Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall'epoca della notificazione ex art. 548 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2015, n. 39217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39217 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
39 2 1 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2186 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO N. 47611/2014- Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Rel. Consigliere - Dott. US DE MARZO Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG US N. IL 22/05/1936 avverso la sentenza n. 71/2012 GIUDICE DI PACE di CASSANO D'ADDA, del 20/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. US DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enis Delehaye жимы йглиги che ha concluso per quee far come a full, he surethers go elsil icono оя бабинои M.So де тоже dinde caté d. new d' Add Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/02/2014 il giudice di pace di Cassano d'Adda, per quanto ancora rileva, ha condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni SE GN, avendolo ritenuto responsabile del reato di ingiuria, contestato, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., nel corso dell'udienza del 08/10/2013. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge, per non avere il giudice di pace, a seguito della indicata contestazione effettuata dal P.M., disposto la notifica del verbale di udienza all'interessato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per tardività. Va, al riguardo, premesso, alla luce delle conclusioni rassegnate dal P.G. che è certamente esatto che l'imputato può proporre appello, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000, avverso le sentenza che, come nel caso di specie, rechi condanna ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno;
ma è anche vero che tale facoltà non esclude la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., quando appunto venga dedotta una violazione di legge.
2. Ciò posto, va ribadito che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585, comma primo, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10057 del 19/02/2015 - dep. 10/03/2015, Franchi, Rv. 262755). Nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata il 20/02/2014 e, nonostante la formula "Motivazioni entro il giorno 8 aprile 2014", è stata depositata in data 07/03/2014, nel rispetto del termine di legge di quindici giorni. L'imputato, ancorché assente all'udienza in cui è stato letto il dispositivo, non era contumace, dal momento che all'udienza del giorno 08/01/2013 risultava presente. Esclusa, pertanto, la necessità della notifica prevista dall'art. 548, commi 2 o 3, cod. proc. pen., il termine per proporre ricorso per cassazione era appunto quello di trenta giorni, decorrenti dalla scadenza dei quindici giorni dalla data della lettura del dispositivo, laddove il ricorso risulta presentato solo in data 23/05/2014. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Dichiara inammissibile spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18/06/2015 Il Componente estensore Il Presidente SE De Marzo Maria Vessichelli Muhull Quessly. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ди 2