CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2026, n. 17265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17265 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA GI, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Ubaldo Lopardi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione;
letta la memoria di replica depositata dal difensore delle parti civili costituite, Avv. Aurelia Di Nunzio, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 20/02/2025, investito dall’appello della parte civile, ha riformato, ai soli effetti civili, la sentenza del Giudice di Pace di L’Aquila del 18/12/2022, conseguentemente condannando CH LU, in relazione alla imputazione ascritta ai sensi dell’art. 633 cod. pen., al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17265 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: LO RT AR Data Udienza: 30/03/2026 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, CH LU, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 32, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000, nonché 544, comma 2, 548, comma 2, 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., attesa la non consentita fissazione da parte del giudice di pace di un termine superiore a quindici giorni per il deposito della motivazione, il Tribunale aveva errato nel ritenere tempestivo l’appello, atteso in particolare il deposito della motivazione nel termine previsto per legge (sentenza del 20/12/2022 depositata in data 28/12/2022, appello proposto in data 17/02/2023); tale circostanza non imponeva alcuna notifica alle parti e il ricorso in appello si doveva ritenere intempestivo e tardivo come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000; il Tribunale aveva errato nel prendere in considerazione, con valenza risolutiva, le dichiarazioni rese dal ricorrente in fase di conciliazione quanto alla rinuncia al possesso del terreno;
la disposizione di legge evocata chiariva la non utilizzabilità di tali dichiarazioni al fine di ritenere provata la condotta ascritta. 2.3. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla affermata ricorrenza di elementi risolutivi in ordine alla affermazione della responsabilità, con particolare riferimento al sopralluogo del 27/07/2019 che aveva ad oggetto particelle del tutto diverse da quelle richiamate in imputazione. 2.4. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria nella valutazione relativa alla attendibilità della persona offesa, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro obiettivo ed estrinseco alle dichiarazioni rese dalla stessa in giudizio, anche attesa l’apoditticità delle dichiarazioni rese in assenza di qualsiasi accertamento e riscontro concreto quanto alla effettiva riferibilità della condotta al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3 4. La difesa delle parti civili costituite ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, argomentando in senso difforme e chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per inammissibilità dell’appello. 2. Il ricorrente ha correttamente evocato la violazione della disciplina relativa ai termini per la impugnazione delle decisioni del giudice di pace. La censura ha evocato la violazione di legge, attesa la portata della normativa applicabile al caso di specie e la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità che, con principio che qui si intende ribadire, ha chiarito che non è consentito al giudice di pace auto assegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 d.lgs. cit., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito. (In motivazione la Corte ha precisato che il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen., nel caso di deposito fuori termine) (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163 01). La decisione appena richiamata ha chiarito che da ciò “deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687; Sez. 5, Sentenza n. 46816 del 29/09/2015, Gamba, Rv. 265688; Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216; Sez. 4, Sentenza n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608); mentre nel caso di deposito fuori termine i trenta giorni per 4 impugnare decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43487 del 30/06/2015, Barbolini Cionini, Rv. 264925).” (nello stesso senso non massimate Sez. 7, n. 16630 del 10/0472024, Oreshko, Sez. 1, n. 12357 del 07/02/2024, Secka, Sez. 5, n. 32633 del 22/06/2023, Del Gaudio, Sez.5, n. 40375 del 14/09/2022, Haring). Nel caso di specie quindi, come correttamente evocato dal ricorrente, il termine per impugnare era decorso al momento del deposito dell’atto di appello delle parti civili (con decorrenza dal 04/01/2023 e scadenza in data 03/02/2023, mentre l’appello è stato presentato in data 17/02/2023). 3. Ciò posto, atteso che l'inammissibilità dell'appello per tardività non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per il decorso del termine previsto per l'impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231), considerato il tempestivo deposito della motivazione, si deve rilevare la tardiva proposizione dell’atto di appello, in applicazione della chiara previsione della lettera della legge e della richiamata inderogabilità del termine di deposito previsto per le decisioni del giudice di pace.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello. Così è deciso, 30/03/2026 La Cons. est. Il Presidente AR LO RT ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA GI, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Ubaldo Lopardi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione;
letta la memoria di replica depositata dal difensore delle parti civili costituite, Avv. Aurelia Di Nunzio, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 20/02/2025, investito dall’appello della parte civile, ha riformato, ai soli effetti civili, la sentenza del Giudice di Pace di L’Aquila del 18/12/2022, conseguentemente condannando CH LU, in relazione alla imputazione ascritta ai sensi dell’art. 633 cod. pen., al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17265 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: LO RT AR Data Udienza: 30/03/2026 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, CH LU, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 32, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000, nonché 544, comma 2, 548, comma 2, 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., attesa la non consentita fissazione da parte del giudice di pace di un termine superiore a quindici giorni per il deposito della motivazione, il Tribunale aveva errato nel ritenere tempestivo l’appello, atteso in particolare il deposito della motivazione nel termine previsto per legge (sentenza del 20/12/2022 depositata in data 28/12/2022, appello proposto in data 17/02/2023); tale circostanza non imponeva alcuna notifica alle parti e il ricorso in appello si doveva ritenere intempestivo e tardivo come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000; il Tribunale aveva errato nel prendere in considerazione, con valenza risolutiva, le dichiarazioni rese dal ricorrente in fase di conciliazione quanto alla rinuncia al possesso del terreno;
la disposizione di legge evocata chiariva la non utilizzabilità di tali dichiarazioni al fine di ritenere provata la condotta ascritta. 2.3. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla affermata ricorrenza di elementi risolutivi in ordine alla affermazione della responsabilità, con particolare riferimento al sopralluogo del 27/07/2019 che aveva ad oggetto particelle del tutto diverse da quelle richiamate in imputazione. 2.4. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria nella valutazione relativa alla attendibilità della persona offesa, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro obiettivo ed estrinseco alle dichiarazioni rese dalla stessa in giudizio, anche attesa l’apoditticità delle dichiarazioni rese in assenza di qualsiasi accertamento e riscontro concreto quanto alla effettiva riferibilità della condotta al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3 4. La difesa delle parti civili costituite ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, argomentando in senso difforme e chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per inammissibilità dell’appello. 2. Il ricorrente ha correttamente evocato la violazione della disciplina relativa ai termini per la impugnazione delle decisioni del giudice di pace. La censura ha evocato la violazione di legge, attesa la portata della normativa applicabile al caso di specie e la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità che, con principio che qui si intende ribadire, ha chiarito che non è consentito al giudice di pace auto assegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 d.lgs. cit., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito. (In motivazione la Corte ha precisato che il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen., nel caso di deposito fuori termine) (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163 01). La decisione appena richiamata ha chiarito che da ciò “deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687; Sez. 5, Sentenza n. 46816 del 29/09/2015, Gamba, Rv. 265688; Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216; Sez. 4, Sentenza n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608); mentre nel caso di deposito fuori termine i trenta giorni per 4 impugnare decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43487 del 30/06/2015, Barbolini Cionini, Rv. 264925).” (nello stesso senso non massimate Sez. 7, n. 16630 del 10/0472024, Oreshko, Sez. 1, n. 12357 del 07/02/2024, Secka, Sez. 5, n. 32633 del 22/06/2023, Del Gaudio, Sez.5, n. 40375 del 14/09/2022, Haring). Nel caso di specie quindi, come correttamente evocato dal ricorrente, il termine per impugnare era decorso al momento del deposito dell’atto di appello delle parti civili (con decorrenza dal 04/01/2023 e scadenza in data 03/02/2023, mentre l’appello è stato presentato in data 17/02/2023). 3. Ciò posto, atteso che l'inammissibilità dell'appello per tardività non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per il decorso del termine previsto per l'impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231), considerato il tempestivo deposito della motivazione, si deve rilevare la tardiva proposizione dell’atto di appello, in applicazione della chiara previsione della lettera della legge e della richiamata inderogabilità del termine di deposito previsto per le decisioni del giudice di pace.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello. Così è deciso, 30/03/2026 La Cons. est. Il Presidente AR LO RT ANGELO CAPUTO