Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6179 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA1 6 1 79 /0 1 POI LO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DIRITTO DIRICINGAN SEZIONE SECONDA CIVILE E SERVITU DI PASSAGGIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 2067/99 Cron. 13727 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 2248 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Ud.20/12/00 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL BOLE dai Sig. per diritti sul ricorso proposto da: 3 MAG. 2001 IL CANCELLIERELEMMA BENITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RAVENNA 7/A, presso lo studio dell'avvocato TREGLIA ' difeso dall'avvocato BRIGHINA MARCO TULLIO, giusta M. delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERI ricorrente
contro
HI NATALINO;
CG503050 - intimato CG503025 avverso la sentenza n. 633/97 del Tribunale di VARESE, depositata il 24/10/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2128 udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- SETTIMJ;
udito il P.M Generale Dott il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore . Raffaele CENICCOLA che ha concluso per ricorso. -2- 2067/99 Oggetto: diritto di recinzione e serviti di passaggio_ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citazione 3.7.95 NA CC Con atto di d'esser proprietario d'un fondo gravato da premesso servitù di passaggio in favore di confinante fondo di proprietà di NI LE;
d'aver progettato di porre in opera sul proprio fondo un cancello elettrico, con l'os- servanza di taluni accorgimenti (tra i quali l'instal- lazione d'un citofono е d'un congegno per l'apertura automatica del cancello, nonché d'una chiave utilizzabile in caso di guasto del dispositivo automatico di apertura) al fine di non ostacolare l'esercizio dell'altrui servitù di passaggio;
d'aver, quindi, comunicato, con raccomanda- ta 9.10.84, tale suo proposito al confinante titolare della servitù, il quale, però, gli aveva espresso il suo sostenendo che, nonostante glidisaccordo al riguardo, accorgimenti prospettati, l'apposizione del cancello avrebbe ostacolato il libero esercizio del suo diritto di passo sul fondo servente conveniva in giudizio NI LE innanzi al pretore di Varese per sentir dichiarare il proprio diritto d'installare un cancello a chiusura del proprio fondo, secondo le modalità e con gli accorgi- menti indicati nella raccomandata 9.10.84. Costituendosi, il LE contestava l'avversa doman- da deducendo che la posa in opera del cancello, così come indicata dall'attore, costituiva motivo di gravi svantag- 2067/99 gi e, quindi, di diminuzione del suo diritto di servitù, vietata ex art. 1067 CC. Con sentenza 5.1.94, il pretore di Varese ri- levato che, effettivamente, dalle risultanze della rela- gli zione peritale era emerso il permanere, nonostante accorgimenti proposti dall'attore, di taluni svantaggi derivanti al fondo dominante dall'apposizione del cancel- lo;
ritenuto, tuttavia, che tali svantaggi, ad un attento esame, dovessero considerarsi minimi, rispetto ai vantag- gi derivanti anche al titolare della servitù e, comunque, tali da non costituire un aggravamento di quest'ultima accoglieva la domanda proposta dal CC riconoscendo- gli il diritto d'installare il cancello in questione, con le modalità e gli accorgimenti di cui alla lettera 9.10.84. Avverso tale decisione NI LE proponeva ap- pello deducendo l'erroneità della motivazione sulla quale il giudicante aveva fondato la propria decisione, sia per quanto atteneva all'esame dei singoli "svantaggi", sia perché mancante della valutazione globale della somma di essi, i quali, nel loro insieme, costituivano aggravamen- to della servitù e diminuzione del diritto ex art. 1067; chiedeva, dunque, al tribunale di riformare l'impugnata sentenza e dichiarare, in via principale, che l'inno- vazione proposta dal CH, costituiva aggravamento 2067/99 della servitù, ovvero disporre, in via subordinata, che l'installazione del cancello fosse accompagnata da un arretramento dalla via pubblica di almeno otto metri, con l'installazione di un videocitofono, anziché d'un sempli- ce citofono. Costituendosi, NA CC contestava le av- verse argomentazioni e concludeva per 11 rigetto del gravame. Con sentenza 24.8.97 il tribunale di Varese ritenuto che le censure avanzate dal LE avversO la sentenza di primo grado fossero del tutto infondate;
che tutte le argomentazioni svolte dall'appellante fossero ispirate all'erroneo principio secondo cui ogni preroga- tiva deve riconoscersi al fondo dominante di una servitù di passaggio, mentre ben poche o nessuna può vantarne il titolare del fondo servente dimenticando, così, come anche quest'ultimo abbia le proprie esigenze di sicurez- za;
che, inoltre, l'appellante avesse omesso di conside- rare come la condizione di aggravamento possa verificarsi anche а danno del fondo servente (condizione ipotetica- mente ricorrente nel caso in esame, posto che l'appel- lante ha destinato il proprio fondo a luogo di esposizio- al pubblico di merci e materiali, e, dunque, gli ha ne dato una ri- destinazione diversa da quella originaria, salente all'epoca in cui fu costituita la servitù); che 2067/99 il primo giudice avesse compiutamente e correttamente sottoposto a critica valutativa tutti gli svantaggi pro- dotti dalla recinzione con cancello del fondo servente, concludendo, esattamente, per la minima entità dei mede- simi, poiché largamente compensati dai vantaggi derivan- ti anche a favore del fondo dominante e, dunque, dell'ap- pellante;
che, in particolare, lo svantaggio costituito dal dover aprire, per l'esercizio della servitù, un can- cello largamente dotato di congegni automatici di apertu- fosse compensato dal vantaggio della maggiore sicu-ra, rezza e, comunque, si traducesse in un impegno minimo;
che l'eventuale rottura del congegno automatico, per le rare volte in cui si fosse verificata, sarebbe stata ri- mediabile con l'apertura manuale a mezzo della chiave come proposto dal medesimo CH, il quale s'era impe- gnato a consegnare chiave e congegno all'appellante; che l'installazione del citofono fosse sufficiente a consen- tire l'identificazione di parenti e visitatori dell'abi- tazione e dell'esposizione LE;
che, avendo il CH proposto d'allargare, per poter installare il cancello, l'attuale sede della servitù da m. 3,00 a m. 3,30, l'en- trata e l'uscita dal fondo servente sarebbero state anche rese più comode;
che, inoltre, l'installazione del sud- detto cancello a m.3 di distanza dalla via pubblica, non prospettasse alcuna difficoltà per la circolazione dei 2067/99 5 veicoli, sia perché di tre metri è la lunghezza massima d'un veicolo leggero o d'un furgone, sia perché le vie pubbliche presentano marginalmente altro spazio;
che 1'inesistenza di tali difficoltà fosse confermata dall' intervenuta approvazione del progetto del CC ad opera della competente autorità comunale di Buguggiate;
che, inoltre, l'esame del materiale fotografico allegato alla relazione del consulente tecnico nel giudizio di primo grado dimostrasse chiaramente come con о senza can- cello esterno della proprietà CC, gli spazi di mano- vra all'interno della striscia in contestazione restasse- ro identici;
che l'arretramento dell'installando cancello a metri otto dalla via pubblica avrebbe inutilmente com- plicato la situazione, poiché vi sarebbero stati due can- celli а ridotta distanza l'uno dall'altro, senza alcuna utilità né per l'uno né per l'altro dei fondi interessati rigettava l'appello e condannava il LE alla rifusio- ne delle spese d'entrambi i gradi del giudizio in favore del CC. Avverso tale sentenza NI LE proponeva ricor- so per cassazione con un unico articolato motivo. NA CC non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denunziando vio- lazione dell'art. 360 n.3 e n.5 CPC, in relazione agli 2067/99 artt. 1067 CC e 112 e 113 CPC si duole che il tribunale - completamente omesso d'esaminare i proposti motivi abbia d'appello, con particolare riferimento alla mancata valu- tazione complessiva da parte del primo giudice dei pur accertati svantaggi derivantigli dall'installazione del cancello;
abbia ritenuto prevalente il diritto alla si- curezza della controparte, peraltro dalla stessa non in- vocato, rispetto ai detti svantaggi, pur riconosciuti an- che dal medesimo giudicante, in palese contrasto con il tassativo divieto d'innovazioni limitative del diritto del proprietario del fondo dominante posto dall'art. 1067 CC;
abbia, dunque, violato anche gli artt. 112 e 113 CPC, nonché l'art. 360 nn. 3 e 5 CPC. Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili. Anzi di procedere al loro esame, tuttavia, non si può non rilevare come si denunzi la violazione dell'art. 3 e 5 CPC "in relazione" a specifiche disposizio- 360 nn. ni codicistiche;
vuolsi credere che siasi inteso dedurre non la violazione dell'art. 360 CPC, nelle sue varie articolazioni, ma quella delle invocate norme di diritto sostanziale e processuale, questa sola suscettibile di censura in sede di legittimità in quanto sussumibile nelle fattispecie previste dal citato art. 360 CPC;
quest'ultimo, infatti, non può, all'evidenza, formare og- 2067/99 getto di violazioni da parte dei giudici del merito, inteso com'è non a dettare regole dell'attività giurisdi- zionale, cui detti giudici debbano attenersi e possano, pertanto, violare, ma ad individuare le varie ipotesi di deviazioni dalla corretta applicazione d'altre norme po- ste dall'ordinamento, nelle quali gli stessi possano incorrere, queste indicando come suscettibili di censura nel giudizio di legittimità, così come il successivo art. 366 CPC indica le modalità con le quali dette deviazioni debbono essere prospettate e gli elementi essenziali del- l'atto con il quale la prospettazione deve avvenire ai fini d'una corretta introduzione del giudizio di legitti- mità. Precisazione non superflua, quella che precede, in ragione delle carenze riscontrabili nell'atto introdutti- in esame che, in quanto comuni a più argomenti tra VO quelli svoltivi, inducono a richiamare i principi fonda- mentali che la giurisprudenza di questa Corte ha elabora- ti in materia e che devono trovare applicazione nel caso di specie. Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. - a pena d'inammissibilità del 3 CPC dev'essere dedotto motivo, giusta l'espressa previsione dell'art. 366 n. 4 CPC mediante la specifica indicazione delle afferma- zioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, 2067/99 con argomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivata- mente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituziona- le compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere sulle que- stioni di diritto poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle SO- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, in guisa da dimostrare l'erroneità delle une e la correttezza del- le altre, bensì mediante la mera apodittica contrapposi- zione delle prime alle seconde o la sola enunciazione del principio assuntivamente violato. Nella specie, il ricorrente non svolge alcuna argo- mentazione in diritto volta a dimostrare le dedotte vio- lazioni, da parte del giudice del merito, degli artt. 1067 CC e 112/113 CPC. 2067/99 infatti, il ricorrente anzi tutto Avrebbe dovuto, dedurre e dimostrare che l'esercizio da parte del pro- prietario del fondo servente della facoltà attribuita a tutti i proprietari di fondi dall'art. 841 CC, ricono- sciuto legittimo da parte del tribunale pur in presenza d'una servitù di passaggio sul fondo servente stesso, dovesse, per contro, essere considerato illegittimo per contrasto con il disposto dell'invocato art. 1067 CC, ciò che non ha fatto, né, d'altronde, avrebbe potuto fondata- mente fare. Va, infatti, considerato che l'art. 841 CC, nel ri- conoscere una facoltà direttamente intesa alla tutela della proprietà, al contempo indirettamente consente la salvaguardia di diritti della personalità, quali la si- curezza e la riservatezza, che ad una valutazione ponde- rata non possono non prevalere sui diritti di solo conte- nuto utilitaristico;
che, ancora, l'art. 1064 CC contiene un'espressa affermazione della possibilità di conciliare. l'esercizio della facoltà di chiudere il fondo con l'e- sercizio del diritto di servitù di passaggio sullo stes- so, ponendo la sola condizione del mantenimento del tran- sito libero e comodo;
che, inoltre, l'onere dell'asten- sione dagli atti emulativi, posto dall'art. 833 CC ed estensibile a tutti i titolari di diritti reali di godi- mento, postula l'insussistenza, in positivo, d'un apprez- 2067/99 10 zabile vantaggio ed, in negativo, d'uno svantaggio pari- menti apprezzabile;
che, in fine ma non da ultimo, il principio del contemperamento degli opposti interessi del proprietario del fondo servente e del titolare del dirit- to di servitù su di esso desumibile dalle previsioni degli artt. 1064 sec. CO., 1065, 1067 sec. cọ. CC, per i quali l'uno e l'altro debbono tener conto delle recipro- che esigenze nell'esercizio dei relativi diritti - non può ad oggi non essere interpretato anche alla luce degli "inderogabili doveri di solidarietà" per i quali, ricono- sciuti dall'art. 2 della Costituzione tra i principi regolatori fondamentali delle relazioni sociali, si pone a carico di ciascuna delle parti di qualsivoglia rapporto indipendente dall'esi- un dovere d'autoresponsabilità, stenza di specifici obblighi contrattuali o da espresse previsioni normative, imponendole d'agire in guisa da preservare gli interessi dell'altra ed, a maggior ragio- ne, d'astenersi dall'ostacolarne senza giustificato moti- vo l'esercizio dei diritti. Tutte le svolte considerazioni conducono ad esclu- dere che, in linea di principio, l'esercizio da parte del proprietario del fondo servente della facoltà di recin- zione dello stesso comporti necessariamente una situazio- ne d'incompatibilità con l'esercizio da parte del pro- prietario del fondo dominante del diritto di servitù di I'D 1 IN TRO 2067/99 passaggio e che, pertanto, affermazione in tal senso da parte del giudice del merito, il quale abbia motivatamen- te privilegiato la sicurezza dell'uno rispetto al relati- vo incomodo dell'altro, integri di per sé una violazione dell'art. 1067 CC censurabile in sede di legittimità. La soluzione delle controversie in materia si spo- dunque, sul piano della motivazione, incombendo al sta, detto giudice l'onere d'adeguatamente valutare la situa- zione di fatto onde accertare se l'ingresso al fondo ser- vente sia conservato adeguatamente libero e comodo, nono- stante la recinzione, al titolare della servitù di pas- saggio, in altri termini se la modifica della preesisten- te modalità d'esercizio del suo diritto comporti per que- sti uno svantaggio veramente apprezzabile, tale da con- sentirgli d'astenersi dalla doverosa considerazione dei pur validi interessi della controparte e d'opporre un giustificato motivo alla loro realizzazione. Sotto tale profilo la censura mossa, nella specie, dal ricorrente all'impugnata sentenza risulta inammissi- bile ancor prima che infondata. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma del- l'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere a pena d'inammis- sibilità, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 2067/99 12 CPC, la precisa indicazione di carenze ○ lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancan- za di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'in- sanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento non possa proporsi un della parte ed, in particolare, preteso migliore e più appagante coordinamento dei molte- plici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudi- zio, interni all'ambito della discrezionalità di valuta- zione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convin- cimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversa- mente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione com'è, appunto, per quello in esame in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimen- ti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Più specificamente, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di 2067/99 A13 per incongruità e/o motivazione della sentenza impugnata insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine agli elementi di giudizio acquisiti in ragione d'asserita omessa od erronea loro valutazione, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sul- la decisività di detti elementi, che il ricorrente pun- tualizzi il contenuto di ciascuno di essi mediante loro sintetica ma esauriente esposizione;
non sono, per con- verso, idonei all'uopo la semplice indicazione dei detti l'allegazione della loro rilevanza quale elementi e soggettivamente intesa dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice del merito con la sentenza impugnata in ordine al complesso degli elementi di giudizio acquisiti e/o a quelli di essi ritenuti ri- levanti ai fini dell' adottata decisione e, tanto meno, per relationem agli atti della inammissibili richiami precedente fase della controversia. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse 1'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti -com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un 2067/99 - 14 esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpre- tazione degli accertamenti in fatto, contestandosi al giudice del merito l'omessa valutazione complessiva degli svantaggi singolarmente ritenuti non rilevanti, e già sol per questo inammissibile in considerazione dei sopra richiamati principi, tale risulta anche per non essere neppure adeguatamente specifico e quindi in contrasto con il principio d'autosufficienza del ricorso, dacché non contiene non solo l'indicazione dei detti singoli svan- taggi ma neppure l'esposizione delle ragioni per le quali la loro valutazione complessiva avrebbe dovuto indurre a ritenere l'incomodo provocatogli dalla realizzazione del- la recinzione, pur con tutti gli accorgimenti offerti onde ridurlo al minimo, tuttavia tale da rendere operati- VO il divieto desumibile dal combinato disposto degli artt. 1064 e 1067 CC e giustificare il sacrificio del diritto pur riconosciuto alla controparte dal combinato disposto degli artt. 841 e 1064 CC. Non senza tenere nel debito conto che, comunque, la motivazione fornita dal giudice del merito all'assunta 2067/99 decisione che in parte espositiva si è voluto riportare anche al di là dello strettamente necessario proprio per darne significativa dimostrazione si rammostra ampia ed - esaustiva ben oltre la "concisa esposizione dei motivi" richiesta dall'art. 132 n. 4 CPC, essendovi prese in considerazione tutte le possibili implicazioni e soluzio- ni della questione controversa, onde la decisione adot- tata ne costituisce il logico, consequenziale, imprescin- dibile risultato, onde la censura di vizio di motivazio- ne, non che inammissibile per i sopra effettuati rilievi, appare anche infondata. Il ricorrente non svolge neppure alcuna argomenta- zione in diritto idonea, secondo i principi richiamati all'inizio, a soddisfare il requisito della specificità quanto alla dedotta violazione degli artt. 112 e 113 CPC, essendosi limitato a prospettare un preteso errore del giudice del merito per aver questi omesso di decidere sul motivo d'appello relativo alla mancata considerazione da parte del primo giudice degli svantaggi nel loro comples- SO e per aver preso in considerazione il diritto alla sicurezza non invocato dalla controparte. Anche a voler prescindere dal rilevato profilo d'inammissibilità, le censure sono comunque infondate. Devesi, infatti, in primo luogo rilevare l'incon- ferenza in genere d'una doglianza relativa all'assunto 2067/99 - 16 mancato esame, da parte del giudice d'appello, delle censure mosse, con l'atto introduttivo del gravame, alla sentenza di primo grado, in quanto finalità del giudizio di secondo grado è, comunque, nei limiti del devoluto, una nuova valutazione degli elementi da porre a base della decisione ed una nuova pronunzia sull'oggetto della controversia, non un riesame delle argomentazioni e della decisione del giudice di primo grado alla luce delle censure mosse dall'appellante, riesame che può anche aver luogo, in vista della nuova pronunzia, ma che non ne costituisce il presupposto né ne condiziona l'autonomia; ed, infatti, nel giudizio di legittimità il vaglio della decisione di secondo grado non può avere altro oggetto se non gli eventuali vizi ad essa propri, del tutto irrile- vante essendone il rapporto con quella di primo grado. Ond'è che la mancata disamina d'un motivo di censu- ra rivolto alla sentenza di primo grado non può costitui- re vizio d'omessa pronunzia ove il giudice d'appello abbia comunque deciso del punto controverso cui la censu- ra si riferiva, ma può, al più, integrare un vizio di motivazione, ove si deduca e dimostri che la valutazione delle argomentazioni svolte con il motivo di censura avrebbe, sia pure in astratto, potuto determinare una definizione del giudizio diversa da quella cui è pervenu- to il giudice a quo. 2067/99 - 17 Condizione che non si ravvisa nel caso di specie e non solo perché il ricorrente non ha fornito la dimostra- zione cui si è sopra cennato, ma soprattutto per l'og- gettiva della infondatezza della censura, giacché, com'è agevole rilevare dalla lettura di pag. 12 dell'impugnata sentenza, il giudice del merito ha ripetutamente ed espressamente preso in considerazione "gli svantaggi nel complesso" e "nella loro considerazione globale i pochi svantaggi" che l'apposizione della recinzione munita di cancello dotato di congegni d'apertura a di- stanza avrebbe comportato per il titolare del diritto di servitù nel compararli con i vantaggi che da siffatta innovazione allo stesso soggetto sarebbero derivati. Quanto, poi, al preteso vizio d'ultrapetizione, ba- sti richiamare il potere del giudice del merito di quali- ficare la domanda sulla base dei fatti allegati e della pronunzia richiesta dall'attore, potere che, nei limiti di quest'ultima, gli consente d'individuare norme e prin- cipi regolatori della fattispecie indipendentemente ed anche in contrasto con le deduzioni di parte;
ond'è che nel caso in esame il giudice, richiesto di riconoscere il diritto a realizzare la recinzione del fondo, ha corret- tamente fatto riferimento anche ai diritti della persona- lità implicitamente salvaguardati, come si è già eviden- ziato, anche con l'esercizio di tale diritto. 2067/99 18 Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Parte intimata non avendo svolto attività difensi- non v'ha luogo a pronunzia sulle spese. va,
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 20.12.2000. Il Presidente байчеш Санта Il Cons est. Mettiny IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico lolezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 3 MAG. 2001 EULIERE IL CANCELLIERE C1 Terw looooo 350000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 1087 129.11 delie Entrate di Roma 2 il 4.7.2011 serie 4 al n. 33854 versate € 132,76 4567 51,65 apposta in calce alla copia autentica 3067 12.00 (art. 278 T.U. n°115 bel 30/5/2002) 192,75