Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
Il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo, salvo un minimo e trascurabile disagio, l'ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ravvisato una diminuzione modesta ed accettabile della comodità di esercizio della servitù nell'apposizione di un cancello sulla strada in cui la servitù si esplicava, fornito di apertura elettrica, citofono e telecomando di apertura collegati con le abitazioni dei titolari della servitù di passo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Rosario DE JULIO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN DO, ZE OR, ZE EO, elettivamente domiciliati in Roma, p.zza Adriana, 15 presso l' avv. Giacinto Miraglia, che li rappresenta e difende, con l' avv. Tito Borrello, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NI ER e EL RI, elettivamente domiciliati in Roma, lungotevere Mellini, 39 presso studio Marucchi, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Comporti giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
nonché sul ricorso proposto da:
NI ER e EL RI, rappresentati e difesi come sopra - ricorrenti incidentali -
contro
IN DO, ZE OR e ZE EO
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 371/96 del 1.03.1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/10/98 dal Relatore Cons. Giuseppe Boselli;
udito l'avv. De Martino, per delega, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Siena, con sentenza 25.11.1992, in accoglimento di distinte domande proposte da FI DO nonché da ZE EO e ZE OR
contro
ZZ ER e LL RI, condannava i convenuti "a ripristinare l'accesso di via dei Tufi 22 nello stato di fatto preesistente ai lavori di ristrutturazione" e dichiarava che agli stessi non competeva "diritto all' installazione del cancello di chiusura dell'accesso" medesimo.
L'appello, interposto dai convenuti soccombenti, veniva accolto dalla corte d'appello di Firenze con sentenza 1.03.1996. La corte del merito, rilevato che i "lavori di ampliamento di muro di cinta e ristrutturazione di colonne", ove si esercitava il passaggio sul fondo servente, non avevano "ristretto" il passaggio spettante al fondo dominante, riteneva non provato "l'acquisto, per usucapione, del diritto di esercitare il passo per una dimensione maggiore" a seguito di "corrosione" delle colonne predette;
riteneva poi che la chiusura del passaggio con cancello, munito di apertura elettrica con telecomando e citofono collegati al fondo dominate, comportasse "diminuzione modesta e accettabile" del comodo esercizio della servitù.
Contro la sentenza FI DO, ZE OR e ZE EO ricorrono per cassazione con due motivi, che hanno illustrato con memoria.
ZZ ER e LL RI resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 1032, 1061, 1064, 1067 c.c. e "difetto di motivazione", i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere ritenuto "non raggiunta la prova dell'uso ultraventennale della servitù con le modalità allargate", benché dette modalità siano state riferite dai testimoni escussi e la servitù di passo, "(usucapibile in quanto servitù apparente)", "si sia in concreto qualificata mediante le modalità del suo esercizio". Non è fondato.
La sentenza di primo grado, pur ritenendo che le opere di ristrutturazione "dell'accesso da via dei Tufi", attraverso il quale si esercitava il passaggio sul fondo servente, avessero ripristinato l'originaria ampiezza di detto "accesso" (essendo i "pilastri" stati sistemati nella situazione preesistente), ha tuttavia ritenuto provato -in accoglimento della domanda attorea- l'acquisto per usucapione di una maggiore "estensione o modalità di esercizio della servitù" a seguito di corrosione dei pilastri di accesso per il "via vai di mezzi pesanti".
La corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso che i proprietari del fondo dominante avessero dato la prova dell'uso, a favore del fondo dominante, del dedotto "allargamento" del passaggio per il tempo necessario all'acquisto per usucapione del passaggio così "allargato".
Con il motivo di censura, quindi, i ricorrenti tendono, in sostanza, ad un riesame del fatto, attraverso una rivalutazione delle prove, essendosi l'impugnata sentenza limitata ad un giudizio di fatto sulla base dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, apprezzamento che, in quanto sorretto da sufficiente e non contraddittoria motivazione (svolta attraverso puntuale e minuziosa analisi delle risultanze medesime) si sottrae al sindacato di legittimità.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 841, 1032, 1061, 1064, 1067 c.c. e "difetto di motivazione", i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere ritenuto che "l'applicazione di un cancello ad apertura elettrica con telecomando, chiave e videocitofono non comporti in concreto un significativo e apprezzabile disagio nell'esercizio della servitù", mentre tale "chiusura...espone il proprietario del fondo dominante ... e qualsiasi visitatore ... a disagi e pericoli".
Non è fondato.
La corte d'appello, richiamato il principio, più volte ribadito da questa corte (v., fra le altre, sentenze nn. 4548/89, 10609/90, 2267/97) per cui il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo - salvo un minimo e trascurabile disagio - l'ingresso e il transito al proprietario del fondo dominante, ha ravvisato una diminuzione "modesta ed accettabile" della comodità di esercizio della servitù nella apposizione di un cancello, sulla strada su cui si esplica la servitù, "fornito di apertura elettrica, citofono e telecomando di apertura collegati con le abitazioni dei titolari del diritto di passo".
L'impugnata sentenza si regge, pertanto, sul punto, oltre che su corretta applicazione del suddetto principio, pure su adeguata valutazione di ogni circostanza di fatto, mentre il motivo di censura è in sostanza rivolto, nuovamente, ad un'inammissibile riesame del fatto.
Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti principali in solido al apagamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese di questo procedimento che liquida, quanto alle spese vive in lire 793.350 oltre lire 2.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 7.10.1998
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999