Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di destinazione di prodotti petroliferi, ammessi al pagamento di aliquote ridotte, ad uso diverso da quello consentito, la sussistenza del reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 va individuata non con riferimento ai singoli quantitativi utilizzati, ma con riguardo all'intero ammontare del prodotto destinato, con un'unica determinazione, ad un uso non consentito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 44250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44250 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 27/10/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1927
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 40073/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RN UA, nato il 19 aprile del 1946 in Casalnuovo Monterotaro;
avverso la sentenza della corte d'appello di Bari del 24 aprile del 2003;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo il quale ha con concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv Gigliola Ricci Mazza che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e La sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 24 aprile del 2003, la corte d'appello di Bari confermava quella pronunciata il 18 febbraio del 2002 dal tribunale monocratico di Lucera, con cui AL AN UA era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed E. 5.164,00 di multa, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) per avere destinato litri 900, pari a kg 756, di gasolio agricolo ad uso domestico.
Fatto accertato il 23 aprile del 2001.
Nel corso di un controllo la Guardia di Finanza aveva accertato che l'impianto di riscaldamento dell'abitazione dell'attuale ricorrente era alimentato con gasolio agricolo. Il prevenuto si era difeso sostenendo che, a seguito di vari furti nella sua azienda agricola, era stato costretto a spostare temporaneamente il gasolio agricolo nella caldaia che alimentava il bruciatore dell'impianto di riscaldamento della sua abitazione.
La corte a fondamento della propria decisione osservava che al momento del sopralluogo il bruciatore era in funzione e veniva alimentato con gasolio agricolo;
che non poteva accogliersi la tesi difensiva sull'applicabilità del capov. n. 6 dell'articolo 40 il quale commina la sola sanzione amministrativa quando il quantitativo destinato ad uso diverso è inferiore a 100 chilogrammi poiché si doveva tenere conto del quantitativo detenuto nella caldaia e non di quello già utilizzato.
Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 6, poiché il quantitativo utilizzato era inferiore a 100 chilogrammi.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Invero, legittimamente i giudici di merito hanno tenuto conto dell'intero quantitativo destinato all'uso diverso e non di quello che al momento del sopralluogo era stato già utilizzato e ciò perché nella materia in questione, come risulta dal comma terzo dell'articolo 40 del D.Lgs. più volte citato, il tentativo è punito con la stessa pena del reato consumato. Di conseguenza si deve tenere conto dell'intero quantitativo acquistato per essere destinato ad un uso non consentito e non di quello effettivamente utilizzato al momento del sopralluogo. In proposito questa corte ha più volte ribadito che in tema di destinazione di prodotti petroliferi, ammessi al pagamento di un'aliquota ridotta, ad uso diverso da quello consentito, la sussistenza in concreto dell'ipotesi di reato va individuata non con riferimento ai singoli quantitativi man mano utilizzati, ma all'intero ammontare del prodotto destinato ad uso non consentito con un'unica determinazione(Cass. sez. 3^ 19 giugno 1997, n. 5952; 8 maggio 1990 n. 6645). Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in E. 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 500, 00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005