Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi deve essere esercitato in modo tale che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito ne' reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante), avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e perciò non solo a quelle, oggettive, derivanti dalla struttura dei fondi interessati e, più in generale, dallo stato dei luoghi, bensì anche a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto misura non idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, alla luce del comportamento del proprietario di tale fondo che aveva ripetutamente sostituito la serratura di detto cancello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9631 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO VERA 28, presso lo studio dell'avvocato MARIO PONTESILLI, che lo difende unitamente all'avvocato SEBASTIANO COMIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ID IA UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA MANGELLI DE SANCTIS, che la difende unitamente all'avvocato GIANCARLO ZANNIER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 42/97 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 13/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Giovanni Francesco D'ERRICO, per delega dell'Avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, depositata in udienza, difensore della resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI CI DO, proprietaria di un fondo agricolo sito nel territorio di Tramonti di Sotto, con ricorso in data 18 aprile 1990 al RE di Pordenone chiese di essere reintegrata nel possesso di una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi agricoli, esercitato, a vantaggio del proprio fondo, sul limitrofo fondo di proprietà di PP CL, il quale, apponendo all'ingresso del suo fondo un cancello, aveva resto difficoltoso il passaggio a piedi ed impedito il passaggio con mezzi agricoli.
Il CL resistè al ricorso, contestando che il passaggio fosse stato mai esercitato con mezzi agricoli e precisando che il passaggio a piedi non trovava impedimento nella presenza del cancello.
L'adito pretore, che dopo avere, con ordinanza, fatto obbligo al resistente di consegnare alla ricorrente le chiavi del cancello, aveva emesso altra ordinanza con la quale aveva disposto la rimozione del cancello perché il CL ne aveva per due volte sostituito la serratura, con sentenza in data 13 giugno 1990 accolse la domanda, ribadendo il contenuto dell'ultima ordinanza. La decisione del RE, appellata dal soccombente CL, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 13 giugno 1997 dal Tribunale di Pordenone, che, pur dando atto dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la chiusura mediante opposizione di un cancello del fondo servente non può ritenersi limitativa dell'esercizio della servitù di passaggio, se accompagnata dalla contestuale consegna delle chiavi del cancello, ha ritenuto che nel caso in esame il comportamento del CL rendesse palese l'insufficienza dell'obbligo della consegna delle chiavi per assicurare la reintegra nel possesso della servitù. Avverso tale sentenza il CL propone ricorso per cassazione, fondato su di un unico motivo, cui la DO resiste con controricorso.
V'è memoria del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 1064 cod. civ., adducendo che erronea-mente il Tribunale ha ordinato la rimozione del cancello per consentire l'esercizio della servitù di passaggio, poiché quando, come nel caso in esame, l'apposizione del cancello non renda più disagevole l'accesso al fondo servente, è sufficiente la consegna delle chiavi del cancello per assicurare l'esercizio della servitù. Osservando che la misura adottata assume il carattere di sanzione per la sua condotta, il ricorrente rileva che il carattere di predialità della servitù fa sì che le questioni relative al suo aggravamento o alla sua limitazione vadano risolte con riferimento alla situazione oggettiva dei fondi ed a quanto vi inerisce, non già con riferimento alle condotte dei titolari del rapporto reale, condotte, che trovano adeguata e sufficiente sanzione nei provvedimenti interdittali e nelle sanzioni penali. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 1064, cpv., cod. civ., il diritto del proprietario del fondo servente di chiudere il fondo, assicuratogli dall'art. 841 cod. civ., dev'essere esercitato in modo tale da, non solo non impedire, ma anche non rendere scomodo l'esercizio della servitù di passaggio spettante a terzi.
Spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti:
quello di chiudere il proprio fondo, riconosciuto al proprietario del fondo servente, e quello di esercitare liberamente e comodamente la servitù di passaggio, riconosciuto al proprietario del fondo dominante. E, nella valutazione dell'idoneità delle misure da adottare, egli deve aver riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;
non solo a quelle, oggettive, dei fondi interessati ed, in genere, dello stato dei luoghi, come ritenuto da Cass. n. 10609/1990 e da Cass. n. 8436/1995, che hanno considerato insufficiente, con riferimento alle caratteristiche dei luoghi, la consegna delle chiavi del cancello, bensì anche a quelle soggettive, quali il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente, comportamento, che, come nel caso in esame, valga a convincere fondatamente che la dazione di una copia delle chiavi non sia sufficiente a consentire il libero e comodo esercizio della servitù. Nè vale opporre che le condotte del proprietario del fondo servente, eventualmente inadempienti rispetto al comando del giudice civile, ben possono trovare sanzione da parte del giudice penale, essendo evidente che i provvedimenti emessi nel corso od in esito al giudizio civile, specie in quello possessorio, devono essere i più adeguati ad assicurare rapidamente l'esercizio dei diritti riconosciuti, indipendentemente dall'applicabilità di sanzioni di diverso tipo.
Nella specie, poi, ancor più la rimozione del cancello si rivela legittima quando si consideri che l'apposizione del cancello fu eseguita, non già per chiudere il fondo, ma al solo scopo di impedire l'esercizio con mezzi agricoli della servitù di passaggio, come è dato desumere dalla stessa posizione difensiva assunta dal CL in primo grado, avendo egli opposto che il cancello valeva ad impedire, non già il passaggio a piedi, bensì solo quello con mezzi agricoli, che, invece, com'è stato accertato in sede di merito, era, anch'esso, oggetto di possesso da parte della DO. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive £. 2.673.600, di cui £.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 16 marzo 1999, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.