Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - secondo la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2015, n. 43487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43487 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
43 4 8 7 / 1 5 ле REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2340 PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. - Consigliere - GERARDO SABEONE Dott. REGISTRO GENERALE N. 51547/2014 - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NI PI N. IL 05/08/1964 avverso l'ordinanza n. 38/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 24/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per F2 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2014 il giudice monocratico del Tribunale di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da LI IO PA, nei confronti della sentenza del giudice di pace di Bologna in data 30 dicembre 2013, con la quale l'imputato era condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il delitto di ingiuria commesso il 6 giugno 2007. 2. Propone ricorso per cassazione il LI IO, con atto del difensore, avv. Guido Clausi-Schettini, con il quale deduce violazione dell'articolo 606, lettera c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 585 e 591 cod. proc. pen., in relazione al calcolo del termine per impugnare. Il Tribunale, premesso che alla sentenza del giudice di pace non si applica il disposto dell'articolo 544, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la possibilità di indicare un termine più lungo di quello ordinario per il deposito della motivazione, ha ritenuto che il termine per impugnare sia sempre pari a 30 giorni;
con riferimento all'individuazione del dies a quo, però, ha ritenuto efficace l'assegnazione del termine indebitamente compiuto in sentenza, facendo decorrere dalla scadenza di quello il termine per impugnare. Secondo il ricorrente, invece, il deposito della sentenza doveva ritenersi tardivo, per cui R all'imputato ed al difensore spettava la notifica dell'avviso di deposito, imposto dall'articolo 585, comma 2, lettera c), cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1 Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte suprema, condivisa dal Collegio, la previsione di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 32, - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale implica che quest'ultimo non - possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi 2 depositata fuori termine e che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi degli artt. 548, comma 2 e 585, comma 1, lett. b) e comma 2 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963; Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, C., Rv. 262737; Sez. 4, n. 21243 del 11/04/2014, Comi, Rv. 260297; Sez. 5, n. 43493 del 28/05/2014, Zampetta, Rv. 262955).
1.2 Non può essere condivisa la contraria opinione, riscontrabile in una pronuncia di questa Sezione (Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014, Petrella, Rv. 260301), facente leva sull'art. 2 del decreto legislativo sulla competenza penale del giudice di pace, con la conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., perché l'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 274 del 2000, nel disciplinare il dibattimento dinanzi al giudice di pace, stabilisce inderogabilmente che "la motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale", senza fare alcun cenno alla possibilità per il giudice, prevista invece dall'art. 544, comma 3, del codice di rito, di indicare nel dispositivo un termine più lungo. L'esclusione di tale possibilità, da parte del legislatore, ha una sua evidente ragione d'essere, in quanto la facoltà per il giudice di indicare un termine più lungo è collegata alla particolare complessità della stesura della motivazione per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni;
situazione R questa che per definizione non si configura nel procedimento dinanzi al giudice di pace, per la particolare semplicità dei procedimenti affidati alla sua competenza e per le esigenze di celerità e immediatezza connesse alla sua giurisdizione.
1.3 L'indirizzo qui sostenuto è peraltro in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670) con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, per il deposito della quale è pure previsto un unico termine (quello di trenta giorni): secondo la decisione ora indicata il termine di impugnazione, stabilito in 15 giorni dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di 30 giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, restando irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione (nel qual caso il termine di 15 giorni decorrerà dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del 3 provvedimento alle parti legittimate all'impugnazione).
1.4 Deve pertanto essere ribadito il seguente principio di diritto: "Il giudice di pace deve depositare la motivazione della sentenza entro giorni quindici dalla lettura del dispositivo, qualora non la detti a verbale, essendogli preclusa la possibilità di autoassegnarsi un termine più lungo ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; conseguentemente, la sentenza depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 548, comma 2 e 585, commi 1 lett. b) e 2, cod. proc. pen.".
1.5 Ne consegue che l'appello del LI IO non poteva essere considerato tardivo, essendo del tutto stata omessa la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione.
2. Sulla base delle svolte considerazioni, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, l'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata l'ordinanza ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Ferdirebdo tirola Paolo Bruno о л DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 GIT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cantela Lanzuise 4