Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9631
CASS
Sentenza 10 settembre 1999

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Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi deve essere esercitato in modo tale che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito ne' reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante), avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e perciò non solo a quelle, oggettive, derivanti dalla struttura dei fondi interessati e, più in generale, dallo stato dei luoghi, bensì anche a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto misura non idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, alla luce del comportamento del proprietario di tale fondo che aveva ripetutamente sostituito la serratura di detto cancello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9631
    Data del deposito : 10 settembre 1999

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