Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1212
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Sentenza 13 febbraio 1999

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Il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo, salvo un minimo e trascurabile disagio, l'ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ravvisato una diminuzione modesta ed accettabile della comodità di esercizio della servitù nell'apposizione di un cancello sulla strada in cui la servitù si esplicava, fornito di apertura elettrica, citofono e telecomando di apertura collegati con le abitazioni dei titolari della servitù di passo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1212
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1212
    Data del deposito : 13 febbraio 1999

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