Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2003, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Ai seusi Art-13 0 74328 quinquies leffe 26/5/84-1159 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO V 0 3 6 1 0 7 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Cgectio Terrerend to 84 Composta dagli mi gg.ri Magistrati: R.G.N. 339/01 GACCUCCI - Presidente Dot B u Dott. Massinc CODO Consigliere 8306 Cron. CICATA Consigliere Dott. Mario Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud 01/07/02 Dont. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la sequonto ¡ CAMPIONE CIVILE SEN T ENZA N. 74328 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE OFF TI JD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, olettivamente domiciliaco in ROMA VIA DFT PORTOGHESI 12, presso 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che O rappresenta e diferae ope legis;
ricorrente -
contro
OI ES;
- intimato -
2002 Commissione avverso 1a sentenza n. 390/99 della 2951 tributaria regionale di PERUGIA, depositata i- ! י 15/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/02 dal Consigliero Dott. Salvatore DI FALMA;
udilo per 11 ricorrente, 1'Avvocato delio Scato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in Derso del Sostituto Procuratore Generale Dot . Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.390/35/99 doi 15 dicembre la Commissione tributaria regionale dell'Umbria 1999, па respinto l'appello dell'Ufficio distrettuale delle impos le di sette di Perug.a avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore . .pe.f. ritenuto dovuta ca NC TO per il 1985, quale cal- colata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme ci cui all'art. 13-quinques del d.l. r.139 del 1984, conv. con mod., nella legge n. 363 del 1984, affermate illegitti- mamente dedotle ritenendo legittimo l'imponibile di- - contribuente;
chiarato dal avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- cbe, nanzo na proposto ricorso per cassazione, deducendo دانا unico motivo di censura. che NC TO:oli, benché ritualmente inti- mato, non si è costituito, ne ha svolto attività difen- siva. Considerato in diritto che, con Munico motivo {con cci deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 1.133, art. 28; decreto-legge 30 dicembre 1985 D. 791, art.3 comma 2-biz; legge 27.12.1997 г.. 449, 28 febbraio 1986 n. 46, art.13 prime comma;
ی این اپنا چہ 1 art.ic; D. P.R.597/73, decreto-legge 29 maggio art.2; 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 .3 c.p.c."), il ricorrente critica ia sen- tenza impugnata, sostenendo che 10 SOMMO Qui all'art. 13-quinquies del d.l. г.159 del 1984 non costi- t irebbero ני onere deducibile dalla base imponibile de l' r.pe.f.. ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso dove ossere respinto;
che, infatti, costituisce consolidato orien.càmen- di questa Corte (cfr., e pluribus, Gent. . nn.4945 t.o del 2000, 8659, 10232, 10236 c 10338 do 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art.3 comma 2-bis del d. . .791 del 1985, conv., con mod., nella legge n.16 del 1988 il quale prevede che le SC MO relative a pagamenti delle imposte dirette, 3 ESENTE DA REGISTRAZIONE TL.159 sosposi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. del 1984, conv., con mod., neila legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per residenzi na comuni meridionale colpiti da eventi dell'Italia centralo ē sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini cell i.r. .pe. . :: deli'i lo.r. - al_a iɩve dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 delia legge T.. 133 del 1999, deve essere considerato quale norma introdu tiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stence nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netco dei versamenti 50- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle speso.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Così ceciso in Roma, nella Camera di Consiglio del - la Sezione Tributaria, i. 1° luglio 2002 Il Presidente ral, ed est. Tiruno Saccucci Lore Railma шно исчист DEPOSITA IL CANCELLIERE C1 IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanic 12 MAR 2003 Oygi --- IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1