CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20165 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US ND nato in [...] il [...] (C.U.I. 06ZGB02); avverso la ordinanza del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'appello cautelare, del 20/01/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. ENRICO MISCIA che ha insistito per l'accoglimento della impugnazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20165 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste - investito, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dell'appello proposto da DR LI avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello della stessa città in data 16 dicembre 2025, che aveva respinto la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con ordinanza del 5 agosto nei suoi confronti, perché gravemente indiziato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale era stato arrestato in flagranza il giorno 10 agosto 2024 - rigettava il gravame confermando, per l'effetto, la misura cautelare in atto. Il Tribunale di Trieste, con la ordinanza sopra indicata, riteneva infondato l'appello sul presupposto della assenza di elementi nuovi che consentissero di ritenere attenuate le esigenze di natura cautelare, già valutate e confermate con il precedente provvedimento ormai coperto dal c.d. 'giudicato cautelare', evidenziando che nelle more l'appellante era stato condannato, in sede di giudizio abbreviato, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste pronunciata il giorno 12 giugno 2025, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione (oltre alla multa di euro 100.000,00), essendo stato riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 12, commi 1 e 3, comma 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286/98, con le aggravanti relative al numero dei soggetti trasportati e per aver agito a fini di profitto, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/98, che era stata invocata dalla difesa. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato, per mezzo dell'avv. Enrico Miscia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione insufficiente ed illogica poiché, a suo dire, il Tribunale di Trieste ha respinto il gravame sull'errato presupposto della assenza di elementi di novità in grado di incidere sulle esigenze di natura cautelare con riferimento al pericolo di reiterazione del reato. Al riguardo osserva 2 che, in realtà, il decorso del tempo, l'assenza di precedenti penali ed il ruolo di semplice autista (nel trasporto dei migranti) da lui rivestito andavano valorizzati in senso positivo per disporre la sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo DR LI deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc., il vizio di motivazione mancante, insufficiente ed illogica in ordine alla valutazione, operata dal giudice dell'appello cautelare, rispetto alla adeguatezza degli invocati arresti domiciliari per prevenire la commissione di nuovi reati, senza tenere conto della possibilità di imporre il braccialetto elettronico e della assenza di collegamenti dell'imputato con ambienti criminali. 3. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento della impugnazione. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, in tema di c.d. 'giudicato cautelare', la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte;
pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. In altri termini, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" 3 riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 273648 — 01; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555 - 01). Inoltre, la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale "de libertate" la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv. 258209 - 01). Non va, infine, dimenticato che in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652 - 01). 3. Chiarito quanto sopra, nel caso in esame il tema controverso attiene all'idoneità degli elementi di novità sopravvenuti alla formazione del giudicato cautelare ad incidere su entità e pregnanza delle esigenze cautelari. Orbene, il ragionamento svolto dal Tribunale di Trieste appare lineare e coerente, perché imperniato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, sulla ponderata complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili e, in particolare, della mancanza di significativi nuovi elementi di valutazione. 3.1. L'ordinanza impugnata muove, infatti, dalla considerazione che l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. presentata dall'odierno ricorrente e già respinta dalla Corte di assise di appello di Trieste, per quanto diretta al rinnovato apprezzamento della consistenza del quadro cautelare, in realtà riproponeva elementi che erano i medesimi già valutati in precedenza. 3.2. Il Tribunale ha spiegato, in modo adeguato ed esente da vizi logici, che gli elementi sui quali l'odierno ricorrente appunta la propria attenzione non possiedono, di per sé, l'attitudine a contraddire il già formulato giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione ed il mantenimento della custodia cautelare in carcere. Al cospetto di un percorso argomentativo privo 4 di elementi contraddittori e rispettoso del dato processuale, l'odierno ricorrente oppone obiezioni che si basano su profili che il Tribunale del riesame ha debitamente preso in considerazione, ritenendoli privi di attitudine a comprovare l'affievolimento del quadro cautelare e, segnatamente, del pericolo di recidiva. 3.3. Invero, l'ordinanza impugnata ha dettagliatamente esaminato i nova posti a sostegno della richiesta di sostituzione della custodia cautelare (il decorso del tempo, l'assenza di precedenti penali e la disponibilità della moglie a venire in Italia in caso di concessione degli arresti domiciliari), giungendo alla conclusione che le circostanze addotte non sono idonee a modificare il quadro sotteso alle precedenti ordinanze coperte dal giudicato cautelare. 3.4. In particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato che la sentenza di condanna aveva espressamente escluso l'invocata attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/98 a conferma della assenza di una vera presa di distanza dall'ambiente in cui era maturato il reato, che la incensuratezza dell'imputato era stata già valutata al momento della emissione della ordinanza genetica e che le iniziali dichiarazioni del ricorrente erano state considerate, in sede di riesame, dallo stesso Tribunale di Trieste negativamente nel valutare la sua personalità. Ha aggiunto che l'esclusione nel procedimento principale di una circostanza aggravante non ha ridimensionato in termini significativi la gravità del fatto di reato accertato, sanzionato con pena non modesta, nonostante la diminuente per il rito alternativo, che l'odierno ricorrente aveva cercato di fuggire al momento dell'arresto, che il G.i.p. aveva negato l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3- quinquies, d.lgs. n. 286/98 e che la volontà dell'imputato di rientrare in famiglia non risultava chiara visto che gli arresti domiciliari verrebbero, in ipotesi, eseguiti presso l'abitazione di terzi. 4. Il Tribunale ha, quindi, coerentemente concluso che dovevano ritenersi persistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura in atto, ancora proporzionata e adeguata a contenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello in contestazione. Al riguardo giova evidenziare che il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto 5 all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze procedimentali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026. PEtui_e
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. ENRICO MISCIA che ha insistito per l'accoglimento della impugnazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20165 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste - investito, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dell'appello proposto da DR LI avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello della stessa città in data 16 dicembre 2025, che aveva respinto la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con ordinanza del 5 agosto nei suoi confronti, perché gravemente indiziato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale era stato arrestato in flagranza il giorno 10 agosto 2024 - rigettava il gravame confermando, per l'effetto, la misura cautelare in atto. Il Tribunale di Trieste, con la ordinanza sopra indicata, riteneva infondato l'appello sul presupposto della assenza di elementi nuovi che consentissero di ritenere attenuate le esigenze di natura cautelare, già valutate e confermate con il precedente provvedimento ormai coperto dal c.d. 'giudicato cautelare', evidenziando che nelle more l'appellante era stato condannato, in sede di giudizio abbreviato, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste pronunciata il giorno 12 giugno 2025, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione (oltre alla multa di euro 100.000,00), essendo stato riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 12, commi 1 e 3, comma 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286/98, con le aggravanti relative al numero dei soggetti trasportati e per aver agito a fini di profitto, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/98, che era stata invocata dalla difesa. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato, per mezzo dell'avv. Enrico Miscia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione insufficiente ed illogica poiché, a suo dire, il Tribunale di Trieste ha respinto il gravame sull'errato presupposto della assenza di elementi di novità in grado di incidere sulle esigenze di natura cautelare con riferimento al pericolo di reiterazione del reato. Al riguardo osserva 2 che, in realtà, il decorso del tempo, l'assenza di precedenti penali ed il ruolo di semplice autista (nel trasporto dei migranti) da lui rivestito andavano valorizzati in senso positivo per disporre la sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo DR LI deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc., il vizio di motivazione mancante, insufficiente ed illogica in ordine alla valutazione, operata dal giudice dell'appello cautelare, rispetto alla adeguatezza degli invocati arresti domiciliari per prevenire la commissione di nuovi reati, senza tenere conto della possibilità di imporre il braccialetto elettronico e della assenza di collegamenti dell'imputato con ambienti criminali. 3. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento della impugnazione. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, in tema di c.d. 'giudicato cautelare', la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte;
pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. In altri termini, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" 3 riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 273648 — 01; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555 - 01). Inoltre, la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale "de libertate" la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv. 258209 - 01). Non va, infine, dimenticato che in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652 - 01). 3. Chiarito quanto sopra, nel caso in esame il tema controverso attiene all'idoneità degli elementi di novità sopravvenuti alla formazione del giudicato cautelare ad incidere su entità e pregnanza delle esigenze cautelari. Orbene, il ragionamento svolto dal Tribunale di Trieste appare lineare e coerente, perché imperniato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, sulla ponderata complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili e, in particolare, della mancanza di significativi nuovi elementi di valutazione. 3.1. L'ordinanza impugnata muove, infatti, dalla considerazione che l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. presentata dall'odierno ricorrente e già respinta dalla Corte di assise di appello di Trieste, per quanto diretta al rinnovato apprezzamento della consistenza del quadro cautelare, in realtà riproponeva elementi che erano i medesimi già valutati in precedenza. 3.2. Il Tribunale ha spiegato, in modo adeguato ed esente da vizi logici, che gli elementi sui quali l'odierno ricorrente appunta la propria attenzione non possiedono, di per sé, l'attitudine a contraddire il già formulato giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione ed il mantenimento della custodia cautelare in carcere. Al cospetto di un percorso argomentativo privo 4 di elementi contraddittori e rispettoso del dato processuale, l'odierno ricorrente oppone obiezioni che si basano su profili che il Tribunale del riesame ha debitamente preso in considerazione, ritenendoli privi di attitudine a comprovare l'affievolimento del quadro cautelare e, segnatamente, del pericolo di recidiva. 3.3. Invero, l'ordinanza impugnata ha dettagliatamente esaminato i nova posti a sostegno della richiesta di sostituzione della custodia cautelare (il decorso del tempo, l'assenza di precedenti penali e la disponibilità della moglie a venire in Italia in caso di concessione degli arresti domiciliari), giungendo alla conclusione che le circostanze addotte non sono idonee a modificare il quadro sotteso alle precedenti ordinanze coperte dal giudicato cautelare. 3.4. In particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato che la sentenza di condanna aveva espressamente escluso l'invocata attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/98 a conferma della assenza di una vera presa di distanza dall'ambiente in cui era maturato il reato, che la incensuratezza dell'imputato era stata già valutata al momento della emissione della ordinanza genetica e che le iniziali dichiarazioni del ricorrente erano state considerate, in sede di riesame, dallo stesso Tribunale di Trieste negativamente nel valutare la sua personalità. Ha aggiunto che l'esclusione nel procedimento principale di una circostanza aggravante non ha ridimensionato in termini significativi la gravità del fatto di reato accertato, sanzionato con pena non modesta, nonostante la diminuente per il rito alternativo, che l'odierno ricorrente aveva cercato di fuggire al momento dell'arresto, che il G.i.p. aveva negato l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3- quinquies, d.lgs. n. 286/98 e che la volontà dell'imputato di rientrare in famiglia non risultava chiara visto che gli arresti domiciliari verrebbero, in ipotesi, eseguiti presso l'abitazione di terzi. 4. Il Tribunale ha, quindi, coerentemente concluso che dovevano ritenersi persistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura in atto, ancora proporzionata e adeguata a contenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello in contestazione. Al riguardo giova evidenziare che il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto 5 all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze procedimentali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026. PEtui_e