CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2023, n. 32633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32633 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL UD IR VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2022 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le richieste del difensore della parte civile AR Di AI, avv. Camillo Tufano, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di IR VA EL UD avverso la sentenza del 3 maggio 2019 del Giudice di pace di Gragnano che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di minaccia e l'aveva Penale Sent. Sez. 5 Num. 32633 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/06/2023 condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa AR Di AI, costituitasi parte civile. In particolare, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello perché depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata in data 11 luglio 2019 e non in quella del Giudice di pace che aveva emesso la sentenza. Solo successivamente, in data 5 agosto 2019, altro appello era stato depositato per l'imputato nella cancelleria del Giudice di pace di Gragnano, dopo che era già scaduto il termine per impugnare. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso IR VA EL UD, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., ben potendo l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace essere depositato nella cancelleria del tribunale ove queste si trovano, pur se esso sia il Tribunale competente a decidere sull'impugnazione, laddove tale luogo sia diverso da quello in cui si trova il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Aggiunge il ricorrente che il Giudice di pace non può fissare, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., un termine per il deposito della sentenza diverso da quello fissato in quindici giorni dall'art. 32 del d.lgs. n. 274 del 2000 e che il deposito avvenuto in data 30 maggio 2019 deve considerarsi tardivo e di conseguenza il termine per la proposizione dell'appello avrebbe iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza, notificazione in realtà mai avvenuta, cosicché giammai il termine per la proposizione dell'appello avrebbe potuto considerarsi spirato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. In primo luogo, deve osservarsi che il Giudice di pace ha fissato nel dispositivo — letto in udienza — della sentenza di primo grado (sebbene tale indicazione non venga poi riportata nel dispositivo della sentenza successivamente depositata in cancelleria) il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza. Non è consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 d.lgs. cit., 2 che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163, che ha precisato che il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen., nel caso di deposito fuori termine). Nel caso di specie la sentenza del Giudice di pace, pronunciata il 3 maggio 2019, è stata depositata il 30 maggio 2019, ossia tardivamente, e quindi il termine per la sua impugnazione avrebbe iniziato a decorrere solo dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza, notificazione che non è mai avvenuta. Deve aggiungersi che l'atto di impugnazione avverso sentenza del giudice di pace deve ritenersi ritualmente presentato dalla parte privata, ai sensi dell'art. 582 comma 2, cod. proc. pen., presso la cancelleria del tribunale della cui circoscrizione fa parte l'ufficio del giudice di pace, trattandosi comunque di luogo diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 10907 del 25/02/2020, Lorefice, Rv. 278787). Deve, quindi, concludersi che l'atto di appello è stato depositato ritualmente e tempestivamente. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali sostenute in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il giudizio. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso il 22/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le richieste del difensore della parte civile AR Di AI, avv. Camillo Tufano, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di IR VA EL UD avverso la sentenza del 3 maggio 2019 del Giudice di pace di Gragnano che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di minaccia e l'aveva Penale Sent. Sez. 5 Num. 32633 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/06/2023 condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa AR Di AI, costituitasi parte civile. In particolare, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello perché depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata in data 11 luglio 2019 e non in quella del Giudice di pace che aveva emesso la sentenza. Solo successivamente, in data 5 agosto 2019, altro appello era stato depositato per l'imputato nella cancelleria del Giudice di pace di Gragnano, dopo che era già scaduto il termine per impugnare. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso IR VA EL UD, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., ben potendo l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace essere depositato nella cancelleria del tribunale ove queste si trovano, pur se esso sia il Tribunale competente a decidere sull'impugnazione, laddove tale luogo sia diverso da quello in cui si trova il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Aggiunge il ricorrente che il Giudice di pace non può fissare, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., un termine per il deposito della sentenza diverso da quello fissato in quindici giorni dall'art. 32 del d.lgs. n. 274 del 2000 e che il deposito avvenuto in data 30 maggio 2019 deve considerarsi tardivo e di conseguenza il termine per la proposizione dell'appello avrebbe iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza, notificazione in realtà mai avvenuta, cosicché giammai il termine per la proposizione dell'appello avrebbe potuto considerarsi spirato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. In primo luogo, deve osservarsi che il Giudice di pace ha fissato nel dispositivo — letto in udienza — della sentenza di primo grado (sebbene tale indicazione non venga poi riportata nel dispositivo della sentenza successivamente depositata in cancelleria) il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza. Non è consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 d.lgs. cit., 2 che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163, che ha precisato che il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen., nel caso di deposito fuori termine). Nel caso di specie la sentenza del Giudice di pace, pronunciata il 3 maggio 2019, è stata depositata il 30 maggio 2019, ossia tardivamente, e quindi il termine per la sua impugnazione avrebbe iniziato a decorrere solo dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza, notificazione che non è mai avvenuta. Deve aggiungersi che l'atto di impugnazione avverso sentenza del giudice di pace deve ritenersi ritualmente presentato dalla parte privata, ai sensi dell'art. 582 comma 2, cod. proc. pen., presso la cancelleria del tribunale della cui circoscrizione fa parte l'ufficio del giudice di pace, trattandosi comunque di luogo diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 10907 del 25/02/2020, Lorefice, Rv. 278787). Deve, quindi, concludersi che l'atto di appello è stato depositato ritualmente e tempestivamente. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali sostenute in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il giudizio. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso il 22/06/2023.