non fosse stata assoggettata a limitazione alcuna, avendo la funzione di consentire l'accesso dai lotti alla stradina su tutto il fronte per raggiungere le due strade pubbliche, quella preesistente e quella costruenda, col- legate dalla stradina stessa;
che la pretesa degli appel- lanti di limitarne l'esercizio al solo varco sud dagli stessi lasciato nella recinzione ne venisse a costituire riduzione notevole, tanto più se intesa ad impedire l'ac- cesso alla superstrada a nord;
che lo spostamento della proposto dagli appellanti si rivelasse troppo servitù oneroso;
che la dazione della chiave non fosse sufficien- IN 1 c/ CA +3 RG 3156/00 -3- te a -non rendere gravoso l'esercizio della sevitù re- spingeva l'appello. Avverso tale decisione il IN ed il Battistel- la proponevano ricorso per cassazione con tre motivi fa- cendo anche seguire memoria. Resistevano i CA e la VE con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE _Con il primo motivo i ricorrenti denunziando vio- lazione degli artt. 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 841, 1362 SS. CC e vizio di motivazione si dolgono che la corte territoriale abbia erroneamente interpretato il ti- tolo costitutivo della servitù in relazione alle modalità d'esercizio della stessa ed illegittimamente escluso il diritto del proprietario a recingere il fondo servente. Il motivo non merita accoglimento nella sua prima proposizione, mentre la seconda appare meritevole di con- siderazione e tuttavia, per connessione evidente, se ne rinvia la trattazione in una a quella del secondo motivo. In tema d'interpretazione del contratto, onde far valere una violazione dei canoni legali d'ermeneutica il ricorrente per cassazione è tenuto a precisare quali di essi siano rimasti in concreto inosservati ed a specifi- care in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato;
onde non può essere con- IN + 1 c/ CA + 3 RG 3156/00 -4- siderata idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, opera- come nella specie, mediante la mera contrapposizione ta, d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argo- mentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Aggiungasi, ma solo per completezza di motivazione, che nell'esaminato motivo, con il quale s'imputa di fatto alla corte territoriale un'erronea interpretazione della convenzione intervenuta tra le parti, non sono ritualmen- te riportate le clausole contrattuali la correttezza о meno della cui interpretazione si richiede a questa Corte di valutare;
ciò costituisce una patente ragione d'inam- missibilità del motivo, giacché, in violazione dell' espresso disposto dell'art. 366 n. 3 CPC, non vi si ri- portano proprio quegli elementi di fatto in considerazio- ne dei quali la richiesta valutazione, sia della confor- mità a diritto dell'interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle ar- gomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata;
non senza considerare, altresì, come l'impossibilità di IN + 1 c/ CA + 3 RG 3156/00 -5- rapportare le svolte censure in tema d'interpretazione della volontà negoziale delle parti all'esatto dato te- stuale nel quale quella volontà si è tradotta, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell'art. 366 n. 4 CPC sotto il diverso profilo del difetto di specificità del motivo. Dall'esegesi dell'art. 366 CPC, nelle sue singole disposizioni e nel suo complesso precettivo e sanzionato- rio, si è, infatti, desunto il principio dell'autosuffi- cienza del ricorso per cassazione per il quale, applicato all'ipotesi di censura della pronunzia del giudice del merito per violazione dei canoni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune V0- lontà contrattuale delle parti, è indispensabile che il ricorrente riporti nell'atto introduttivo il testo inte- grale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, ○ della parte di esso in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all'inammissibilità del mo- tivo ex art. 366 nn. 3 e 4 CPC (e pluribus, da ultimo, Cass. 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 n. 3912, 30.8.00 n. 11408, 13.9.99 n. 9734, 29.1.99 n. 802). IN + 1 c/ CA + 3 RG 3156/00 -6- Non senza considerare come anche i riferimenti alle emergenze processuali, delle quali, secondo i ricorrenti, la corte territoriale avrebbe operato un'erronea valuta- zione, risultino effettuati, del pari in violazione del principio d'autosufficienza del ricorso, senza riportare il testo integrale o, quanto meno, le parti salienti di esse, d'onde l'impossibilità per questa Corte di valutar- ne la decisività ai fini d'una decisione della controver- sia difforme da quella adottata dal giudice a quo. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziando violazione degli artt. 841, 1064, 1067 CC e vizio di mo- si dolgono che la corte territoriale abbiativazione erroneamente ed immotivatamente ritenuto la dazione della chiave inidonea a consentire l'esercizio della servitù. Il motivo, nel quale va ricompresa anche la censura di cui alla seconda parte del primo motivo, merita acco- glimento. Va, infatti, considerato che l'art. 841 CC, nel ri- conoscere una facoltà direttamente intesa alla tutela della proprietà, al contempo indirettamente consente la salvaguardia di diritti della personalità, quali la si- curezza e la riservatezza, che ad una valutazione ponde- rata non possono non prevalere sui diritti di solo conte- nuto utilitaristico;
che, ancora, l'art. 1064 CC contiene un'espressa affermazione della possibilità di conciliare IN +1 c/ CA + 3 RG 3156/00 -7- l'esercizio della facoltà di chiudere il fondo con l'e- sercizio del diritto di servitù di passaggio sullo stes- so, ponendo la sola condizione del mantenimento del tran- sito libero e comodo;
che, inoltre, l'onere dell'asten- sione dagli atti emulativi, posto dall'art. 833 CC ed estensibile a tutti i titolari di diritti reali di godi- mento, postula l'insussistenza, in positivo, d'un apprez- zabile vantaggio ed, in negativo, d'uno svantaggio pari- menti apprezzabile;
che, in fine ma non da ultimo, il principio del contemperamento degli opposti interessi del proprietario del fondo servente e del titolare del dirit- to di servitù su di esso - desumibile dalle previsioni degli artt. 1064 sec. co., 1065, 1067 sec. co. CC, per i quali l'uno e l'altro debbono tener conto delle recipro- che esigenze nell'esercizio dei relativi diritti non può ad oggi non essere interpretato anche alla luce degli "inderogabili doveri di solidarietà" per i quali, ricono- sciuti dall'art. 2 della Costituzione tra i principi re- golatori fondamentali delle relazioni sociali, si pone a carico di ciascuna delle parti di qualsivoglia rapporto d'autoresponsabilità, indipendente dall'esi- un dovere stenza di specifici obblighi contrattuali o da espresse previsioni normative, imponendole d'agire in guisa da preservare gli interessi dell'altra ed, a maggior ragio- IN 1 c/ CA + 3 RG 3156/00 -8- ne, d'astenersi dall'ostacolarne senza giustificato moti- vo l'esercizio dei diritti. Sulla base di considerazioni siffatte questa Corte ha escluso che, in linea di principio, l'esercizio da parte del proprietario del fondo servente del diritto di recinzione dello stesso comporti di per sé e necessaria- mente una situazione d'incompatibilità con l'esercizio da parte del proprietario del fondo dominante del diritto di servitù di passaggio sul fondo servente e, pertanto, ha ritenuto che un'affermazione in senso contrario da parte del giudice del merito, il quale abbia privilegiato il relativo incomodo dell'uno rispetto alla sicurezza ed all'esercizio dei diritti e delle facoltà inerenti alla una violazioneproprietà dell'altro, integri di per sé dell'art. 1067 CC censurabile in sede di legittimità ove di tale scelta non abbia fornito adeguata e logica moti- vazione (Cass.
3.5.01 n. 6179). La soluzione delle controversie in materia si spo- sta, dunque, sul piano delle ragioni della decisione, in- combendo al detto giudice l'onere d'adeguatamente valuta- re la situazione di fatto non solo oggettiva ma anche soggettiva in relazione al comportamento tenuto dalle parti ed alle rispettive ragioni onde accertare se l'ingresso al fondo servente sia conservato adeguatamente libero e comodo, nonostante la recinzione, al titolare IN + 1 c/ CA +3 RG 3156/00 -9-A della servitù di passaggio;
in altri termini, se la modi- fica della preesistente modalità d'esercizio del suo di- ritto comporti per questi uno svantaggio veramente ap- prezzabile, tale da consentirgli d'astenersi dalla dove- rosa considerazione degli interessi della controparte, pur riconosciuti meritevoli di tutela dall'ordinamento, e e prevalenti ragioni alla lorod'opporre giustificate realizzazione. La giurisprudenza di questa Corte ha, così, ripetu- tamente escluso che possa integrare gli estremi della le- sione possessoria l'apposizione d'un cancello o d'una ca- tena quando siano stati forniti al titolare della servitù la chiave della serratura ○ del lucchetto ed, a maggior ragione, il telecomando d'un dispositivo elettrico, non ravvisandosi un apprezzabile aggravamento delle modalità d'esercizio della servitù stessa nella necessità per il detto titolare di farne uso (recentemente Cass.
3.5.01 n. 6179, 29.9.00 n. 12949, 18.2.00 n. 1825, 10.9.99 n. 9631, n. 630, 9.1.80 13.2.99 n. 1212, ma già, e pluribus, 22.1.94 n. 168, 11.5.77 n. 1830). Se incombe, dunque, sul giudice del merito l'onere di stabilire quali misure risultino, in concreto, le più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, la corte territoriale - che, nella specie, discostandosi IN 1 c/ CA +3 RG 3156/00 -10- dalla richiamata giurisprudenza, nessun'altra ragione ha fornito dell'adottata decisione sul punto oltre all'apo- dittica affermazione dell'insufficienza della rimessione della chiave agli aventi diritto al passaggio né ha inda- gato le possibilità d'un legittimo contemperamento palesemente incorsa in entrambi i vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 denunziati dai ricorrenti. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziando vio- silazione dell'art. 1068 CC e vizio di motivazione dolgono che la corte territoriale abbia erroneamente ri- tenuto oneroso lo spostamento della servitù, nonostante il consulente d'ufficio avesse espresso avviso del tutto contrario con l'evidenziare come lo spostamento stesso non comportasse danno alcuno per le controparti, e di ta- le convincimento abbia dato una motivazione incomprensi- bile ed irrazionale. Il motivo merita accoglimento. La corte territoriale ha, infatti, confermato la reiezione della domanda riconvenzionale degli odierni ri- correnti prendendo in considerazione quale unica ragione della ritenuta onerosità dello spostamento della servitù come proposto dai proprietari del fondo servente me- - diante abolizione di essa su tre quarti della stradina e sua sostituzione con il passaggio attraverso il piazzale d'una stazione di servizio il solo fatto che il transi- - IN 1 c/ CA +3 RG 3156/00 -11- to interferirebbe, а suo avviso, con l'attività della stazione di servizio;
il che, oltre a fare riferimento ad un'eventuale situazione di svantaggio non dei titolari del diritto di servitù ma della controparte, in quanto non adeguatamente sviluppata ma solo apoditticamente af- fermata, appare un'opinione soggettiva del giudice, in quanto tale inidonea a fornire adeguata motivazione alla decisione sul punto. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in re- lazione ai motivo accolti e la causa, di conseguenza, ri- messa per nuovo esame ad altro giudice del merito di se- condo grado, che s'indica in diversa sezione della stessa corte d'appello di Trieste, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'ap- pello di Trieste. Così deciso in Camera di Consiglio il 29.05.2002. Il Presidente клучи Il est. Wettiny % лодіт109, 129.11 456т 41,32 170,43 DEPOSITATO IN IA 28 OTT 2002 Roma 14 CANCELTĘCANCELLIERE C1 - Pletico AGENZIA DELLE ROMA 2 16 APR 2003 Registrate in In 15.6.32 ario 4170,43 (euroENCOSE FANTA 143) p. Area Servizi (Dost a Grazin Di FLIPPO) #Rosporable Centro Au d (Dr. M. FACCION IL CANCELLIERE C1 Padio Tarico