Sentenza 10 dicembre 2020
Massime • 1
Anche in relazione all'ipotesi eccezionale di detenzione domiciliare connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'art. 123 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione la preclusione stabilita dall'art. 58-quater, comma 2, ord. pen., relativa alla pregressa revoca di una misura alternativa alla detenzione, atteso che il comma 8 del citato art. 123 fa salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 che, al comma 8, richiama espressamente l'art. 58-quater ord. pen. (Conf. n. 5851 del 2021).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
05849-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente Sent. n. sez. 3427/2020 ADRIANO IASILLO CC - 10/12/2020 FILIPPO CASA R.G.N. 24429/2020 LUIGI FABRIZIO TO AN GIACOMO ROCCHI GAETANO DI GIURO -Relatore - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG- G Letta la requisitoria del dott. MA Dall'Olio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento col quale era dichiarata dal Magistrato di sorveglianza di Genova inammissibile la richiesta avanzata da MA IE di concessione della misura dell'esecuzione della pena, di cui al provvedimento di cumulo della Procura presso il Tribunale di Genova in data 11.11.2019, presso la propria abitazione ex art. 123 della legge n. 27 del 2020, poiché in data 29 gennaio 2020, e quindi nei tre antecedenti alla suddetta richiesta, il suddetto Tribunale aveva revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concessa.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione MA IE, tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 123 della legge n. 27 del 2020 e 1, comma 8, della legge n. 199 del 2010. Il difensore rileva che: - con il suddetto art. 123 è stata introdotta una ipotesi eccezionale di detenzione domiciliare connessa all'emergenza epidemiologica che ha colpito anche l'Italia, con cui si consente a chi deve scontare una pena definitiva non superiore ai 18 mesi, anche se residuo di una maggiore condanna, l'esecuzione presso il domicilio o in altro luogo idoneo;
fatti salvi gravi motivi ostativi alla concessione della misura, si tratta di una forma di detenzione domiciliare di applicazione pressoché automatica;
- tra le condizioni ostative non vi non è è l'ipotesi di pregressa revoca di un beneficio penitenziario ex art. 58 quater ord. pen.; convincente che, attraverso il richiamo che il comma 8 dell'art. 123 fa all'art. 1, comma 8, della legge n.199 del 2010, debba ritenersi operante la preclusione di cui all'art. 58 quater ord. pen., in quanto tale richiamo è subordinato alla compatibilità; a causa della straordinarietà della misura introdotta appare una operazione esegetica vietata l'estensione alla stessa di cause di inammissibilità in base ad un richiamo sottoposto a condizione di compatibilità. Il difensore conclude, alla luce di detti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l'ordinanza impugnata, nel confermare il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ha rilevato che: -l'art. 123, comma 8, del decreto legge n. 18 del 2020 dispone che "Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili"; - l'art. 1, comma 8, della legge citata dispone, a propria volta, che "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, O.P. [...]".; pertanto la preclusione di cui all'art. 58 - quater dell'ordinamento penitenziario opera anche in relazione al nuovo regime introdotto in ragione dell'emergenza epidemiologica, in base ad un'interpretazione letterale dei rinvii esterni operati dalle norme in esame. Invero, l'art. 58 quater ord. pen., al secondo comma, statuisce che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al primo comma si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47 ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma dello stesso ordinamento. L'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto che tale disposizione, in virtù del duplice richiamo sopra evidenziato, si applichi anche alla misura dell'esecuzione della pena presso la abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di cui all'art. 123 della legge n. 27 del 2020, e che, quindi, IE non potesse fruire del regime introdotto in ragione dell'emergenza epidemiologica essendo stata disposta nei suoi confronti nei tre anni precedenti la revoca di una misura alternativa ai sensi dei summenzionati articoli. Invero, la compatibilità di tale disposizione con la disciplina di favore discende dalla stessa ratio della disciplina invocata con l'istanza, finalizzata, invero, a ridurre la popolazione carceraria al fine di favorire il distanziamento all'interno degli istituti di pena e conseguentemente ridurre il rischio di insorgenza di focolai epidemici, preservandosi, però, da quello di un eventuale effetto criminogeno (come dimostrano le numerose esclusioni a tale regime previste dal primo comma del summenzionato art. 123). Il punto di convergenza tra le due esigenze contrapposte è stato individuato dal legislatore, appunto, con l'inammissibilità della disposizione di favore con riferimento ai soggetti ritenuti maggiormente a rischio di recidiva.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Adriano Iasillo T ills Geniem 8 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 FEB 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA