Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi degli artt. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2015, n. 46816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46816 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
(C 46 8 1 6 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Presidente - N. 2885 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE GRAZIA LAPALORCIA Dott. N. 3093/2015- Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI GO N. IL 23/11/1970 nei confronti di: AM IC N. IL 06/07/1965 avverso la sentenza n. 20/2012 TRIBUNALE di LATINA, del 14/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. FILIPPI che ha concluso per l'memminata del scorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. J. ORO PALLO Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La parte civile GO SI, tramite il difensore procuratore speciale, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto NR BA, perché il fatto non costituisce reato, dal reato di ingiuria.
2. L'inammissibilità dell'appello era dichiarata a causa del mancato rispetto del termine di trenta giorni dal deposito della sentenza di primo grado che erroneamente aveva stabilito per il deposito della motivazione il termine di trenta giorni, superiore a quello previsto per le pronunce del giudice di pace, superamento che non giustificava un termine per impugnare superiore ai trenta giorni.
3. Il ricorrente deduce due motivi.
4. Violazione di legge e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (art. 2 d.l.vo 274/2000, 585 e 544 comma 3 cod. proc. pen.). Benché l'art. 32 del decreto legislativo citato fissi il termine di quindici giorni per il deposito delle sentenze del giudice di pace, non vi sarebbero ragioni per escludere dal richiamo ex art. 2 l'art. 544 codice penale di rito e l'art. 585 stesso codice, che non rientrano tra le esclusioni espressamente previste.
5. In via subordinata si denunciano i vizi di cui alle lett. b) e c) art. 606 cod. proc. pen. in relazione al citato art. 32 e manifesta illogicità della motivazione per essersi fatto decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza ritenuto impropriamente fissato dal giudice di pace, anziché adeguarsi all'indirizzo giurisprudenziale espresso nella sentenza 11652/2012, Muto di questa corte, condiviso nella decisione impugnata, secondo cui nel caso di fissazione da parte del giudice di pace di un termine superiore ai quindici giorni, quello per l'impugnazione decorre, vertendosi in caso di deposito fuori termine della sentenza, dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito in cancelleria del provvedimento ex art. 548 comma 2 cod. proc. pen., nella specie non effettuate, con conseguente tempestività dell'appello presentato prima ancora dell'inizio della decorrenza del relativo termine di presentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
2. Il primo è invece privo di fondamento alla stregua della prevalente giurisprudenza, cui si ritiene di aderire, secondo la quale in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non 2 consentito dalla predetta norma, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del decreto legislativo citato il quale prevede l'estensione delle norme del codice di rito ai procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito.
3. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è esclusivamente quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui sia avvenuta la notificazione ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012 - dep. 27/03/2012, Muto, Rv. 252963, e successive conformi 15697/2015, 10057/2015, 43493/2014, 21243/2014, 9832/2014).
4. Non si ritiene infatti condivisibile la pronuncia 40037/2014 che, dopo aver dato atto che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, non contempla un potere del giudice di pace di fissare un periodo più lungo per il deposito della sentenza nei casi di particolare complessità del processo il che, con riferimento ai reati di competenza del giudice - di pace è presumibile non dovrebbe capitare - ma che tuttavia non lo vieta e che, comunque, non detta alcuna disciplina per l'ipotesi che il giudice si auto-assegni un termine, osserva che non è sempre vero che le motivazioni di competenza del giudice di pace siano particolarmente "semplici", non potendo quindi dirsi che la fissazione di un termine sia sempre contrastante con i principi regolatori della materia e con la voluntas legis.
5. Pronuncia secondo cui l'art. 32 cit. rappresenterebbe dunque un'indicazione di massima, espressione della volontà acceleratoria del legislatore, a cui il giudice di pace deve in via di principio attenersi, a pena di sanzioni incidenti sul suo status professionale, ma non una prescrizione assoluta, preclusiva dell'applicazione dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e, di conseguenza, dell'art. 585, comma 1, lett. c), stesso codice.
6. Tali assunti appaiono in contrasto, oltre che con il tenore letterale della norma, con la previsione che la motivazione della sentenza del giudice di pace è redatta in forma abbreviata, a conferma dell'inapplicabilità della norma sulla fissazione di un termine di deposito superiore ai quindici giorni.
7. E' invece fondato il secondo motivo, come già preannunciato.
8. Invero il tribunale, dopo essersi correttamente uniformato al principio appena ricordato e cioè che il termine di deposito della sentenze del giudice di pace è esclusivamente quello di quindici giorni con le ovvie conseguenze sul termine per impugnare, che è sempre quello di giorni trenta, non ha però tenuto conto che, alla stregua di tale indirizzo, il deposito della sentenza oltre il termine di giorni quindici in virtù dell'illegittima autoassegnazione di un termine maggiore da parte del giudice di pace, deve considerarsi tardivo con conseguente diritto delle parti alla 3 notifica dell'avviso di deposito della pronuncia e decorrenza dalla data della notifica del termine di trenta giorni per impugnare. Evidente quindi la violazione di legge laddove il tribunale ha ritenuto inammissibile 9. il ricorso della parte civile in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza di quello di trenta giorni autoassegnatosi dal giudice, giacchè, invece, la ritenuta illegittimità di tale autoassegnazione avrebbe imposto la notifica del deposito della sentenza -per quanto sopra tardivo- con decorrenza del termine per impugnare dalla data di tale notifica. 10. Notifica che, dagli atti, non risulta effettuata al Cardosi il cui appello è quindi tempestivo. 11. Segue l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio. Così deciso il 29.9.2015 Presidente Il componente este سف مهمهها DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 25 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GJUDICIARIO Carmela Lanzuise 2ux